Testo:
Regione-Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "
684 -Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003 n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)". (26 05 25)
A firma dei Consiglieri: Pulitanò, Evangelisti, Aragona, Arletti, Gianella, Marcello, Bocchi, Tagliaferri, Ferrero
Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 13 del 27/05/2025
(Relatore consigliere Ferdinando Pulitanò)
Testo n. 1/2026 licenziato nella seduta del 2 febbraio 2026 con il titolo:
Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)
INDICE
Art. 1 Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale n. 24 del 2003
Art. 2 Sostituzione dell’articolo 15 bis della legge regionale n. 24 del 2003
Art. 3 Sostituzione dell’articolo 19 bis della legge regionale n. 24 del 2003
Art. 4 Modifica dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003
Art. 5 Norma finanziaria
Art. 1
Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale n. 24 del 2003
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) è inserito il seguente:
“Art. 7 bis
Istituzione del Fondo di assistenza per il personale della polizia locale (F.A.P.L.)
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata "Fondo di assistenza per il personale della polizia locale (F.A.P.L.)".
2. La partecipazione della Regione è subordinata a condizioni che:
a) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
b) lo Statuto della fondazione sia conforme ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
c) lo Statuto della fondazione preveda la possibilità che alla fondazione partecipino successivamente gli enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;
d) la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.
3. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4, sottopone all'Assemblea legislativa una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla fondazione.
4. La fondazione interviene per fornire sostegno economico in caso di infortunio, malattia grave, difficoltà economiche o altre situazioni di necessità oggettiva degli appartenenti alle forze di polizia locale, nonché forme di supporto per le famiglie degli operatori della polizia locale in caso di eventi luttuosi o condizioni di particolare disagio.
5. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1.
6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato.
7. L’Assemblea legislativa provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto stabilito dallo Statuto della stessa.
8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della fondazione "Fondo di assistenza per il personale della polizia locale (F.A.P.L.)”, da alimentarsi attraverso un contributo mensile volontario degli appartenenti alla polizia locale in servizio, oltre che da donazioni, lasciti, eredità nonché alla quota prevista dall’articolo 208, comma 4, lettera c), penultimo periodo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La Giunta regionale determina l'entità della partecipazione alla costituzione del fondo nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio.
9. La Regione può attribuire annualmente alla fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività. L'importo del contributo è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.”.
Parere contrario
Art. 2
Sostituzione dell’articolo 15 bis della legge regionale n. 24 del 2003
1. L’articolo 15 bis della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 15 bis
Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale
1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, a domanda, soltanto gli enti locali privi di polizza assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite dall’Ente locale che ne ha fatto richiesta senza interessi entro cinque anni dall’erogazione.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo e le modalità di erogazione del rimborso.”.
Parere contrario
Art. 3
Sostituzione dell’articolo 19 bis della legge regionale n. 24 del 2003
1. L’articolo 19 bis della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 19 bis
Strumenti di autotutela
1. Gli operatori devono essere dotati di strumenti di autotutela, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.
2. Gli strumenti di tutela dell’incolumità personale possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto. L’addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego sono demandati al comandante del corpo o al responsabile di servizio di polizia locale.
3. L’assegnazione degli strumenti di autotutela deve trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.
4. I corpi e i servizi di polizia locale devono altresì dotarsi di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (TSO), caschi di protezione, guanti tattici imbottiti antitaglio, taser, pistole al peperoncino, non qualificabili come armi ai sensi della normativa statale, termoscanner portatili, mefisti, mascherine, previa adeguata formazione e altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.”.
Parere contrario
Art. 4
Modifica dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003
1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003, è aggiunta la seguente:
“d bis) da due figure professionali di comprovata esperienza, nominati dall’Assemblea legislativa, rispettivamente, una dalla maggioranza e una dalla minoranza.”.
Parere contrario
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi della presente legge, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 24 del 2003, nell'ambito della Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza, Programma 1 - polizia locale e amministrativa, nel bilancio di previsione della Regione Emilia- Romagna 2025-2027. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2027, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Parere contrario
