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Legislatura XI - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 6087
Licenziato in data: 27/03/2023
Progetto di legge di iniziativa Consiglieri recante: "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva". (05 12 22) A firma dei Consiglieri: Amico, Maletti, Soncini, Zappaterra, Rontini, Costa, Montalti, Rossi, Costi, Mori, Pillati, Mumolo, Gerace, Daffada', Bulbi, Sabattini, Caliandro, Marchetti Francesca, Bondavalli, Fabbri, Zamboni

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

IV Commissione Permanente

"Politiche per la Salute e Politiche Sociali "

 

 

6087 -Progetto di legge di iniziativa Consiglieri recante: "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva". (05 12 22)

A firma dei Consiglieri: Amico, Maletti, Soncini, Zappaterra, Rontini, Costa, Montalti, Rossi, Costi, Mori, Pillati, Mumolo, Gerace, Daffada', Bulbi, Sabattini, Caliandro, Marchetti Francesca, Bondavalli, Fabbri, Zamboni

 

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 108 del 06/12/2022

 

(Relatore consigliera Francesca Maletti)

(Relatore di minoranza consigliere Simone Pillati)

 

 

Testo n. 1/2023 licenziato nella seduta del 27 marzo 2023 con il titolo:

 

Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva

 


 

INDICE

 

 

TITOLO I Finalità e principi

Art.  1 Principi

Art.  2 Finalità

Art.  3 Oggetto

Art.  4 Ambito di applicazione

Art.  5 Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative

Art.  6 Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative per cittadini ed enti associativi non di terzo settore

TITOLO II Rappresentanza e partecipazione degli Enti del Terzo settore

Art.  7 Organismi di rappresentanza territoriale

Art.  8 Centri di servizio per il volontariato

Art.  9 Reti associative

Art. 10 Consiglio regionale del terzo settore

Art. 11 Compiti del Consiglio regionale del terzo settore

Art. 12 Osservatorio regionale del terzo settore e sull’amministrazione condivisa

Art. 13 Assemblea regionale del terzo settore

TITOLO III Rapporti degli enti pubblici con gli Enti del Terzo settore nell’ambito dell’amministrazione condivisa

Art. 14 Principi comuni

Art. 15 Co-programmazione

Art. 16 Principi in tema di procedimento di co-programmazione

Art. 17 Co-progettazione

Art. 18 Principi in tema di procedimento di co-progettazione

Art. 19 Co-progettazione mediante accreditamento

Art. 20 Convenzioni con associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato

Art. 21 Comodato di beni immobili e mobili. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000

Art. 22 Uso di beni immobili e mobili

Art. 23 Concessione di beni culturali immobili pubblici non statali

Art. 24 Contributi

Art. 25 Attuazione dell’articolo 69 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Art. 26 Fondo regionale per l’innovazione sociale

Art. 27 Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni

Art. 28 Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia

Art. 29 Clausola valutativa

TITOLO IV Disposizioni finali

Art. 30 Norma finanziaria

Art. 31 Abrogazioni

Art. 32 Disposizioni transitorie

 

 

 


 

TITOLO I

Finalità e principi

 

 

Art. 1

Principi

 

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione degli articoli 7 e 9 del proprio Statuto, favorisce le forme di democrazia partecipata alle scelte delle istituzioni regionali, riconosce e valorizza l’autonoma iniziativa delle persone in forma singola o associata per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale nel quadro dello sviluppo civile e socioeconomico, assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali. Riconosce e valorizza la funzione delle formazioni sociali attraverso la quale si esprime e si sviluppa la dignità della persona nonché la coscienza democratica, civile e sociale dei cittadini che concorrono al perseguimento del bene comune e al raggiungimento di obiettivi prioritari come la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell’istruzione e della cultura.

 

2. La Regione riconosce il ruolo, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) quale elemento caratterizzante  la società regionale, in quanto fattore di coesione sociale, sviluppo e resilienza delle comunità locali, nonché motore di innovazione sociale orientata a rispondere ai bisogni dei cittadini, con particolare riferimento ai più fragili, e ne sostiene lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione territoriale, con particolare attenzione alle aree territoriali più fragili e marginali.

 

3. La Regione riconosce l’autonomia e la funzione di autogoverno degli Enti del Terzo settore, che operano e svolgono la loro attività nell’ambito regionale, nelle forme indicate ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 117/2017 e ne valorizza le forme di rappresentanza e coordinamento regionale e territoriale.

 

4. La Regione riconosce il valore fondamentale della cooperazione sociale, dell’impresa sociale, del volontariato, della promozione sociale, nonché della mutualità, quale prerogativa degli Enti del Terzo settore, sia in quanto forme originali e spontanee di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all’interno della comunità, sia in quanto forme di produzione di valore sociale ed economico finalizzate al raggiungimento di obiettivi di coesione e interesse generale.

 

5. La Regione riconosce l’apporto positivo degli Enti del Terzo settore nella co-costruzione, nelle forme e con le modalità stabilite dalla presente legge, dell’amministrazione condivisa in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione e come interlocutore attivo nella realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile e solidale.

 

6. La Regione, nello svolgimento delle attività di programmazione e di pianificazione di sua competenza, assicura il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza del terzo settore.

 

7. Per principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della presente legge, si intende lo svolgimento di attività di interesse generale, fra quelle indicate dall’articolo 5 del d.lgs. 117/2017, sulla base della comunanza di scopo, concretamente individuato e coerente con le finalità perseguite dalla Regione e dal sistema pubblico in generale.

 

8. La Regione riconosce e promuove il ruolo attivo dei cittadini, singoli e associati in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali, filantropici e organizzazioni di volontariato anche privi di personalità giuridica, non qualificati come Enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 4 d.lgs. 117/2017, nonché tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate.  Ne valorizza la partecipazione civica alle attività delle amministrazioni pubbliche, anche in applicazione della disciplina vigente in materia di partecipazione, di cui alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3), e ne promuove il contributo diffuso, in quanto espressioni di cittadinanza attiva e responsabilità comunitaria, anche finalizzato alla cura dei beni comuni e, in generale, al conseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, nelle forme consentite dalla vigente normativa.

