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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 8539
Licenziato in data: 16/07/2019
Attuazione della sessione europea regionale 2019 - Abrogazioni e modifiche di leggi e singole disposizioni normative regionali
Oggetto:
Testo presentato:

Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: “Attuazione della sessione europea regionale 2019 - Abrogazioni e modifiche di leggi e singole disposizioni normative regionali". (Delibera di Giunta n. 1038 del 24 06 19)

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

 

 

 

8539 -Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: “Attuazione della sessione europea regionale 2019 - Abrogazioni e modifiche di leggi e singole disposizioni normative regionali". (Delibera di Giunta n. 1038 del 24 06 19)

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 282 del 28/06/2019

 

(Relatrice consigliera Silvia Prodi)

(Relatore di minoranza consigliere Daniele Marchetti)

 

 

 

 

 

Testo n. 10/2019 licenziato nella seduta del 16 luglio 2019 con il titolo:

 

Attuazione della sessione europea regionale 2019 – Abrogazioni e modifiche di leggi e di singole disposizioni normative regionali

 


INDICE

 

Capo I Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi regionali

 

Art. 1 Finalità

Art. 2 Abrogazioni

 

Capo II Disposizioni di adeguamento normativo

 

Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 39 del 1983

Art. 4 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 34 del 1998

Art. 5 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004

Art. 6 Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2004

Art. 7 Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 14 del 2008

Art. 8 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2017

Art. 9 Abrogazioni

 

Capo III Disposizioni di adeguamento normativo al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e competenze dirigenziali

 

Sezione I Modifiche a leggi regionali in materia di territorio, ambiente, viabilità e trasporti

Art. 10 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

Art. 11 Modifiche all’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999

Art. 12 Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2001

Art. 13 Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2002

Art. 14 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017

 

Sezione II Modifiche a leggi regionali in materia di cultura, formazione e lavoro

Art. 15 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 27 del 1995

Art. 16 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2001

Art. 17 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2002

Art. 18 Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003

Art. 19 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2007

 

Sezione III Modifiche a leggi regionali in materia di attività produttive, commercio e turismo

Art. 20 Modifiche alla legge regionale n. 15 del 1991

Art. 21 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2000

Art. 22 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2017

 

Sezione IV Modifiche a leggi regionali in materia di tributi

Art. 23 Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996

Art. 24 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 1999

Art. 25 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2001

Art. 26 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 30 del 2003

Art. 27 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2011

 

Sezione V Disposizioni finali

Art. 28 Norma finale


CAPO I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi regionali

 

Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione" di cui alla Comunicazione COM (2012) 746 (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)), mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

 

 

Art. 2

Abrogazioni

 

1. Sono o rimangono abrogate le leggi di cui all'allegato A.

 

2. Le leggi di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

 

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

 

 

CAPO II

Disposizioni di adeguamento normativo

 

Art. 3

Modifiche alla legge regionale n. 39 del 1983

 

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 39 (Norme per la formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie) dopo le parole “istituzione di corsi” sono inserite le seguenti: “di formazione di arti ausiliarie delle professioni sanitarie”.

 

2. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1983 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera f) dopo le parole “da ammettere” sono inserite le seguenti: “per ogni singolo corso”;

 

b) alla lettera g) la parola “o” è sostituita con la seguente: “e”.

 

 

Art. 4

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 34 del 1998

 

1. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del d.P.R. 14 gennaio 1997) la parola “triennio” è sostituita dalla seguente: “quadriennio”.

 

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004

 

1. All’articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) ai commi 4 bis e 4 quater le parole “LEPIDA s.p.a” sono sostituite dalle seguenti: “Lepida S.c.p.a”;

 

b) al comma 4 ter le parole "con gli Enti locali di cui all'articolo 6, comma 4,” sono sostituite dalle seguenti: “con gli enti pubblici soci di cui all'articolo 6, comma 6,”.

 

 

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2004

 

1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità) è abrogata.

 

2. Il comma 7 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“7. Chi provvede, senza averne preventivamente dato comunicazione al Comune, ad aperture o chiusure straordinarie o in variazione rispetto a quanto comunicato ai sensi dell’articolo 21, comma 3, lettera d) della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa di euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura o apertura ulteriore, fatti salvi i casi di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla sua volontà.”.

 

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) è sostituito dal seguente:

 

“1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni sono regolamentati dalle leggi regionali in materia di servizi educativi per la prima infanzia e dai relativi provvedimenti attuativi.”.

 

 

Art. 8

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2017

 

1. All’articolo 36 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 7, lettera b), le parole “comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 8”;

 

b) al comma 8 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “comma 7”.

 

2. All’articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 3 dopo le parole “contenente i seguenti elaborati” sono aggiunte le seguenti: “, parti integranti e costitutive dell’accordo”;

 

b) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: “L’accordo operativo deve riportare una clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune procede alla immediata risoluzione dell’accordo nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio.”.

