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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 1117
Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Relazione:

              RELAZIONE DEL CONSIGLIERE ANTONIO MUMOLO
RELATORE DELLA COMMISSIONE
In tempi recenti numerosi soggetti hanno espresso preoccupazioni
forti rispetto ai rischi di infiltrazione del crimine organizzato e
mafioso nel tessuto economico e sociale anche delle aree non
tradizionalmente toccate in maniera significativa da questo
fenomeno. La nostra regione, come evidenziato anche dall'ultima
relazione semestrale per il 2010 della Direzione Investigativa
Antimafia, non è indenne da questi rischi, che oggi, in presenza di
una crisi economica generalizzata e di segnali di indebolimento del
tessuto sociale, possono acuirsi e rendere anche il nostro
territorio più vulnerabile alla diffusione di pratiche illegali e di
culture mafiose.
Le indagini, i numerosi arresti e l'aumento dei beni confiscati alla
criminalità organizzata e mafiosa nella nostra regione rappresentano
purtroppo una spia di quanto sta accadendo, un fenomeno che merita
la massima attenzione da parte di tutti, a cominciare dalla
politica.
Noi non vogliamo convivere con nessun tipo di criminalità e anche
per questo motivo la Regione Emilia - Romagna, nell'ambito di quelle
che sono le sue competenze, intende dedicare a questo tema sempre
più attenzione introducendo nuove misure volte a rafforzare gli
anticorpi presenti nel nostro tessuto istituzionale, sociale ed
economico.
Le infiltrazioni mafiose sono come una goccia di inchiostro che cade
su di una carta assorbente. La goccia si allarga finché può tutto
intorno, come la criminalità si espande nel territorio, distruggendo
l'economia locale, minacciando ed intimidendo chi si oppone.
Scopo della legge è rendere quella carta impermeabile, rendere
questa terra il più possibile inospitale per le varie mafie ed i
loro investimenti.
Il testo, elaborato tra la fine del 2010 e l'inizio del nuovo anno,
è stato approvato, su iniziativa della Vice Presidente, dalla Giunta
Regionale il 28 febbraio 2011.
Il metodo di lavoro che ha caratterizzato l'elaborazione di questo
progetto di legge sin dalle prime fasi è basato sulla ricerca di
ogni utile e qualificato apporto nella convinzione che una legge
potrà risultare efficace nella azione integrata di prevenzione e
contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa tanto più è
condivisa nel tessuto sociale ed economico della Regione.
Il progetto approvato dalla Giunta aveva dunque già visto il
coinvolgimento sia dei settori interni della Regione che degli enti
locali, delle associazioni, delle forze economiche e sociali, ma
anche dei rappresentanti della magistratura e dello Stato sul
territorio - proprio al fine di predisporre una iniziativa
legislativa utile, potenzialmente efficace a dare risposta ai
bisogno del territorio.
Questo è lo spirito che ha caratterizzato anche il successivo iter
istituzionale del progetto.
La Commissione I - a cui è stato assegnato il progetto di legge e
che ha nominato relatore il consigliere Antonio Mumolo - ha ritenuto
utile consultare le rappresentare la società civile ed in
particolare tutti questi soggetti coinvolti nell'attuazione della
legge. A tal fine sono state indette due Udienze conoscitive: una
con i soggetti istituzionali e le categorie professionali in data 12
aprile, l'altra con le associazioni di volontariato e i sindacati di
categoria in data 18 aprile. Alcuni dei suggerimenti raccolti
durante delle udienze conoscitive sono stati positivamente valutati
dal relatore e dalla Giunta regionale, che hanno proposto alla
Commissione referente una serie di emendamenti di integrazione
dell'articolato originariamente approvato.
Inoltre, poiché il progetto contiene la clausola valutativa, la
stessa è stata esaminata dalla Commissione VI, che ha proceduto ad
approvare una proposta di emendamento e ha espresso parere positivo
sull'articolo emendato. Infine la Commissione referente nella seduta
del 19 aprile ha approvato tutti gli emendamenti presentati dalla
Giunta Regionale ed ha licenziato un testo che si compone di
diciotto articoli ripartiti in cinque Titoli. Rispetto al testo
approvato dalla Giunta Regionale il 28 febbraio 2011, il progetto
presentato in Aula risulta pertanto parzialmente modificato e
arricchito con tre nuovi articoli.