 

9. La Regione agisce affinché le attività di interesse generale poste in essere dagli Enti del Terzo settore in collaborazione con le amministrazioni pubbliche si svolgano nel rispetto dei livelli di tutela previsti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed alla normativa in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, salvaguardia del diritto ad un lavoro dignitoso, qualità e inclusione sociale.

 

10. La presente legge costituisce, ai sensi della vigente disciplina europea e statale, la base giuridica per il trattamento dei dati relativi alle attività poste in essere dai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1 e al Titolo II, nell’esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge. Le modalità di trattamento dei dati sono disciplinate con successivo atto della Giunta regionale.

 

 

Art. 2

Finalità

 

1. La presente legge, nel promuovere e sostenere il ruolo attivo e distintivo degli Enti del Terzo settore, nonché dei soggetti di cui all’articolo 6, operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, anche mediante relazioni collaborative con le amministrazioni pubbliche, persegue le seguenti finalità:

a) valorizzare e disciplinare nell’ambito delle proprie competenze il sistema della rappresentanza degli Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal Titolo II;

b) promuovere e diffondere, in attuazione delle discipline vigenti di settore, la cultura del volontariato e quella del dono, secondo quanto previsto dal Titolo III;

c) promuovere, valorizzare e sostenere il protagonismo di tutti i soggetti di tutte le età, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per la partecipazione alla vita di comunità, inclusiva e aperta e, in particolare, giovanile;

d) sostenere i soggetti di cui all’articolo 1, comma 8, ai fini della valutazione in merito all’acquisizione della qualifica di Enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del d.lgs. 117/2017;

e) promuovere e valorizzare le imprese sociali coerentemente con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);

f) favorire l’integrazione delle politiche pubbliche e delle risorse in funzione dell’innovazione aperta, della qualificazione della spesa e della promozione di ecosistemi stabili all’interno delle comunità, fondati sul principio di sussidiarietà orizzontale, su legami autentici di fiducia e di solidarietà e sulla produzione di forme di economia ad impatto sociale;

g) favorire l’approccio alla cultura secondo i principi espressi dalla convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, ratificata dalla Repubblica Italiana con la legge del 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società; fatta a Faro il 27 ottobre 2005);

h) contribuire al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, anche attraverso le forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche, in applicazione di quanto previsto nel Titolo III;

i) favorire e incentivare l’impiego delle nuove tecnologie anche ai fini del superamento del digital divide, infrastrutturale e di competenze, nonché del rafforzamento della coesione sociale in tutti i territori, con particolare attenzione alle aree interne o rurali e alla creazione di governance democratiche e comunitarie, vere e proprie comunità digitali legate alla valorizzazione dei dati come beni comuni;

j) favorire processi di innovazione sociale, anche nella forma di innovazione amministrativa;

k) promuovere il contrasto alla violenza di genere, riconoscendo nell’attività dei centri antiviolenza istituiti come Enti del Terzo settore, un fattore centrale per la prevenzione, il contrasto e il sostegno alle donne vittime di violenza, in applicazione della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere);

l) promuovere la diffusione di una cultura di parità e di contrasto alle forme di discriminazione in applicazione della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) e della legge regionale 1° agosto 2019, n. 15 (Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere);

m) promuovere in applicazione della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) le attività di cooperazione internazionale;

n) promuovere la cultura della trasparenza, e della rendicontazione e valutazione, anche degli impatti generati dalla creazione di rapporti collaborativi fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore, quale tratto distintivo dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva, secondo quanto previsto dal Titolo III;

o) promuovere, nelle forme stabilite dalla disciplina di settore, l’utilizzo degli strumenti di finanza ad impatto sociale, al fine di incentivare l’attivazione di rapporti collaborativi, funzionali al conseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge, e delle forme di amministrazione condivisa, previste dal Titolo III;

p) promuovere il confronto sul tema del lavoro nell’ambito delle attività del terzo settore per distinguere i ruoli fra lavoro dipendente o volontario, rilevando anche la presenza di attività da riconoscere come tali, nonché la valorizzazione del volontariato, anche attraverso il riconoscimento di crediti formativi;

q) promuovere l’inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità, favorendo le pari opportunità e favorendo il contrasto ad ogni forma di discriminazione basata sulla condizione di disabilità, avendo a riferimento la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, il Pilastro europeo dei diritti sociali nonché il modello di disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità di vita.

 

 

Art. 3

Oggetto

 

1. La presente legge in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione e con riferimento alle materie di competenza regionale, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, detta disposizioni in materia di terzo settore e di cittadinanza attiva, in particolare:

a) disciplina le forme e le modalità di rappresentanza degli Enti del Terzo settore, nonché le sedi di confronto con la Regione e le altre autonomie locali;

b) disciplina le forme di sostegno e di coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore nell’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui operano in relazione alle attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017, nonché disciplina le forme e modalità di realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni e progetti generati dalle comunità;

c) cura la raccolta e l’aggiornamento di buone pratiche sul territorio regionale al fine dell’attivazione delle forme e dei rapporti di collaborazione fra le amministrazioni pubbliche ed i cittadini, singoli e associati, quale espressione di cittadinanza attiva, non riconducibile agli Enti del Terzo settore, di cui all’articolo 4 del d.lgs. 117/2017, secondo quanto previsto dall’articolo 6.

 

 

Art. 4

Ambito di applicazione

 

1. La presente legge si applica agli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui all'articolo 45 del medesimo decreto, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

 

2. Le attività di interesse generale individuate all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.

 

3. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale).

 

 

Art. 5

Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative

 

1. La Regione Emilia-Romagna e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e regolamentare, gli enti locali singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo, la funzione sociale e la collaborazione con gli Enti del Terzo settore nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

 

2. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi inerenti le attività di interesse generale, il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento, secondo quanto previsto dal Titolo III.

 

3. Il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore avviene, in ogni caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento nonché applicando il principio di economicità di cui all’articolo 81 della Costituzione.

 

4. La Regione promuove, sia nei rapporti di collaborazione con gli Enti del Terzo settore, che nella relazione con i propri enti dipendenti di cui al comma 1 e con gli enti locali, ferma restando la loro autonomia, l’adozione di linee guida inerenti le modalità per l’affidamento agli Enti del Terzo settore dei servizi di interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e, nei casi previsti dalla disciplina vigente di settore, di impatto sociale del servizio, nonché l’individuazione di criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità ed efficacia della prestazione e degli impatti prodotti nei diversi ambiti.

