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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 6718
Licenziato in data: 02/10/2018
Attuazione della sessione europea regionale 2018 - Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali
Oggetto:
Testo presentato:

Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Attuazione della sessione europea regionale 2018 - Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali". (Delibera di Giunta n. 969 del 25 06 18)

Testo:

 

 

 

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

 

6718 -Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Attuazione della sessione europea regionale 2018 - Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali". (Delibera di Giunta n. 969 del 25 06 18)

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 237 del 27/6/2018

 

(Relatore consigliere Giorgio Pruccoli)

 

 

 

 

 

Testo n. 19/2018 licenziato nella seduta del 2 ottobre 2018 con il titolo:

 

Attuazione della sessione europea regionale 2018 - Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali

 


 

INDICE

 

Capo I Disposizioni generali. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali

Art.  1 Finalità

Art.  2 Abrogazioni

 

Capo II Disposizioni di adeguamento normativo

Sezione I Modifiche a leggi regionali

Art. 3 Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998

Art.  4 Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001

Art.  5 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2009

Art. 6 Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2015

Art.  7 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2016

Art.  8 Modifiche all’articolo 45 della legge regionale n. 18 del 2016

Sezione II Modifiche alle leggi regionali n. 29 del 1995 e n. 18 del 2000

Art.  9 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 29 del 1995

Art. 10 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000

Art. 11 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000

Art. 12 Abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale n. 18 del 2000

Sezione III Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2017

Art. 13 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2017

Art. 14 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2017

Sezione IV Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2017

Art. 15 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017

Art. 16 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2017

Art. 17 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2017

Art. 18 Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2017

Art. 19 Modifiche all’articolo 65 della legge regionale n. 24 del 2017

Art. 20 Modifiche all’articolo 68 della legge regionale n. 24 del 2017

Art. 21 Modifiche all’articolo 70 della legge regionale n. 24 del 2017

Art. 22 Modifiche all’articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017

 

Capo III Disposizioni di adeguamento normativo in materia sanitaria

Sezione I Modifiche alla legge regionale n. 39 del 1983

Art. 23 Modifiche al titolo della legge regionale n. 39 del 1983

Art. 24 Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 39 del 1983

Art. 25 Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 39 del 1983

Art. 26 Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1983

Art. 27 Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 39 del 1983

Art. 28 Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 39 del 1983

Art. 29 Abrogazione di articoli della legge regionale n. 39 del 1983

Sezione II Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2003

Art. 30 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2003

Art. 31 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2003

Art. 32 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2003

Sezione III Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2005

Art. 33 Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 5 del 2005

Sezione IV Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2007

Art. 34 Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 17 del 2007

Sezione V Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016

Art. 35 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016

Art. 36 Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016

 

Capo IV Disposizioni sulla qualità dell’aria

Art. 37 Disposizioni in merito ai Comuni montani

 

Allegato A

Elenco 1 - Leggi regionali

Elenco 2 - Regolamenti regionali

Elenco 3 – Disposizioni regionali

 


 

CAPO I

Disposizioni generali. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali

 

Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))", di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Adeguatezza della regolamentazione dell’Unione europea” COM (2012) 746, mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

 

 

Art. 2

Abrogazioni

 

1. Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all'allegato A.

 

2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

 

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi, di regolamenti e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

 

4. In conformità a quanto previsto dall’articolo 102, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), restano soppresse le funzioni amministrative della Regione Emilia-Romagna in materia di Consigli di disciplina di cui all’articolo 54 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), già di competenza delle Province.

 

 

CAPO II

Disposizioni di adeguamento normativo

 

Sezione I

Modifiche a leggi regionali

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Ai commi 6 e 7 dell’articolo 40 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), come sostituiti dai commi 2 e 3 dell’articolo 47 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), la parola “potestà” è sostituita dalla seguente: “responsabilità”.

 

 

Art. 4

Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001

 

1. Il primo periodo del comma 6 bis dell’articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente: “Nei confronti dell’assegnatario autore di delitti di violenza domestica è dichiarata la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di erp, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.”.

