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Legislatura XI - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 8329
Licenziato in data: 15/05/2024
Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

8329 -Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo". (Delibera di Giunta n. 654 del 15 04 24)

 

 

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 150 del 19/04/2024

 

(Relatore consigliere Marco Fabbri)

(Relatrice di minoranza consigliera Maura Catellani)

 

 

Testo n. 2/2024 licenziato nella seduta del 15 maggio 2024 con il titolo:

 

 

Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

INDICE

 

Capo I  Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

Art.  1 Finalità

Art.  2 Abrogazioni

Capo II  Disposizioni di adeguamento normativo

Art.  3  Modifiche all’articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994

Art.  4 Modifica dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2017

Art.  5 Modifica dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018

Capo III Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2019

Art.  6 Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2019

Art.  7 Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale n. 28 del 2019

Art.  8 Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2019

Art.  9 Modifica dell’articolo 5 della legge regionale n. 28 del 2019

Capo IV Attività produttive

Art. 10 Modifica dell’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2002

Art. 11 Inserimento dell’articolo 16 bis nella legge regionale n. 26 del 2004

Art. 12 Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2016

Art. 13 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2016

Art. 14 Modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2016

Art. 15 Modifica dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2017

Art. 16 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2017

Art. 17 Modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 2017

Art. 18 Modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2019

Capo V  Sanità-Sociale

Art. 19 Modifica dell’articolo 41 della legge regionale n. 14 del

Art. 20 Modifica dell’articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2019

Art. 21 Modifica dell’articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014

Capo V I Trasporti e Ambiente

Art. 22 Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 10 del 2017

Art. 23 Modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2018

Capo VII Modifica della legge regionale n. 13 del 2023

Art. 24 Modifica dell’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2023

Capo VIII  Disposizioni in materia funeraria

Art. 25  Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2004

Art. 26  Modifica dell’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2004

Art. 27  Inserimento dell’articolo 14 bis nella legge regionale n. 19 del 2004

Capo IX  Politiche abitative e del territorio

Art. 28  Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001

Art. 29 Modifica dell’articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2001

Art. 30 Modifica dell’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2001

Capo X  Disposizioni varie

Art. 31 Circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio

 Art.  32 Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000

 

 

 


Capo I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

 

Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))", di cui alla comunicazione n. 746 del 12 dicembre 2012 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea", mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

 

2. Con la presente legge sono previsti adeguamenti normativi in materia di attività produttive, sanità e sociale, trasporti e ambiente.

 

 

Art. 2

Abrogazioni

 

1. Sono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.

 

2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

 

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

 

 

Capo II

Disposizioni di adeguamento normativo

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All’articolo 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a)      al comma 11, le parole “Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali non costituiscono “appostamenti fissi” bensì “apprestamenti” e le stesse..., non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale.” sono sostituire dalle seguenti: “Gli apprestamenti aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposti entro il perimetro delle aziende di cui all'articolo 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali, non sono soggetti all’autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l’esercizio dell’opzione di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 12 della legge statale.”;

 

b)      alla fine del comma 12, dopo le parole “appostamenti fissi nel territorio regionale” sono aggiunte le seguenti “, ove si realizzi una possibile capienza.”.

 

 

Art. 4

Modifica dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 21 dicembre del 2017, n. 24 (Disciplina sulla tutela e l’uso del territorio) le parole “piano operativo di iniziativa pubblica” sono sostituite dalle seguenti “piano attuativo di iniziativa pubblica”.

 

 

Art. 5

Modifica dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018

 

1. Al comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019), le parole “Dall'esercizio 2024 l’importo annuale della componente dello stipendio tabellare del personale riconosciuto agli enti ai sensi del comma 1 è adeguato ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali. L'adeguamento è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti.”, sono sostituite dalle seguenti “Dall'esercizio 2024 l’importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli Enti ai sensi del comma è adeguato di un importo pari all’incremento della componente dello stipendio tabellare del personale stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali. L'adeguamento delle risorse trasferite è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti.”.

 

Capo III

Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2019

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2019

 

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 28 (Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento) è aggiunta la seguente:

e favorire, mediante la concessione di contributi a Enti locali, altri soggetti pubblici, soggetti privati, soggetti del Terzo settore la realizzazione delle azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di sovraindebitamento con l’obiettivo di evitare situazioni di povertà per i debitori sovraesposti e, nel contempo, favorire il recupero dei crediti.

 

2. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2019 è sostituito dal seguente:

4. Al fine di cui al comma 2 lettera e) la Giunta regionale, con proprio atto, definisce i beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione di tali contributi, nel rispetto delle norme sugli aiuti di stato.