 

5. La Regione promuove l’effettività dei principi enunciati dalla “Carta della cittadinanza digitale”, ai sensi di quanto previsto nel capo I, sezione II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

 

 

Art. 6

Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative per cittadini ed enti associativi non di terzo settore

 

1. I comuni, nell’ambito delle proprie competenze, regolano i rapporti con cittadini, singoli e associati, anche in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali e filantropici e organizzazioni di volontariato, anche privi di personalità giuridica, non qualificati come Enti di Terzo settore ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 117/2017, nonché con tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate, nel rispetto della vigente disciplina di diritto civile. In particolare, adottano i provvedimenti attributivi di vantaggi economici in conformità dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e agiscono nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

 

2. I comuni, nei rapporti con i soggetti di cui al comma 1, perseguono le seguenti finalità:

a) garantire l’effettività della partecipazione civica alle attività delle amministrazioni pubbliche, promuovendo modalità operative condivise;

b) incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia;

c) promuovere l'innovazione sociale e istituzionale;

d) sostenere l'impegno e l’auto-organizzazione delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, l'istruzione, i servizi pubblici, e le infrastrutture sociali, la gestione dei dati e la conoscenza;

e) promuovere percorsi di evoluzione della cittadinanza attiva e delle forme non strutturate di volontariato e di associazionismo verso figure di Enti di Terzo settore, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 117/2017.

 

3. La Giunta regionale cura la raccolta e l’aggiornamento di buone pratiche sul territorio regionale basate sulla ricognizione delle singole norme applicabili ai rapporti di cui al comma 1, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, sentito il Consiglio regionale del terzo settore.

 

TITOLO II

Rappresentanza e partecipazione degli Enti del Terzo settore

 

 

Art. 7

Organismi di rappresentanza territoriale

 

1. La Regione riconosce, con proprio atto, l’associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera b) del d.lgs. 117/2017, quale soggetto di rappresentanza unitaria, considerando sia le adesioni dirette che indirette.

 

2. La Regione Emilia-Romagna, sentito il Consiglio regionale del terzo settore, di cui all’articolo 10, riconosce e promuove gli organismi di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale liberamente costituiti da Enti del Terzo settore iscritti nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del terzo settore.

 

3. A tal fine la Giunta regionale, con proprio atto, emette apposito avviso pubblico a cui possono candidarsi gli organismi unitari maggiormente rappresentativi a livello provinciale.

 

4. Si considerano organismi unitari maggiormente rappresentativi gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, a cui aderiscano in modo diretto o indiretto il maggior numero di soggetti del terzo settore con sede nel territorio provinciale di riferimento.

 

5. Gli organismi unitari svolgono i seguenti compiti:

 

a) raccolgono e rappresentano le istanze degli Enti del Terzo settore presenti nel territorio di riferimento, anche attraverso la designazione di propri rappresentanti nei tavoli di confronto e/o programmazione di livello provinciale e regionale;

b) promuovono la collaborazione tra Enti del Terzo settore, anche ai fini della costruzione di partnership progettuali, anche in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato per le progettazioni dei bandi per l’erogazione delle risorse di cui agli articoli 72 e 73 del d.lgs. 117/2017;

c) promuovono pratiche di amministrazione condivisa sul territorio di competenza;

d) promuovono e monitorano la partecipazione degli Enti del Terzo settore ai processi di programmazione di ambito distrettuale;

e) collaborano con i Centri di servizio per il volontariato nell’individuazione dei fabbisogni di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio e, assieme ad essi, promuovono la cultura del volontariato presso gli istituti scolastici attraverso azioni, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, visite didattiche, ricerche-azione, momenti di approfondimento seminariale;

f) collaborano con l’Osservatorio regionale del terzo settore nella raccolta e analisi di informazioni e dati, con particolare riferimento alle necessità del territorio e alle priorità di intervento.

6. La Regione Emilia-Romagna, sentito il Consiglio regionale del terzo settore, promuove e sostiene i processi di costituzione degli organismi associativi unitari qualora non esistenti.

 

Art. 8

Centri di servizio per il volontariato

 

1. La Regione riconosce il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato (di seguito anche CSV) accreditati ai sensi dell’articolo 61 del d.lgs. 117/2017 nel territorio dell’Emilia-Romagna.

 

2. La Regione promuove i CSV nel loro fine di organizzare, gestire  ed  erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la  presenza  ed il  ruolo  dei  volontari  negli  Enti  del  Terzo settore, senza distinzione  tra  enti  associati  ed  enti  non  associati,  e  con particolare  riguardo  alle  organizzazioni  di   volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali, definiti dall'Organismo nazionale di controllo (ONC) ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d), del d.lgs. 117/2017.

 

3. Ferme restando le prerogative di cui all’articolo 63 del d.lgs. 117/2017, la Regione riconosce e promuove lo svolgimento da parte dei CSV delle attività finalizzate a:

a) supportare la costruzione di partnership fra Enti del Terzo settore nonché il monitoraggio e l’assistenza tecnica alle progettazioni finanziate a valere su fondi regionali e nazionali;

b) promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, in particolare fra ragazze e ragazzi, e il protagonismo giovanile nel terzo settore, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e le agenzie formative;

c) attivare e sensibilizzare le risorse di volontariato presenti sul territorio, anche nei casi di situazioni straordinarie ed emergenziali, e svolgere funzioni di raccordo e facilitazione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in una logica di promozione del welfare di comunità;

d) erogare formazione e consulenza agli Enti del Terzo settore in ordine all’attuazione della riforma di cui al d.lgs. 117/2017, anche in collaborazione con le articolazioni regionali delle reti associative di cui all’articolo 41 del d.lgs. 117/2017;

e) collaborare con gli organismi unitari, di cui all’articolo 7, nell’individuazione dei fabbisogni di supporto tecnico, formativo e informativo, per promuovere e rafforzare la presenza delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio, anche nello svolgimento di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d);

f) collaborare con l’Osservatorio regionale del terzo settore nella raccolta e analisi di informazioni e dati, con particolare riferimento alle necessità del territorio e alle priorità di intervento.

