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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 6702
Licenziato in data: 17/07/2018
Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020

Relazione:

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE GIUSEPPE BOSCHINI

RELATORE DELLA COMMISSIONE

 

Premessa

 

Il progetto di legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020 è quest’anno particolarmente significativo, nella dimensione finanziaria ma ancor di più nella rilevanza di alcune scelte politiche che esso rende possibili.

 

L’assestamento trae le mosse dal progetto di legge di approvazione del Rendiconto generale per l’esercizio 2017, che ha consentito di riaccertare i dati sui quali si basa la rilevazione della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, alla base della manovra di assestamento e variazione. In base al risultato derivante dal Rendiconto 2017 si procede altresì all’adeguamento del fondo di cassa e a ridefinire il disavanzo derivante da mutui autorizzati e non contratti.

 

L’assestamento e prima variazione del bilancio rappresenta anche un momento di valutazione delle dinamiche della gestione svolta nella prima parte dell’anno, di riscontro dell’andamento delle entrate e delle spese in corso di esercizio, in modo da poter valutare la sostenibilità degli obiettivi di governo prefissati ed eventualmente quindi anche il loro rilancio e il loro ampiamento, sempre operando naturalmente nella direzione costante del rispetto dei vincoli di equilibrio che presiedono alla formazione del bilancio di previsione.

 

In questo senso l’assestamento acquisisce anche la valenza di una vera e propria ulteriore componente della manovra di bilancio, consentendo alcune scelte, che naturalmente si definiscono sulla base di due fondamentali riferimenti: l’andamento dell’economia regionale, e gli obiettivi di mandato della maggioranza.

 

 

La situazione dell’economia regionale

 

Secondo il rapporto annuale della Banca d’Italia sull’economia della Regione Emilia-Romagna, pubblicato nello scorso mese di giugno, in Emilia-Romagna, nel 2017 e nei primi mesi del 2018, è proseguita la crescita, sostenuta sia dalla domanda interna che dall’export.

 

La produzione industriale è aumentata nel 2017 in quasi tutti i settori, con un +3,2% complessivo nel 2017, e particolarmente positive sono state la meccanica e i mezzi di trasporto; più moderata, ma comunque positiva, la crescita nel terziario, con il settore turistico particolarmente in luce, mentre la congiuntura nel settore delle costruzioni rimane molto debole.

 

Tuttavia, alcuni segnali meno positivi cominciano a manifestarsi, conseguenza soprattutto di un mutato quadro nazionale e internazionale.

Cresce meno intensamente l’export, che secondo i primi dati Unioncamere, nel primo trimestre 2018 segna un +4,6%, contro il +8,7% dello stesso trimestre del 2017. Forti ad esempio sono le ripercussioni attese dal contenzioso commerciale in atto tra Stati Uniti e Germania, a proposito dell’export di autoveicoli tedeschi, il cui sistema di subfornitura coinvolge a fondo le nostre PMI locali.

Le battaglie sui dazi e le guerre commerciali in atto rischiano quindi di far trovare il nostro paese, e in particolare l’Emilia-Romagna, regione esportatrice per eccellenza, tra i soggetti più penalizzati dal nuovo clima internazionale in materia di commercio.

 

La ripresa, seppure attenuata, si avvantaggia ancora del consolidamento della spesa per investimenti delle imprese, fortemente incoraggiata come sappiamo sia dalle politiche nazionali che da quelle regionali degli ultimi anni. Significativo che le imprese emiliano-romagnole prevedano per il 2018, secondo Banca d’Italia, un ulteriore incremento degli investimenti, pur in presenza di una attesa contrazione del ritmo di crescita, anche nella nostra regione.

Una contrazione della crescita che è inferiore a quella attesa per l’intero sistema paese per quest’anno, ma comunque presente anche da noi. Siamo protetti da un sistema dinamico e dagli investimenti fatti dalla Regione per la competitività in questi anni: ma siamo in Italia e non possiamo non risentire del rallentamento complessivo in atto nel Paese.

 

Non ci è quindi possibile allentare in alcun modo la tensione sul sostegno allo sviluppo ed anzi, per certi versi, è il momento di renderlo ancora più stringente ed efficace.

A questo si rivolgono, dunque, alcune delle strategie fondamentali dell’assestamento di Bilancio, anche a difesa dei risultati occupazionali fin qui conseguiti in regione.

 

Nel 2017 infatti è proseguita la graduale crescita dell’occupazione iniziata nei tre anni precedenti. Gli occupati in regione nel 2017 sono aumentati sino a raggiungere praticamente la soglia storica dei 2 milioni (1,97 milioni, per la precisione, +2,0% rispetto al 2016). Il tasso di occupazione ha raggiunto il 68,6%, due decimi di punto percentuale in più rispetto all’anno precedente.

Il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è riflesso positivamente anche sui consumi delle famiglie in regione. Nel 2017 il reddito disponibile delle famiglie è infatti aumentato e in generale il reddito lordo disponibile in Emilia-Romagna è cresciuto dell’1,9%, in termini reali, rispetto all’anno precedente.

 

Nel corso del 2017 è proseguita anche la crescita moderata del credito bancario al settore privato non finanziario (+0,9% a fine anno), favorita dalla ripresa della spesa delle famiglie per l’acquisto di beni durevoli ed abitazioni e parzialmente da quello delle imprese per investimenti.

Si tratta però di un incremento ancora troppo marginale per sostenere fortemente la crescita, e da qui l’importanza -come vedremo- di agire attraverso il bilancio regionale a favore dello sviluppo del credito, soprattutto per le PMI.

 

Tra i fattori da tenere in considerazione per una corretta impostazione della manovra di assestamento c’è poi un dato che non può non farci riflettere, e che riguarda la perdurante “fatica” delle nostre pubbliche amministrazioni locali.

La spesa totale delle amministrazioni locali dell’Emilia-Romagna nel triennio 2014-2016 è diminuita dell’1,6%, attestandosi a 3.371 euro pro capite nella media del periodo. Ma nel triennio in esame è fortemente diminuita soprattutto la spesa in conto capitale (in media del -10,2% all’anno!), per effetto del rispetto dei noti vincoli di stabilità (e in modo conseguente è proseguito il calo del debito delle amministrazioni locali, che nella nostra regione è nettamente inferiore alla media nazionale).

 

Ecco dunque l’importanza di una manovra di assestamento che, per quanto possibile, con le risorse a diposizione, focalizzi chiaramente almeno queste tre priorità fondamentali dettate dall’analisi dell’andamento del quadro socio-economico:

 

1. Continuare a sostenere la ripresa, attraverso gli investimenti, i servizi per le imprese e la competitività, la formazione.