 

 

Art. 7

Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale n. 28 del 2019

 

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 2019 è aggiunto il seguente:

 

“Art. 3 bis

Disposizioni finanziarie

 

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 e di euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2026, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”

 

 

Art. 8

Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2019

 

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2019 la parola “annualmente” è sostituita con le seguenti: “con cadenza biennale”.

 

 

Art. 9

Modifica dell’articolo 5 della legge regionale n. 28 del 2019

 

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 28 del 2019, le parole “a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “con periodicità triennale”.

 

 

Capo IV

Attività produttive

 

Art. 10

Modifica dell’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2002

 

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2002, n.7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), le parole “in esecuzione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2018) 375 final 2018/0196.” sono sostituite dalle seguenti: “in esecuzione del vigente Regolamento (UE) recante disposizioni comuni sui fondi dell'Unione europea.”.

 

 

Art. 11

Inserimento dell’articolo 16 bis nella legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è inserito il seguente:

 

“Art. 16 bis

Disposizioni in materia di produzione di energia eolica

 

1. Con riferimento alle disposizioni regionali in materia di produzione di energia eolica, il limite di alta producibilità specifica che deve essere garantito dai nuovi impianti, ove previsto, è pari a duemilacentocinquanta ore equivalenti annue.”.

 

 

Art. 12

Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2016

 

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco")) è sostituito dal seguente:

 

“1. Le Pro Loco possono essere iscritte alla sezione, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui all' articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, con sede o ambito di operatività nel territorio della regione Emilia-Romagna.”.

 

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2016

 

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2016:

 

a) nell’alinea, le parole “dell'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002”, sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 20 della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva)”;

 

b) alla lettera d) le parole “dall’articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002” sono sostituite dalle seguenti “dagli articoli 22 e 27 della legge regionale n. 3 del 2023”.

 

 

Art. 14

Modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2016

 

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2016, le parole “articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002.” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 24 della legge regionale n. 3 del 2023.”.

 

 

Art. 15

Modifica dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2017

 

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2017, n.3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna), le parole “già inserite nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo))” sono sostituite dalle seguenti: “le associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017, con sede legale o ambito di operatività nel territorio della regione Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).”.

 

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2017

 

1. Al comma 2, dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) le lettere c) e d) sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

 

“c) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con sede legale o ambito di operatività nel territorio della regione Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui all' articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017 che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva;”;

 

“d) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2021 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), e le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;”.

 

 

Art. 17

Modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 2017

 

1. Al comma 1, dell’articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) e alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49)), la lettera c) è abrogata.

 

 

Art. 18

Modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2019

 

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 7 (Investimenti della regione Emilia-Romagna in materia di big data e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico) dopo le parole “(Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione)” sono inserite le seguenti: “e dalla legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna).”.

 

 

Capo V

Sanità-Sociale

 

Art. 19

Modifica dell’articolo 41 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), le parole “all’articolo 16;” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 15;”.

 

 

Art. 20

Modifica dell’articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2019

 

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2019, n. 15 (Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere), le parole “in attuazione dell’articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e D.M. 21/01/2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all’articolo 9, comma 3 e articolo 35 bis del d.lgs. n. 177 del 2005, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.”, sono sostituite dalle seguenti: “in attuazione dell’articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e D.M. 21/01/2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all’articolo 8, comma 2 e articolo 39 del d.lgs. n. 208 del 2021, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.”.

 

 

Art. 21

Modifica dell’articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014

 

1. All’articolo 8 bis della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

 

“4 bis. La regione Emilia-Romagna, altresì, interviene mediante la concessione di contributi finalizzati alla qualificazione e al sostegno dei servizi dedicati sia alle donne vittime di violenza che agli uomini autori di violenza e gestiti dai soggetti pubblici e privati operanti nella rete di contrasto alla violenza di genere di cui ai successivi articoli 14, 15 e 20 della presente legge, nel pieno rispetto e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul 2011).”.

 

 

Capo VI

Trasporti e Ambiente

 

Art. 22

Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2017

 

1. L’articolo 11 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità), è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 11

Tavolo regionale per la ciclabilità

 

1. È istituito il Tavolo regionale per la ciclabilità con funzioni propositive e consultive relative alla realizzazione della RCR e per la migliore attuazione del Sistema regionale della ciclabilità, in un'ottica di sviluppo complessivo del tessuto sociale ed economico ad esso collegato.