Nell'illustrazione dei singoli articoli verranno evidenziate le
modifiche apportate con gli emendamenti approvati dalla Commissione
I.
Il Titolo I Disposizioni generali individua le finalità e
l'oggetto del progetto di legge e fornisce le definizioni di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria, cioè agli ambiti di
intervento a cui sono dedicati i due Titoli successivi, il II e il
III .
Articolo 1
In coerenza con le competenze costituzionali in materia, gli ambiti
di intervento del progetto di legge si muovono tutti nella
prospettiva della prevenzione, intesa come insieme di azioni delle
politiche locali e regionali le quali, soprattutto quando ben
coordinate tra di loro, possono agire da freno e da correzione allo
sviluppo di fenomeni legati alla criminalità organizzata e mafiosa.
Gli interventi disciplinati possono essere promossi, progettati e
realizzati direttamente dalla Regione, oppure da altri enti pubblici
e privati in collaborazione o con il sostegno della Regione
Poiché nell'ambito delle attività regionali esistono già iniziative,
progetti, conoscenze ed attività, che rappresentano il punto di
partenza imprescindibile, gli interventi di cui al presente progetto
sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 4
dicembre 2003, n. 24 Disciplina della polizia amministrativa locale
e promozione di un sistema integrato di sicurezza la quale, nel
rispetto delle competenze costituzionali previste, ha regolato il
sistema integrato di sicurezza a livello regionale ed ha attribuito
alla Regione il compito di promuovere azioni volte al
conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel
territorio regionale e con quanto previsto dalla recente legge
regionale 26 novembre 2010 n. 11 Disposizioni per la promozione
della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle
costruzioni a committenza pubblica e privata che è intervenuta a
regolamentare un settore delicato ed importante, quale quello dei
contratti pubblici e dell'edilizia, anche privata, introducendo
nuove forme di controllo da un lato e di premialità dall'altro per
le imprese virtuose.
Articolo 2
Al fine di offrire un quadro logico in cui collocare le diverse
iniziative, l'art. 2 fornisce le definizioni dei concetti di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria a cui gli ambiti di
intervento del progetto proposto fanno riferimento.
La prevenzione primaria si riferisce qui a quelle attività che
possono contrastare il manifestarsi di un fenomeno illegale in una
fase precoce, in contesti che ancora non evidenziano rischi
conclamati. La prevenzione secondaria interviene quando invece in
un'area si sono manifestati i primi segnali di rischio. In entrambi
i casi si tratta di attività rivolte all'esterno del contesto
criminale, sulle comunità di riferimento e sul tessuto sociale nel
quale queste attività vanno ad innestarsi. Questo è il terreno di
azione privilegiata delle regioni, in particolare della Regione
Emilia - Romagna, territorio che non ha una tradizione di
radicamento di questi fenomeni, poiché si tratta di intervenire
sulle relazioni di cui crimine organizzato e mafia hanno bisogno
per radicarsi ed espandersi in un territorio. Appartengono a queste
tipologie gli interventi e le iniziative disciplinate nel Titolo II
(artt. 3-9del progetto). La prevenzione terziaria, a cui sono
dedicati gli articoli del Titolo III (artt. 10 e 11 del progetto),
interviene infine a ridurre i danni provocati nel tessuto economico
e sociale da fenomeni mafiosi già radicati.
Il Titolo II é dedicato agli interventi di prevenzione primaria e
secondaria e può considerarsi il cuore dell'intervento legislativo,
pur senza esaurire la gamma delle misure e delle azioni che il
legislatore mette in campo con questo progetto.
Infatti se da un lato le prospettive del fenomeno mafioso e
organizzato che il progetto di legge intende aggredire sono
molteplici, gli interventi che si concentrano sulla prevenzione
dell'interstizio criminonogeno - costituito dall'indebolimento del
tessuto sociale sano e dalla delegittimazione delle istituzioni
locali - che sono fattori di rischio importanti per il radicarsi di
culture e pratiche mafiose, rappresentano per l'ente regionale un
terreno particolarmente propizio. Sono attività prioritarie in
questo ambito gli interventi culturali perché, come ha scritto Paolo
Borsellino, la lotta alla mafia dev'essere innanzitutto un
movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del
fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso
morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della
complicità; gli interventi di rafforzamento delle resistenze delle
aree non tradizionali, gli interventi volti a spezzare e indebolire
possibili reti di relazione e possibili strategie di costruzione del
consenso da parte di gruppi criminali organizzati, gli interventi di
animazione volti a mantenere alta l'attenzione della comunità e a
sollecitare lo sviluppo di una cittadinanza responsabile. E'
obiettivo prioritario di questo intervento legislativo garantire una
presenza istituzionale efficace della Regione Emilia - Romagna, che
si muova nell'ambito delle competenze costituzionali, in una
prospettiva di cooperazione intersettoriale all'interno della
regione stessa, e di cooperazione istituzionale con altri enti - in
primo luogo con il sistema delle autonomie locali - con
l'associazionismo e il volontariato, con le associazioni
imprenditoriali, il sindacato, con il sistema scolastico, con gli
organi che hanno competenza in materia di contrasto e repressione
del fenomeno.
