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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 6149
Licenziato in data: 22/05/2019
Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: “Modifica della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 ‘Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37’”. (Delibera di Giunta n. 201 del 12 02 18)

Relazione:

Relazione orale svolta dal consigliere della Commissione Stefano Caliandro

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

II Commissione Permanente

"Politiche economiche"

 

 

6149 -Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: “Modifica della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 ‘Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37’”. (Delibera di Giunta n. 201 del 12 02 18)

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 213 del 16/02/2018

 

(Relatore consigliere Stefano Caliandro)

 

 

Testo n. 4/2019 licenziato nella seduta del 22 maggio 2019 con il titolo:

 

“Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 ‘Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37’”

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 1

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 43 del 1997

 

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37) le parole “Per i fini di cui al comma 1,” sono sostituite dalle parole “Per le finalità di cui al comma 1 e per favorire interventi destinati esclusivamente e permanentemente alle imprese agricole dell’Emilia-Romagna,”.

 

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 43 del 1997

 

1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale n. 43 del 1997 è sostituito dal seguente:

 

“4. Per poter beneficiare dell'intervento, i consorzi o le cooperative iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia devono prevedere nello statuto che il Consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1.”

 

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 43 del 1997

 

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 43 del 1997 dopo la parola “garanzia” sono aggiunte le parole “che non può essere inferiore a cento.”.

 

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