 

2. Sostenere e facilitare l’accessibilità al credito, ancora troppo debole, specie per le PMI.

 

3. Sostenere le nostre amministrazioni locali, e quindi le nostre comunità locali, specie nelle dinamiche di spesa per servizi alle persone più fragili e più esposte alla congiuntura economica, e ancor di più negli investimenti fondamentali per la vita delle comunità: dalla viabilità locale, alla difesa del suolo; dalla spesa delle aziende sanitarie locali all’impiantistica sportiva, tutte voci su cui l’assestamento interviene in modo rilevante.

 

 

Le principali determinanti e le scelte della manovra

 

La manovra di assestamento e prima variazione si fonda come visto su diversi elementi essenziali:

a) Innanzitutto, il Rendiconto generale 2017, che consente di individuare in maniera definitiva a partire dalle chiusure dell’esercizio precedente le reali disponibilità finanziarie e patrimoniali dell’Ente, sulle base delle quali elaborare le future previsioni e decisioni.

b) In secondo luogo, e proprio a partire dal Rendiconto 2017, l’andamento della gestione dell’esercizio 2018 in corso, con la rivalutazione complessiva delle dinamiche delle risorse e delle spese intervenute nella prima parte dell’anno, allo scopo di verificare e integrare se necessario gli strumenti finanziari a servizio degli obiettivi di governo prefissati.

c) Infine, le nuove assegnazioni a destinazione vincolata di provenienza statale, comunitaria o di altri soggetti, intervenute nei primi sei mesi dell’anno, o per le quali non si disponeva di elementi sufficienti per l’iscrizione a bilancio a dicembre 2018.

 

L’assestamento, dunque, non è da considerare solamente come un mero fatto tecnico di aggiornamento dei dati derivanti da rendiconto e gestione in corso, ma rappresenta anche una effettiva manovra, in tutta la sua valenza politica.

 

A maggior ragione quest’anno, in cui la manovra di assestamento si presenta di dimensioni nettamente superiori a quella media degli scorsi anni, con uno stato di previsione delle entrate e delle spese aumentato di euro 173,8 milioni.

Le maggiori risorse disponibili per la manovra, per quanto attiene le risorse regionali proprie, ammontano a 55 milioni di euro, di cui 3 provenienti da economie realizzate dall'Assemblea Legislativa.

 

Le risorse proprie derivano, tra altro, dagli esiti particolarmente positivi della lotta alla evasione tributaria, tra cui in particolare quelle relative alla tassa regionale sugli autoveicoli.

Risorse aggiuntive sono rese disponibili anche dalla positiva gestione realizzata sulla cassa e la liquidità, evitando di attivare mutui autorizzati, di ricorrere ad anticipazioni di liquidità da parte del Tesoriere, e proseguendo nel costante lavoro di riduzione della consistenza dei mutui e quindi degli oneri a carico della Regione. Il disavanzo da mutui autorizzati e non contratti previsto nel bilancio di previsione 2018 in 1.409 milioni di euro, è stato rideterminato in 1.265 milioni, con una riduzione di 143 milioni.

 

Alle risorse regionali proprie della manovra di Assestamento contribuiscono, non da ultimo, 3,1 milioni resi disponibili dal bilancio funzionale dell’Assemblea legislativa. Si tratta di risorse rilevanti, provenienti dalle economie realizzate nelle spese di funzionamento dell’Assemblea, frutto anche delle scelte operate negli scorsi anni da questa Regione in materia di costi delle istituzioni, di retribuzione dei Consiglieri, di abolizione totale dei vitalizi futuri e di riduzione di quelli degli ex-consiglieri delle passate legislature: scelte su cui, tengo a ribadire, questa Regione si è mossa per tempo e in modo nettamente anticipatorio rispetto al dibattito che, positivamente, si è riattivato in questi giorni anche a livello nazionale.

 

Ma, come dicevamo, l’assestamento e prima variazione di bilancio accerta e destina anche risorse nazionali vincolate che provengono da atti nazionali intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 2018, cioè nei primi 6 mesi di quest’anno.

 

Ricordiamo che solo il 31 gennaio 2018 è stato sottoscritto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l’accordo in materia di concorso regionale alla finanza pubblica per l’anno 2018, che ha formalizzato la riduzione dei contributi statali alle regioni, già presi sostanzialmente in carico dalla manovra previsionale 2018. La Regione Emilia-Romagna è stata vincolata a un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, pari a 195,6 milioni di euro. Dato che ci richiama al fatto che tutt’ora le Regioni a statuto ordinario si muovono all’interno di vincoli di finanza pubblica e tagli estremamente onerosi, il che deve farci apprezzare maggiormente il dato, per nulla scontato e frutto di una gestione accorta, delle risorse che questo assestamento rende disponibili. Un dato, lo ribadiamo, affatto scontato.

 

Il 22 febbraio 2018 è intervenuta poi una ulteriore intesa in materia di riparto degli spazi finanziari da attribuire per gli investimenti alle Regioni.

 

Tra le principali assegnazioni a destinazione vincolata di provenienza statale, comunitaria o di altri soggetti possiamo ricordare:

 

-          29,4 milioni di euro (nel triennio) di fondi statari destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche

-          10 milioni di euro (nel triennio) per interventi nel comprensorio sciistico dell’appennino tosco-emiliano. A questi affiancheremo 0,7 milioni di euro di risorse regionali per gli impianti di risalita dei comprensori sciistici regionali esclusi dall’accordo nazionale;

-          Nel settore sanitario, 77,1 milioni di euro dal pay back delle aziende farmaceutiche e 6 milioni per il ripiano dei tetti di prodotto, risorse interamente destinate al finanziamento dei LEA e che quindi andranno alle nostre aziende per implementare l’assistenza sanitaria ai nostri cittadini. In sede di emendamento di Giunta tali risorse sanitarie sono integrate da ulteriori importanti accertamenti in entrata, ovviamente a destinazione strettamente vincolata, con riferimento a 41 milioni per i farmaci oncologici e altrettanti per i farmaci innovativi.

-          Infine, sempre da assegnazioni statali vincolate, determinate dalle politiche del precedente governo, 7,8 milioni di contributi per le Unioni tra Comuni, 7 milioni (nel triennio) per le strade di montagna attraverso il fondo sviluppo e coesione e 46 milioni (nel triennio) dai fondi strutturali comunitari per il sistema ferroviario regionale, inserite in manovra tramite gli intervenuti emendamenti di Giunta.