 

2. Al primo periodo del comma 6 ter dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole “fino alla definizione del procedimento penale” sono inserite le seguenti: “o fino alla durata dell’allontanamento disposto in sede civile”.

 

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2009

 

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

 

“2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio e della valutazione della presente legge.”.

 

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) le parole “di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti)”.

 

2. Al comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2015 dopo le parole “(Disciplina delle attività estrattive)” sono aggiunte le seguenti: “nonché le funzioni di pianificazione della localizzazione dell’emittenza radio e televisiva di cui all’articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico)”.

 

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2016

 

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) la parola “annualmente” è sostituita dalle seguenti: “ogni due anni”.

 

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 45 della legge regionale n. 18 del 2016

 

1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 45 della legge regionale n. 18 del 2016 la parola “annuali” è soppressa.

 

 

Sezione II

Modifiche alle leggi regionali n. 29 del 1995 e n. 18 del 2000

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 29 del 1995

 

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) la parola “sei” è sostituita dalla seguente: “quattro”.

 

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) è abrogata.

 

2. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000 la parola “f),” è soppressa.

 

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 è aggiunto il seguente:

 

“4 bis. L’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali svolge altresì le seguenti funzioni:

 

a) promuove la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti nel territorio regionale indipendentemente dalla loro afferenza istituzionale;

 

b) costituisce il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole, avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche, e collabora con i centri di documentazione territoriali, con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali, con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, con le altre Regioni e le Università al fine di permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali;

 

c) supporta, con attività di consulenza, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali e la definizione di standard di servizio da conseguire;

 

d) esprime parere circa l'organizzazione bibliotecaria, l'istituzione o la riorganizzazione istituzionale e funzionale di biblioteche, archivi, mediateche, centri di documentazione e nuovi servizi;

 

e) coopera con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali per la conservazione e per gli interventi di prevenzione, riproduzione e restauro del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio.”.

 

 

Art. 12

Abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. L’articolo 13 della legge regionale n. 18 del 2000 è abrogato.

 

 

Sezione III

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2017

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2017

 

1. Il punto 1) della lettera a) e il punto 1) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 23 giugno 2017, n. 11 (Sostegno all’editoria locale) sono soppressi.

 

2. Alla fine della lettera e) del comma 4 della legge regionale n. 11 del 2017 sono aggiunte le seguenti parole: “secondo la normativa vigente”.

 

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2017 è aggiunto il seguente:

 

“4 bis. Il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia-Romagna (CORECOM), previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei requisiti previsti nel presente articolo, cura la tenuta dell’elenco delle imprese ammissibili agli interventi di cui all’articolo 6, comma 1, indicando, per ognuna di esse, i punteggi relativi ai requisiti richiesti.”.

 

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2017

 

1. La rubrica dell’articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2017 è sostituita dalla seguente: “Elenco di merito degli operatori economici nel settore dell’informazione locale”.

 

2. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2017 è abrogato.

 

 

Sezione IV

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2017

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. Al comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio) dopo le parole “La Regione concede contributi a Comuni e loro Unioni” sono inserite le seguenti: “, nonché alla Città metropolitana di Bologna ed ai soggetti di area vasta di cui all’articolo 42, comma 2,”.

 

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole “PUG previgente” sono sostituite dalle seguenti: “PRG previgente”.

 

 

Art. 17

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole “fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 del presente articolo”.

 

 

Art. 18

Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. Alla lettera g) del comma 6 dell’articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole “di cui all’articolo 35, commi 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 35, commi 4 e 5”.

 

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 65 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. Il comma 1 dell’articolo 65 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituito dal seguente:

 

“1. Per l’elaborazione e l’approvazione delle varianti al PTPR, nonché per la verifica e l’adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all’articolo 156 del decreto legislativo n. 42 del 2004, trova applicazione il procedimento disciplinato dagli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della presente legge, integrato secondo quanto previsto dagli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 42 del 2004.”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 65 della legge regionale n. 24 del 2017 è abrogato.

