Testo:
Regione-Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "
9028 -Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Nuove misure organizzative per evitare situazioni di incompatibilità nel sistema delle amministrazioni regionali dell'Emilia-Romagna." (24 10 19)
A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Caliandro, Calvano, Zoffoli, Prodi, Taruffi, Rontini, Serri, Pruccoli
Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 295 del 24/10/2019
Relatore consigliere Stefano Caliandro
Relatrice di minoranza consigliera Giulia Gibertoni
Testo n. 14/2019 licenziato nella seduta del 5 novembre 2019 con il titolo:
Nuove misure organizzative per prevenire conflitti di interessi nel sistema delle amministrazioni regionali dell'Emilia-Romagna. Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001
Art. 1
Inserimento dell’articolo 18 bis della legge regionale n. 43 del 2001
1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente:
“Art. 18 bis
Disposizioni per prevenire conflitti di interesse nell’assegnazione del personale
1. Il presente articolo si applica agli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera d), compresa l’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE).
2. In sede di assegnazione del personale devono essere adottate le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o convivenza, prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica diretta. Tali misure sono applicabili purché l’assegnazione risulti compatibile con i requisiti professionali posseduti.
3. Il personale in servizio che si trovi in una delle condizioni di cui al comma 2 è assegnato ad altra struttura organizzativa dello stesso ente o agenzia, purché in posizione compatibile con i requisiti professionali posseduti. In tali casi possono essere attivate anche procedure di mobilità interna nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.
4. Gli enti del cui al comma 1 individuano al proprio interno il soggetto competente a svolgere verifiche periodiche per l’accertamento dell’insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse.”.
Art. 2
Norme di prima applicazione
1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale n. 43 del 2001, compresa l’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) adeguano le proprie norme organizzative alle disposizioni di cui all’articolo 18 bis della legge n. 43 del 2001 introdotto dalla presente legge.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).