 

Ma per effetto delle maggiori entrate, e soprattutto delle economie realizzate attraverso rimodulazioni e riduzioni di spesa, è stato possibile -come dicevamo- finanziare anche ulteriori interventi con risorse regionali proprie. Queste rappresentano le risorse utilizzabili in modo più discrezionale dalla Giunta, e quindi permettono di leggere i segni e le direttrici strategiche fondamentali della manovra, in base alle tre priorità fondamentali che ho precedentemente illustrato:

 

1. Sostenere la ripresa, attraverso gli investimenti, i servizi per le imprese, la formazione.

Sostanziano questa prima direttrice strategica le seguenti scelte operate in Assestamento:

-          1,8 milioni di euro, comprensivi degli emendamenti di Giunta, per il nuovo Tecnopolo di Bologna, l'infrastruttura per l'innovazione, la ricerca ed il trasferimento tecnologico, che ospiterà grandi istituzioni di ricerca di rilievo regionale e internazionale, oltre alle funzioni di coordinamento della rete;

-          1,4 milioni di euro (e altrettanti nel 2019) per il finanziamento di progetti finalizzati all'orientamento e alla promozione della partecipazione alle attività formative da parte dei Centri di Formazione partecipati dai Comuni, negli ambiti prioritari per il contesto territoriale: sappiamo tutti quanto sia fondamentale oggi il tema dell’orientamento, specie per prevenire l’abbandono scolastico e universitario, e orientare tutte le persone, non solo i giovani, verso scelte formative e professionali di piena autorealizzazione e di piena occupazione: la misura ha quindi grande valore nel riconoscere ai Comuni e ai centri di formazione a totale partecipazione pubblica questo ruolo essenziale per lo sviluppo sociale ed economico dei loro territori;

-          1,2 milioni di euro come contributi in conto capitale ai Comuni per la riqualificazione delle aree commerciali dei centri storici, ai sensi della L.R.41/97, misura che ha naturalmente grande valore non solo sul piano economico-commerciale, ma anche per il recupero urbano e la valorizzazione dei nostri centri storici sotto il profilo sia turistico che di comunità;

-          Sempre sul piano del sostegno all’economia del turismo, in grande espansione in Regione, ancora 1,2 milione di euro per rafforzare ulteriormente il piano di promozione turistica sviluppato ai sensi della LR 4/2016;

-          Infine, tra le misure che rafforzano lo sviluppo, ma sempre nella sua logica di sostenibilità ambientale, 1 milione di euro per l’incentivo all’acquisto di auto ibride, tema che siamo certi i cittadini accoglieranno con grande interesse, oltre a 500 mila euro -in emendamento di Giunta- per la compiuta realizzazione della tariffazione integrata ferro-bus, scelta attraverso la quale rendiamo i bus urbani gratuiti per i detentori di abbonamenti ferroviari, come già annunciato dall’assessore competente nelle scorse settimane.

 

2. Sostenere l’accessibilità al credito, specie per le PMI.

Questa seconda priorità si realizza, per ora, senza investimenti diretti, ma attraverso l’intervento normativo, in Collegato, con cui si intende allargare l’operatività dei Consorzi Fidi regionali verso le PMI. A tal fine ritiene di sperimentare una modalità di accesso delle imprese alla garanzia delle loro richieste di credito direttamente attraverso i Consorzi fidi, per i mutui di importo inferiore a euro 100.000,00. Le PMI che hanno più difficoltà a rivolgersi al mercato finanziario potranno quindi avvalersi dei Consorzi Fidi regionali per l’accesso alla garanzia diretta, mentre l’accesso al Fondo centrale sarà riservato alle imprese più strutturate e per gli importi superiori o uguali a euro 100.000,00. Questo, prevedendo -attraverso modifiche alla LR n. 14 del 2014 sulla attrattività e lo sviluppo- che possano essere beneficiari del sostegno regionale anche i Confidi accreditati ad operare con il Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla legge 662/1996. Questo ci allinea con altre normative regionali in essere, e soprattutto consentirà a tutti i Confidi che operano con il Fondo di Garanzia PMI la possibilità di beneficiare dei contributi regionali per la costituzione di fondi rischi. Tali disponibilità regionali dovranno essere costituite nelle prossime manovre, nelle dimensioni stimate in base alla soglia introdotta per i crediti fino a 100mila euro, ma con disponibilità futura, anche sulla base del dibattito che abbiamo svolto in Commissione, per un eventuale ampliamento della soglia prevista di 100mila euro, dopo la prima fase di sperimentazione ed avvio del nuovo regime normativo introdotto dal Collegato all’Assestamento.

 

3. Sostenere le nostre amministrazioni locali, specie nelle risorse per servizi e investimenti a vantaggio delle comunità locali:

Si tratta in questo caso di una serie di misure, sostenute soprattutto da risorse regionali proprie, attraverso le quali la Regione realizza direttamente interventi, o sostiene gli Enti locali, o le aziende sanitarie locali, negli investimenti fondamentali per il benessere delle loro comunità, per opere essenziali, per la difesa del territorio, in un momento in cui gli investimenti e la spesa corrente locale continuano a non potersi rafforzare. Insomma, un modo concreto con cui la Regione “sta vicina” ai propri territori e ai propri enti locali, in un momento, ormai prolungato, di oggettiva difficoltà finanziaria:

-          Un investimento estremamente rilevante e impegnativo, di non poca difficoltà, per 10 milioni di euro ci consentirà innanzitutto di ampliare del 50% la risposta al bando per l’impiantistica sportiva pubblica, attualmente in corso di assegnazione; bando che ha visto la partecipazione di moltissimi comuni, a riprova della centralità che lo sport ha per le nostre comunità locali, anche per le più piccole, che attorno alle palestre scolastiche, ai campi sportivi, alle loro società dilettantistiche difendono il loro essere comunità, la presenza dei giovani e delle famiglie sul territorio: dunque un investimento essenziale e di non piccolo peso finanziario per la Regione, in questo difficile momento, ma per un obiettivo di rilevanza sociale e su cui molti comuni hanno chiesto un concreto contributo e sostegno alla Regione;

-          Ulteriori 12,6 milioni di euro saranno destinati alle nostre aziende sanitarie locali, anche per sostenerle in vari obblighi di legge, senza incidere sui bilanci per l’assistenza e i servizi;

-          4,6 milioni di euro per rafforzare ulteriormente, dopo gli incrementi costanti degli anni scorsi, gli interventi di protezione civile e gli interventi urgenti ai sensi della LR 1/05, che andranno destinati tra l’altro al ripristino di ponti, di viabilità locali, di versanti esposti al rischio idrogeologico, fattori anche questi essenziali per la difesa delle nostre comunità locali, specie quelle montane. A questi si aggiungono 1 milione per avviare interventi di difesa della costa adriatica, un ulteriore milione per il funzionamento di Arpae;

-          3 milioni alla viabilità provinciale, con un emendamento di Giunta ma concordato e fortemente sostenuto dai gruppi della maggioranza assembleare, perché in questo momento di difficoltà finanziaria delle province, la manutenzione delle arterie provinciali è essenziale per la competitività e spesso anche solo la sopravvivenza dei territori interni, montani e di pianura. Indirettamente, questo obiettivo si persegue anche sostenendo più in generale i bilanci delle nostre province, attraverso lo stanziamento di circa 7 milioni per il sostegno alle loro attività istituzionali, in modo da disporre nei bilanci di più risorse per l’espletamento delle funzioni proprie in materia di viabilità, edilizia scolastica, etc.;

-          1,4 milioni di euro di risorse regionali proprie si affiancheranno alle risorse statali per realizzare trasferimenti ai comuni, per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche anche negli edifici privati (quindi per la realizzazione di ascensori, montascale, eccetera) per favorire anche in questo caso gli investimenti indispensabili per le persone portatrici di handicap ma anche per una popolazione che invecchia e che è sempre meno autosufficiente; tema, anche questo, strategico per essere vicini a attenti alle famiglie più in difficoltà e alle comunità locali;

-          0,6 milioni di euro saranno destinati inoltre ai Comuni per le scuole per l’infanzia, che permetteranno ai sensi dell’art.3 della LR 26 del 2001 di investire ulteriormente sulla qualificazione dell’offerta educativa per la fascia 3-6 anni, in particolare per il potenziamento dei coordinamenti didattici, sia per le scuole pubbliche sia, in modo particolare, per le scuole paritarie convenzionate.

