Testo:
Regione-Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
V Commissione Permanente
"Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport"
483 - Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Modifiche alla Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 15 'Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione'".(Delibera di Giunta n. 387 del 15 04 15)
Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 25 del 20/04/2015
(Relatrice consigliera Silvia Prodi)
Testo n. 1/2015 licenziato nella seduta del 21 maggio 2015 con il titolo:
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2007, N.15
(SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L’ALTA FORMAZIONE)
Articolo 1
Modifiche all’articolo 4
1. Al comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione), la parola: “Presidente” è sostituita dalla seguente: “Direttore”.
Articolo 2
Modifiche all’articolo 5
1. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2007 la parola: “Presidente” è sostituita dalla seguente: “Direttore”.
2. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2007 le parole: “della Conferenza Regione–Autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)” sono sostituite dalle seguenti: “del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali)”.
Articolo 3
Modifiche all’articolo 6
1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2007 sono aggiunte le parole: “Al Presidente della Consulta è altresì corrisposto da parte dell’Azienda un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri del comitato dell’Azienda.”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2007 è aggiunto il seguente:
“6 bis. Il Presidente della Consulta può essere invitato alle riunioni della Conferenza Regione-Università di cui all’articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale, Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università) in cui si trattano le materie di cui alla presente legge.”.
Articolo 4
Modifiche all’articolo 19
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale n. 15 del 2007 è inserito il seguente:
“3 bis. La Giunta regionale con specifico atto, previa convenzione, affida all’Azienda le attività di supporto istruttorio in materia di istruzione di competenza della Regione.”.
2. Al comma 5 dell’articolo 19 della legge regionale n. 15 del 2007 le parole: “consiglio d’amministrazione” sono sostituite dalla seguente: “Direttore”.
Articolo 5
Modifiche all’articolo 20
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007 è sostituito dal seguente:
“1. Sono organi dell’Azienda:
a) il Direttore
b) il comitato
c) il collegio dei revisori.”
2. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007 sono abrogati.
3. Il comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007 è sostituito dal seguente:
“5. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro incarico”.
4. Il comma 6 dell’articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007 è abrogato.
Articolo 6
Inserimento degli articoli 20 bis e 20 ter
1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007 sono aggiunti i seguenti:
“Articolo 20 bis
Il comitato
1. E’ istituito presso l’Azienda un comitato, con funzioni consultive e di confronto nelle materie di cui alla presente legge. In particolare il comitato esprime parere in ordine agli atti di cui all’articolo 20 ter, comma 5, lettere a), b), c), d) e), f), g) e h). Il parere è obbligatorio e vincolante sugli atti di cui all’articolo 20 ter, comma 5, lettere a), c), e), g) e h).
2. Il comitato è composto da:
a) i rettori delle Università con sede in Emilia-Romagna, o loro delegati;
b) il Presidente della Consulta regionale degli studenti.
3. L’Azienda cura la segreteria del comitato e convoca gli incontri per l’espressione del parere sugli atti di cui al comma 1. Il funzionamento del comitato, comprese le modalità di elezione del suo Presidente e quelle di espressione dei rispettivi pareri, è disciplinato dallo statuto.
4. La partecipazione agli incontri del comitato è senza oneri per l’Azienda, fatta eccezione per il Presidente della Consulta degli studenti, a cui l’Azienda è autorizzata ad attribuire un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri, e per tutti i componenti il comitato, a cui l’Azienda è autorizzata a riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. L’importo del gettone di presenza è stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 6.
Articolo 20 ter
Il Direttore
1. Il Direttore è nominato, sentita la Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2004, con delibera della Giunta regionale fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
3. Il compenso del Direttore è definito dalla Giunta regionale assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
4. Il Direttore predispone e invia alla Giunta regionale, che la trasmette all’Assemblea legislativa, una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.
5. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Azienda e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare il Direttore adotta, nel rispetto della legislazione regionale vigente, i seguenti atti:
a) lo statuto;
b) i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti;
c) il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo, nonché il provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle chiusure dei conti dell’esercizio precedente;
d) la dotazione organica e le sue variazioni;
e) gli atti di alienazione e acquisto di immobili;
f) gli atti di accensione di mutui e prestiti;
g) gli atti indicati all’articolo 19 comma 2, lettere a) e b);
h) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori;
i) i regolamenti interni gestionali operativi di funzionamento;
j) gli atti relativi alle spese, gli acquisti diversi da quelli di cui alla lettera e) e i relativi contratti;
k) gli accordi e le convenzioni per lo svolgimento delle attività dell’Azienda.
6. All’incarico di Direttore si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità e inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) nonché i requisiti di onorabilità e le incompatibilità previsti dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale). L’incarico di Direttore è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato nei termini disciplinati dal contratto di lavoro.
7. La Regione risolve il contratto nei casi previsti dal contratto individuale di lavoro e provvede alla sostituzione del Direttore.
8. Il posto di Direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di dipendente regionale o dell’Azienda il conferimento dell'incarico di direttore dell’Azienda determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), fino al termine dell'incarico stesso.”
Articolo 7
Abrogazione dell’articolo 21
1. L’articolo 21 della legge regionale n. 15 del 2007 è abrogato.
Articolo 8
Modifiche all’articolo 25
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale n. 15 del 2007 è aggiunto il seguente:
“1 bis. I risparmi derivanti dall’azione di razionalizzazione della governance di cui agli articoli 20, 20 bis e 20 ter sono utilizzati dall’Azienda per la concessione delle borse di studio.”
Articolo 9
Modifiche all’articolo 26
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2007 le parole: “consiglio d’amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore dell’Azienda”.
2. Ai commi 4 e 6 dell’articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2007 le parole: “deliberato dal consiglio d’amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “adottato dal Direttore dell’Azienda”.
Articolo 10
Modifiche all’articolo 27
1. Al comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale n. 15 del 2007 le parole: “deliberato dal consiglio d’amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “adottato dal Direttore dell’Azienda”.
Articolo 11
Modifiche all’articolo 28
1. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2007 sono soppresse le parole: “e comunque contestualmente all’approvazione del piano di cui all’articolo 4, comma 1”.
Articolo 12
Disposizioni transitorie
1. Il Presidente e il consiglio d’amministrazione continuano a svolgere le proprie funzioni fino al termine stabilito dal previgente articolo 20, comma 2.
2. Il direttore dell’Azienda nominato ai sensi del previgente articolo 20, comma 6, resta in carica fino alla scadenza naturale del contratto in essere e assume le funzioni previste dall'articolo 20 ter. In relazione ai compiti del Direttore dell'Azienda, come disciplinati dallo statuto ai sensi del previgente articolo 20, comma 6, la Giunta regionale può proporre eventuali modifiche agli aspetti normativi del relativo contratto in essere.
3. Il collegio dei revisori in carica all’entrata in vigore della presente legge svolge le sue funzioni fino alla scadenza dell’incarico in essere.