Testo:
Regione-Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
V Commissione Permanente
"Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità"
5807 -Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Regione Emilia-Romagna". (Delibera di Giunta n. 1687 del 10 10 22)
Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 96 del 12/10/2022
(Relatore consigliere Federico Alessandro Amico)
(Relatore di minoranza consigliere Massimiliano Pompignoli)
Testo n. 6/2022 licenziato nella seduta del 24 novembre 2022 con il titolo:
RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI CIMITERI MONUMENTALI E STORICI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 18 (NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI)
INDICE
CAPO I - Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Regione Emilia-Romagna
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizione e riconoscimento dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”
Art. 3 - Cooperazione per la valorizzazione
Art. 4 - Contributi per gli interventi
Art. 5 - Altre azioni della Regione
Art. 6 - Disposizioni di rinvio
Art. 7 - Clausola valutativa
CAPO II - Adeguamenti normativi
Art. 8 - Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000
Art. 9 - Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000
Art. 10 - Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000
Art. 11 - Modifiche all' articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000
CAPO I
Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Regione Emilia-Romagna.
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini e nel quadro di attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), promuove la valorizzazione, la gestione e la fruizione dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”, nonché la loro promozione, quali patrimoni culturali e luoghi di cultura parte integrante dell’identità culturale della regione come elementi di memoria storica e collettiva, secondo i principi enunciati nell’articolo 2 della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, firmata a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1 ottobre 2020, n. 133.
Art. 2
Definizione e riconoscimento dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”
1. Sono definiti “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” i luoghi di sepoltura che presentano condizioni di rilevanza monumentale e storica secondo i principi di cui al Capo I, articolo 1, della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, ratificata ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184, e i luoghi di sepoltura di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. Possono chiedere il riconoscimento di cui al comma 1 i luoghi che possiedono i seguenti requisiti minimi obbligatori:
a) presenza di edifici e monumenti di rilevanza storico-artistica e valenza storico-culturale di luogo della memoria collettiva;
b) svolgimento di attività volte alla conoscenza del luogo;
c) apertura al pubblico per i comuni con abitanti superiori a quindicimila per almeno centocinquanta giorni all’anno, anche non continuativi e su appuntamento; apertura al pubblico per i comuni con abitanti inferiori a quindicimila per almeno settantacinque giorni all’anno, anche non continuativi e su appuntamento;
d) gestione economica e finanziaria rappresentata mediante apposita documentazione contabile, contenente le voci di entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento ordinario e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, con presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte.
3. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, il procedimento, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione per ottenere il riconoscimento di “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.
Art. 3
Cooperazione per la valorizzazione
1. I gestori delle strutture riconosciute “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” si impegnano, nei limiti delle possibilità, anche a organizzare forme di cooperazione sul territorio, promosse dalla Regione per la valorizzazione, l’interpretazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sui temi di propria pertinenza e l’identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si raccolgono intorno a temi di interesse culturale, storico, artistico o sociale, e naturalistico sviluppando paesaggi culturali.
2. Lo sviluppo dei percorsi di cui al comma 1 può avvenire per ambito territoriale all’interno del territorio regionale, anche attraverso l’adesione a circuiti di promozione e valorizzazione.
3. La Regione effettua il monitoraggio dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”, assicurando la qualità scientifica e la funzionalità operativa in accordo con le esigenze degli enti locali e della Regione stessa.
Art. 4
Contributi per gli interventi
1. Nell’ambito ed in attuazione della programmazione di cui agli articoli 3 e 7 della legge regionale n. 18 del 2000, la Giunta regionale approva i bandi per la concessione di contributi per i progetti presentati dai soggetti titolari e gestori di strutture riconosciute quali “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” ai sensi dell’articolo 2. In sede di programmazione sono definiti gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento nonché individuati i contributi concedibili.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione, di rendicontazione e di revoca dei contributi.
3. I contributi possono essere destinati a finanziare le seguenti attività:
a) gestione sostenibile dei cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna;
b) valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna nelle seguenti attività:
1) salvaguardia del patrimonio;
2) fruizione pubblica e comunicazione;
3) catalogazione e studio del patrimonio;
4) interventi di conservazione preventiva e restauro;
5) mostre e programmi culturali;
6) progetti digitali e multimediali;
7) educazione al patrimonio culturale;
8) accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive;
9) sviluppo di itinerari e percorsi in relazione ai paesaggi culturali;
10) promozione del turismo culturale con particolare attenzione allo smart tourism (turismo dolce e sostenibile);
11) progetti per la creazione di reti tra “cimiteri monumentali e storici” non solo regionali, ma anche europei, in particolare quelli collegati dalla rete “ASCE- Association of Significant Cemeteries of Europe”.
4. Al fine di garantire una continuità nella fruizione da parte della comunità del patrimonio oggetto della valorizzazione, la Regione favorisce i progetti dei “cimiteri monumentali e storici” nei quali vi sia la titolarità degli enti locali ove sono situati, oppure la compartecipazione degli stessi, laddove la titolarità appartenga ad altri soggetti.
Art. 5
Altre azioni della Regione
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma degli interventi di cui all'articolo 4, la Regione Emilia-Romagna realizza una sezione dedicata sul proprio sito regionale, ne cura la manutenzione e redige, aggiornandola, la Guida ai “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”, pubblicandola sulla medesima sezione del sito regionale per la divulgazione delle informazioni relative e ne raccomanda la pubblicazione sui portali delle destinazioni turistiche e di APT Servizi s.r.l. e nei siti istituzionali dei Comuni. Tale sezione contiene itinerari e paesaggi culturali, interpretativi, narrativi e turistici e si offre come strumento divulgativo delle attività organizzate dai cimiteri monumentali e storici.
2. La Regione promuove iniziative e azioni di sensibilizzazione volte alla conservazione, restauro, valorizzazione e fruizione da parte delle persone con disabilità dei cimiteri oggetto della presente legge, anche tramite accordi, in collaborazione con il Ministero della Cultura e altre istituzioni.
Art. 6
Disposizioni di rinvio
1. La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, con riferimento alla legge regionale n. 18 del 2000.
Art. 7
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della presente legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:
a) elenco delle strutture che hanno ottenuto il riconoscimento sulla base dei requisiti di cui all’articolo 2;
b) interventi per la valorizzazione di cui all’articolo 4;
c) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi erogati;
d) eventuali criticità riscontrate e particolari situazioni di carattere nazionale, regionale e locale, che possano compromettere le finalità e l’attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
CAPO II
Adeguamenti normativi
Art. 8
Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000
1. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) dopo le parole “articolazioni miste” sono aggiunte le seguenti: ", “i cimiteri monumentali e storici”;
b) dopo la lettera b bis) è aggiunta la seguente:
“b ter) per ‘cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna’ i luoghi di sepoltura caratterizzati da importanti presenze monumentali o collegati a rilevanti episodi storici ubicati nella Regione Emilia-Romagna.”.
Art. 9
Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo la lettera r bis) è aggiunta la seguente:
“r ter) riconosce, valorizza, sostiene e promuove i ‘cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna’.”.
Art. 10
Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
“i-quater) attività volte a promuovere la valorizzazione, la gestione e la fruizione dei ‘cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna’.”.
Art. 11
Modifiche all' articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo le parole: “nonché di ‘Case e degli studi delle persone illustri dell’Emilia’” sono inserite le parole “e dei cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo le parole “comprese le Case delle persone Illustri dell’Emilia-Romagna di cui al comma 1”, sono inserite le seguenti: “e i cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”.