-          A questi investimenti per il sostegno e il benessere delle comunità locali si uniscono anche 500 mila euro di incremento del Fondo Regionale per la Non autosufficienza, e ulteriori risorse per la progettazione della banda ultralarga e la realizzazione dell’agenda digitale, interventi nell’ambito della cultura (in particolare nel sostegno alla Fondazione Toscani, alla Fondazione Danza) e ulteriori 200mila euro per progetti pilota nelle politiche giovanili; il finanziamento della nuova legge sull’editoria e della nuova legge sulla sessione europea, nonché interventi per la scuola regionale di polizia locale.

 

Al di fuori delle tre priorità sopra indicate, risorse rilevanti andranno anche al potenziamento, ormai non più procrastinabile, della strumentazione informatica regionale, e in particolare per l’adeguamento alla normativa europea in materia di sicurezza e protezione dei dati.

 

Infine, tra i vari interventi, desidero segnalare anche ulteriori 0,2 milioni di euro per rafforzare gli interventi di cooperazione internazionale, cifra che ci permette di incrementare di un ulteriore 6% -dopo l’incremento del 10% già introdotto a dicembre 2018- della Missione 19 destinata alle relazioni e alla cooperazione internazionale e al finanziamento della LR 12 del 2002. Queste risorse sono destinate al sostegno del positivo lavoro che da anni la Regione svolge, in partenariato con le autorità locali e con qualificate realtà associative, per potenziare le dinamiche di sviluppo di numerosi territori, dall’est europeo, al sud America, all’Africa.

 

Per effetto delle variazioni precedentemente illustrate e degli emendamenti introdotti in commissione, le previsioni dell’esercizio 2018 delle entrate e delle spese risultano aumentate di:

-          euro 173.820.624,08, per quanto riguarda la previsione di competenza;

-          euro 453.171.287,36, per quanto riguarda la previsione di cassa per le entrate

-          euro 219.577.617,06, per quanto riguarda la previsione di cassa per le spese.

Le previsioni di competenza delle entrate e delle spese risultano inoltre aumentate di euro 34.361.791,88 per l’esercizio 2019 e di euro 30.359.100,39 per l’esercizio 2020.

 

Nel Collegato alla legge di assestamento, infine, oltre ai già ricordati interventi di sostegno per l’accesso alla garanzia del credito per le PMI, trova spazio una ampia e diversificata serie di norme connesse alla struttura del bilancio, anch’esse, in parte, da ricondurre agli obiettivi strategici sopra richiamati. Tra queste ricordiamo:

-          un importante adeguamento della recente normativa regionale sulla tutela della panificazione artigianale e sulla sua commercializzazione, che rende la LR 21 del 2017 ancora più sicuramente attuabile, mantenendo elevate le sue finalità di tutela del consumatore;

-          miglioramenti sulle procedure di tutela dei siti della rete “Natura 2000”;

-          l’adesione della Regione, ai sensi dell’art.64 dello Statuto regionale, alla Fondazione nazionale Symbola per la promozione della qualità ambientale;

-          in campo culturale, la possibilità di concedere contributi agli enti e alle associazioni in grado di rappresentare il patrimonio immateriale della regione anche in contesti internazionali; il potenziamento delle reti dei giovani artisti e la cessione alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna di Villa Salina, per una sua compiuta valorizzazione nelle attività culturali, formative, sociali del teatro medesimo;

-          la possibilità di finanziare con contributi fino al 100% gli investimenti negli impianti sciistici;

-          revisioni e rafforzamento delle procedure per la concessione di contributi regionali in materia di sicurezza stradale;

-          introduzione della possibilità di cofinanziamento regionale per interventi sulle strade provinciali e per l’integrazione delle politiche tariffarie e le agevolazioni per gli utenti del trasporto pubblico;

-          l’adeguamento delle norme relative al benessere animale, alla tutela della popolazione canina e felina, in superamento delle attuali competenze provinciali, ma con piena garanzia per la funzionalità delle strutture di ricovero di cani e gatti gestite dai Comuni e della rappresentanza dei Comuni e delle associazioni animaliste, oltre a norme sul controllo dei colombi liberi urbani;

-          norme per facilitare la condivisione di banche dati tra Regione ed enti locali per la gestione della fiscalità dell’automobile e la lotta alla evasione fiscale.

Attraverso emendamenti di Giunta, sono stati inoltre inseriti temi quali:

-          norme in materia di subconcessione nel campo delle acque termali e minerali;

-          miglioramenti nella gestione delle interferenze tra infrastrutture ad uso pubblico e demanio idrico, con incremento delle sanzioni, a tutela del bene-acqua;

-          risoluzione di possibili conflitti tra le norme in materia di attrattività produttiva e le recenti norme urbanistiche regionali, volte a confermare la priorità dell’utilizzo di territori già urbanizzati, nonché la conferma dei regimi di favore sui contributi di costruzione dovuti in caso di interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica, per incentivare il risparmio del suolo;

-          la proroga per il 2018 delle modalità transitorie di gestione del commercio in forma hobbystica.

Infine, sempre in sede emendativa di commissione sono state abrogate le proposte avanzate dalla Giunta in merito ad una riduzione del ruolo dell’Assemblea e della commissione competente nelle procedure di approvazione del Bilancio e del Piano annuale di attività dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile.

 

Dunque, pur in un quadro di perduranti difficoltà e contrazione delle disponibilità strutturali dei bilanci regionali, anche l’assestamento 2018, sulla base di principi di corretta gestione, nonché grazie ad alcune rilevanti azioni nazionali, consente di effettuare alcune importanti scelte che dallo sport alla viabilità locale, dalla tutela del suolo alla spesa educativa, sociale e culturale, configurano ancora una volta un quadro di vicinanza della Regione alle difficoltà degli enti locali e delle comunità interne, operando al tempo stesso per il sostegno allo sviluppo e alla competitività attraverso i servizi alle imprese, la formazione, il sostegno al credito, per cercare di evitare -per quanto possibile- che i segnali nazionali di rallentamento della ripresa investano nei prossimi tempi in modo non positivo anche il nostro tessuto regionale, intaccando i dati oggettivamente positivi conseguiti negli ultimi anni in materia di produzione, esportazioni ed occupazione.

