Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Autorizzazione a partecipare alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah, a seguito di incorporazione del Museo Ebraico di Bologna e alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna". (Delibera di Giunta n. 1326 del 27 07 26)
Testo:
Regione-Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
VI Commissione Permanente
"Per la parità e per i diritti delle persone e Cultura"
2994 -Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Autorizzazione a partecipare alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah, a seguito di incorporazione del Museo Ebraico di Bologna e alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna". (Delibera di Giunta n. 1326 del 27 07 26)
Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 50 del 31/07/2026
(Relatrice consigliera Simona Lembi)
(Relatore di minoranza consigliere Francesco Sassone)
Testo n. 02/2026 licenziato nella seduta del 1° ottobre 2026 con il titolo:
Autorizzazione a partecipare alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah, a seguito di incorporazione del Museo Ebraico di Bologna e alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna. Modifica alla legge regionale 3 marzo 2016, n.3 (memoria del novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del novecento in emilia-romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo e della Shoah)
INDICE
Capo I Partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo a seguito di incorporazione del Museo Ebraico di Bologna
Art. 1 Autorizzazione e finalità
Art. 2 Partecipazione della Regione
Capo II Partecipazione alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna
Art. 3 Autorizzazione e finalità
Art. 4 Partecipazione della Regione
Capo III Norme comuni
Art. 5 Norma finanziaria
Art. 6 Abrogazioni
Art. 7 Entrata in vigore
CAPO I
Partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo a seguito di incorporazione del Museo Ebraico di Bologna
Art. 1
Autorizzazione e finalità
1. Al fine di concorrere alla conoscenza, alla trasmissione e alla valorizzazione della storia, della cultura e dell’esperienza ebraica in Emilia-Romagna e nel contesto italiano, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah (MEIS), istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 17 aprile 2003, n. 91 (Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah) quale entità risultate dalla incorporazione per fusione della Fondazione Museo Ebraico di Bologna.
Art. 2
Partecipazione della Regione
1. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione di cui all’articolo 1 un contributo annuale il cui importo viene definito entro il limite massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, mentre per gli esercizi successivi al 2028 il limite massimo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
2. La Fondazione di cui all’articolo 1 è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno il documento previsionale programmatico dell’attività relativa all’esercizio successivo.
3. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione di cui all’articolo 1, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
4. La Fondazione di cui all’articolo 1 è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione illustrante gli obiettivi perseguiti e gli interventi realizzati.
5. La partecipazione della Regione alla Fondazione di cui all’articolo 1 è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.
6. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione di cui all’articolo 1 e ad esercitare i diritti connessi.
7. Il Presidente della Giunta designa il rappresentante della Regione nella Fondazione di cui all’articolo 1.
CAPO II
Partecipazione alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna
Art. 3
Autorizzazione e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e di promozione e sostegno della cultura di cui allo Statuto regionale, partecipa alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 (Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6 e del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
2. La partecipazione della Regione è regolata dalle norme statali vigenti, nonché dalle disposizioni della presente legge.
Art. 4
Partecipazione della Regione
1. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione di cui all’articolo 3 un contributo annuale il cui importo viene stabilito in un importo massimo di euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2027 ed euro 3.200.000,00 per l’esercizio 2028, mentre per gli esercizi successivi al 2028 viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
2. La Fondazione di cui all’articolo 3 è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza una relazione artistica e un programma di attività, corredato del relativo piano finanziario.
3. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione di cui all’articolo 3, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
4. La Fondazione di cui all’articolo 3 è tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione, che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.
5. La partecipazione della Regione alla Fondazione di cui all’articolo 3 è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.
6. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione di cui all’articolo 3 e ad esercitare i diritti connessi.
7. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione Teatro Comunale di Bologna secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.
CAPO III
Norme comuni
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 2, nel limite massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 4, nel limite massimo di euro 3.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2027 e di euro 3.200.000,00 per l’esercizio finanziario 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028), a valere sulla legge regionale 5 luglio 1999 n. 13 (Norme in materia di spettacolo), nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione dei commi 1 e 2.
4. Per gli esercizi successivi al 2028 agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 6
Abrogazioni
1. L’articolo 5 bis della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della Storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo e della Shoah) è abrogato.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2027.