Articolo 3
Inaugura il Titolo dedicato agli interventi di prevenzione primaria
e secondaria l'articolo 3 che disciplina gli accordi con gli enti
pubblici. In più occasioni, e particolarmente in materia di
sicurezza integrata e di prevenzione, lo strumento pattizio si è
rivelato efficace e utile a intervenire sulle criticità del
territorio regionale attraverso forme coordinate di azione
istituzionale. La possibilità di stipulare accordi e protocolli con
il mondo istituzionale e sociale consentirà alla Regione di
adattare, pur nel solco dei principi chiaramente delineati nel testo
legislativo, le finalità della legge ai bisogni emergenti del
territorio, delle eventuali emergenze e criticità che potranno
emergere, consentendo così un'azione modulata e dinamica
nell'implementazione della legge stessa.
In base all'art. 3 la Regione promuove e stipula accordi di
programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi
comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della
giustizia e del contrasto alla criminalità, al fine di rafforzare la
prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei
confronti di categorie o gruppi sociali che presentino elementi di
vulnerabilità rispetto all'insediamento di fenomeni mafiosi. Sempre
attraverso il ricorso agli strumenti pattizi si vuole promuovere e
diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile fra i giovani, nonché sostenere gli osservatori locali,
anche intercomunali, e i progetti volti in genere a favorire lo
scambio e la messa in rete di conoscenze sul fenomeno.
Articolo 4
Sempre in questo ambito preventivo, l'articolo 4 regolamenta i
rapporti della Regione con le organizzazione di volontariato e le
associazioni di promozione sociale operanti nel settore
dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità
organizzata e mafiosa , per supportare progetti a valenza locale o
regionale. L'articolo inoltre prevede che la Regione promuova la
stipulazione di convenzioni da parte di tali soggetti con gli enti
locali del territorio regionale, nonché la possibilità di concedere
in particolare a quei soggetti dotati di un forte radicamento sul
territorio contributi per la realizzazione di progetti volti a
diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine
organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile.
Articolo 5
L'articolo, proposto come emendamento dalla Giunta ed approvato
dalla Commissione I, interviene in particolare in uno settori
maggiormente e drammaticamente colpiti dall' infiltrazione mafiosa,
quello dell'ambiente; si pensi ad esempio allo smaltimento illegale
dei rifiuti tossici e speciali. Al fine di prevenire e contrastare i
fenomeni di cd. ecomafia, cioè quei reati in materia ambientale,
connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e
mafioso, la norma pone l'accento sul ruolo della Regione che,
tramite la stipulazione di accordi e convenzioni con le autorità
statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le
associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le
associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste
riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio, può sostenere specifiche azioni di contrasto dei
suindicati soggetti nonché specifiche iniziative di formazione e di
scambio di informazioni fra questi e la Regione.
Articolo 6
Anche l'articolo 6 è stato aggiunto su proposta della Giunta al fine
di recepire preziosi suggerimenti e condivisibili richieste
provenienti dalle associazioni professionali e sindacali. La norma
intende favorire il coinvolgimento degli operatori dell'impresa,
della cooperazione, del lavoro e delle professioni nelle azioni di
prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa,
attraverso iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in
collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese,
della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli
Ordini ed i Collegi dei professionisti.
In stretta connessione e in maniera complementare con le finalità
del comma 1 si pone l'obiettivo fissato nel comma 2 dell'art. 6,
cioè quello di riaffermare il principio di integrità nel pubblico
impiego e di contribuire, attraverso specifiche iniziative di
formazione, alla capillare diffusione nei pubblici dipendenti di
comportamenti di contrasto alla corruzione ed agli altri reati
connessi con le attività illecite e criminose.