 

 


 

Testo:

 

 

 

 

Regione-Emilia-Romagna

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

6702 -Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020" (Delibera di Giunta n. 933 del 18 06 18).

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 235 del 22/6/2018

 

(Relatore consigliere Giuseppe Boschini)

(Relatore di minoranza consigliere Massimiliano Pompignoli)

 

 

 

 

 

 

Testo n. 15/2018 licenziato nella seduta del 17 luglio 2018 con il titolo:

 

Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020


 


 

INDICE

 

Art. 1 Oggetto e finalità

 

Capo I Ambiente e territorio

Art. 2 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988

Art. 3 Inserimento dell’articolo 8 bis della legge regionale n. 32 del 1988

Art. 4 Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004

Art.  5 Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2004

Art. 6 Modifiche all’articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005

Art.  7 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2007

Art.  8 Modifiche all’articolo 51 della legge regionale n. 24 del 2009

Art.  9 Adesione alla Fondazione Symbola

Art. 10 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014

Art. 11 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2017

Art. 12 Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2017

 

Capo II Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa

Sezione I Cultura, turismo e commercio

Art. 13 Inserimento dell’articolo 5 bis della legge regionale n. 37 del 1994

Art. 14 Modifiche all’articolo 33 bis della legge regionale n. 14 del 2008

Art. 15 Fondazione Teatro Comunale di Bologna

Art. 16 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002

Art. 17 Norme transitorie in materia di commercio in forma hobbistica su aree pubbliche

Sezione II Sviluppo economico

Art. 18 Interventi a favore del credito alle imprese

Art. 19 Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2014

Art. 20 Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2017

Art. 21 Abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2017

Art. 22 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2017

Art. 23 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017

Art. 24 Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2017

Art. 25 Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017

Art. 26 Inserimento dell’articolo 6 bis della legge regionale n. 21 del 2017

Art. 27 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017

Art. 28 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017

 

Capo III Trasporti e viabilità

Art. 29 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 30 del 1992

Art. 30 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1992

Art. 31 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 30 del 1992

Art. 32 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992

Art. 33 Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1992

Art. 34 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

Art. 35 Modifiche all’articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999

 

Capo IV Assistenza alla persona

Art. 36 Segnalazione certificata di inizio attività di case famiglia, appartamenti protetti, gruppi appartamento per anziani e disabili

 

Capo V Disposizioni per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina e per il benessere animale

Art. 37 Modiche all’articolo 1 della legge regionale n. 27 del 2000

Art. 38 Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2000

Art. 39 Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 27 del 2000

Art. 40 Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 27 del 2000

Art. 41 Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 27 del 2000

Art. 42 Sostituzione dell’articolo 27 della legge regionale n. 27 del 2000

Art. 43 Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000

Art. 44 Abrogazione di disposizioni della legge regionale n. 27 del 2000

Art. 45 Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005

Art. 46 Abrogazione dell’articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2005

Art. 47 Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005

 

Capo VI Disposizioni tributarie e finali

Art. 48 Inserimento dell’articolo 9 bis della legge regionale n. 15 del 2012

Art. 49 Entrata in vigore

 

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2017) in collegamento con la legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

 

 

CAPO I

AMBIENTE E TERRITORIO

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988

 

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) è sostituita dalla seguente:

 

“a) esercitare direttamente l'attività per cui è rilasciata la concessione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8 bis;”.

 

 

Art. 3

Inserimento dell’articolo 8 bis della legge regionale n. 32 del 1988

 

1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988 è inserito il seguente:

 

“Art. 8 bis

Subconcessione

 

1. Previa autorizzazione dell’autorità competente e nell’ambito della durata della concessione, il concessionario può subconcedere in tutto o in parte l’attività di coltivazione oggetto della stessa:

 

a) a un altro soggetto economico, nell’ambito di un contratto di affitto di ramo di azienda riguardante l’attività per la quale la concessione è stata rilasciata, per la durata corrispondente a quella del contratto di affitto;

 

b) a un soggetto controllato che eserciti l’attività per la quale la concessione è stata rilasciata nell’ambito di un assetto organizzativo multilivello o di gruppo.

 

2. La subconcessione è autorizzata nel rispetto delle seguenti condizioni:

 

a) il subconcessionario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnici ed economici necessari per il rilascio della concessione; il possesso dei requisiti tecnici ed economici può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti del concessionario, in base ad apposito impegno espresso da quest’ultimo nell’atto di sub-concessione;

 

b) l’utilizzo delle acque da parte del subconcessionario deve avvenire nel rispetto dell’articolo 26 della presente legge.

 

3. Il subconcessionario assume gli obblighi previsti dalla normativa in materia e dall’atto di concessione relativi alle prescrizioni per l’esercizio dell’attività di coltivazione, nonché l’obbligo di corrispondere i diritti proporzionali di cui all’articolo 16 e il canone di cui all’articolo 16 bis della presente legge, fermo restando che il concessionario è obbligato solidalmente con il subconcessionario nei confronti dell’amministrazione alla quale sono dovuti tali oneri.

 

4. Gli Enti locali territoriali e loro consorzi nonché le società a maggioranza di capitale pubblico possono subconcedere a terzi l'attività, previa autorizzazione della autorità competente.”.

 

 

Art. 4

Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004

 

1. L’articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3

Misure di conservazione

 

1. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l’atto preliminare contenente le misure di conservazione per i siti della rete “Natura 2000” di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sentiti i rispettivi enti di gestione.

 

2. L’atto preliminare è pubblicato sul sito web della Giunta regionale per un periodo di sessanta giorni corredato da un avviso di pubblicazione che riporta l’indicazione:

 

a) dell’atto in corso di approvazione;

 

b) del sito web sul quale l’atto è pubblicato e del termine perentorio entro cui chiunque può formulare osservazioni;

 

c) del responsabile del procedimento.

 

3. L’avviso di pubblicazione è altresì pubblicato sull’albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati ed è trasmesso ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.

 

4. L’avviso di pubblicazione è inoltre trasmesso alle Province, ai Comuni e agli altri enti di governo del territorio, agli enti di gestione delle aree protette limitrofe ai siti e alle associazioni economiche e sociali.

 

5. Entro la scadenza del termine di pubblicazione chiunque può formulare osservazioni. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute di norma entro i successivi novanta giorni.

 

6. Sulla base delle risultanze della consultazione di cui al comma 5, la Giunta regionale approva la proposta di adozione delle misure di conservazione e la trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la designazione delle “Zone speciali di conservazione” (ZSC) ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. Entro sei mesi dal decreto di designazione delle ZSC, la Giunta regionale approva le misure di conservazione delle ZSC.