 

 

Art. 20

Modifiche all’articolo 68 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 68 della legge regionale n. 24 del 2017 è aggiunto il seguente:

 

“4 bis. La Regione, attraverso l’Osservatorio, promuove specifici programmi di formazione, diffusione e aggiornamento in materia di paesaggio.”.

 

 

Art. 21

Modifiche all’articolo 70 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. Al comma 6 dell’articolo 70 della legge regionale n. 24 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) le parole “gli strumenti di pianificazione paesaggistica costituiscono primario parametro di valutazione” sono sostituite dalle seguenti: “il PTPR e gli strumenti di pianificazione territoriale che abbiano dato attuazione alle previsioni dello stesso PTPR, costituiscono primario parametro di valutazione”;

 

b) le parole “e 159” sono soppresse.

 

 

Art. 22

Modifiche all’articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. Il comma 1 dell’articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituito dal seguente:

 

“1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti area vasta avviano il processo di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Entro il medesimo periodo sono ammesse l’adozione e l’approvazione di varianti specifiche ai piani vigenti.”.

 

2. Il comma 4 dell’articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituito dal seguente:

 

“4. I procedimenti di pianificazione in corso all'entrata in vigore della presente legge relativi ai PTCP, ai Piani territoriali dei parchi, di cui alla legge regionale n. 6 del 2005, ed ai piani territoriali settoriali la cui disciplina legislativa regionale rinvii ai procedimenti definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000, tra cui i Piani infraregionali delle attività estrattive (PIAE), di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive), ed i Piani provinciali di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva (PLERT), di cui all’articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), possono essere ultimati secondo la medesima disciplina previgente, in alternativa all'applicazione del procedimento di cui all'articolo 43. Per i Piani territoriali dei parchi tale procedimento è integrato dalle disposizioni di cui al comma 4 ter.”.

 

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017 sono aggiunti i seguenti:

 

“4 bis. La Regione ridefinisce la disciplina dei Piani territoriali dei parchi per assicurare il loro coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di cui alla presente legge e l’efficacia del sistema di governo del territorio.

 

4 ter. Fino alla ridefinizione di cui al comma 4 bis, per l’approvazione dei Piani territoriali dei parchi e delle relative varianti si applica il procedimento di cui all’articolo 43 integrato dalle seguenti disposizioni:

 

a) l’elaborazione e l’assunzione della proposta di piano e le relative consultazioni, ai sensi degli articoli 44 e 45, commi da 1 a 8, competono all’Ente di gestione del parco;

 

b) l’adozione e l’approvazione del piano, ai sensi dell’articolo 46, competono al soggetto di area vasta di cui all’articolo 42, comma 2, ovvero alla Città metropolitana di Bologna, sul cui territorio si estende il parco;

 

c) l’Ente di gestione del parco, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui all’articolo 45, comma 3, trasmette all’amministrazione di cui alla lettera b) le proprie valutazioni sulle osservazioni e le proposte presentate e sugli esiti delle eventuali attività di consultazione attuate, unitamente agli elaborati della conseguente proposta di piano da adottare;

 

d) l’organo di governo dell’amministrazione di cui alla lettera b), entro i successivi sessanta giorni si esprime sugli atti dell’Ente di gestione del parco, di cui alla lettera c), e sottopone all’organo consiliare la proposta di piano da adottare, ai sensi dell’articolo 45, comma 9;

 

e) non si applicano le disposizioni sulla possibilità di anticipazione degli effetti di salvaguardia, di cui all’articolo 45, comma 2, secondo periodo, e sulla possibilità di accordi con i privati, di cui all’articolo 45, comma 7;

 

f) nel caso in cui il parco si estenda sul territorio di più ambiti provinciali, con apposito accordo territoriale sono definite le modalità con cui le amministrazioni di cui alla lettera b) concorrono alla formazione, adozione e approvazione del piano.”.

