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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 3613
Licenziato in data: 12/12/2016
"Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017"

Testo:

Regione Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

3613 -Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017" (Delibera di Giunta n. 1970 del 21 11 16)

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 135 del 22/11/2016

 

 

(Relatore consigliere Roberto Poli)

(Relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi)

 

 

 

Testo n. 29/2016 licenziato nella seduta del 12 dicembre 2016 con il titolo:

 

 

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017

 


INDICE

 

Art. 1 Finalità

 

Capo I Ambiente e territorio

 

Art.  2 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001

Art. 3 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004

Art. 4 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2006

Art. 5 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2008

Art. 6 Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2008

Art.  7 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2008

Art.  8 Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2008

Art. 9 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2013

Art. 10 Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015

Art. 11 Fondi rotativi per le imprese

Art. 12 Ulteriori disposizioni per l’attuazione del titolo II, capo I, della legge regionale n. 13 del 2015

Art. 13 Disposizioni transitorie per gli effetti della pianificazione provinciale in materia ambientale

 

Capo II Trasporti

 

Art. 14 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992

Art. 15 Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998

Art. 16 Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998

 

Capo III Attività produttive

 

Art. 17 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1996

Art. 18 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999

Art. 19 Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004

Art. 20 Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 20004

Art. 21 Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2015

Art. 22 Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015

Art. 23 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016

Art. 24 Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 2016

Art. 25 Proroga del programma regionale per la ricerca industriale, l’innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2012-2015 e del programma triennale per le attività produttive 2012-2015

 

Capo IV Cultura

 

Art. 26 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006

 

Capo V Sanità

 

Art. 27 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2012

Art. 28 Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016

Art. 29 Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016

Art. 30 Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 13 del 2015

Art. 31 Nuove funzioni della Regione in materia di benessere animale

 

Capo VI Procedimento amministrativo

 

Art. 32 Legge regionale n. 32 del 1993: abrogazioni

Art. 33 Norme in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi

 

Capo VII Disposizioni finali

 

Art. 34 Entrata in vigore

 

 

 


 

Art. 1

Finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2017) in collegamento con la legge regionale di stabilità per l’anno 2017.

 

 

Capo I

AMBIENTE E TERRITORIO

 

Art. 2

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001

 

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è inserita la seguente lettera:

 

“d bis) la promozione ed il coordinamento di iniziative e studi di ricerca e sperimentazione nel campo dell'accessibilità e fruibilità degli edifici e del benessere ambientale per consentire e favorire la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica;”.

 

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente comma:

 

“5 bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d bis), la Giunta determina le priorità di intervento e stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione delle iniziative di promozione per la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica. A tal fine la Regione può stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), operanti nel settore.”.

 

 

Art. 3

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004

 

1. L'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 6

Programma annuale operativo (PAO)

 

1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, l'Unione di Comuni montani approva un programma annuale operativo (PAO), il quale individua le opere e gli interventi, cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di finanziamento.

 

2. Il PAO approvato è trasmesso alla Regione, la quale entro quindici giorni segnala eventuali incoerenze con le previsioni del programma regionale per la montagna vigente. Qualora non siano pervenute segnalazioni, il PAO acquisisce esecutività il sedicesimo giorno dalla trasmissione.

 

3. In caso di segnalazioni, l'Unione di Comuni montani modifica e riapprova il PAO e lo trasmette nuovamente alla Regione.

 

4. Sulla base del PAO esecutivo e dei criteri definiti dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, la Regione trasferisce all’Unione di Comuni montani la relativa quota di riparto del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8.”.

 

 

Art. 4

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2006

 

1. L’articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 (Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell’Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 8

Contributo alle attività

 

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi ai Comuni, alle Unioni di Comuni e agli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, finalizzati a sostenere:

 

a) programmi e progetti per la sistemazione, la tutela e la fruizione dei geositi e delle grotte individuate nei catasti di cui agli articoli 3 e 4;

 

b) progetti di carattere scientifico divulgativo ed educativo diretti alla diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e ipogeo regionale.

 

2. La Giunta regionale individua le priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi alle attività di cui al comma 1.

