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Legislatura XII - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 808
Licenziato in data: 16/07/2025
Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

808 -Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo". (Delibera di Giunta n. 960 del 16 06 25) (REFIT 2025)

 

 

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 18 del 20/06/2025

 

 

(Relatrice consigliera Simona Lembi)

(Relatore di minoranza consigliere Nicola Marcello)

 

 

Testo n. 7/2025 licenziato nella seduta del 16 luglio 2025 con il titolo:

 

 

Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

INDICE

Capo I  Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

Art.  1 Finalità

Art.  2 Abrogazioni

Capo II  Disposizioni di adeguamento normativo

Art.  3 Modifica dell’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006

Art.  4 Modifica dell’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2025

Art.  5 Modifica dell’articolo 3 della legge regionale n.13 del 2023

Art.  6 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n.13 del 2023

Art.  7 Modifica dell’articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2025

Capo III Ambiente

Art.  8 Modifica dell’articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002

Art.  9 Modifica dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2017

Art. 10 Proroga del Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale

Art. 11 Modifica dell’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2006

Art. 12 Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2006

Art. 13 Modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 30 del 1981

Art. 14 Modifica dell’articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2011

Art. 15 Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 17 del 1991

Capo IV Formazione

Art. 16 Modifica dell’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2018

Art. 17 Modifica dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2003

Art. 18 Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003

Capo V  Sanità e Sociale

Art. 19 Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2003

Art. 20 Modifica dell’articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003

Art. 21 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003

Art. 22 Modifica dell’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003

Art. 23 Cofinanziamento Interventi PNRR M6 Salute

Capo VI Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2000

Art. 24 Modifica dell’articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000

Art. 25 Modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000

Art. 26 Modifica dell’articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000

Art. 27 Modifica dell’articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2000

Capo VII Pari opportunità

Art. 28 Modifica dell’articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2014

Art. 29  Modifica dell’articolo 24 della legge regionale n. 6 del 2014

Art. 30 Modifica dell’articolo 29 della legge regionale n. 6 del 2014

Art. 31 Modifica dell’articolo 35 della legge regionale n. 6 del 2014

Capo VIII Disposizioni varie e finali

Art. 32 Modifica dell’articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999

Art. 33 Contributi per risolvere criticità ambientali derivanti da eventi calamitosi

Art. 34 Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico

Art. 35 Disposizioni per la Zona Logistica Semplificata (ZLS)

Art. 36 Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2016

Art. 37 Entrata in vigore

 


Capo I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

 

Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))", di cui alla Comunicazione n. 746 del 12 dicembre 2012 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni  (Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea), mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

 

2. Con la presente legge sono previsti adeguamenti normativi in materia di tributi, trasporti, sanità, formazione, patrimonio e sono previsti altresì ulteriori misure speciali a sostegno dei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi calamitosi nell’anno 2023.

 

 

Art. 2

Abrogazioni

 

1. Sono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.

 

2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

 

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

 

 

Capo II

Disposizioni di adeguamento normativo

 

Art. 3

Modifica dell’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006

 

1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) le parole: “A decorrere dell’anno di imposta 2027” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’anno di imposta 2027”.

 

 

Art. 4

Modifica dell’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2025

 

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 1 (Disposizioni in materia tributaria), è sostituito dal seguente:

 

“2. L’importo della tassa automobilistica corrisposta da recuperare non può essere comunque inferiore a euro 25,00.”.

 

 

Art. 5

Modifica dell’articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2023

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 13 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali), è aggiunto il seguente:

 

“1 bis. Nei confronti dei soggetti, intestatari o utilizzatori di un veicolo alla data della dichiarazione dello stato emergenziale, in possesso dei requisiti indicati al comma 1, che non abbiano corrisposto la tassa automobilistica dovuta per l’anno di imposta 2023 non saranno attivate le procedure di recupero della tassa non versata.”.

 

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023

 

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023, dopo le parole “dall’attuazione degli articoli 3,”, sono aggiunte le seguenti “comma 1,”;

 

  1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023, è inserito il seguente:

“2 bis. Alla minore entrata derivante dall’attuazione dell’articolo 3, comma 1 bis, di euro 500.000,00, per l’esercizio finanziario 2025, la Regione fa fronte con pari riduzione dei fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027”;

 

2. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023, le parole “dei commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 1, 2 e 2 bis”.