 

 

Art. 9

Reti associative

 

1. La Regione riconosce il ruolo delle articolazioni regionali delle reti associative di cui all’articolo 41 del d.lgs. 117/2017, in quanto soggetti idonei a svolgere in maniera efficace le funzioni di rappresentanza, coordinamento e supporto ai propri associati, in relazione alle politiche e ai contesti regionali.

 

2. La Regione in particolare riconosce le articolazioni regionali delle reti associative nazionali in relazione alle seguenti funzioni:

a) coordinamento e sintesi per la raccolta di istanze, nonché rappresentanza di bisogni e proposte in relazione alle attività di interesse generale svolte dagli enti affiliati;

b) condivisione e diffusione di informazioni, strumenti, prassi sull’intero territorio regionale;

c) attuazione di azioni di sistema, nonché di progetti innovativi di rilevanza regionale;

d) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo, e di assistenza tecnica nei confronti della propria base associativa;

e) attività di consulenza tecnica e supporto agli Enti del Terzo settore, in ordine all’attuazione della riforma di cui al d.lgs. 117/2017, e ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 8, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), anche in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato.

3. Fatte salve le prerogative di cui all’articolo 41 del d.lgs. 117/2017, le reti associative possono concludere con i CSV, di cui all’articolo 8, accordi e convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 63 del d.lgs. 117/2017.

 

 

Art. 10

Consiglio regionale del terzo settore

 

1. Gli Enti del Terzo settore partecipano al confronto e alla concertazione con la Giunta tramite il Consiglio regionale del terzo Settore, di seguito denominato “Consiglio”.

 

2. Il Consiglio è presieduto e convocato dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

 

3. Il Consiglio è composto:

a) dal Presidente o suo delegato;

b) da quattordici componenti designati, secondo procedure trasparenti e democratiche, dall’associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera b) del d.lgs. 117/2017. I componenti sono scelti secondo modalità tali da garantire l’equa rappresentanza territoriale e delle diverse tipologie di Enti del Terzo settore;

c) da un rappresentante della Confederazione regionale dei Centri di servizio per il volontariato di cui all’articolo 8.

 

4. Sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio gli Assessori competenti in relazione ai temi e agli oggetti da trattare, ovvero i dirigenti o funzionari regionali da essi designati.

 

5. Partecipano altresì al Consiglio, in qualità di invitati permanenti:

a) un rappresentante di ANCI Emilia-Romagna;

b) un rappresentante dell’Associazione tra fondazioni di origine bancaria dell’Emilia-Romagna;

c) i membri dell’Ufficio di Presidenza della Commissione assembleare competente.

 

6. Il Consiglio è costituito entro due mesi dall’insediamento dell’Assemblea legislativa e dura in carica fino all’insediamento della nuova Assemblea.

 

7. Per il funzionamento del Consiglio si applica il Capo I del Titolo III della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).

 

8. La partecipazione al Consiglio è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

 

 

Art. 11

Compiti del Consiglio regionale del terzo Settore

 

1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri facoltativi sulle proposte di atti normativi riguardanti il terzo settore per le attività indicate dall’articolo 5 del d.lgs. 117/2017;

b) formula proposte alla Giunta regionale riguardanti il terzo settore;

c) collabora alla verifica dello stato di attuazione della normativa concernente i rapporti tra il terzo settore e le pubbliche amministrazioni su richiesta delle strutture regionali competenti;

d) concorre alla definizione delle strategie condivise tra gli Enti del Terzo settore e la rete dei Centri di servizio per il volontariato;

e) propone iniziative informative e divulgative sulla disciplina dettata dalla presente legge;

f) promuove, in collaborazione con la Regione, occasioni periodiche di confronto e consultazione con gli Enti del Terzo settore;

g) adotta iniziative di proposta, impulso, sensibilizzazione, monitoraggio e verifica in materia di terzo settore.

 

 

Art. 12

Osservatorio regionale del terzo settore e sull’amministrazione condivisa

 

1. La Regione istituisce presso l’assessorato competente un Osservatorio regionale del terzo settore e sull’amministrazione condivisa, quale strumento di studio e approfondimento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio regionale del terzo settore, avvalendosi del supporto di sei esperti in materia, di cui due nominati dalla Regione Emilia-Romagna, uno dall’ANCI Emilia-Romagna, tre dall’associazione degli Enti di Terzo settore di cui all’articolo 7, comma 1.

 

2. L'Osservatorio assolve le seguenti funzioni:

a) raccogliere informazioni, documenti e testimonianze riguardanti le attività del terzo settore ed effettuare indagini conoscitive sulla base dei dati presenti nel Registro unico nazionale del terzo settore;

b) analizzare e valutare le necessità del territorio e le priorità di intervento, anche attraverso un confronto con le realtà associative di base;

c) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze trasversali al terzo settore;

d) proporre al Consiglio iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nel contesto del terzo settore, anche in collaborazione con gli enti locali;

e) monitorare gli interventi attivati sul territorio diretti a realizzare l’amministrazione condivisa di cui al Titolo III;

f) monitorare i percorsi di formazione e partecipativi realizzati.

 

3. Per un più efficace svolgimento delle proprie funzioni, l’Osservatorio può anche proporre al Consiglio regionale del terzo settore forme di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, centri di servizio per il volontariato, fondazioni di origine bancaria e con gli ordini professionali direttamente coinvolti nell’applicazione del Codice del Terzo settore.

 

4. La partecipazione all’Osservatorio è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

 

 

Art. 13

Assemblea regionale del terzo settore

 

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio di cui all'articolo 10, indice annualmente l'Assemblea regionale del terzo settore, di seguito denominata “Assemblea”, quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse. L'Assemblea è costituita dagli Enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, con sede nel territorio regionale.

 

2. Sono invitati a partecipare all'Assemblea gli enti locali, le aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e le fondazioni di origine bancaria dell’Emilia-Romagna.

 

3. All’Assemblea viene presentato un rapporto della Giunta regionale, predisposto anche sulla base delle elaborazioni dell’Osservatorio.