 

7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è consultabile sul sito web della Regione. L’avviso dell’avvenuta approvazione è pubblicato sul BURERT, sull’albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati, su almeno un quotidiano a diffusione locale ed è comunicato ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.

 

8. Per l’approvazione e la modifica delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e delle designate ZSC si segue il procedimento di cui al presente articolo, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Le modifiche necessarie per la correzione di errori materiali ovvero per l’adeguamento a norme comunitarie e nazionali e le modifiche che non prevedono vincoli alle trasformazioni d’uso del suolo sono approvate con deliberazione di Giunta sentiti gli enti gestori dei siti.

 

9. Le misure di conservazione possono prevedere le tipologie di interventi di modesta entità che non presentano incidenza significative sul sito.

 

10. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6) per quanto riguarda l’approvazione con regolamento delle misure di conservazione generali previste dal medesimo articolo.”.

 

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2004

 

1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) dopo le parole “a terzi” sono aggiunte le seguenti: “, senza autorizzazione espressa dall’autorità concedente, emanata sulla base di direttiva della Giunta regionale che ne preveda i casi ammissibili e nell’ambito della durata della concessione”.

 

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005

 

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 61 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), le parole “agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e agli Enti di gestione dei Parchi interregionali” sono sostituite dalle seguenti: “agli Enti gestori delle aree protette regionali e dei parchi interregionali”.

 

2. Il comma 1 bis dell’articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

 

“1 bis. La Regione può concedere contributi ai Parchi nazionali, agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità o ad altri enti pubblici,  per la realizzazione di interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione dei siti designati dall’UNESCO come Riserva della Biosfera Man and Biosphere (MAB) o come Sito Patrimonio dell’Umanità designati sulla base del criterio naturale n. IX stabilito dall’UNESCO, o per la predisposizione delle nuove proposte di candidatura per le medesime categorie UNESCO.”.

 

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2007

 

1. Il comma 10 dell’articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali) è sostituito dai seguenti:

 

“10. Nel caso di infrastrutture ad uso pubblico, esistenti alla data di conferimento della funzione di gestione del demanio idrico alle Regioni, che occupano aree del demanio idrico in assenza del relativo titolo concessorio, l’ente pubblico o il soggetto gestore dell’infrastruttura è tenuto a presentare istanza di regolarizzazione dell’occupazione. Qualora l’istanza non consegua ad accertamento dell’autorità competente non si procede alla comminazione della sanzione e il richiedente può mantenere l’occupazione sino al termine del procedimento attivato, fatta salva la possibilità di esenzione dal pagamento dello stesso con particolare riferimento alle infrastrutture ad uso pubblico.

 

“10 bis. Nel caso di enti pubblici e dei soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 10 ovvero soggetti esercenti pubblici servizi, previo accordo con la Regione sostitutivo dell’atto concessorio, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze con il demanio idrico anche applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti, degli impianti e delle occupazioni.”.

 

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 51 della legge regionale n. 24 del 2009

 

1. Il comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) è sostituito dal seguente:

 

“2. La quantificazione dell'indennizzo per utilizzo senza titolo del demanio idrico è effettuata in relazione all'entità della violazione e al tipo di utilizzo, in base al canone previsto dalla normativa vigente, con una maggiorazione pari al 100 per cento per ogni annualità di utilizzo senza titolo.”.

 

 

Art. 9

Adesione alla Fondazione Symbola

 

1. Al fine di perseguire la promozione della qualità come modello di riferimento nei processi di sviluppo, la Regione, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto, è autorizzata ad aderire a “Symbola – Fondazione per le qualità italiane” che ha tra le proprie finalità statutarie l’analisi e la rappresentazione delle qualità italiane mediante la creazione di reti di rapporti culturali, scientifici, istituzionali, territoriali ed economici.

 

2. L’adesione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

 

a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

 

b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.

 

3. La Regione aderisce alla Fondazione quale componente sostenitore, e a tale fine è autorizzata a corrispondere alla Fondazione una quota di adesione pari a 25.000,00 euro per il primo anno e pari a 10.000, 00 euro per gli anni successivi, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio.

 

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 per gli esercizi finanziari 2018-2020 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio.

 

5. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2001.

 

6. Il presidente della Regione, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.

 

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014

 

1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) le parole: “In tale ipotesi il contributo di costruzione è dovuto nella misura prevista dalla disciplina vigente maggiorata del cinquanta per cento e la realizzazione delle dotazioni territoriali da parte dei soggetti interessati non comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti.” sono soppresse.

 

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio) le parole “non inferiore al 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore al 35 per cento”.

 

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. Al comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole “, scomputando l'intero valore delle aree dal contributo di costruzione dovuto” sono soppresse.

 

 

CAPO II

ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL’IMPRESA

 

Sezione I

Cultura, turismo e commercio

 

Art. 13

Inserimento dell’articolo 5 bis della legge regionale n. 37 del 1994

 

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 22 agosto 1994 n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) è inserito il seguente:

 

“Art. 5 bis

Interventi a sostegno delle iniziative di promozione culturale all'estero

 

1. La Regione interviene mediante assegnazione di contributi a sostegno di progetti presentati da soggetti che, in conformità degli indirizzi del programma pluriennale di cui all'articolo 3, promuovono a livello internazionale la produzione e il patrimonio culturale materiale e immateriale regionale.

 

2. Possono presentare progetti e beneficiare dei contributi previsti dal comma 1 soggetti pubblici, privati, compresi gli enti del terzo settore.”.

 

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 33 bis della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. Al comma 2 dell’articolo 33 bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), è aggiunto il seguente periodo: “Associazioni di Comuni capoluogo possono presentare progetti di valenza regionale nell’ambito dei medesimi programmi.”.

 

 

Art. 15

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del fondo di dotazione della “Fondazione Teatro Comunale di Bologna”, della quale è socio ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizione per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato) mediante il conferimento di beni, per il valore di euro 3.100.000,00.

6

Art. 16

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002

 

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna) è aggiunta la seguente:

 

“e bis) la misura dei contributi concedibili, in caso di attivazione di programmi straordinari di intervento cofinanziati dallo Stato, riguardanti beni di proprietà pubblica o nella disponibilità pubblica, può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.”.

 

 

Art. 17

Norme transitorie in materia di commercio in forma hobbistica su aree pubbliche

 

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 bis della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), limitatamente all'anno 2018 sono previste le seguenti disposizioni transitorie:

 

a) coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999 negli anni dal 2013 al 2017 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino;

 

b) i tesserini rilasciati nell'anno 2017 conservano efficacia per tutto l'anno 2018, fino alla completa vidimazione degli spazi.