 

3. La Regione, per la conservazione e aggiornamento del catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche e per gli studi e le pubblicazioni di carattere geologico e speleologico aventi per tema la conoscenza e valorizzazione e la tutela dei geositi, delle aree carsiche e del patrimonio ipogeo, eroga altresì un contributo annuale alla FSRER, con modalità definite dalla Giunta regionale.”.

 

 

Art. 5

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2008

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), è inserito il seguente:

 

“1 bis. La Regione, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, può concedere contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per la valutazione della pericolosità locale e la realizzazione della microzonazione sismica. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.”.

 

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2008

 

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:

 

“1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione e agli interventi sul patrimonio esistente, compresi quelli di sopraelevazione, relativi a costruzioni private e ad opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse regionale, metropolitano, d’area vasta e comunale, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati. Resta salva la competenza delle amministrazioni di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione per le attività di vigilanza e il controllo di sicurezza sismica delle opere pubbliche, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato.”.

 

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2008

 

1. Il comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:

 

“5. L’autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Anteriormente alla scadenza, la validità dell’autorizzazione può essere prorogata con comunicazione motivata dell’interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui assevera che, dopo l’inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione è indicata la nuova scadenza che non può essere superiore a cinque anni.”.

 

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2008 è aggiunto il seguente:

 

“5 bis. L’autorizzazione decade a seguito dell’entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di validità dell’autorizzazione ovvero entro il periodo di proroga anteriormente comunicato.”.

 

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2008

 

1. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:

 

“5. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell’avvenuto deposito. Anteriormente alla scadenza, tale termine può essere prorogato con comunicazione motivata dell’interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui assevera che, dopo l’inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione è indicata la nuova scadenza che non può essere superiore a cinque anni. In merito alla decadenza del deposito trova applicazione quanto disposto dal comma 5 bis dell'articolo 11. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 9 dell'articolo 12.”.

 

 

Art. 9

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2013

 

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale del 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell’Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche), è inserito il seguente:

 

“3 bis. Al fine di sostenere le attività di cui al comma 3 la Regione può concedere contributi, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, ai Comuni e alle Unioni di Comuni. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.”.

 

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è sostituito dal seguente:

 

“4. Le funzioni di approvazione del regolamento generale del parco, del regolamento della riserva e del programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva, rispettivamente previsti dagli articoli 32, 46 e 47 della legge regionale n. 6 del 2005, sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla Regione le funzioni di approvazione delle misure di conservazione o dei piani di gestione dei siti della Rete natura di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, su proposta dei rispettivi enti di gestione. Nelle more dell’entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), le funzioni di predisposizione e approvazione del progetto d’intervento particolareggiato e del piano territoriale del parco, continuano ad essere esercitate secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 27 e 28 della legge regionale n. 6 del 2005.”.

 

 

Art. 11

Fondi rotativi per le imprese

 

1. Ai fini dell'adeguamento delle politiche finanziarie della Regione alle norme di principio di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), ai sensi del medesimo articolo 72, comma 4, rientrano tra gli interventi ammessi, per gli effetti di quanto previsto dal medesimo articolo 72, comma 5, quelli derivanti dall’attuazione di accordi di programma per finalità ambientali di valenza anche interregionale.

 

 

Art. 12

Ulteriori disposizioni per l'attuazione del titolo II, capo I, della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Nelle more della riforma della disciplina concernente l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai fini dell'attuazione dell’articolo 19, comma 5, della legge regionale n. 13 del 2015, per garantire la continuità amministrativa delle attività da realizzarsi dal 1° maggio 2016 e la coerenza con i principi in materia di armonizzazione contabile, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 4 e 5, della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018) si applicano anche agli interventi programmati dalla Regione successivamente a tale data e ai lavori di somma urgenza necessari ai sensi dell’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

 

 

Art. 13

Disposizioni transitorie per gli effetti della pianificazione provinciale in materia ambientale

 

1. Nelle more del completamento del processo di riforma istituzionale avviato con la legge regionale n. 13 del 2015, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione o degli altri titoli abilitativi, comunque denominati, acquisisce il parere della Regione che si esprime sulla conformità del progetto o intervento alla sola pianificazione regionale vigente in caso di difformità dei contenuti di quest’ultima rispetto alla pianificazione provinciale.