Articolo 7
Il comma 1 prevede misure specifiche di supporto allo sviluppo della
cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei settori
dell'educazione e dell'istruzione.
L'obiettivo è quello di promuovere, estendere e rendere più
sistematiche le iniziative che rafforzino, nelle giovani generazioni
in particolare, gli elementi di resistenza alle culture mafiose, lo
sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, la
diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale,
anche attraverso il sostegno a progetti di educazione ad un
esercizio responsabile dei diritti e dei doveri della cittadinanza.
Una risposta allo stereotipo dell'italietta nella quale si va avanti
solo sgomitando, violando le regole o facendosi raccomandare perché,
come ha detto il Presidente di Libera don Luigi Ciotti, La cultura
mafiosa è anche qui, quando si pensa che le regole valgono solo per
gli altri o quando non ci preoccupiamo dei più deboli. La scuola, in
questo senso, ha il potere di tagliare le gambe alla criminalità.
Per questo le mafie hanno più paura della scuola che della
giustizia .
Esempi in tal senso sono i progetti di educazione per un uso
responsabile del denaro e per diffondere modelli positivi nello
stile di vita quotidiano, o ancora quelli volti a alla diffusione
delle iniziative didattiche per la diffusione della cultura delle
regole civili, o i campi studio per giovani studenti per conoscere
le realtà dei beni confiscati alle mafie o le misure volte a
prevenire i rischi di coinvolgimento in fenomeni quali l'usura. Tra
gli strumenti che il progetto prevede vi sono le attività di
qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola, la
realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel
territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui al
presente progetto tra cui anche la valorizzazione delle tesi di
laurea inerenti i temi dello stesso.
Il comma 2 richiama il ruolo dell'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa in particolare nella concessione di
patrocini e altri interventi con finalità divulgative.
Articolo 8
L'articolo 8 evidenzia l'importante ruolo che la polizia locale
svolge nell'attuazione delle finalità del presente progetto, che si
ricollega nella sua filosofia di fondo e nella contiguità dei
fenomeni che ne sono oggetto ai principi che hanno ispirato la legge
regionale n. 24 del 2003. Il richiamo intende valorizzare la
connessione tra le attività proprie della polizia locale e le
finalità di questo progetto. Ne è un esempio il controllo
amministrativo del territorio (controlli stradali, anagrafici,
commerciali, ecc.) che le polizie locali esercitano nell'ambito
delle loro competenze, il quale rappresenta uno strumento importante
per la raccolta di informazioni da destinare sia alla
implementazione delle banche dati regionali, sia da mettere a
disposizione degli organismi deputati alla attività investigativa e
di repressione (comma 1). Viene inoltre rafforzata l'attività di
formazione rivolta alle polizie locali, in particolare se congiunta
con altre forze di polizia, con gli operatori degli enti locali e
delle organizzazioni di volontariato impegnate sui temi del presente
progetto (comma 2)
Articolo 9
Nel progetto di legge il concetto di politiche integrate si sviluppa
nelle forme della cooperazione istituzionale con le autonomie
locali, con il mondo sociale e con quei settori della pubblica
amministrazione che hanno compiti diretti di contrasto e repressione
di queste forme di criminalità, ma anche attraverso una migliore
azione coordinata tra i vari settori della regione.
In particolare il comma 1 ha lo scopo di dotare la Regione di
specifici strumenti finalizzati ad intervenire nel campo preventivo
verso quei comportamenti che si collocano in un'area di confine tra
il legale e l'illegale e che si configurano pertanto come terreno
di coltura del fenomeno dell'usura. La Regione può intervenire
direttamente con azioni specifiche rivolte a questo fenomeni di
particolare gravità e complessità per favorirne l'emersione e
contrastare le prassi di accettazione e di omertà. Tali iniziative
potranno essere realizzate sia direttamente dalla Regione che
tramite accordi con associazioni di settore (anche del mondo
bancario) e con altri soggetti istituzionali.
Il comma 2 intende invece richiamare le politiche regionali di
settore che, sulla base delle discipline vigenti in materia sociale
e sanitaria, indirettamente già agiscono o possono agire ancora più
efficacemente sul piano della prevenzione delle situazioni di
disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose
di tipo organizzato e mafioso. Il riferimento è ancora alle
conseguenze della prostituzione, della tratta di esseri umani e di
altre forme di violenza o di dipendenza fisica o psicologica (quali
le tossicodipendenze e il gioco d'azzardo).