 

3. La lettera e) del comma 6 dell’articolo 53 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituita dalla seguente:

 

“e) a richiedere per i soggetti privati titolari degli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il rilascio di una informazione antimafia interdittiva preclude la conclusione del procedimento unico. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi che abilita all’attuazione dell’intervento decade di diritto qualora sia rilasciata successivamente un’informazione antimafia interdittiva.”.

 

4. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 59 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituito dai seguenti: “Il rilascio di una informazione antimafia interdittiva preclude la conclusione dell’accordo. L’accordo deve in ogni caso riportare una clausola risolutiva che ne preveda la risoluzione, immediata ed automatica, qualora sia rilasciata una informazione antimafia interdittiva.”.

 

 

Art. 9

Abrogazioni

 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

a) i commi 3 e 4 dell’articolo 9 e l’articolo 10 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti);

 

b) il comma 1 dell’articolo 1, i commi 1 e 2 dell’articolo 3 e le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna Città Europea della Cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I Centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella Regione Emilia- Romagna);

 

c) l’articolo 27 e il comma 4 dell’64 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna);

 

d) l’articolo 37 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006);

 

e) l’articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale);

 

f) l’articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione).

 

 

CAPO III

Disposizioni di adeguamento normativo al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e competenze dirigenziali

 

 

Sezione I

Modifiche a leggi regionali in materia di territorio, ambiente, viabilità e trasporti

 

Art. 10

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), dopo le parole “alla Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “ed alla dirigenza”.

 

2. All’articolo 27 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

 

b) al comma 3 le parole “La Regione” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale”.

 

3. All’articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al secondo periodo del comma 5 le parole “dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura regionale competente”;

 

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

 

“7. La Giunta stabilisce le modalità di controllo, i tempi, di norma annuali, e i modi di della concessione ed erogazione dei contributi e delle compensazioni, i casi e le modalità di revoca.”.

 

c) il comma 8 è abrogato.

 

d) il comma 9 è sostituito dal seguente:

 

“9. Fino all'adozione del provvedimento annuale di cui all’articolo 10, il dirigente regionale competente è autorizzato a concedere acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale.”.

 

4. Il comma 3 dell’articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.

 

5. Il comma 3 bis dell’articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

 

“3 bis. La Regione può concedere contributi straordinari alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario sulla base dei criteri e delle modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione assembleare competente.”.

 

6. All’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 7 dopo le parole “erogazione dei contributi” sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i casi in cui può essere erogato un acconto del contributo oggetto di concessione,”;

 

b) il comma 8 è abrogato.

 

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999

 

1. Al comma 3 bis dell’articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale):

 

a) sono soppresse le seguenti parole: “dalla Giunta regionale”;

 

b) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “approvati dalla Giunta regionale.”.

 

2. Al comma 4 bis dell’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 le parole “Giunta regionale” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.

 

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2001

 

1. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Il dirigente regionale competente”.

 

 

Art. 13

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2002

 

1. Al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Il dirigente regionale competente”.

 

2. All’articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 2 le parole “la Giunta regionale si avvale” sono sostituite dalle seguenti: “le strutture regionali competenti si avvalgono”;

 

b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: “dalla Giunta”.

 

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituto dal seguente:

 

“6. La Regione concede contributi a Comuni e loro Unioni, nonché alla Città metropolitana di Bologna ed ai soggetti di area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, al fine di favorire l'adeguamento della pianificazione generale vigente alle previsioni della presente legge. La Giunta regionale, attraverso appositi bandi annuali pubblicati sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 241 del 1990, specifica i criteri per l'assegnazione dei contributi, individuando tra l'altro la misura percentuale massima del contributo e dando priorità ai piani urbanistici generali delle Unioni di Comuni cui sia stato trasferito l'esercizio della funzione di pianificazione urbanistica e in secondo luogo ai piani intercomunali, con preferenza per quelli che presentino il maggior numero di Comuni coinvolti.”.

 

 

Sezione II

Modifiche a leggi regionali in materia di cultura, formazione e lavoro

 

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 27 del 1995

 

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini) le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”.

 

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2001

 

1. All’articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale") sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

“2. La Regione, nel quadro della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere inoltre alla Fondazione contributi una tantum il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.”;

 

b) al comma 4 le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”.

 

 

Art. 17

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2002

 

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 10 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della "Fondazione nazionale della danza") è sostituito dal seguente:

 

“2. La Regione, nell'ambito della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere alla Fondazione contributi una tantum, il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.”.