 

2. In attuazione dei principi dell’economia circolare, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Le pianificazioni vigenti si interpretano conformemente al presente comma.

 

 

Capo II

TRASPORTI

 

Art. 14

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992

 

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito dal seguente:

 

“4. Al presidente dell'Osservatorio è corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese per l’esercizio della carica pari a 7.200 euro annui, oltre al rimborso delle spese documentate di trasferta fuori dal territorio dell'Emilia-Romagna, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali. Al presidente onorario è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali. Ai componenti dell’Osservatorio è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di trasferta sostenute per l’attività svolta per l’Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza.”.

 

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è inserito il seguente:

 

“4 bis. Gli oneri di cui al comma 4 sono a carico degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese di funzionamento per consigli, commissioni e comitati previsti da leggi regionali.”.

 

 

Art. 15

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) le parole: “È in ogni caso esclusiva la concessione della gestione della rete.” sono soppresse.

 

 

Art. 16

Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 40

Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative

 

1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle imprese di gestione del servizio in apposito regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente. Il regolamento è stabilito dall'impresa, è trasmesso all'Agenzia locale o all'ente affidante, e assume valore dopo trenta giorni dall'inoltro in assenza di rilievi.

 

2. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in servizio.

 

3. Dal 1° gennaio 2018 gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti agli obblighi di validazione di tutti i titoli di viaggio, in occasione del primo accesso al servizio e di ogni cambio mezzo. Fino a tale data, l'obbligo di validazione per tutti i titoli di viaggio in occasione di ogni cambio mezzo dovrà esser disposto dalle autorità competenti in modo da garantire entro il 1° gennaio 2018 l'omogenea applicazione sull'intero territorio regionale. Tale obbligo è inserito nei regolamenti di servizio e portato a conoscenza del pubblico in modo chiaro e permanente.

 

4. La Giunta regionale potrà determinare norme specifiche di accesso ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in presenza di possibili evoluzioni tecnologiche di bigliettazione.

 

5. La violazione degli obblighi indicati al comma 2, per gli utenti sprovvisti di valido titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio adeguato mai obliterato, comporta:

 

a) il pagamento dell'importo relativo alla tariffa di corsa semplice con sovrapprezzo per emissione a bordo dall'origine alla destinazione del viaggio;

 

b) la sanzione amministrativa nella misura minima di cinquanta e massima di duecento volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima zona tariffaria; l'importo della sanzione è arrotondato ai 0,50 euro superiori; la sanzione nella misura minima è pagata immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione ovvero entro i successivi cinque giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi dalla contestazione; decorso il citato termine di cinque giorni, resta fermo il pagamento della sanzione in misura ridotta e della sanzione massima ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);

 

c) il pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e fatta salva l'azione penale.

 

6. La violazione dell'obbligo di validazione ad ogni cambio mezzo dall’1 gennaio 2018, fatta salva l'eventuale disposizione anticipata di tale obbligo, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa:

 

a) in misura minima di 6 euro entro il quinto giorno dalla data di notifica della violazione; la sanzione amministrativa minima è dimezzata, se pagata nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione e per i soli minorenni, da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale entro tre giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi, dalla contestazione;

 

b) in misura ridotta di 12 euro entro il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione;

 

c) nella misura massima di 36 euro dopo il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione.

 

7. Quando l'utente, titolare di abbonamento personale non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore si applicano le sanzioni di cui al comma 5. Si applica la sanzione pecuniaria fissa di importo pari a 6 euro nel caso in cui lo stesso utente o, in caso di minorenni il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, presenti il documento di viaggio entro cinque giorni naturali consecutivi dalla contestazione, fatta eccezione dei soli giorni festivi, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione.

 

8. L'assolvimento delle sanzioni deve essere effettuato oltre che nelle mani dell'agente accertatore, qualora previsto, con sistemi di pagamento, di facile accesso per i cittadini, indicati dal soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio, a mezzo di versamento in conto corrente postale o presso la sede del soggetto responsabile. Gli stessi soggetti responsabili rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e le modalità dei connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.