 

 

TITOLO III

Rapporti degli enti pubblici con gli Enti del Terzo settore

nell’ambito dell’amministrazione condivisa

 

 

Art. 14

Principi comuni

 

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 5, comma 1, promuovono, anche su iniziativa degli Enti del Terzo settore, rapporti di reciproca collaborazione, finalizzati al perseguimento di obiettivi condivisi tra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore e, oltre a quanto previsto dai successivi articoli da 15 a 24, nel rispetto dei seguenti principi comuni:

a) i rapporti di collaborazione garantiscono il riconoscimento della centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;

b) i procedimenti amministrativi si svolgono nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 117/2017, dai relativi provvedimenti ed atti attuativi, dalla legge n. 241 del 1990, nonché della disciplina, statale e regionale, di settore, assicurando l’eliminazione degli adempimenti amministrativi superflui in conseguenza dell’iscrizione degli Enti del Terzo settore, partecipanti ai procedimenti, nel Registro unico nazionale del terzo settore;

c) le attività di interesse generale poste in essere dagli Enti del Terzo settore in collaborazione con le amministrazioni pubbliche in ogni caso garantiscono condizioni di accessibilità, equità e qualità dei servizi erogati dagli Enti del Terzo settore;

d) al verificarsi dei presupposti previsti dalla disciplina statale di settore vigente, le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore prevedono il ricorso a forme e modalità di valutazione dell’impatto, anche di tipo sociale, generato dalle attività medesime sulle comunità locali di riferimento, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 7 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e dai relativi atti e provvedimenti attuativi;

e) le attività di interesse generale, svolte ai sensi del presente Titolo, sono considerate ai fini delle attività di programmazione e di pianificazione, generale e settoriale, previste dalla disciplina vigente, e dei relativi aggiornamenti; in particolare, possono essere coordinate con la programmazione pluriennale dei contratti pubblici, nonché con l’approvazione degli strumenti di programmazione della valorizzazione ed affidamento dei beni pubblici, previsti dalla vigente disciplina di settore;

f) le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore si svolgono garantendo il rispetto del livello di tutela previsto dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il rispetto della normativa a tutela dei diritti di lavoratori, soci lavoratori e volontari.

 

2. Le attività indicate dall’articolo 5 del d.lgs. 117/2017 possono essere svolte dagli Enti del Terzo settore nell’ambito dell’amministrazione condivisa, ai sensi della presente legge, anche come servizi di interesse generale ai sensi del diritto europeo, a condizione che l’Autorità locale emani il relativo atto di incarico nella forma e con il contenuto richiesto dal diritto europeo e dai principi dei Trattati e della giurisprudenza comunitaria, nonché valuti in concreto la natura economica o meno dei servizi, accertando che l’attività sia svolta senza scopo di lucro.

 

3. Al fine di assicurare livelli ulteriori di trasparenza e di pubblicità, relativi alle attività di interesse generale, messe in atto per effetto della collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore, le amministrazioni procedenti, ferma restando la disciplina vigente in materia di trasparenza amministrativa, possono prevedere all’interno del proprio sito istituzionale una modalità specifica di evidenziazione con la denominazione “Amministrazione condivisa”.

 

4. In coerenza con gli elementi costitutivi dell’amministrazione condivisa, quale comunanza di scopo ed attivazione di forme di collaborazione per la realizzazione di attività di interesse generale rivolte alla comunità locale, ed al fine di promuovere l’attuazione delle finalità previste dalla presente legge, le amministrazioni pubbliche e tutti i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, possono istituire “Punti di contatto per l’Amministrazione condivisa” all’interno di spazi, luoghi ed immobili, pubblici e privati, aperti ed accessibili al pubblico, nei quali fornire agli interessati informazioni in relazione alle attività di interesse generale attive, comprese le forme di raccolta fondi ed altre forme di opportunità e di partenariati speciali, attivabili ai sensi del presente Titolo, avvalendosi anche dei CSV e delle reti associative presenti sul territorio Regionale.

 

5. Ai fini dell’attuazione della presente legge la Regione:

a) supporta gli enti locali, singoli e associati, anche mediante l’emanazione di linee guida, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge;

b) promuove percorsi di formazione e partecipativi, per permettere ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, di realizzare i percorsi di amministrazione condivisa, osservarne le evoluzioni, garantire l’analisi dei risultati anche ex-post, da condividere successivamente nell’ambito delle sedi di rappresentanza del terzo settore e di confronto di cui al Titolo II.

 

6. La Regione promuove altresì iniziative di formazione e di divulgazione rivolte agli enti locali e agli Enti del Terzo settore, riguardanti le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, previsti dal d.lgs. 117/2017 e dalla legislazione nazionale e regionale di settore.

 

7. La Regione favorisce l’accesso dei volontari degli Enti del Terzo settore alla formazione programmata, erogata da organismi di formazione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).

 

 

Art. 15

Co-programmazione

 

1. La co-programmazione, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del d.lgs. 117/2017, è l’istruttoria condivisa fra gli enti del terzo settore e l’amministrazione pubblica procedente, titolare dell’attivazione, finalizzata alla definizione di obiettivi comuni e all’individuazione dei bisogni, delle problematiche, delle opportunità e delle risorse, a vario tipo attivabili, della comunità locale considerata, per individuare e condividere gli obiettivi dei programmi e degli interventi, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili nei diversi ambiti di intervento delle amministrazioni nei rapporti con il terzo settore. Le determinazioni conseguenti sono di competenza dell’amministrazione pubblica.

 

2. Le amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 5, comma 1, fermi restando il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e quanto previsto dalla disciplina vigente di settore, tengono conto dell’attività di co-programmazione svolta ai fini dell’elaborazione o dell’aggiornamento, nonché dell’integrazione dei piani e degli altri strumenti di programmazione e a contenuto generale, variamente denominati, di propria competenza.

 

3. La co-programmazione può consistere in distinti procedimenti, attivati dalle amministrazioni procedenti, anche su iniziativa di parte degli Enti del Terzo settore, fermi restando il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, efficacia, efficienza e parità di trattamento.

 

4. La co-programmazione può svolgersi anche mediante l’utilizzo degli strumenti telematici e digitali, messi a disposizione dall’amministrazione procedente, comunque garantendo il rispetto dei principi di cui al comma 3, nonché della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali e amministrazione digitale.

