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Legislatura XI - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 7380
Licenziato in data: 20/09/2023
MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ E DEI TERRITORI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA COLPITI DAI RECENTI EVENTI EMERGENZIALI

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

III Commissione Permanente

"Territorio, Ambiente, Mobilità"

 

 

7380 -Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali". (Delibera di Giunta n. 1510 dell'11 09 23)

 

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 132 del 13/09/2023

 

(Relatrice consigliera Manuela Rontini)

(Relatore di minoranza consigliere Andrea Liverani)

 

 

Testo n. 3/2023 licenziato nella seduta del 20 settembre 2023 con il titolo:

 

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali



 

 

Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge è finalizzata a sostenere le comunità e i territori della regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali, dettando allo scopo misure urgenti per fronteggiare le conseguenze derivanti dalle calamità naturali e dagli altri fenomeni meteorologici avversi che, a causa della loro eccezionale intensità, hanno procurato gravi danni a persone, beni e attività, anche economiche.

 

 

Art. 2

Misure finanziarie per i fondi oggetto di liberalità a sostegno di cittadini, imprese, altri soggetti privati ed Enti locali colpiti dagli eventi alluvionali nel territorio emiliano-romagnolo nel mese di maggio 2023

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a promuovere misure di sostegno nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena) e del 23 maggio 2023 (Estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023), a favore:

 

a) dei cittadini residenti che siano intestatari di veicoli danneggiati dagli eventi alluvionali di cui al presente comma;

 

b) delle famiglie e delle persone, residenti o con dimora principale, abituale o prevalente nei medesimi territori, in particolari situazioni di fragilità economica e sociale;

 

c) delle imprese o altri soggetti privati che operano nei medesimi territori e che hanno subito danni a causa degli eventi alluvionali di cui al presente comma;

 

d) degli Enti locali delle aree interessate dagli eventi alluvionali per interventi straordinari relativi in particolare a beni immobili pubblici adibiti a scuole, ad impianti sportivi ed a strutture dedicate ad attività culturali e sociali.

 

2. Per le misure di cui al comma 1 la Regione può trasferire le necessarie risorse agli Enti locali ed alle Camere di commercio affinché provvedano alla loro realizzazione.

 

3. La Giunta regionale, con propri atti, stabilisce criteri, condizioni e modalità:

 

a) per il riparto delle risorse da destinare alle misure di sostegno di cui al comma 1, sentita la competente Commissione assembleare;

 

b) per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1, definendo altresì le condizioni per la concessione degli indennizzi alle attività economiche nel rispetto della normativa europea in materia degli aiuti di Stato.

 

 

Art. 3

Disposizioni tributarie in materia di tassa automobilistica

 

1. Ai soggetti, intestatari o utilizzatori di veicoli, residenti o aventi sede legale o operativa al 1° maggio 2023 nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 4 e del 23 maggio 2023, è riconosciuto, su istanza di parte, il diritto al rimborso della tassa automobilistica, versata nell’anno di imposta 2023, qualora abbiano consegnato il veicolo per la demolizione, in conseguenza dei danni subiti dall’alluvione, a un centro autorizzato o ad un concessionario auto entro il 20 novembre 2023 e l’annotazione della radiazione del veicolo stesso risulti trascritta al Pubblico Registro automobilistico entro la medesima data.

 

 

Art. 4

Contributo straordinario agli Enti locali colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel luglio 2023

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi straordinari a favore dei Comuni (compresi nell’allegato A parte integrante) dei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di luglio 2023, in riferimento ai quali sono stati dichiarati lo stato di crisi regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 122 del 27 luglio 2023 (Dichiarazione dello stato di crisi regionale per gli eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito territori delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna) e, successivamente, lo stato di emergenza con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena).

 

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nel limite massimo di euro 3.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2023 e sono finalizzati ad assicurare il sostegno economico alle imprese, ai cittadini ed agli altri soggetti privati, che hanno sede, residenza, dimora principale, abituale o prevalente nei territori colpiti, per i danni subiti a causa degli eventi di cui al comma 1.

 

3. I criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni beneficiari e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale che definisce altresì le condizioni per la concessione delle misure di sostegno a favore delle imprese nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

 

Art. 5

Interventi straordinari a sostegno delle imprese dell’acquacoltura a fronte dell’emergenza dovuta alla diffusione del “granchio blu”

 

1. Al fine di sostenere in via straordinaria il comparto dell’acquacoltura a fronte dei danni cagionati dalla diffusione invasiva del “granchio blu”, la Regione può concedere contributi alle imprese titolari di concessioni di aree demaniali, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2023, per le perdite di produzione subite e per gli oneri di smaltimento del pescato non soggetto a commercializzazione.

 

2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti “de minimis”.

 

 

Art. 6

Disposizioni finanziarie

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse trasferite, con specifico vincolo di destinazione e nel limite dell’importo versato, dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dalla stessa introitate tramite la raccolta fondi "Un aiuto per l’Emilia-Romagna" in cui confluiscono i proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni.

 

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3, 4 e 5 rispettivamente nel limite massimo di euro 1.000.000,00, euro 3.000.000,00 ed euro 1.000.000,00, per l’esercizio finanziario 2023, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2022, n. 25 (Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025) nell'ambito della Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 1 - Fondo di riserva.

 

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione dei commi 1 e 2.

 

 

Art. 7

Entrata in vigore

 

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 

 

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