 

9. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni sono regolati dagli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 della legge regionale n. 21 del 1984, e sono svolti dagli agenti accertatori, incaricati dai soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio. Gli autisti, se previsto dai regolamenti aziendali, possono svolgere anche le funzioni di agenti accertatori. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

10. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, compresi quelli necessari per l’identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della legge n. 689 del 1981 e dalla legge regionale n. 21 del 1984.

 

11. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come prevede l'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984, l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare, nella più vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di accertamento al soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio per i conseguenti adempimenti di legge.

 

12. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 1984 è emessa dal soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio.

 

13. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

 

14. Per le infrazioni di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di 103 euro, a un massimo di 309 euro, oltre al risarcimento del danno derivante.

 

15. I proventi delle sanzioni, nonché i rimborsi del prezzo del servizio non pagato dall'utente, fino alla conclusione dell'eventuale contenzioso, sono trattenuti dai soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio e registrati in apposita separata voce della contabilità.”.

 

 

Capo III

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

Art. 17

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1996

 

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7) è sostituita dalla seguente:

 

“c) dirigente responsabile della struttura organizzativa della Regione competente a livello territoriale in materia di agricoltura.”.

 

 

Art. 18

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999

 

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è aggiunto il seguente:

 

“4 bis. Nel caso in cui revochi un’autorizzazione di cui all’articolo 2 per motivi di pubblica utilità, oppure non riassegni, alla scadenza del periodo di concessione, il posteggio cui essa afferisce, il Comune rilascia al titolare un’autorizzazione di cui all’articolo 3, sulla quale sono trasferite le presenze maturate con la precedente autorizzazione di cui all’articolo 2.”.

 

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è aggiunto il seguente:

 

“4 ter. Qualora, alla scadenza del periodo di concessione, il Comune riduca il numero dei posteggi di un mercato o di una fiera, la riassegnazione dei posteggi tiene conto delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g).”.

 

 

Art. 19

Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004

 

1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) è abrogato.

 

2. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.

 

3. Il comma 3 quater dell'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“3 quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso.”.

 

4. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“4. La Regione predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1.”.

 

 

Art. 20

Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004

 

1. Al comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “e dei cartellini” sono soppresse.

 

2. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“4. Chi espone tabelle prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Regione, compilati in modo incompleto o non contenenti gli elementi essenziali identificati dalla Regione ai sensi dell’articolo 33, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00.”.

 

 

Art. 21

Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è aggiunto il seguente:

 

“3 bis. La Città metropolitana concorre all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo nel quadro del ruolo istituzionale assegnato alla Città metropolitana dalla legge n. 56 del 2014 e dall'intesa generale quadro di cui all'articolo 5 della presente legge, con riferimento alle funzioni di promozione dello sviluppo economico e territoriale dell’area metropolitana bolognese e nell’interesse dell’intero territorio regionale.”.

 

 

Art. 22

Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Il comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:

 

“1. In materia di commercio, le Province esercitano le funzioni relative alle scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale. In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna esercita le funzioni relative a:

 

a) scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

 

b) definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L. R. 7 dicembre 1994, n. 49);

 

c) collaborazione con la Regione ai fini dell’attività dell'Osservatorio regionale del commercio.”.

 

2. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 sono abrogate.

 

3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 è abrogata.

 

 

Art. 23

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016

 

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), è aggiunto il seguente:

 

"13 bis. Una Provincia contermine alla Città metropolitana di Bologna può delegare alla Città metropolitana funzioni di cui alla presente legge, sulla base di un'apposita convenzione che le individua e ne regola i relativi rapporti.”.

 

2. Dopo il comma 13 bis dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:

 

“13 ter. La delega è comunicata alla Regione Emilia-Romagna. Sono comunicate, altresì, le modifiche e il recesso, il quale diventa efficace a far data dal secondo esercizio finanziario successivo.”.

