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Legislatura XI - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 5122
Licenziato in data: 19/05/2022
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) e alla legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale)". (29 04 22) A firma dei Consiglieri: Barcaiuolo, Zappaterra, Castaldini, Rancan, Mastacchi, Taruffi, Zamboni, Pigoni

Relazione:

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE MICHELE BARCAIUOLO

RELATORE DELLA COMMISSIONE

 

 

Articolo 1

 

La modifica mira ad adeguare il testo della legge regionale n. 23 del 2007, istitutiva della Consulta di garanzia statutaria, alla nuova formulazione dell'articolo 69 dello Statuto Regionale che non prevede più tra i compiti della Consulta quello relativo alla presa d’atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi.

 

 

Articolo 2

 

La modifica interviene nell'articolo 16 della legge regionale elettorale n. 21 del 2014. Le novità riguardano la riformulazione dei commi 2 e 3.

Il comma 2 introduce l'intervallo temporale di svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi (c.d finestra elettorale), prevedendo che le elezioni abbiano luogo nel periodo che intercorre tra il 15 Aprile e il 15 giugno.

Il comma 3 precisa che, nel caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti di indizione delle elezioni e di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni siano adottati dal vicepresidente della Giunta regionale, in conformità a quanto disposto dalla nuova formulazione degli articoli 32 e 43, comma 1, lettera b) dello Statuto.

In coerenza con le modifiche apportate alla legge regionale n. 23 del 2007, la modifica mira, da ultimo, a superare la previsione dell'attuale comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 21 del 2014 sui compiti esercitati dalla Consulta di garanzia statutaria in caso di cessazione anticipata degli organi elettivi.

 

 


 

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

VI Commissione Permanente

"Statuto e Regolamento"

 

5122 -Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) e alla legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale)". (29 04 22)

A firma dei Consiglieri: Barcaiuolo, Zappaterra, Castaldini, Rancan, Mastacchi, Taruffi, Zamboni, Pigoni

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 75 del 3/05/2022

 

(Relatore consigliere Michele Barcaiuolo)

 

 

Testo n. 2/2022 licenziato nella seduta del 19 maggio 2022 con il titolo:

 

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) e alla legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale)



 


 

 

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2007

 

1. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) la lettera a) è soppressa.

 

 

Articolo 2

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014

 

1. All’articolo 16 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale), i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

 

“2. Ferma restando la vigente normativa statale in materia, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 aprile e il 15 giugno.

 

3. Nel caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti di cui al comma 1 sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale a norma degli articoli 32 e 43, comma 1, lettera b) dello Statuto.”.

 

 

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