 

 

Sezione II

Sviluppo economico

 

Art. 18

Interventi a favore del credito alle imprese

 

1. Al fine di facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI), previa istituzione di un apposito fondo regionale di garanzia, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure per limitare nel territorio della Regione Emilia-Romagna l’intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), alla controgaranzia delle garanzie emesse dai Consorzi di garanzia fidi, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

 

2. La limitazione dell’intervento del fondo di garanzia di cui al comma 1 è richiesta per i finanziamenti di importo fino a euro 100.000,00.

 

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2014

 

1. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

 

“1. Al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, la Regione sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché i Confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).”.

 

 

Art. 20

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2017

 

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2017, n. 21 (Norme in materia di produzione e vendita del pane e dei prodotti da forno e per la loro valorizzazione) è sostituito dal seguente:

 

“2. Per le finalità di cui al comma 1, per le denominazioni di "pane", "pane fresco", “pane parzialmente cotto”, "pane conservato", "panificio", "responsabile dell'attività produttiva" si rinvia a quelle previste dalla normativa statale.”.

 

 

Art. 21

Abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2017

 

1. L’articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2017 è abrogato.

 

 

Art. 22

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2017

 

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2017 sono abrogati.

 

 

 

Art. 23

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017

 

1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è soppresso.

 

2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è soppressa.

 

3. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:

 

“3. La Regione promuove la qualificazione delle competenze delle persone che operano nelle attività di panificazione, ed in particolare di coloro che esercitano o intendono esercitare l’attività di responsabile di cui al comma 2, anche al fine di favorirne l’aggiornamento periodico, nell’ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).”.

 

4. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 sono abrogati.

 

 

Art. 24

Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2017

 

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

Informazione al consumatore

 

1. Al fine di assicurare una corretta e puntuale informazione ai consumatori per orientarli verso scelte sempre più consapevoli, nella vendita delle tipologie panare di cui all’articolo 1, comma 2, deve essere immediatamente e chiaramente identificabile il prodotto esposto, sia attraverso la separazione dei diversi prodotti, sia attraverso indicazioni ben visibili a scaffale.

 

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (Regolamento recante norme per la revisione normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell’articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146), in merito agli obblighi di distribuzione e messa in vendita, ai fini di cui al comma 1, è fatto divieto, all’esterno o all’interno dei locali di vendita nonché per l’indicazione degli scaffali, dell’uso di diciture ingannevoli quali pane di giornata, pane appena sfornato o pane caldo ad indicare il prodotto ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, di cui all’articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari).

 

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 <<Legge di delegazione europea 2015>>), nonché dalla normativa in materia di igiene degli alimenti, è fatto obbligo, nella vendita del pane sfuso, di disporre di apposite attrezzature per la vendita dello stesso, distinte e separate da altri generi alimentari. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di apposite attrezzature per l'esposizione, con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali attrezzature è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.”.

 

 

Art. 25

Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017

 

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 6

Valorizzazione

 

1. La Regione, al fine di promuovere e valorizzare il pane ed i prodotti realizzati dai forni regionali artigianali, intesi quali esercizi di vendita, ovvero locali di produzione e stoccaggio non necessariamente attigui ma riconducibili ai panifici iscritti all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), può sostenerne le iniziative promozionali.

 

2. In particolare, la Regione supporta con specifici contributi le iniziative da tenersi durante la "Giornata del pane e dei prodotti da forno", che si svolge ogni anno.

 

3. La data dell'evento di cui al comma 2, nonché l'ammontare e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo, sono definite con atto della Giunta regionale.

 

4. Per l'attività di valorizzazione e di promozione di cui all'articolo 1, comma 1, la Giunta regionale predispone, fra l'altro, azioni finalizzate alla tracciabilità del prodotto, anche supportando accordi intercategoriali di filiere.”.

 

 

Art. 26

Inserimento dell’articolo 6 bis della legge regionale n. 21 del 2017

 

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017 è inserito il seguente:

 

“Art. 6 bis

Regolamento

 

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere della Commissione assembleare competente, adotta un regolamento con il quale sono disciplinati:

 

a) l’utilizzo delle denominazioni di “pane”, “pane fresco”, “pane parzialmente cotto”, “pane conservato” e “panificio” per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1;

 

b) le modalità, omogenee sull’intero territorio regionale, di indicazione e separazione dei prodotti panari al momento della vendita, atte a garantire una corretta e puntuale informazione ai consumatori, ai sensi dell’articolo 5;

 

c) gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche delle azioni finalizzate alla promozione della tracciabilità del prodotto, ai sensi dell’articolo 6, comma 4;

 

d) i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione previsti dall’articolo 4.

 

2. Il progetto di regolamento di cui al comma 1 è sottoposto dalla Giunta regionale, nelle parti che lo richiedano, alla procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (codificazione), con riferimento alle disposizioni che costituiscono progetti di regole tecniche ai sensi della direttiva.”.

 

 

Art. 27

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017

 

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

“b) da 2.500 a 10.000 euro per violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 5, comma 1 e comma 2;”;

 

b) le lettere c) e d) sono abrogate;

 

c) alla lettera e) le parole “o di sua inottemperanza all’obbligo formativo o all’aggiornamento professionale” sono soppresse.

 

2. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:

 

“3. In caso di recidiva e particolare gravità si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).”.

 

 

Art. 28

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017

 

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017, le parole “ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese” sono sostituite dalle seguenti: “, qualora non abbiano già provveduto”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017 è abrogato.

 

 

CAPO III

TRASPORTI E VIABILITA’

 

Art. 29

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 30 del 1992

 

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è aggiunta la seguente:

 

“e bis) interventi per la sicurezza degli utenti.”.

 

 

Art. 30

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1992

 

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1992, dopo la parola: “privati,” sono inserite le seguenti parole: “con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni del settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo)),”.

 

 

Art. 31

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 30 del 1992

 

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 30 del 1992 è inserita la seguente:

 

“e bis) contributi per acquisto di mezzi e attrezzature volte a migliorare le attività a supporto della sicurezza degli utenti della rete stradale regionale.”.

 

 

Art. 32

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992

 

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992 è sostituito dal seguente:

 

“1. La Giunta regionale adotta, nell'ambito degli strumenti di pianificazione indicati all'articolo 2, criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 7.”.

 

2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992 sono abrogati.

 

 

Art. 33

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1992

 

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1992 le parole: “i quali” sono sostituite dalle seguenti: “con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui all’articolo 5, comma 1, che”.

 

 

Art. 34

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo le parole “dell’art. 19,“ sono inserite le seguenti: “e al gestore del contratto di servizio ferroviario”;

 

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

 

“b bis) attuare gli indirizzi regionali in materia tariffaria per incentivare l’uso del trasporto pubblico.”.

 

2. Il comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

 

“3. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di erogazione dei contributi, di monitoraggio nonché le fattispecie e le modalità di revoca.”.

 

3. L’articolo 50 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.

 

 

Art. 35

Modifiche all’articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999

 

1. Al comma 3 dell’articolo 167 bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) le parole “Comunità montane e alle forme associative dei Comuni” sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni”.