 

3. Dopo il comma 13 ter dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:

 

“13 quater. La convenzione di cui al comma 13 bis disciplina le modalità di raccordo fra gli organi istituzionali della Città metropolitana e della Provincia, e le forme di concertazione con i soggetti privati sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione individuate nella convenzione.".

 

 

Art. 24

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 2016

 

1. Alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 2016, dopo le parole "per le attività 2016" sono aggiunte le seguenti: "e 2017".

 

 

Art. 25

Proroga del programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2012-2015 e del programma triennale per le attività produttive 2012-2015

 

1. Il programma triennale per le attività produttive 2012-2015, in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e il programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2012-2015, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), sono prorogati fino ad approvazione dei nuovi programmi da parte dell'Assemblea legislativa.

 

2. I procedimenti avviati sulla base dei programmi, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nei programmi stessi.

 

 

Capo IV

CULTURA

 

Art. 26

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006

 

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico) è abrogata.

 

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole “con riferimento agli ambiti territoriali di cui alla lettera a), tenendo conto dei principi fondamentali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della dimensione e della qualità dell'offerta, nonché dei dati sull'andamento del consumo nel settore cinematografico” sono soppresse.

 

 

Capo V

SANITA'

 

Art. 27

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2012

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 13 (Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale) è inserito il seguente:

 

“3 bis. Al fine di garantire le finalità di cui all’articolo 1, in alternativa alla copertura assicurativa per il rischio derivante da responsabilità civile verso terzi, la Giunta regionale, previa richiesta del soggetto interessato, può ammettere alla gestione diretta dei sinistri in sanità nuovi e ulteriori enti parti integranti del Servizio sanitario regionale.”.

 

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2012 è sostituito dal seguente:

 

“4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’articolo 32 della legge regionale n. 50 del 1994 è abrogato.”.

 

 

Art. 28

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016

 

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) è sostituito dal seguente:

 

“5. Nelle farmacie urbane il servizio farmaceutico prestato in turno è effettuato a battenti aperti, ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali, fatta salva la possibilità del Comune di stabilire che il turno notturno sia effettuato a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all’interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile, o secondo le modalità previste al comma 6. Nelle farmacie rurali il servizio farmaceutico prestato in turno può essere effettuato anche a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all’interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile o, previa autorizzazione del Comune, secondo le modalità previste al comma 6.”.

 

2. Il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituto dal seguente:

 

“6. Nei casi previsti al comma 5, il Comune ha facoltà di stabilire che il turno possa essere effettuato per chiamata telefonica del farmacista, attivabile anche tramite il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e consegna dei farmaci entro un tempo massimo di trenta minuti dall’avvio della chiamata.”.

 

3. Il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituto dal seguente:

 

“7. Il farmacista che svolge il turno a battenti chiusi oppure secondo le modalità previste al comma 6 ha l’obbligo di dispensare i medicinali richiesti, nonché dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un’alimentazione particolare. La corresponsione del diritto addizionale spetta al farmacista secondo quanto disposto dall’articolo 8 del decreto del Ministro della Sanità del 18 agosto 1993 (Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali).”.

 

 

Art. 29

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016

 

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016, è così sostituito:

 

“2. La Giunta regionale individua, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio. All’erogazione dei contributi si provvede attraverso le Aziende Usl che curano altresì la relativa istruttoria.”.

 

 

Art. 30

Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) sono abrogate.

 

 

Art. 31

Nuove funzioni della Regione in materia di benessere animale

 

1. Dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) e della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) sono esercitate dalla Regione.

 

2. Con successivo provvedimento legislativo sono riformate le leggi regionali n. 27 del 2000 e n. 5 del 2005.

 

 

Capo VI

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

Art. 32

Legge regionale n. 32 del 1993: abrogazioni

 

1. Gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso) sono abrogati.

 

2. La lettera b) del comma 1 e la lettera b) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 32 del 1993 sono abrogate.

 

 

Art. 33

Norme in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi

 

1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), la Regione dà applicazione alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come introdotti o modificati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 126 del 2016, in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi.

 

2. La Regione dà attuazione a quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 126 del 2016 in materia di informazione dei cittadini e delle imprese.

 

 

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 34

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

 

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