 

 

Art. 16

Principi in tema di procedimento di co-programmazione

 

1. I procedimenti di co-programmazione, oltre a quanto previsto dall’articolo 14, si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) autonomia organizzativa e regolamentare dell’amministrazione procedente;

b) coordinamento con la disciplina regionale in materia di programmazione e di pianificazione, anche di settore;

c) rendicontazione pubblica, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione procedente, degli esiti dell’attività di co-programmazione, comprensivi degli eventuali interventi ad essa conseguenti;

d) considerazione degli esiti della valutazione di impatto sociale, relativi alle attività di interesse generale poste in essere, nei casi in cui sia previsto dalla disciplina statale di settore vigente, nelle forme previste dalla presente legge, ai fini dell’attivazione e dell’aggiornamento dei procedimenti di co-programmazione.

 

 

Art. 17

Co-progettazione

 

1. La co-progettazione, in applicazione dell’articolo 55, comma 3, del d.lgs. 117/2017, è la metodologia mediante la quale, anche a seguito degli esiti dei procedimenti di co-programmazione, di cui agli articoli 15 e 16, nonché sulla base di quanto previsto dagli atti a contenuto regolamentare e generale, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, attivano forme di collaborazione e di amministrazione condivisa, finalizzata allo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore della comunità locale e del perseguimento dell’interesse generale.

 

2. La co-progettazione può ad avere ad oggetto più attività di interesse generale, fra quelle indicate dall’articolo 5 d.lgs. 117/2017, e può essere finalizzata alla valorizzazione, anche sociale, dei beni e degli immobili pubblici, ai sensi di quanto previsto dal presente Titolo.

 

3. Al fine di sostenere rapporti di collaborazione, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, ferma restando la loro autonomia organizzativa e regolamentare, possono istituire e disciplinare l’organizzazione e la tenuta di elenchi di Enti del Terzo settore, con i quali attivare rapporti di collaborazione, ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. In ogni caso, è garantito il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento ed economicità.

 

4. L’attività di collaborazione attivata mediante co-progettazione, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale, realizza una cooperazione tra Enti del Terzo settore e pubblica amministrazione e opera per tutta la durata del rapporto.

 

 

Art. 18

Principi in tema di procedimento di co-progettazione

 

1. I procedimenti di co-progettazione, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 55, comma 3, del d.lgs. 117/2017 e dai vigenti atti regolamentari ed attuativi, si svolgono, oltre a quanto previsto dall’articolo 14, nel rispetto dei seguenti principi:

a) autonomia organizzativa e regolamentare dell’amministrazione procedente;

b) coordinamento con gli strumenti di programmazione e di pianificazione generale, variamente denominati, previsti dalla disciplina di settore inerenti le attività di interesse generale, oggetto di co-progettazione;

c) rendicontazione degli interventi e delle attività svolte, conformemente a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016.

 

 

Art. 19

Co-progettazione mediante accreditamento

 

1. Le attività di interesse generale possono essere svolte mediante co-progettazioni, finalizzate, in attuazione dell’articolo 55, comma 4, del d.lgs. 117/2017, all’accreditamento di Enti del Terzo settore con i quali attivare rapporti di collaborazione, anche a seguito di iniziativa di questi ultimi.

 

2. I procedimenti di co-progettazione nella forma dell’accreditamento si svolgono, oltre a quanto previsto dall’articolo 14, nel rispetto dei seguenti principi:

a) autonomia organizzativa e regolamentare dell’amministrazione procedente;

b) pubblicità, trasparenza e parità di trattamento;

c) coordinamento con gli strumenti di programmazione e di pianificazione generale, variamente denominati, previsti dalla disciplina di settore inerenti le attività di interesse generale, oggetto di co-progettazione;

d) rendicontazione degli interventi e delle attività svolte, conformemente a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016;

e) disciplina delle ipotesi di risoluzione del rapporto di collaborazione per effetto del venir meno dell’accreditamento.

 

 

Art. 20

Convenzioni con associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato

 

1. Le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, possono attivare forme di convenzione con associazioni di promozione sociale (di seguito APS) e con organizzazioni di volontariato (di seguito ODV), ai sensi degli articoli 56 e 57 del d.lgs. 117/2017, mediante procedimenti conformi ai principi dell’articolo 14 e tali da garantire che l’individuazione degli Enti del Terzo settore avvenga nel rispetto del principio di parità di trattamento e della disciplina in materia di trasparenza.

 

2. Ai fini della motivazione del provvedimento con il quale si indicano le ragioni di utilizzo dello strumento convenzionale, per “maggior favore rispetto al mercato,” ai fini della presente legge, si considerano anche gli impatti generati dall’attività di collaborazione nei confronti della comunità di riferimento, purché predeterminabili in modo oggettivo ex ante e valutabili in itinere ed ex post e ai sensi della disciplina statale di settore vigente, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016, con conseguente rendicontabilità degli oneri sostenuti dagli Enti del Terzo settore per la valutazione e misurazione dell’impatto sociale.

 

 

Art. 21

Comodato di beni immobili e mobili.

Modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000

 

1. Il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali-Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) è soppresso.

 

2. Il comma 4 bis dell’articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000 è così sostituito:

“4 bis. I beni concessi ai sensi del comma 3 non possono essere oggetto di sublocazione.”

 

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000 è inserito il seguente comma:

“2 bis. La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata gratuitamente a favore degli Enti del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e della legislazione regionale vigente in materia di promozione e sostegno del terzo settore. I beni affidati non possono essere oggetto di subaffidamento”.

 

 

Art. 22

Uso di beni immobili e mobili

 

1. La Regione e gli altri enti di cui all’articolo 5, comma 1, possono rispettivamente affidare in gestione e concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del d.lgs. 117/2017, ivi compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati alle amministrazioni locali.

 

2. La Regione e gli altri enti di cui all’articolo 5, comma 1, possono realizzare, in collaborazione con gli Enti del Terzo settore, azioni di amministrazione condivisa dei beni comuni, finanziabili anche ai sensi della legge regionale n. 15 del 2018.

3. Oltre a quanto previsto dall’articolo 71 del d.lgs. 117/2017, ai fini della determinazione della durata massima del contratto di affidamento in gestione e comodato, le amministrazioni procedenti tengono conto della pluralità degli effetti positivi nei confronti della comunità di riferimento generabili dall’utilizzo dei beni concessi. Tale valorizzazione, non coincide con la mera quantificazione economica dei benefici generati dall’uso, ma si estende a poste intangibili e non monetizzabili di grande rilevanza per la comunità.  Ai fini della concessione del bene va allegata la documentazione che contiene, in via preventiva, la definizione degli effetti, condivisi con la comunità, che si vogliono generare ed i relativi indicatori per misurare le trasformazioni ed i cambiamenti positivi generati.