 

2. La Regione, mediante il Tavolo:

 

a) nell'ambito di un approccio partecipato e condiviso, mantiene rapporti e favorisce il raccordo con gli enti locali e con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, coordinandosi anche con le strutture regionali coinvolte nella pianificazione e programmazione del Sistema regionale della ciclabilità;

 

b) condivide dati ed informazioni relativi al Sistema regionale della ciclabilità con particolare riguardo al tema della sicurezza di ciclisti e pedoni ed all'individuazione e georeferenziazione dei punti critici;

 

c) propone strategie di sviluppo imprenditoriale e turistico del settore.

 

3. Il Presidente della Regione nomina i componenti del Tavolo, che è presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità o un suo delegato. Del tavolo fanno parte:

 

a) quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali;

 

b) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale di cui alla rispettiva disciplina regionale e al decreto legislativo n. 117 del 2017, fra cui uno che sia espressione delle associazioni che rappresentano gli utenti con disabilità.

 

4. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del Tavolo e di individuazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 3. Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati altri soggetti pubblici e privati di volta in volta individuati in base alle questioni trattate. La partecipazione al Tavolo e ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.”

 

 

Art. 23

Modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2018

 

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti), dopo le parole “è competente per le procedure” sono aggiunte le seguenti: “ivi comprese quelle di verifica delle condizioni ambientali”.

 

 

Capo VII

Modifica della legge regionale n. 13 del 2023

 

Art. 24

Modifica dell’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2023

 

1. All’articolo 2 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 13 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali), dopo la lettera a) del comma 1 è aggiunta la seguente:

“a bis) dei cittadini residenti che alla data del 1° maggio 2023 risultavano proprietari di immobili a uso residenziale per i quali abbiano acquistato o acquistino sistemi o dispositivi di protezione finalizzati a prevenire o mitigare gli effetti di eventi alluvionali;”.

 

 

Capo VIII

Disposizioni in materia funeraria

 

Art. 25

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2004

 

1. All’articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la rubrica viene sostituita dalla seguente: “Realizzazione di cimiteri, crematori e cinerari”;

 

b) dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente:

 

“4 bis. I cinerari, quali strutture deputate alla raccolta e conservazione di urne cinerarie, sono realizzabili anche da parte di soggetti privati, autorizzati a norma dell’articolo 6, all’esterno delle aree cimiteriali, secondo le disposizioni di cui all’articolo 14 bis.”.

 

 

Art. 26

Modifica dell’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2004

 

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2004, dopo le parole “di cui all’articolo 14” sono aggiunte le seguenti: “e dei cinerari di cui all’articolo 4, comma 4 bis.”.

 

 

Art. 27

Inserimento dell’articolo 14 bis nella legge regionale n. 19 del 2004

 

1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2004 è inserito il seguente:

 

“Articolo 14 bis

Localizzazione urbanistica delle strutture per il commiato e dei cinerari

 

1. Il piano urbanistico generale dei Comuni individua gli ambiti idonei all’ubicazione delle strutture per il commiato di cui all’articolo 14 e dei cinerari di cui all’articolo 4, comma 4 bis.

 

2. Sono comunque compatibili con l’ubicazione delle strutture per il commiato e dei cinerari gli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici ammettono l’ubicazione di attrezzature e spazi collettivi riguardanti il culto.

 

3. Anche per i cinerari valgono, in ogni caso, i divieti e le possibilità di collocazione previsti per le strutture per il commiato di cui all’articolo 14, comma 5.

 

4. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione delle urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle dei cimiteri comunali.

 

5.In caso di cessazione dell’attività, l’impresa funeraria ha l’obbligo di trasferire le urne cinerarie in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto.”

 

 

Capo IX

Politiche abitative e del territorio

 

Art. 28

Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001

 

1. Il comma 5 bis dell’articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:

 

“5 bis Per gli alloggi di ERP che non risultino idonei all'assegnazione, i programmi di recupero o riqualificazione possono essere attuati con piani finanziari che prevedano anche il ricorso al credito privato. Ciascun programma garantisce comunque l'incremento del patrimonio di ERP. Gli alloggi interessati possono essere esclusi dalla normativa di ERP per il periodo di attuazione del piano finanziario e destinati alla locazione a un canone determinato in base ai costi di investimento e di gestione dell'intervento, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 6. Al termine del programma gli alloggi sono destinati all’ERP.”

 

2. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente:

 

“5 ter. La Giunta regionale definisce i criteri, le modalità e le condizioni per l’attivazione dei programmi di recupero o riqualificazione di cui al comma 5 bis.”