 

 

Art. 7

Modifica dell’articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2025

 

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 3, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)), dopo le parole “rivolte alla fascia di età 0-6 anni, sono aggiunte le seguenti:

 

“, quali quelle individuate agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, con particolare riferimento ai Poli per l’infanzia”.

 

 

Capo III

Ambiente

 

Art. 8

Modifica dell’articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002

 

1. Al comma 3 bis dell’articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), dopo le parole “non trova applicazione” sono inserite le seguenti: “per le opere finalizzate alla difesa dal rischio idraulico e idrogeologico a tutela della pubblica incolumità, nonché”.

 

 

Art. 9

Modifica dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), la parola “premesso” è sostituita dalla seguente: “permesso”.

 

 

Art. 10

Proroga del Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale

 

1. Il Piano triennale di attuazione 2022-2024 del Piano energetico regionale, approvato ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), è prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano triennale da parte dell'Assemblea legislativa.

 

2. I procedimenti avviati sulla base del Piano triennale di attuazione, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nel Piano stesso.

 

 

Art. 11

Modifica dell’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2006

 

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 (Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate) la parola “annuale”, è sostituita dalle seguenti: “almeno quinquennale”.

 

 

Art. 12

Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2006

 

1. L’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2006 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 7

Consulta tecnico-scientifica

1. È istituita la Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del Patrimonio geologico e del Patrimonio ipogeo della Emilia-Romagna, come organo consultivo di studio, valutazione e verifica tecnico-scientifica delle proposte avanzate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 4 per la valorizzazione di geositi, grotte e fenomeni carsici e per gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 6.

2. La Consulta è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia, che la presiede;

b) due esperti designati dalla Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna;

c) due esperti designati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia;

d) un esperto designato dalla struttura regionale competente in materia di Patrimonio Culturale;

e) un esperto designato dalla struttura regionale competente in materia di Aree protette.

3. Quando deve esprimere un parere relativo alla gestione di geositi, grotte e fenomeni carsici la Consulta è integrata dai rappresentanti degli enti territoriali competenti.

4. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti o di almeno un ente territoriale nel cui territorio si trovano i luoghi in oggetto, e comunque almeno una volta l'anno.

5. La Consulta, nominata con delibera di Giunta regionale, resta in carica cinque anni ed è rinnovabile.”.

 

 

Art. 13

Modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 30 del 1981

 

1. Il comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n.18 e 24 gennaio 1975 n. 6) è sostituito dal seguente:

“6. La Giunta regionale, in conformità degli atti di indirizzo politico-amministrativo deliberati dall’Assemblea legislativa, emana le necessarie direttive per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo. La struttura regionale competente in materia provvede all'approvazione dei piani economici e dei programmi economico-colturali di cui al presente articolo, sentiti gli Enti delegati di cui all'art. 16.”.

 

 

Art. 14

Modifica dell’articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2011

 

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 3 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) è abrogata.

 

 

Art. 15

Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 17 del 1991

 

1. L'autorizzazione convenzionata alle attività estrattive di cui alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) può essere prorogata fino al 31 dicembre 2026, se richiesta almeno trenta giorni prima della sua scadenza e comunque entro il 31 dicembre 2025.

 

2. La durata delle proroghe già approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione è estesa al 31 dicembre 2026.

 

3. Restano comunque escluse dalla possibilità di proroga le autorizzazioni alle attività estrattive la cui destinazione finale è strettamente connessa alla realizzazione di un'opera per la messa in sicurezza idraulica del territorio. In caso di proroga già perfezionata ai sensi di legge è sempre possibile la cessazione anticipata dell'attività estrattiva senza indennizzo nel caso di previsione di realizzazione di nuove opere idrauliche.

 

 

Capo IV

Formazione

 

Art. 16

Modifica dell’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2018

 

1. Al comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), dopo le parole “per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2” sono aggiunte le seguenti: “nonché per i processi di aggregazione dei Centri di formazione accreditati di cui al comma 1”.

 

 

Art. 17

Modifica dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2003

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a:

a) valorizzare la formazione espletata in contesti di lavoro, anche in percorsi formativi brevi (micro-credenziali), con particolare attenzione a quella rivolta all’acquisizione di competenze funzionali alla transizione ecologica e digitale nei settori chiave della crescita intelligente e sostenibile;

b) garantire in esito a tutti i percorsi formativi, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite attraverso strumenti (incluse microcredenziali) che evidenzino gli elementi minimi informativi, di referenziazione e classificazione previsti dal quadro normativo vigente che ne consentano la lettura e comparabilità rispetto ai titoli rilasciati nell’ambito sia del proprio sistema di qualificazione che di quello nazionale ed europeo.”.