 

4. La Giunta regionale e gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, disciplinano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, i criteri e le procedure per l’attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, e le forme di rendicontazione pubblica dell’attività svolta attraverso i beni mobili e immobili.

 

 

Art. 23

Concessione di beni culturali immobili pubblici non statali

 

1. I beni culturali immobili di proprietà dei soggetti appartenenti al "Sistema delle amministrazioni regionali" di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), possono essere dati in concessione a Enti del Terzo settore, che svolgono le attività indicate all’articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z), del d.lgs. 117/2017, con pagamento di un canone agevolato, anche su richiesta degli enti stessi per l’attivazione di forme speciali di partenariato, ai sensi degli articoli 71, comma 3, e 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017.

 

2. Per le finalità di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 1, predispongono un elenco dei beni culturali immobili, reso pubblico anche in forma telematica, per l’uso dei quali non è attualmente corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di manutenzione o restauro e di cui si intende affidare la concessione per lo svolgimento di attività di interesse generale, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

 

3. Nell’ambito dei procedimenti avviati su istanza di Enti del Terzo settore, singoli o associati, le domande di attribuzione dei beni immobili devono avere, a pena di irricevibilità, il seguente contenuto minimo:

a) descrizione della proposta progettuale e inserimento nel contesto di riferimento;

b) indicazione degli interventi di manutenzione, di rifacimento e di riqualificazione proposti, ferme restando le finalità di tutela, previste dal d.lgs. 42/2004;

c) quadro economico degli interventi e dei relativi oneri, compreso l’eventuale canone di concessione, nonché della stima dei ricavi di gestione, compreso l’eventuale contributo richiesto all’amministrazione concedente, anche a scomputo degli oneri;

d) proposta di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, l’apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione, con indicazione dell’eventuale apporto di soggetti diversi dagli Enti del Terzo settore, nei limiti e secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1;

e) eventuale metodologia proposta con riferimento alla valutazione e misurazione dell’impatto sociale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016;

f) dichiarazioni dei legali rappresentanti degli Enti del Terzo settore in ordine al possesso dei requisiti, di ordine generale e di capacità, tecnica ed economica, necessari in relazione al progetto di gestione.

 

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai beni culturali immobili di proprietà degli enti locali e degli altri soggetti di cui all’articolo 5, comma 1.

 

 

Art. 24

Contributi

 

1. La Regione sostiene le ODV e le APS di cui agli articoli 32 e 35 del d.lgs. 117/2017, con sede legale in Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, mediante la concessione di contributi per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

 

2. Per le finalità stabilite dalla presente legge, la Regione può inoltre assegnare, mediante proprie risorse, contributi:

a) all’associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera b), del d.lgs. 117/2017, per la realizzazione di attività di analisi, studio e ricerca sui temi di interesse del terzo settore, anche in collaborazione con l’Osservatorio regionale per il terzo settore, nonché le attività di supporto alle organizzazioni di terzo settore e per lo svolgimento di azioni volte alla promozione, valorizzazione e sperimentazione regionale;

b) agli organismi di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale liberamente costituiti da soggetti del terzo settore iscritti nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del terzo settore per il sostegno delle attività di cui all’articolo 7, comma 5;

c) alle articolazioni regionali delle reti associative di cui all’articolo 9 per la realizzazione di progetti di diffusione e rilevanza regionale, di cui all’articolo 9, comma 2;

d) ai Centri di servizio per il volontariato per il sostegno delle attività di cui all’articolo 8, comma 3.

 

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241 del 1990.

 

4. La Giunta Regionale può istituire fondi di garanzia per l’accesso al credito o per l’abbattimento dei tassi di interesse per gli Enti del Terzo settore, anche se privi di personalità giuridica, al fine di consolidare la loro presenza sul territorio regionale.

 

 

Art. 25

Attuazione dell’articolo 69 del decreto legislativo n. 117 del 2017

 

1. La Regione Emilia-Romagna, nella fase di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo e degli altri finanziamenti europei, in relazione alle attività di interesse generale, di cui agli articoli 5 e 6 del d.lgs. 117/2017, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli Enti del Terzo settore alle risorse finanziarie.

 

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate nell’ambito dei procedimenti di amministrazione condivisa, di cui al presente Titolo, nonché per la valorizzazione di beni pubblici mediante la vigente disciplina in materia di “Art-bonus” e di “Social-bonus”.

 

3. Le risorse di cui al comma 1, oltre agli strumenti previsti dai vigenti regolamenti sui fondi europei, possono essere utilizzati per promuovere forme speciali di partenariato ed azioni sociali innovative, quali espressione di innovazione sociale aperta, nonché per attivare l’utilizzo, anche sperimentale, degli strumenti di finanza di impatto.

 

4. Ai fini della presente legge, per strumenti di finanza ad impatto si intende l’insieme di relazioni finanziarie in cui i diversi attori, pubblici e privati, intenzionalmente collaborano per la generazione di impatto sociale e ambientale positivo. Tali strumenti si fondano sulla misurabilità e addizionalità dell’impatto e prevedono che i flussi finanziari fra gli attori coinvolti siano subordinati alle evidenze di impatto.

 

 

Art. 26

Fondo regionale per l’innovazione sociale

 

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, è istituito, a valere sulle risorse di cui all’articolo 25, un apposito e distinto fondo pluriennale per l'innovazione sociale, con l'obiettivo di favorire la collaborazione fra enti locali, singoli e associati, Enti del Terzo settore e altri enti pubblici e privati. Il fondo è essenzialmente destinato a promuovere progetti volti a:

a) favorire la convivenza e l’integrazione sociale;

b) contrastare e prevenire le cause di disagio sociale, individuale e familiare, derivante da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche;

c) conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro e garantire il raggiungimento di pari opportunità;

d) favorire e supportare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari.

 

2. I beneficiari del fondo sono gli Enti del Terzo settore e gli enti locali, singoli e associati.

 

3. Il fondo è destinato altresì a finanziare le iniziative collaborative i cui obiettivi sono rivolti verso esigenze sociali con l'aspettativa esplicita di un impatto sociale intenzionale e misurabile. In fase di prima attuazione il fondo potrà inoltre essere destinato a supporto della progettazione di processi e strumenti di valutazione di impatto da parte degli Enti del Terzo settore.

