Progetto di legge di iniziativa Consiglieri recante: "Sostituzione del Presidente da parte del vicepresidente in caso di cessazione anticipata degli organi - Modifiche agli articoli 32, 43, comma 1, lettera b), e 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna)". (29 04 22) A firma dei Consiglieri: Rancan, Pigoni, Castaldini, Zappaterra, Barcaiuolo, Zamboni, Taruffi, Mastacchi
Testo:
Regione-Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
VI Commissione Permanente
"Statuto e Regolamento"
5121 -Progetto di legge di iniziativa Consiglieri recante: "Sostituzione del Presidente da parte del vicepresidente in caso di cessazione anticipata degli organi - Modifiche agli articoli 32, 43, comma 1, lettera b), e 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna)". (29 04 22)
A firma dei Consiglieri: Rancan, Pigoni, Castaldini, Zappaterra, Barcaiuolo, Zamboni, Taruffi, Mastacchi
Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 74 del 3/05/2022
(Relatore consigliere Gabriele Delmonte)
Testo n. 1/2022 licenziato nella seduta del 19 maggio 2022 con il titolo:
Sostituzione del Presidente da parte del vicepresidente in caso di cessazione anticipata degli organi - Modifiche agli articoli 32, 43, comma 1, lettera b), e 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna)
Articolo 1
Modifica all’articolo 32 della legge regionale n. 13 del 2005
1. All’articolo 32 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
“4. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente, che lo sostituisce anche in caso di assenza e impedimento temporaneo.”.
Articolo 2
Modifica all’articolo 43, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 13 del 2005
1. All’articolo 43, comma 1, della l.r. n. 13 del 2005 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta, che lo sostituisce a norma dell’articolo 32, e ne determina gli incarichi;”.
Articolo 3
Modifica all’articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2005
1. All’articolo 69, comma 1, della l.r. n. 13 del 2005 la lettera a) è soppressa.