Il Titolo III , dedicato agli interventi di prevenzione terziaria,
regolamenta due specifici ambiti di intervento: il recupero dei beni
confiscati e il sostegno alle vittime di reato.
Articolo 10
L'articolo prevede la possibilità che la Regione intervenga a
sostegno delle amministrazioni locali che abbiano avuto in
assegnazione beni confiscati alla mafia e al crimine organizzato.
Sono tre le tipologie di interventi che la Regione può porre in
essere: innanzitutto in termini di assistenza agli Enti locali
assegnatari dei beni immobili sequestrati e confiscati, in merito
alle possibilità e alle modalità di recupero e riutilizzo degli
stessi anche al fine di semplificarne ed accelerarne le procedure.
In secondo luogo la Regione intende favorire la realizzazione degli
interventi di recupero e degli interventi di riutilizzo in funzione
sociale dei beni assegnati attraverso la concessione di contributi
agli enti locali assegnatari e ai soggetti concessionari dei beni
stessi, come individuati nella lettera b) del comma 2, dell'art.
2-undecies della legge n. 575 del 1965.
Gli stessi incentivi economici concessi agli enti locali assegnatari
potranno essere da questi utilizzati per sostenere eventuali
progetti ed attività di recupero dei beni confiscati da parte di
imprese, associazioni e cooperative.
Articolo 11
L'integrazione delle politiche regionali nei settori sociale e
sanitario rappresenta uno strumento indispensabile sia nell'ambito
della prevenzione primaria e secondaria sia soprattutto per
realizzare efficaci e coordinate azioni di contrasto e di riduzione
del danno di una serie di fenomeni sociali e criminali connessi o
derivanti dalla criminalità organizzata e mafiosa, quali lo
sfruttamento, la tratta e altre forme di violenza sulle fasce
economicamente e socialmente più deboli della popolazione e le varie
manifestazioni di dipendenza come il gioco d'azzardo e la
tossicodipendenza. Tra gli strumenti agiti dalla Regione, la
disposizione richiama espressamente i programmi di protezione,
assistenza ed integrazione sociale degli immigrati che siano
vittime di situazione di violenza e di grave sfruttamento di cui
all'art. 12 della l.r. n. 5 del 2004, e i programmi di assistenza
per le vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o
in servitù e dei reati di tratta di persone, di cui all'art. 13
della legge n. 228 del 2003 (comma 1).
Sempre nell'ambito della prevenzione terziaria, il comma 2
esplicitamente indica l'importanza del sostegno alle vittime di
reati mafiosi, richiamando le attività della Fondazione regionale
per le Vittime di reato istituita dall'art. 7 della legge regionale
n. 24 del 2003, che già oggi, nella sua configurazione, può
intervenire secondo i propri criteri anche per questa categoria
specifica di vittime e valorizzando l'intervento sociale verso
quelle vittime, a volte meno conosciute, dei reati di criminalità
organizzata, soprattutto transnazionali, come lo sfruttamento e la
tratta di esseri umani, mettendo in campo quindi anche le politiche
sociali che già intervengono in questo ambito in una migliore
sinergia con il presente progetto.
Il Titolo IV Disposizioni generali individua le funzioni che la
Regione, sia a livello istituzionale che interno, intende svolgere
direttamente, nonché le ulteriori specifiche iniziative che intende
assumere.
Articolo 12
L'integrazione delle politiche e il conseguente coordinamento dei
settori regionali a vario titolo coinvolti rappresentano, come
detto, un cardine della proposta di legge.
Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità
regionale, gli interventi di cui all'articolo 3 e le attività svolte
in collaborazione con o dalle associazioni ed organizzazioni di cui
agli articoli 4, 5 e 6 della presente proposta devono, per essere
efficaci ed incisive, necessariamente essere coordinate tra di loro
da un organo, che in coerenza con le previsione statutarie, è
individuato nella Giunta regionale (comma 1). Per quanto riguarda
specificamente le iniziative di sensibilizzazione e di informazione
della comunità regionale il comma 4 del presente articolo prevede
espressamente il raccordo con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
legislativa.
Il comma 2 prevede che la valorizzazione e il costante monitoraggio
dell'attuazione coerente e coordinata di tutte le iniziative di cui
al comma precedente spetti alla struttura regionale competente per
le iniziative sui fenomeni connessi al crimine organizzato e
mafioso. A tale struttura competono le azioni finalizzate al
recupero dei beni immobili confiscati e sequestrati di cui all'art.
