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Legislatura XI - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 3794
Licenziato in data: 08/11/2021
Progetto di legge d'iniziativa Giunta: "Modifica all'art. 3, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Organizzazione e finanziamento delle Aziende sanitarie)”. (Delibera di Giunta n. 1202 del 26 07 21).

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

IV Commissione Permanente

"Politiche per la Salute e Politiche Sociali "

 

 

3794 -Progetto di legge d'iniziativa Giunta: "Modifica all'art. 3, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Organizzazione e finanziamento delle Aziende sanitarie)”. (Delibera di Giunta n. 1202 del 26 07 21).

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 53 del 29/07/2021

 

(Relatore consigliere Giuseppe Paruolo)

(Relatore di minoranza consigliere Daniele Marchetti)

 

 

 

 

Testo n. 5/2021 licenziato nella seduta dell’8 novembre 2021 con il titolo:

 

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale)

 

 


 

Art. 1

Modifica all’art. 3, comma 5, della legge regionale n. 29 del 2004.

 

1. All’art. 3, comma 5, ultimo periodo, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Organizzazione e finanziamento delle Aziende Sanitarie) dopo la locuzione “socio-sanitarie” è aggiunto il seguente periodo:

 

“, limitatamente alle Aziende Unità Sanitarie Locali, e di un Direttore assistenziale. In coerenza con l’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) il Direttore generale nomina il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario, il Direttore dei servizi socio-sanitari e il Direttore assistenziale attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconferibilità ed incompatibilità. La Giunta regionale emana specifiche linee guida per definire gli ambiti di competenza e il ruolo che tali figure sono chiamate a svolgere nell'atto aziendale di cui al comma 1.

5 bis. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sui risultati ottenuti in attuazione del comma 5 e valuta i risultati conseguiti a seguito delle scelte definite negli atti aziendali e l’adozione delle figure previste a livello di direzione strategica aziendale. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una specifica relazione.”

 

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