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Legislatura XI - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 4776
Licenziato in data: 16/03/2022
Disposizioni in materia tributaria
Oggetto:
Testo presentato:

Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni in materia tributaria". (Delibera di Giunta n. 216 del 21 02 22)

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

4776 -Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni in materia tributaria". (Delibera di Giunta n. 216 del 21 02 22)

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 71 del 22/02/2022

 

(Relatore consigliere Luca Sabattini)

(Relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi)

 

 

Testo n. 1/2022 licenziato nella seduta del 16 marzo 2022 con il titolo:

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

 


Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006

 

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), in adeguamento all’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)

è sostituito dal seguente:

 

Art. 2

Aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF

 

1. A decorrere dall’anno d’imposta 2022, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:

 

a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;

 

b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;

 

c) di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;

 

d) di 1,04 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.”.

 

 

Art. 2

Disposizioni finanziarie

 

1. Dalle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge n. 19 del 2006, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, non derivano minori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi minori entrate rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la valenza autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali limitazioni di stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

 

 

Art. 3

Norma di prima applicazione

 

1. Ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

 

 

Art. 4

Entrata in vigore della legge

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

 

 

 

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