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Legislatura XI - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 8436
Licenziato in data: 13/06/2024
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Museo per la memoria di Ustica"".

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

V Commissione Permanente

"Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità"

 

 

 

 

 

 

 

8436 -Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Museo per la memoria di Ustica"". (Delibera di Giunta n. 887 del 20 05 24)

 

 

 

 

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 154 del 27/05/2024

 

 

 

(Relatore consigliere Giuseppe Paruolo)

(Relatore di minoranza consigliere Marco Mastacchi)

 

 

 

 

Testo n. 4/2024 licenziato nella seduta del 13 giugno 2024 con il titolo:

 

 

 

 

 

 

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Museo per la memoria di Ustica”

 


 

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Museo per la memoria di Ustica”

 

Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli obiettivi che ispirano prioritariamente la propria azione e in attuazione delle proprie politiche sociali e di promozione e sostegno della cultura ai sensi della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), al fine di favorire la diffusione e promozione della memoria per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, con la presente legge disciplina la propria partecipazione alla “Fondazione Museo per la memoria di Ustica”.

 

Art. 2

Partecipazione alla “Fondazione Museo per la memoria di Ustica”

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale a partecipare alla “Fondazione Museo per la memoria di Ustica”, quale fondatore.

 

2. Per la partecipazione di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a conferire al patrimonio della Fondazione un apporto iniziale una tantum pari a euro 25.000,00, da erogare nel corso dell’esercizio finanziario 2024.

 

3. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito per un importo massimo di euro 125.000,00 per l’esercizio 2024 e di 150.000 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026. Per gli esercizi successivi il contributo viene stabilito nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

 

4. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno un documento previsionale programmatico dell’attività relativa all’esercizio successivo.

 

5. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida, annualmente, alla Fondazione stessa, in un'unica soluzione, il contributo di cui al comma 3.

 

6. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, il bilancio di esercizio e una relazione sulla gestione che illustri gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.

 

7. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

 

a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

 

b) che la Fondazione non persegua fini di lucro;

 

c) che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

 

8. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.

 

9. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.

 

Art. 3

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 2, nel limite massimo di euro 25.000,00 per l’esercizio finanziario 2024, e agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 3, nel limite massimo di euro 125.000,00 per l’esercizio 2024 e di 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti”.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l’attuazione del comma 1.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dalla partecipazione alla Fondazione di cui all’articolo 2, comma 3, la Regione fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

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