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Legislatura XI - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 2878
Licenziato in data: 23/03/2021
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: “Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e altre attività economiche in difficoltà a causa dell’emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19”. (Delibera di Giunta n. 330 del 08 03 21)

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

II Commissione Permanente

"Politiche economiche"

 

2878 -Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: “Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e altre attività economiche in difficoltà a causa dell’emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19”. (Delibera di Giunta n. 330 del 08 03 21)

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 34 dell’11/03/2021

 

(Relatrice consigliera Nadia Rossi)

(Relatore di minoranza consigliere Michele Facci)

 

 

Testo n. 2/2021 licenziato nella seduta del 23 marzo 2021 con il titolo:

 

Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e altre attività economiche in difficoltà a causa dell’emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19

 

 

 

 

 

 


 

INDICE

 

Art. 1Finalità

Art. 2“Bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici

Art. 3“Bonus una tantum” per i maestri di sci e snowboard

Art. 4Interventi a sostegno del settore culturale e creativo

Art. 5Interventi a sostegno di specifiche attività di ristorazione

Art. 6Contributi alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle fondazioni del Terzo settore iscritte all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

Art. 7Contributi ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020

Art. 8Assistenza tecnica

Art. 9Norma finanziaria

Art. 10Entrata in vigore

 


Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna sostiene, mediante l’erogazione di contributi, le professioni turistiche di guida e accompagnatore turistico, di maestro di sci e snowboard, nonché gli operatori del settore culturale e creativo e della ristorazione, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore, con sede nella regione Emilia-Romagna, iscritte all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che, a causa della grave e perdurante situazione emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19 e delle limitazioni derivanti dalle conseguenti misure di mitigazione disposte per il contenimento dei contagi, hanno visto fortemente limitato l’esercizio dell’attività.

 

2. La Regione Emilia-Romagna sostiene altresì le imprese dei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020 che hanno subito danni economici per la sospensione o limitazione delle attività nel periodo emergenziale, nonché le famiglie e le persone, residenti nei medesimi territori, in particolari situazioni di fragilità economica e sociale, erogando contributi ai Comuni interessati a ciò finalizzati.

 

 

Art. 2

“Bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici

 

1. La Regione è autorizzata a concedere per l’anno 2021 un contributo, denominato “Bonus una tantum”, ai soggetti aventi residenza o domicilio fiscale in Emilia-Romagna che esercitino, anche senza partita IVA, la professione di guida turistica e accompagnatore turistico di cui all’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), all’articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) ed ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico), in possesso della prescritta idoneità professionale di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000, che abbiano ottenuto l’idoneità prima del 23 febbraio 2020 o abbiano, entro tale data, presentato richiesta di idoneità professionale ed abbiano ottenuto il relativo attestato alla data di presentazione della richiesta di contributo.

 

2. I contributi di cui al comma 1 potranno essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.

 

3. La Giunta regionale stabilisce, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri per la determinazione del contributo effettivo da assegnare ai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto della disponibilità finanziaria di cui al comma 2, nonché le modalità ed i termini per l’attuazione del presente articolo.

 

 

Art. 3

“Bonus una tantum” per i maestri di sci e snowboard

 

1. La Regione è autorizzata a concedere per l’anno 2021 un contributo, denominato “Bonus una tantum”, ai soggetti che esercitino la professione di maestro di sci, discipline alpine, fondo e snowboard in Emilia-Romagna, in possesso della prescritta abilitazione professionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci), che abbiano avviato l’attività entro il 31 ottobre 2020.

 

2. I contributi di cui al comma 1 potranno essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.

 

3. La Giunta regionale stabilisce, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri per la determinazione del contributo effettivo, nel rispetto della disponibilità finanziaria di cui al comma 2, nonché le modalità ed i termini per l’attuazione del presente articolo.