 

 

CAPO III

Disposizioni di adeguamento normativo in materia sanitaria

 

Sezione I

Modifiche alla legge regionale n. 39 del 1983

 

Art. 23

Modifiche al titolo della legge regionale n. 39 del 1983

 

1. Nel titolo della legge regionale 2 novembre 1983, n. 39 (Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici) le parole “degli operatori sanitari infermieristici e tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie”.

 

 

Art. 24

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 39 del 1983

 

1. Il primo comma dell’articolo 1 della legge regionale n. 39 del 1983, è abrogato.

 

2. Il secondo comma dell’articolo 1 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

 

“2. La formazione degli operatori di cui alla presente legge si realizza mediante attività diretta al conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale previste dalle leggi statali.”.

 

 

Art. 25

Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 39 del 1983

 

1. L’articolo 4 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

 

“Art. 4

Scuole e corsi di formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie

 

1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base alle esigenze del mercato del lavoro pubblico e privato, può autorizzare l'apertura di nuove scuole o l’istituzione di corsi presso strutture pubbliche nonché presso enti e istituti privati.

 

2. L’autorizzazione all’istituzione di corsi sperimentali per ottici di durata biennale di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi) è subordinata all’espressione dell’intesa ivi prevista da parte del Ministero della salute.”.

 

 

Art. 26

Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1983

 

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

Domanda di autorizzazione

 

1. Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, debbono essere presentate, da parte del gestore persona fisica o rappresentante legale dell'ente, alla Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:

 

a) attestazione della titolarità della gestione;

 

b) piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;

 

c) dettagliata relazione sulla disponibilità dei locali, degli arredi e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica propri del tipo di corso o scuola e conformi alle norme vigenti;

 

d) elenco numerico del personale direttivo e docente con l'indicazione delle relative qualifiche;

 

e) indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio;

 

f) proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere in relazione alla capacità delle strutture didattiche;

 

g) regolamento della scuola o dei corsi da istituire;

 

h) indicazione dei mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi.

 

2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.”.

 

 

Art. 27

Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 39 del 1983

 

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

 

“Art. 6

Revoca

 

1. La Giunta regionale dispone la revoca dell'autorizzazione o la temporanea chiusura di scuole o corsi qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro funzionamento, non vengano mantenuti i requisiti richiesti, e non siano garantiti i principi di trasparenza, correttezza e legalità. In tal caso la Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli studenti il regolare completamento dei corsi in via di svolgimento.

 

2. Non possono essere attivati corsi liberi rivolti alla formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.”.

 

 

Art. 28

Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 39 del 1983

 

1. L’articolo 7 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

 

“Art. 7

Ordinamento delle scuole

 

1. L'ordinamento interno delle scuole è disciplinato da un regolamento che detta, in particolare, norme per:

 

a) l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;

 

b) lo svolgimento dell'insegnamento;

 

c) lo svolgimento del tirocinio;

 

d) il controllo delle frequenze;

 

e) il passaggio da un anno di corso al successivo;

 

f) la valutazione dell'apprendimento.”.

 

 

Art. 29

Abrogazione di articoli della legge regionale n. 39 del 1983

 

1. Gli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24 della legge regionale n. 39 del 1983 sono abrogati.

 

 

Sezione II

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2003

 

Art. 30

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2003

 

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria) è abrogato.

 

2. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2003 le parole “26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari)” sono sostituite dalle seguenti: “6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)”.

 

 

Art. 31

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2003

 

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2003, le parole “7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)” sono sostituite dalle parole “27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti))”.

 

 

Art. 32

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2003

 

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2003, le parole “Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 155 del 1997” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rispetto di quanto previsto dall’allegato II, capitolo XII, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari”.