 

 

Art. 29

Modifica dell’articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2001

 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2001, è inserito il seguente:

 

“2 bis. Le ACER dispongono di un proprio patrimonio immobiliare costituto da immobili a destinazione residenziale e non residenziale. Gli immobili a destinazione residenziale sono destinati alla locazione secondo finalità e criteri afferenti all’edilizia residenziale sociale con i cui proventi concorrono al conseguimento del proprio equilibrio di bilancio.”

 

 

Art. 30

Modifica dell’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2001

 

1. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2001, è inserito il seguente:

 

“3 quater. Nell’ambito degli interventi previsti dal programma regionale per le politiche abitative, di cui all'articolo 8, al fine di favorire l’attuazione dei programmi di recupero di cui all’articolo 20, comma 5 bis, promossi dai comuni avvalendosi delle ACER, ed i programmi di recupero degli immobili residenziali delle ACER di cui all’articolo 40 comma 2 bis, la Regione può istituire, con il contributo delle risorse del Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo di cui al comma 1, un fondo per la concessione di contributi a copertura degli interessi derivanti dai mutui contratti dalle ACER con Cassa depositi e prestiti o con altri soggetti finanziatori istituzionali a partecipazione pubblica. Per gli immobili di proprietà delle ACER le risorse regionali sono concesse a condizione che, al termine del periodo di ammortamento dell’investimento, gli immobili entrino nella disponibilità del comune territorialmente competente tramite convenzione per l’assegnazione in ERP o in ERS. Le modalità di concessione delle risorse a copertura degli interessi derivanti dai mutui sono definite con atto della Giunta.”

 

 

Capo X

Disposizioni varie

 

Art. 31

Circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio

 

1. Al fine di sostenere il sistema delle piccole e medie imprese e le famiglie che hanno risentito degli effetti causati dal blocco dei meccanismi di cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi ed, al contempo, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico e al conseguimento della neutralità climatica, in coerenza con la regolamentazione europea, la Regione promuove la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, come specificati dall’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f). Allo scopo, fatta salva la disciplina di cui al decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la Regione favorisce le iniziative necessarie per l’acquisizione dei suddetti crediti da parte degli enti pubblici regionali aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché le società da essa controllate o partecipate, non inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a sottoscrivere specifiche convenzioni con gli istituti di credito ed intermediari finanziari interessati alle operazioni di cessione dei crediti fiscali di cui al comma 1, sulla base della valutazione delle manifestazioni di interesse dagli stessi pervenute a seguito di uno o più avvisi pubblicati dalla Regione.

 

3. Gli enti controllati e le società partecipate dalla Regione di cui al comma 1 possono acquisire i crediti di imposta relativi agli interventi di cui al medesimo comma, dagli istituti di credito ed intermediari finanziari individuati ai sensi del comma 2, nei limiti delle proprie capacità di compensazione fiscali e contributive, desumibili dai bilanci di ciascun ente o società e a condizioni di mercato.

 

4. Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 2, ai fini della circolazione dei crediti fiscali si impegnano ad assicurare l’immediato reimpiego sul territorio regionale della capacità fiscale liberata tramite l’acquisizione di ulteriori crediti di imposta relativi agli interventi di cui al comma 1, sostenuti dalle piccole o medie imprese e dalle persone fisiche con sede o residenza nel territorio regionale.

 

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione di quanto previsto nel presente articolo, prevedendo altresì:

a) le modalità operative attraverso le quali monitorare annualmente il rispetto degli obblighi assunti nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 2;

b) l’istituzione di una Commissione tecnica, composta da personale regionale, a supporto delle attività di valutazione delle manifestazioni di interesse alle operazioni di cessione dei crediti fiscali, pervenute ai sensi del medesimo comma 2.

 

6. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

 

 

Art. 32

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000

 

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali-Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), le parole “L'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto è attestata dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio e comprovata dalla documentazione istruttoria, la congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio ai sensi dell' articolo 12, comma 1 ter, del decreto-legge n. 98 del 2011 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011” sono soppresse.

 

2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000, è aggiunto il seguente:

 

“2 ter. L’acquisto di beni immobili per finalità istituzionali ovvero da destinare, in conformità all’articolo 7, comma 3, e all’articolo 8, commi 1 bis e 2 bis, al soddisfacimento di obiettivi di interesse generale o di rilevanza sociale è altresì consentito, anche in deroga al disposto dell’articolo 1, comma 5 bis, in esercizio del diritto di prelazione di cui all’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)).”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A

 

Abrogazioni

 

Elenco delle leggi regionali abrogate:

-          LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12 “PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA”.