 

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, con propri atti definisce annualmente gli ambiti di intervento, le caratteristiche delle progettualità di innovazione sociale e i relativi criteri di misurabilità dell'impatto sociale, gli ambiti di intervento, le modalità di funzionamento del fondo, le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei finanziamenti di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione delle domande.

 

5. Decorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge il fondo di cui al comma 1 può essere destinato anche al sostegno di altri progetti di innovazione sociale riconducibili alle attività di cui all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

 

Art. 27

Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni

 

1. In attuazione dell’articolo 70, comma 1, del d.lgs. 117/2017, gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, rendono noti, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli Enti del Terzo settore. È fatta salva la possibilità per gli Enti del Terzo settore di richiedere la disponibilità di ulteriori beni.

 

2. Sulle richieste, gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui all’articolo 70, comma 1, del d.lgs. 117/2017, tenendo conto dell’esigenza di favorire le attività di interesse generale e assicurando la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico perseguite da ciascuna amministrazione.

 

3. Le manifestazioni e le iniziative temporanee devono essere promosse da Enti del Terzo settore e ne deve essere documentata la connessione con l’attività di interesse generale svolta.

 

 

Art. 28

Disposizioni in materia urbanistica e edilizia

 

1. La sede legale degli Enti del Terzo settore e i locali e spazi all’aperto in cui essi svolgono le proprie attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, possono essere collocati in edifici e in aree ricadenti in tutti gli ambiti del territorio comunale, anche in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili, definite dagli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). L'insediamento degli Enti del Terzo settore è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti, né il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo.

 

2. Gli interventi edilizi di nuova costruzione e di riuso e di rigenerazione urbana attuati all’interno del territorio urbanizzato per la costruzione o il recupero della sede degli Enti del Terzo settore, purché non di tipo produttivo, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, e dei locali e spazi all’aperto in cui essi svolgono le proprie attività istituzionali, sono realizzati in conformità alle previsioni del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del regolamento edilizio, fatta salva la possibilità di usufruire del permesso di costruire in deroga, di cui all’articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2013, e sono esonerati dal pagamento del contributo di costruzione.

 

3. Per realizzare le finalità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prevedono e privilegiano, tra gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana riguardanti spazi ed edifici sia pubblici sia privati, le sedi degli Enti del Terzo settore e i locali e gli spazi all’aperto di pertinenza in cui si svolgono le relative attività istituzionali, da considerarsi pertanto tra le nuove funzioni diversificate quali spazi e strutture di servizio pubblico.

 

4. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e promuovere, in particolare, lo sviluppo di iniziative sociali e culturali, i Comuni favoriscono l'utilizzazione temporanea di tali edifici da parte degli Enti del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2017.

 

5. Allo scopo di favorire l’integrazione delle politiche di promozione sociale, nel PUG, il Comune coinvolge le rappresentanze degli Enti del Terzo settore presenti nel territorio comunale nell’ambito delle forme di consultazione e partecipazione dei cittadini di cui  all’articolo 45, comma 8, della legge regionale n. 24 del 2017, per fornire una completa informazione sulle previsioni pianificatorie e acquisire elementi di conoscenza e giudizio, di cui tener conto nell’assunzione delle determinazioni conclusive sul piano.

 

 

Art. 29

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel sostenere il terzo settore, nel promuovere l’amministrazione condivisa e la cittadinanza attiva. A tal fine, la Giunta, avvalendosi anche dell’attività svolta nell’ambito delle funzioni di osservatorio regionale ai sensi dell’articolo 12, presenta, con cadenza triennale, alla Commissione assembleare competente, una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) evoluzione, diffusione e caratteristiche del terzo settore nel territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale, dando altresì conto delle necessità del territorio e delle priorità d’intervento;

b) interventi attuati per promuovere la rappresentanza e la partecipazione degli Enti del Terzo settore, con particolare riferimento all’istituzione e all’operatività degli organismi previsti dal Titolo II della legge;

c) attività svolte dai CSV e dalle reti associative di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9;

d) interventi attuati per realizzare un’amministrazione condivisa, dando conto delle procedure di cui al Titolo III attivate sul territorio, nonché dei percorsi di formazione e partecipativi realizzati, anche al fine di valutarne i risultati;

e) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi di cui all’articolo 24; iniziative finanziate dal Fondo regionale per l’innovazione sociale previsto dall’articolo 26, anche con riferimento al supporto della costruzione di processi e strumenti di valutazione di impatto sociale e all’individuazione di criteri di misurabilità dell’impatto stesso; eventuale utilizzo, anche sperimentale, di strumenti di finanza di impatto ed esiti ottenuti;

f) opinioni prevalenti sull’attuazione della legge tra gli operatori delle organizzazioni del terzo settore, tra i soggetti attuatori degli interventi e i cittadini, con particolare attenzione al protagonismo giovanile;

g) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.

 

2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e delle Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni finali

 

 

Art. 30

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”) e alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26”) nell’ambito della Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 8 – Cooperazione e associazionismo, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025, nonché dalle risorse previste in sede di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

Art. 31

Abrogazioni

 

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”);

b) legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26”);

c) legge regionale 19 ottobre 2017, n. 20 (Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del terzo settore alla concertazione regionale e locale).

 

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);

b) articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale).

 

 

Art. 32

Disposizioni transitorie

 

1. I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione alla legge regionale n. 12 del 2005, recante norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato, e alla legge regionale n. 34 del 2002, recante norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale, si intendono riferiti al d.lgs. 117/2017 e alla presente legge.

 

2. I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione ai registri costituiti con la legge regionale n. 12 del 2005 e con la legge regionale n. 34 del 2002, si intendono riferiti alle corrispondenti sezioni del Registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art. 46 del d.lgs. 117/2017.

 

3. I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione alla Conferenza regionale del terzo settore di cui all’articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999, all’Osservatorio regionale e all’Assemblea regionale del terzo settore, di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2017, si intendono riferiti rispettivamente al Consiglio regionale del terzo settore, all’Osservatorio regionale del terzo settore e all’Assemblea regionale del terzo settore di cui agli articoli 10, 12 e 13 della presente legge.

 

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