 

 

Sezione III

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2005

 

Art. 33

Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 5 del 2005

 

1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale), le parole “commi 3 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3 e 4”.”

 

 

Sezione IV

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2007

 

 

Art. 34

Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 17 del 2007

 

1. L’articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 7

Clausola valutativa

 

1. L’Assemblea legislativa monitora l’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti in relazione ai fini ed agli obiettivi enunciati all'articolo 1. A tal fine, con cadenza quinquennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una apposita relazione.”.

 

 

Sezione V

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016

 

Art. 35

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016

 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) è aggiunto il seguente:

 

“4 bis. In mancanza di una graduatoria valida attraverso la quale poter assegnare la sede farmaceutica per il privato esercizio, il termine di cui al comma 4 è prorogato fino all’approvazione della prima graduatoria utile.”.

 

 

Art. 36

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016

 

1. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente: “La normativa nazionale che disciplina il diritto addizionale spettante al farmacista si applica sia in caso di dispensazione di uno o più medicinali, sia in caso di erogazione degli altri prodotti indicati nel presente comma.”.

 

 

CAPO IV

Disposizioni sulla qualità dell’aria

 

Art. 37

Disposizioni in merito ai Comuni montani

 

1. I divieti posti dalla normativa regionale di tutela della qualità dell’aria per i Comuni la cui quota altimetrica è inferiore a 300 metri non si applicano comunque ai Comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) a condizione che il territorio non sia ricompreso nelle zone e negli agglomerati sottoposti a procedura di infrazione comunitaria per il superamento dei valori limite di qualità dell’aria. La disposizione che precede si applica anche ai Comuni derivanti da fusione e definiti montani dalle rispettive leggi istitutive limitatamente agli ambiti territoriali dei Comuni di origine individuati come zone montane ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2004.

 

 


ALLEGATO A

 

 

Elenco 1 – Leggi regionali

 

1) Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 “Norme in materia di sport”);

 

2) legge regionale 6 aprile 2001, n. 7 (Modifica dell’art. 3, comma 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”);

 

3) legge regionale 6 aprile 2001, n. 8 (Modifica alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4, recante “Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento”);

 

4) legge regionale 4 maggio 2001, n. 13 (Modifica dell’art. 19 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”);

 

5) legge regionale 9 maggio 2001, n. 14 (Modifiche alla L.R. 7 aprile 2000, n. 24 “Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari”);

 

6) legge regionale 3 luglio 2001, n. 17 (Definizione del calendario venatorio regionale per la stagione 2001-2002);

 

7) legge regionale 3 luglio 2001, n. 18 (Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 “Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20”);

 

8) legge regionale 3 luglio 2001, n. 20 (Provvedimenti straordinari ed urgenti a sostegno delle aziende agricole colpite da BSE);

 

9) legge regionale 13 novembre 2001, n. 34 (Modifica dell’art. 8 della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”);

 

10) legge regionale 21 dicembre 2001, n. 47 (Differimento di termini in materia di pianificazione urbanistica e di delocalizzazione degli immobili nonché disposizioni urgenti in materia di espropriazione per pubblica utilità);

 

11) legge regionale 1 febbraio 2002, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”);

 

12) legge regionale 18 febbraio 2002, n. 3 (Modificazioni delle leggi regionali 14 aprile 1995, n. 42 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale” e 8 settembre 1997, n. 32 “Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42”);

 

13) legge regionale 3 aprile 2002, n. 6 (Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 “Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20” e alla L.R. 14 giugno 1996, n. 18 “Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario”);

 

14) legge regionale 24 giugno 2002, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 maggio 1996, n. 16 “Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7”);

 

15) legge regionale 12 luglio 2002, n. 14 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale);

 

16) legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”);

 

17) legge regionale 31 ottobre 2002, n. 27 (Modifiche alla l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, concernente “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)”);

 

18) legge regionale 4 novembre 2002, n. 28 (Interventi straordinari della Regione Emilia-Romagna per contribuire a fronteggiare la crisi argentina);