 

 

Art. 18

Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003

 

1. Al comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Il dirigente regionale competente”.

 

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2007

 

1. Ai commi 5 e 6 dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Il dirigente regionale competente”.

 

 

Sezione III

Modifiche a leggi regionali in materia di attività produttive, commercio e turismo

 

Art. 20

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 1991

 

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1991, n. 15 (Interventi di lotta ai culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell'area del Delta del Po) le parole “Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “struttura regionale competente”.

 

2. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 15 del 1991 le parole “provvede alla concessione” sono sostituite dalle seguenti: “definisce i criteri per la concessione”.

 

 

Art. 21

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2000

 

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente”.

 

 

Art. 22

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2017

 

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna) le parole “annualmente dalla stessa Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dal dirigente regionale competente,”.

 

 

Sezione IV

Modifiche a leggi regionali in materia di tributi

 

Art. 23

Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996

 

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) sono aggiunte le seguenti parole: “d’intesa con la struttura competente in materia di rifiuti”.

 

2. Al comma 3 dell’articolo 14 sono soppresse le seguenti parole: “dalla Giunta regionale”.

 

 

Art. 24

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 1999

 

1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 4 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali) le parole “La Giunta regionale è autorizzata” sono sostituite dalle seguenti: “Il dirigente regionale competente è autorizzato”.

 

 

Art. 25

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2001

 

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale) le parole “stipulando la convenzione” sono sostituite dalle seguenti: “; il dirigente regionale competente provvede alla stipula della convenzione”.

 

 

Art. 26

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 30 del 2003

 

1. Al comma 5 bis dell’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) le parole “La Giunta regionale, con propria deliberazione,” sono sostituite dalle seguenti: “Il dirigente regionale competente”.

 

 

Art. 27

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2011

 

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17 (Norme in materia di tributi regionali) le parole “dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dal dirigente regionale competente”.

 

 

Sezione V

Disposizioni finali

 

Art. 28

Norma finale

 

1. In tutti i casi in cui la presente legge opera la sostituzione della competenza dalla Giunta regionale al dirigente regionale competente o alla struttura regionale competente o alla Regione, le funzioni dirigenziali vengono svolte sulla base degli indirizzi politici e dei criteri definiti con delibera di Giunta regionale.

 

 


ALLEGATO A

 

1) Legge regionale 4 luglio 1983, n. 21 (Attività di promozione economica ed istituzione della commissione regionale per le attività di promozione economica e fieristiche);

 

2) legge regionale 23 marzo 1984, n. 14 (Modificazione della legge regionale 22 maggio 1980 n. 39, recante Norme per l’affidamento e l’esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica);

 

3) legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione);

 

4) legge regionale 10 aprile 1995, n. 25 (Attuazione del piano di riconversione dell’area della regione Emilia-Romagna di cui all’obiettivo 2 dei fondi a finalità strutturale);

 

5) legge regionale maggio 1999, n. 7 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini");

 

6) legge regionale 5 aprile 2011, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752”);

 

7) legge regionale 30 giugno 2011, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole));

 

8) legge regionale 15 luglio 2011, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 recante “Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7”);

 

9) legge regionale 28 luglio 2011, n. 12 (Attuazione della direttiva 2009/147/CE. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE) e alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), relativamente alla cattura di uccelli a scopo di richiamo);

 

10) legge regionale 27 settembre 2011, n. 13 (Nuove norme sugli Istituti di garanzia. Modifica della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 “Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)”, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 “Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza” e della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna”);

 

11) legge regionale 11 novembre 2011, n. 15 (Modifica alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352));

 

12) legge regionale 13 dicembre 2011, n. 20 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) e alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale));

 

13) legge regionale 20 aprile 2012, n. 3 (Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale). Disposizioni in materia ambientale);

 

14) legge regionale 24 maggio 2012, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali));

 

15) legge regionale 24 maggio 2012, n. 5 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Associazione Rete politecnica regionale;

 

16) legge regionale 22 giugno 2012, n. 6 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia));

 

17) legge regionale 6 luglio 2012, n. 8 (Modifica della legge regionale 25 ottobre 2000, n. 29 “Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione”);

 

18) legge regionale 19 luglio 2013, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza));

 

19) legge regionale 24 ottobre 2013, n. 16 (Integrazione della legge regionale 15 luglio 2011, n. 8 (Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini));

 

20) legge regionale 24 ottobre 2013, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) e alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna));

 

21) legge regionale 13 dicembre 2013, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo));

 

22) legge regionale 12 maggio 2014, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace del Monte Sole));

 

23) legge regionale 30 maggio 2014, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti));

 

24) legge regionale 18 luglio 2014, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013 n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l’organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione));

 

25) legge regionale 18 giugno 2015, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione) e alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università));

 

26) legge regionale 18 giugno 2015, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile));

 

27) legge regionale 25 novembre 2016, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali)).

 

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