 

 

Art. 4

Interventi a sostegno del settore culturale e creativo

 

1. La Regione è autorizzata a sostenere gli operatori del settore culturale e creativo nella situazione di crisi determinata dall’emergenza sanitaria in atto, attuando interventi diretti, anche in accordo con altre pubbliche amministrazioni, ovvero concedendo contributi ai soggetti e per gli interventi disciplinati dalle leggi regionali di seguito indicate, anche sulla base dei procedimenti in corso per l’individuazione dei beneficiari:

 

a) legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo), articolo 10;

 

b) legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale).

 

2. I contributi e gli interventi diretti di cui al comma 1 potranno essere autorizzati nel limite massimo di euro 600.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.

 

3. La Giunta regionale stabilisce, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto della disponibilità finanziaria di cui al comma 2, i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione del presente articolo.

 

 

Art. 5

Interventi a sostegno di specifiche attività di ristorazione

 

1. La Regione è autorizzata, per l’anno 2021, a concedere contributi alle imprese che esercitano attività di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di gelateria e pasticceria, di ristorazione su treni e navi e di fornitura di pasti preparati (catering per eventi).

 

2. I contributi di cui al comma 1 potranno essere autorizzati nel limite massimo di euro 4.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.

 

3. La Giunta regionale stabilisce, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto della disponibilità finanziaria di cui al comma 2, le modalità e i termini per l’attuazione del presente articolo, anche attraverso convenzione con Unioncamere.

 

 

Art. 6

Contributi alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle fondazioni del Terzo settore iscritte all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per l’anno 2021, a concedere contributi ai soggetti di cui al comma 2 per far fronte ai costi dagli stessi sopportati in conseguenza delle misure per il contenimento degli effetti della pandemia da Covid-19 e per sostenere attività di interesse generale in risposta ai bisogni della popolazione.

 

2. I contributi di cui al comma 1, possono essere concessi:

 

a) alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali di cui all’articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato) ed all’articolo 4, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale);

 

b) alle associazioni di promozione sociale con sede nella regione Emilia-Romagna, iscritte nel registro nazionale di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di enti affiliati;

 

c) alle fondazioni del Terzo settore, con sede nella regione Emilia-Romagna, iscritte all’anagrafe delle ONLUS istituita ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

 

3. I contributi di cui al comma 1 potranno essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.

 

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per l’attuazione del presente articolo.

 

 

Art. 7

Contributi ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per l’esercizio 2021, a concedere contributi ai  Comuni che hanno subito  gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020 (Comuni di Nonantola, Castelfranco Emilia, Campogalliano e Modena), finalizzati alla concessione di ristori alle imprese dei territori alluvionati, già fortemente gravate dalla situazione emergenziale in corso e dalle misure di mitigazione per il contenimento dei contagi, che a causa dei predetti eventi hanno subito il danno economico della sospensione o limitazione dell’attività, nonché alle famiglie ed alle persone, residenti nei medesimi territori, in particolari situazioni di fragilità economica e sociale.

 

2. I contributi di cui al comma 1 potranno essere concessi nel limite massimo di euro 2.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.

 

3. I criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni beneficiari e le modalità di concessione dei contributi sono definiti con delibera della Giunta regionale che definisce altresì le condizioni per la concessione dei ristori alle imprese nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

 

Art. 8

Assistenza tecnica

 

1. Ai fini dell’attuazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge, nonché per l’attuazione di misure di sostegno alle imprese per situazione di crisi determinata dall’emergenza sanitaria in atto attraverso convenzioni con Unioncamere, la Regione può avvalersi dell’assistenza tecnica.

 

2. L’importo complessivo per l’attività di assistenza tecnica è pari a euro 100.000,00 sull’esercizio 2021.

 

 

Art. 9

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 8, per l’esercizio finanziario 2021, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

 

2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 5, per l’esercizio finanziario 2021, la Regione farà fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dall’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di Stabilità Regionale 2021)), nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

 

3. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 7, per l’esercizio finanziario 2021, la Regione farà fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023), nell'ambito della Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 1 - Fondo di riserva. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

 

 

Art. 10

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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