 

2. Il comma 4 bis dell’articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

 

“4 bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna e alle Province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti in provvedimenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali) ovvero per interventi sulla viabilità provinciale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati da disciplinare mediante convenzione, approvata dalla Giunta regionale.”.

 

 

CAPO IV

ASSISTENZA ALLA PERSONA

 

Art. 36

Segnalazione certificata di inizio attività di case famiglia, appartamenti protetti, gruppi appartamento per anziani e disabili

 

1. Sono case famiglia, appartamenti protetti, gruppi appartamento per anziani e disabili le strutture a bassa intensità assistenziale capaci di accogliere fino ad un massimo di sei utenti. Dette strutture devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione.

 

2. Le attività di gestione di case famiglia, appartamenti protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili sono avviate con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il legale rappresentante del soggetto gestore non può iniziare l’attività prima della data di presentazione della SCIA all’amministrazione comunale competente.

 

3. Non può esercitare attività di gestione di case famiglia, appartamenti protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili, chiunque:

 

a) sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

 

b) abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

 

c) abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titoli V, VI, IX, XI, XII e XIII del codice penale;

 

d) sia sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero a misure di sicurezza.

 

4. Il divieto di cui al comma 3 permane per la durata di cinque anni dal giorno in cui la pena sia stata scontata o, nel caso si sia estinta in altro modo, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

 

5. La SCIA di cui al comma 2 è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), e l’amministrazione competente accerta il ricorrere dei presupposti oggettivi e il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal presente articolo, commi 1 e 3. L’accertata carenza dei medesimi determina l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. La perdita dei requisiti soggettivi di cui al comma 3 determina la decadenza della SCIA.

 

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio delle attività di case famiglia, appartamenti protetti, gruppi appartamento per anziani e disabili incorre nella sanzione prevista dall’articolo 19, comma 6, della legge n. 241 del 1990.

 

 

CAPO V

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA E PER IL BENESSERE ANIMALE

 

Art. 37

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 27 del 2000

 

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) le parole “le Province,” sono soppresse.

 

 

Art. 38

Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2000

 

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

Competenze della Regione

 

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge e, in particolare, in relazione a:

 

a) iniziative d'informazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge n. 281 del 1991

 

b) corsi di aggiornamento o formazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge n. 281 del 1991;

 

c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi degli articoli 19 e 20.

 

2. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.

 

3. La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Tavolo regionale per la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo. Il Tavolo ha funzione consultiva relativamente ai provvedimenti riguardanti gli animali d’affezione. Esso è presieduto dall’assessore regionale competente ed è composto dai rappresentanti delle Aziende sanitarie regionali, dei Comuni e delle associazioni zoofile e animaliste. Con delibera della Giunta regionale sono definite la composizione del Tavolo e le modalità del suo funzionamento.”.

 

 

Art. 39

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 27 del 2000

 

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole “, con il coordinamento delle Province,” sono soppresse.

 

 

Art. 40

Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 27 del 2000

 

1. Al comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole “dell’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (ENPA), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell’art. 3” sono sostituite dalle parole “formate ai sensi dell’articolo 27.”

 

 

Art. 41

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 27 del 2000

 

1. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“3. L'azione dei Comuni è coordinata dalla Regione acquisito il parere del Tavolo regionale per la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo. A tal fine la Regione:

 

a) valuta le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indica gli interventi necessari;

 

b) definisce le modalità di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti;

 

c) propone ai Comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell'assistenza veterinaria.”.

 

 

 

Art. 42

Sostituzione dell’articolo 27 della legge regionale n. 27 del 2000

 

1. L’articolo 27 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 27

Aggiornamento e formazione

 

1. I Comuni, le Aziende Unità sanitarie locali e le associazioni di cui all’articolo 1, comma 2, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale volontario di cui all’articolo 14.”.

 

 

Art. 43

Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000

 

1. Nel comma 1 all’articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole “, le Province” sono soppresse.

 

 

Art. 44

Abrogazione di disposizioni della legge regionale n. 27 del 2000

 

1. L’articolo 3 della legge regionale n. 27 del 2000 è abrogato.

 

2. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 27 del 2000 è abrogata.

 

3. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 27 del 2000 è abrogato.

 

4. L’articolo 25 della legge regionale n. 27 del 2000 è abrogato.

 

 

Art. 45

Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005

 

1. L’articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

Attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione

 

1. Per attività connesse al commercio di animali di affezione si intendono le attività economiche, quali gli allevamenti, la vendita di animali, le pensioni per animali, la toelettatura e l'addestramento. Sono esclusi da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.

 

2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Se tale attività è svolta fini di lucro rientra nelle attività di cui al comma 1 ed è soggetta a quanto previsto nel comma 3. Se tale attività è svolta a fini amatoriali e non a fini di lucro, chi la esercita deve presentare una dichiarazione presso i Servizi veterinari delle Aziende Usl competenti per territorio. Per le altre specie di animali di affezione, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

 

3. Chi esercita le attività economiche di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il territorio in cui ha sede l'attività allegando la scheda tecnica e relativa planimetria dei locali e indicando:

 

a) la tipologia dell'attività svolta;

 

b) le specie che possono essere ospitate presso la struttura;

 

c) la conformità della struttura a quanto prescritto negli atti della Giunta regionale;

 

d) la descrizione delle attrezzature utilizzate per l’esercizio delle attività;

 

e) il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di qualificata formazione sul benessere animale; detta formazione è ottenuta mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi che abbiano i contenuti individuati in apposito atto della Giunta regionale.

 

4. Il titolare dell’attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

 

5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.”.

 

 

Art. 46

Abrogazione dell’articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2005

 

1. L’articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2005 è abrogato.

 

 

Art. 47

Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005

 

1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005 è abrogato.

 

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005 le parole “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

 

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE E FINALI

 

Art. 48

Inserimento dell’articolo 9 bis della legge regionale n. 15 del 2012

 

1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è inserito il seguente:

 

Art. 9 bis

Accordi tra enti per una migliore gestione della fiscalità dell’automobile

 

1. Per rendere più efficace l’azione amministrativa di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, la Regione può stipulare accordi o intese con Enti Locali, Amministrazioni statali e altri enti pubblici, aventi ad oggetto lo scambio di informazioni inerenti il parco auto del territorio regionale, nonché la realizzazione di progetti operativi, anche in via sperimentale, finalizzati alla creazione di banche dati integrate, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.

 

2. La cooperazione tra i soggetti interessati alle finalità di cui al comma 1, oltre a perseguire la correttezza e l’equità nella gestione dei tributi, si prefigge altresì lo scopo di migliorare il rapporto con il contribuente sia sotto il profilo della comunicazione che sotto il profilo della sicurezza stradale conseguente all’impiego delle maggiori risorse recuperate.”.

 

 

Art. 49

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

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