 

19) legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell’edilizia);

 

20) legge regionale 19 dicembre 2002, n. 36 (Modifica dell’articolo 233 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada);

 

21) legge regionale 31 marzo 2003, n. 5 (Ridefinizione delle funzioni ERVET. Modifiche della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell’Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio – ERVET SpA));

 

22) legge regionale 28 aprile 2003, n. 8 (Modifiche e integrazioni della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) e interventi per l’incentivazione dei mezzi di trasporto a basso impatto ambientale);

 

23) legge regionale 3 giugno 2003, n. 10 (Modifiche alle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n. 24, 25 novembre 2002, n. 31 e 19 dicembre 2001, n. 37 in materia di governo del territorio e politiche abitative);

 

24) legge regionale 10 luglio 2003, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione));

 

25) legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 recante “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”);

 

26) legge regionale 17 febbraio 2005, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione));

 

27) legge regionale 17 febbraio 2005, n. 8 (Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale));

 

28) legge regionale 22 dicembre 2005, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione));

 

29) legge regionale 03 marzo 2006, n. 2 (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico);

 

30) legge regionale 06 giugno 2006, n. 7 (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna));

 

31) legge regionale 10 luglio 2006, n. 8 (Modifica della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum));

 

32) legge regionale 10 luglio 2006, n. 10 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009);

 

33) legge regionale 10 luglio 2006, n. 11 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”);

 

34) legge regionale 2 ottobre 2006, n. 17 (Modifica della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 “Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37”);

 

35) legge regionale 06 febbraio 2007, n. 1 (Modifica dell’indennità di carica del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza – L.R. 17 febbraio 2005, n. 9);

 

36) legge regionale 27 luglio 2007, n. 16 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche);

 

37) legge regionale 28 settembre 2007, n. 21 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione “Scuola interregionale di polizia locale”. Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza));

 

38) legge regionale 21 dicembre 2007, n. 27 (Riduzione del numero di componenti degli organi del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e dell’Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI));

 

39) legge regionale 21 dicembre 2007, n. 29 (Norme regionali in materia di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Modifica della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale));

 

40) legge regionale 27 maggio 2008, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 “Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum”);

 

41) legge regionale 02 marzo 2009, n. 1 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria));

 

42) legge regionale 30 novembre 2009, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma)).

 

 

Elenco 2 – Regolamenti regionali

 

1) Regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 39 (Modifiche ed integrazioni al R.R. 16 novembre 2000, n. 36 – Regolamento della gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo dell’Appennino Tosco-Emiliano);

 

2) regolamento regionale 30 ottobre 2003, n. 22 (Modifica ed integrazione al regolamento regionale del 16 agosto 1993, n. 29: “Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell’Emilia-Romagna”);

 

3) regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modifica al regolamento 27 dicembre 1995, n. 61 “Regolamento regionale di contabilità economica. Prima parte del complessivo regolamento di contabilità di cui all’art. 21 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere)”);

 

4) regolamento regionale 10 gennaio 2006, n. 1 (Modifica al regolamento regionale 26 marzo 2002, n. 4 (Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna));

 

5) regolamento regionale 08 aprile 2009, n. 1 (Sostituzione degli allegati al regolamento 27 dicembre 1995, n. 61 “Regolamento regionale di contabilità economica. Prima parte del complessivo regolamento di contabilità di cui all’art. 21 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere)” e successive modificazioni ed integrazioni).

 

 

 

Elenco 3 – Disposizioni regionali

 

- articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile);

 

- articoli da 1 a 27 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani));

 

- articolo 5 della legge regionale 1 giugno 2006, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale);

 

- articoli da 15 a 35 della legge regionale 06 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali)

 

- articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 30 novembre 2009, n. 23 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) e norme transitorie in merito alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico));

 

- articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42. Riforma del sistema elettorale dei Consorzi di bonifica).

 

 

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