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Legislatura XI - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 5121
Licenziato in data: 19/05/2022
Progetto di legge di iniziativa Consiglieri recante: "Sostituzione del Presidente da parte del vicepresidente in caso di cessazione anticipata degli organi - Modifiche agli articoli 32, 43, comma 1, lettera b), e 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna)". (29 04 22) A firma dei Consiglieri: Rancan, Pigoni, Castaldini, Zappaterra, Barcaiuolo, Zamboni, Taruffi, Mastacchi

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

VI Commissione Permanente

"Statuto e Regolamento"

 

 

5121 -Progetto di legge di iniziativa Consiglieri recante: "Sostituzione del Presidente da parte del vicepresidente in caso di cessazione anticipata degli organi - Modifiche agli articoli 32, 43, comma 1, lettera b), e 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna)". (29 04 22)

A firma dei Consiglieri: Rancan, Pigoni, Castaldini, Zappaterra, Barcaiuolo, Zamboni, Taruffi, Mastacchi

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 74 del 3/05/2022

 

(Relatore consigliere Gabriele Delmonte)

 

 

Testo n. 1/2022 licenziato nella seduta del 19 maggio 2022 con il titolo:

 

Sostituzione del Presidente da parte del vicepresidente in caso di cessazione anticipata degli organi - Modifiche agli articoli 32, 43, comma 1, lettera b), e 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna)



 


 

 

 

Articolo 1

Modifica all’articolo 32 della legge regionale n. 13 del 2005

 

1. All’articolo 32 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

 

“4. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente, che lo sostituisce anche in caso di assenza e impedimento temporaneo.”.

 

 

Articolo 2

Modifica all’articolo 43, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 13 del 2005

 

1. All’articolo 43, comma 1, della l.r. n. 13 del 2005 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

“b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta, che lo sostituisce a norma dell’articolo 32, e ne determina gli incarichi;”.

 

 

Articolo 3

Modifica all’articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2005

 

1. All’articolo 69, comma 1, della l.r. n. 13 del 2005 la lettera a) è soppressa.

 

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