 

Singole disposizioni normative:

-          Articolo 25 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994) della legge regionale 26 luglio del 2011, n. 10 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE”

-          Articolo 28 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010) della legge regionale 26 luglio del 2011, n. 10 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE”

-          Articolo 30 (Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995) della legge regionale 26 luglio del 2011, n. 10 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE”

-          Articolo 35 (Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995) della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014"

-          Articolo 37 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2000) della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014"

-          Articolo 45 (Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008) della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014"

-          Articolo 46 (Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2011) della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014" 

-          Articolo 20 (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2005) della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE”

-          Articolo 25 (Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2012) della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE” 

-          Articolo 32 (Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1992) della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016"

-          Articolo 34 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994) della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016" 

-          Articolo 37 (Modiche alla legge regionale n. 19 del 1998) della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016"   

-          Articolo 49 (Modifiche all'articolo 16 (Atti di indirizzo e coordinamento) della legge regionale n. 20 del 2000) della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA”

-          Articolo 50 (Modifiche all'articolo 18 bis della legge regionale n. 20 del 2000) 30 luglio 2013, n. 15 “SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA”

-          Articolo 21 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE”

-          Articolo 22 (Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997) 25 luglio 2013, n. 9 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE”

-          Capo II (Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005 in materia di volontariato), tutti gli articoli da 4 a 22 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 “LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE”

-          Capo III (Modifiche alla legge regionale n. 34 del 2002 in materia di associazionismo di promozione sociale), tutti gli articoli da 23 a 33 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 “LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE”

-          Capo V (Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999 in materia di sistema regionale e locale), unico articolo 45 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 “LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE”

-          Articolo 47 (Abrogazioni) della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 “LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE”

-          Articolo 31 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2003) della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, “LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014”

-          Articolo 40 (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 7 del 2003) della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, “LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014”

-          Articolo 79 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004) della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, “LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014”

-          Articolo 81 (Disposizioni transitorie per gli articoli 53 e 54 della legge regionale n. 15 del 2013) della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, “LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014”

-          Articolo 4 (Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994) della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 22 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016”

-          Articolo 5 (Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997) della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 22 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016”

-          Articolo 13 (Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004) della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 22 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016”

-          Articolo 3 (Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico)) della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015”

-          Articolo 3 (Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017”

-          Articolo 28 (Modifiche all' articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2016) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017”

-          Articolo 29 (Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017”

-          Articolo 4 (Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999) della legge regionale 29 luglio 2016, n. 13 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018"

-          Articolo 2 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018"

-          Articolo 3 (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018"

-          Articolo 52 (Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016) della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018”

-          Articolo 53 (Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2016) della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018”

-          Articolo 12 (Modifiche all' articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2016) della legge regionale 1 agosto 2017, n. 18 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019"

-          Articolo 10 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 35 del 1988) della legge regionale 18 luglio 2017, n. 14 “LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017”

-          Articolo 4 (Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016) della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019”

-          Articolo 6 (Modifiche all' articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995) della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019”

-          Articolo 7 (Modifiche all' articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000) della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019”

-          Articolo 14 (Modifiche all' articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012) della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019”

-          Articolo 11 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 29 del 1995) della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 14 “ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI”

-          Articolo 17 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017) della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 14 “ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI”

-          Articolo 37 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016) della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 14 “ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI”

-          Articolo 10 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014) della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020"

-          Articolo 13 (Inserimento dell'articolo 5 bis della legge regionale n. 37 del 1994) della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020"

-          Articolo 35 (Modifiche all'articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999) della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-RO MAGNA 2018-2020

-          Articolo 7 (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998) della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 29 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020 "

-          Articolo 4 (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 34 del 1998) della legge regionale 1° agosto 2019, n. 17 “ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2019 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DI SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI”

-          Sezione II (Commercio), Capo IV (Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa) tutti gli articoli da 24 a 28 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021"

-          Articolo 2 (Modifiche all’ articolo 2 della legge regionale n. 10 del 1993) della legge regionale 31 luglio 2020, n. 3 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022"

-          Articolo 3 (Modifica dell’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 1993) della legge regionale 31 luglio 2020, n. 3 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022"

-          Articolo 13 (Inserimento dell’articolo 8 bis della legge regionale n. 37 del 1994) della legge regionale 31 luglio 2020, n. 3 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022"

-          Articolo 14 (Modifiche all’ articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1994) della legge regionale 31 luglio 2020, n. 3 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022"

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