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Legislatura XI - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 5122
Licenziato in data: 19/05/2022
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) e alla legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale)". (29 04 22) A firma dei Consiglieri: Barcaiuolo, Zappaterra, Castaldini, Rancan, Mastacchi, Taruffi, Zamboni, Pigoni

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

VI Commissione Permanente

"Statuto e Regolamento"

 

5122 -Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) e alla legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale)". (29 04 22)

A firma dei Consiglieri: Barcaiuolo, Zappaterra, Castaldini, Rancan, Mastacchi, Taruffi, Zamboni, Pigoni

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 75 del 3/05/2022

 

(Relatore consigliere Michele Barcaiuolo)

 

 

Testo n. 2/2022 licenziato nella seduta del 19 maggio 2022 con il titolo:

 

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) e alla legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale)



 


 

 

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2007

 

1. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) la lettera a) è soppressa.

 

 

Articolo 2

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014

 

1. All’articolo 16 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale), i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

 

“2. Ferma restando la vigente normativa statale in materia, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 aprile e il 15 giugno.

 

3. Nel caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti di cui al comma 1 sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale a norma degli articoli 32 e 43, comma 1, lettera b) dello Statuto.”.

 

 

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