 

 

Art. 18

Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003

 

1. Il comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003 è sostituito dal seguente:

“1. La programmazione regionale risponde alle esigenze di innovazione ed ai fabbisogni di professionalità e di competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale, con particolare attenzione ai settori in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze;”.

 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. La ricognizione e le analisi delle esigenze di innovazione e dei fabbisogni di professionalità e di competenze è svolta coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze;

1 ter. Al fine di qualificare l’offerta formativa, allineandola alle richieste e tendenze del mercato del lavoro, e per garantire che le persone possano acquisire le competenze necessarie per l’inserimento lavorativo e la permanenza qualificata nei contesti di lavoro, la Regione è orientata all'implementazione di metodologie e strumenti avanzati per l'analisi del mercato del lavoro anche attraverso l’elaborazione di stime dei risultati socio-occupazionali attesi in esito alle attività formativa.

1 quater. La Regione sostiene e valorizza il coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici e privati – autonomie scolastiche, università, enti e laboratori di ricerca e imprese – nei partenariati di progettazione, realizzazione e valutazione delle attività formative;

1 quinquies. In attuazione dei principi parità di accesso e fruizione, di integrazione e di inclusione sociale, sono garantite alle persone maggiormente vulnerabili, misure di personalizzazione finalizzate ad accompagnarle nell’acquisizione delle competenze per l’inclusione attraverso il lavoro.”.

 

3. Il comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003 è sostituito dal seguente:

“3. La Regione orienta la propria programmazione alla formazione di professionalità e competenze funzionali alla crescita intelligente e sostenibile.”.

 

 

Capo V

Sanità e Sociale

 

Art. 19

Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), le parole “Il Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti “La Giunta regionale”.

 

 

Art. 20

Modifica dell’articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. Al comma 6 dell’articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003, la parola “consiliare” è abrogata.

 

 

Art. 21

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003

 

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a)      la parola “stabilisce” è sostituita dalla seguente: “garantisce”;

b)      dopo le parole “nei progetti d’impiego”, sono inserite le seguenti:

“l’applicazione della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e”.

 

 

Art. 22

Modifica dell’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003

 

1. Al comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003, dopo le parole “di servizio civile”, sono inserite le seguenti: “, fusi o aggregati tra loro,”.

 

 

Art. 23

Cofinanziamento Interventi PNRR M6 Salute

 

1.  Con riferimento agli interventi di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo stipulato tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero della Salute in data 31 maggio 2022, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi della Missione 6 - Salute a regia regionale al fine di assicurare il completamento degli interventi e garantire la piena operatività delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, la Regione è autorizzata a cofinanziare con mezzi propri gli interventi del PNRR di cui alla Missione 6, Componente 1, Investimento 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona” e Missione 6, Componente 1, Investimento 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)”.

 

2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 1, nel limite massimo di euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2025, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo II Spese in conto capitale - “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

 

 

Capo VI

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2000

 

Art. 24

Modifica dell’articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000

 

1. Al comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali. Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), la parola “provveditorato” è sostituita dalla seguente: “patrimonio”.

 

 

Art. 25

Modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000

 

1. Il comma 2 bis dell’articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

“2 bis. Sugli importi determinati in base ai parametri di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano gli eventuali aumenti o riduzioni in funzione delle caratteristiche proprie di ogni singolo cespite. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità dell’azione amministrativa a individuare i casi in cui si procede alla determinazione del prezzo di vendita di ogni singolo bene previa verifica di congruità da parte del competente Ufficio provinciale del territorio dell'Agenzia delle Entrate.”.

 

2. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000 è abrogato.

 

 

Art. 26

Modifica dell’articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000

 

1. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000, l’ultimo periodo è abrogato.

 

 

Art. 27

Modifica dell’articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2000

 

1. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2000, le parole: “con richiesta del parere di congruità all'Agenzia del demanio, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011” sono abrogate.

