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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 6182
Licenziato in data: 13/11/2018
Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Castenaso e Granarolo dell’Emilia nella Città metropolitana di Bologna

Testo:

 

 

 

 

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

6182 -Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Castenaso e Granarolo dell’Emilia nella Città metropolitana di Bologna" (delibera di Giunta n. 285 del 26 02 18).

 

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 216 del 06/03/2018

 

(Relatore consigliere Giuseppe Paruolo)

(Relatrice di minoranza consigliera Silvia Piccinini)

 

 

 

 

 

 

Testo n. 21/2018 licenziato nella seduta del 13 novembre 2018 con il titolo:

 

Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Castenaso e Granarolo dell’Emilia nella Città metropolitana di Bologna

 


 

Art. 1

Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

 

1. Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) è istituito, nella Città metropolitana di Bologna, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Castenaso e Granarolo dell‘Emilia, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato ……………………………………….

 

3. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Castenaso e Granarolo dell‘Emilia come risultante dall’allegata cartografia.

 

(parere contrario)

 

 

Art. 2

Partecipazione e municipi

 

1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del nuovo Comune deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

 

2. Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l’organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

 

(parere contrario)

 

 

Art. 3

Successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali

 

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Castenaso e Granarolo dell‘Emilia, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

 

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Castenaso e Granarolo dell‘Emilia sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.

 

3. Il personale dei preesistenti Comuni di Castenaso e Granarolo dell‘Emilia è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

 

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Castenaso e Granarolo dell‘Emilia restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

 

(parere contrario)

 

 

Art. 4

Contributi regionali

 

1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi e in base al numero dei Comuni.

 

2. La Regione eroga al Comune di nuova istituzione un contributo ordinario annuale, di ammontare costante pari a 218.237,00 euro all’anno, per la durata complessiva di dieci anni.

 

3. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea.

 

4. Al nuovo Comune potranno essere prioritariamente assegnati spazi finanziari di cui all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) sulla base delle normative di riferimento.

 

(parere contrario)

 

 

Art. 5

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2019-2020 la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell’ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

(parere contrario)

 

 

Art. 6

Disposizioni transitorie

 

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2018 d’intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2019, sia con riguardo all’organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l’obiettivo di garantire continuità nell’accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

 

2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il Commissario nominato per la gestione del Comune derivante da fusione, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino all’elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.

 

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 124, lettera b), della legge n. 56 del 2014, alla data di istituzione del nuovo Comune gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo Comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.

 

4. In conformità all’articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 56 del 2014, ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di nuova istituzione per stabilire il limite degli stanziamenti dell’anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

 

5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all’articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione dei Comuni d’origine continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

 

6. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.

 

(parere contrario)

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