 

 

Capo VII

Pari opportunità

 

Art. 28

Modifica dell’articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2014

 

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

 

“j) discriminazione di genere: ogni distinzione, esclusione o limitazione, diretta o indiretta, basata sul sesso, sull’identità di genere, sull’orientamento sessuale o su caratteristiche sessuali, che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti e delle libertà fondamentali in qualsiasi ambito della vita, compreso l’accesso al lavoro, alla formazione, alla retribuzione equa e alla progressione di carriera. La presente definizione è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2006/54/CE e successive modifiche, dalla direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di parità di trattamento e tutela contro le discriminazioni multiple;”.

 

 

Art. 29

Modifica dell’articolo 24 della legge regionale n. 6 del 2014

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale n. 6 del 2014 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Regione Emilia-Romagna riconosce le mutilazioni genitali femminili come forma di violenza di genere, in coerenza con quanto previsto dalla legislazione europea sulla lotta di contrasto alla violenza contro le donne e la violenza domestica e la Convenzione di Istanbul, recepita  con la legge n. 77 del 2013, e adegua progressivamente gli interventi di prevenzione, monitoraggio e formazione previsti dal presente articolo al nuovo quadro normativo europeo, rafforzando la cooperazione istituzionale e la raccolta dati a fini di contrasto e protezione.”.

 

 

Art. 30

Modifica dell’articolo 29 della legge regionale n. 6 del 2014

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale n. 6 del 2014 è inserito il seguente:

“1 bis. In coerenza con la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, la Regione promuove l’adozione di strumenti per la trasparenza retributiva, tra cui il diritto all’informazione individuale sui livelli retributivi medi, la redazione di report sulla parità salariale, e l’individuazione di misure correttive in presenza di divari retributivi ingiustificati.”.

 

 

Art. 31

Modifica dell’articolo 35 della legge regionale n. 6 del 2014

 

1. Al comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale n. 6 del 2014, le parole “prevenire e contrastare la violenza sulle donne,” sono sostituite dalle seguenti “prevenire e contrastare la violenza contro le donne (come definita dalla Convenzione di Istanbul),”.

 

 

Capo VIII

Disposizioni varie e finali

 

Art. 32

Modifica dell’articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999

 

1. Il comma 5 dell’articolo 233 della legge regionale 21 aprile 1999, n.3 (Riforma del sistema regionale e locale) è abrogato.

 

 

Art. 33

Contributi per risolvere criticità ambientali derivanti da eventi calamitosi

 

1. Al fine di risolvere criticità di natura ambientale o territoriale determinatesi nei territori dei Comuni di Ravenna, Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Fusignano e Lugo, a seguito degli eventi calamitosi dell’anno 2023, non riconducibili all’ambito di applicazione delle ordinanze regionali emanate in costanza di emergenza, la Regione è autorizzata a concedere contributi speciali a favore di detti Comuni o loro Unioni.

 

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2025, per l’acquisizione di servizi volti a completare il ripristino dello stato dei luoghi precedente agli eventi sopra citati, a vantaggio dei territori interessati, delle loro comunità e dei soggetti che vi operano.  La Giunta regionale definisce con propri atti criteri e condizioni per l’assegnazione delle risorse agli enti beneficiari.

 

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2025 la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 31 marzo 2025, n. 4 (Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027) nell’ambito della Missione 20 - Fondi ed accantonamenti, Programma 1 – Fondo di riserva. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

 

 

Art. 34

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 11 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 14 (Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico) sono integrate, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 100.000,00 per l’esercizio 2025.

 

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2025, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 4 del 2025 nell’ambito della Missione 20 - Fondi ed accantonamenti, Programma 1 – Fondo di riserva. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

 

 

Art. 35

Disposizioni per la Zona Logistica Semplificata (ZLS)

 

1. Il rilascio dell’autorizzazione unica prevista all’articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40 (Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) per la Zona Logistica Semplificata, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 65 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ferme restando le riduzioni dei termini procedimentali previsti dalla legislazione vigente, compete:

a. in tutti i casi in cui l’autorizzazione afferisce ad un procedimento per il quale è già previsto il rilascio di un provvedimento unico, all’Ente competente in via ordinaria;

b. nei casi non ricompresi nella lettera a), alla Regione che la esercita attraverso l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) secondo il modello procedimentale già previsto all’articolo 16, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e Loro Comuni) per le autorizzazioni ambientali.”.

 

 

Art. 36

Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2016

 

1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della shoah), dopo le parole: “dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI),” sono inserite le seguenti: “dall’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (ANPC),”.

 

 

Art. 37

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

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