10 della presente proposta, nonché l'esercizio delle funzioni di
osservatorio regionale sul crimine organizzato e mafioso, con
compiti di ricerca e di monitoraggio dei fenomeni e di supporto e
scambio di dati con gli enti locali e gli osservatori locali. Tale
struttura rappresenta pertanto un punto di responsabilità e di
gestione delle azioni in materia nonché di riferimento nei confronti
dei cittadini, delle associazioni e delle realtà economiche e
sociali presenti nel territorio regionale, con le quali mantiene un
costante rapporto di scambio e confronto sulle migliori pratiche.
Il comma 3 prevede che la Regione promuova, anche attraverso
l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di
polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall'articolo 3,
comma 3 della legge regionale n. 24 del 2003, la cooperazione con le
istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità
organizzata e mafiosa. In particolare la Regione collabora con le
amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e
del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui
all'articolo 3, per la soluzione di specifiche problematiche che
rendano opportuno l'intervento regionale.
Il comma 5 infine demanda ad un atto di Giunta l'individuazione
delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi
connessi all'attuazione degli articoli 3, 4, comma 2, 7 e 10 del
presente progetto.
Articolo 13
Su sollecitazione delle associazioni da tempo impegnate sul fronte
della prevenzione e del contrasto alla criminalità mafiosa, la
Giunta ha proposto di inserire questa nuova disposizione con lo
scopo di richiamare, valorizzandola, la possibilità, peraltro
prevista nello Statuto regionale, che la Regione si costituisca
parte civile nei processi di mafia, previa valutazione della Giunta
regionale.
Articolo 14
Nell'ambito delle iniziative volte a sollecitare la coscienza civile
nell'impegno contro le mafie, il progetto prevede l'istituzione
della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo
delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza
responsabile , da celebrarsi ogni anno il 21 marzo, aderendo così ad
un momento simbolico che già viene celebrato in altre regioni e a
livello nazionale con diverse iniziative.
Articolo 15
L'art. 15 del progetto prevede la costituzione, previa intesa tra la
Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
legislativa, di un Centro di Documentazione sui fenomeni connessi al
crimine organizzato e mafioso, quale ulteriore strumento interno ed
esterno per favorire iniziative di carattere culturale finalizzate
alla raccolta di materiali e alla diffusione di conoscenze in
materia.
Il Titolo V contiene le disposizioni finali e finanziarie.
Articolo 16
L'articolo autorizza la Regione, ai sensi dell'art. 64, comma 3,
dello Statuto regionale, a partecipare all'associazione Avviso
Pubblico , associazione che non ha scopo di lucro, è apartitica ed
aconfessionale ed è costituita da Enti locali e Regioni con le
finalità di diffondere i valori e la cultura della legalità e della
democrazia attraverso l'impegno concreto degli enti che vi
aderiscono e di attivarsi nelle varie forme possibili nell'azione di
contrasto alla criminalità e alle diverse forme di illegalità. Tale
associazione, a cui hanno finora aderito numerosi enti locali della
regione, può considerarsi il punto massimo di protagonismo del
sistema delle autonomie locali in questa materia, nonché un luogo
per mettere in rete progetti e conoscenze, per costruire un sistema
delle autonomie locali sempre più resistente alle pressioni del
crimine organizzato e mafioso.
Articolo 17
L'attuazione della legge è sottoposta alla valutazione dell'organo
assembleare e quindi, secondo le regole delle clausole valutative,
ogni due anni la Giunta regionale presenterà alla commissione
assembleare competente una relazione contenente una serie di dati ed
informazioni relativi ai risultati e alle modalità dell'attuazione
della legge.
L'articolo è stato emendato con una proposta dell'Ufficio di
Presidenza dell'Assemblea legislativa finalizzata a migliorarlo da
un punto di vista tecnico-formale ed è stato infine valutato
positivamente dalla Commissione VI competente in materia di qualità
della regolazione.
Articolo 18
L'articolo finale contiene la norma finanziaria di copertura degli
oneri, per l'esercizio 2011 e per quelli successivi, derivanti
dall'attuazione del progetto.

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 1117 N. 1/2011
Oggetto: 1078
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
Bilancio Affari Generali ed Istituzionali
Esame abbinato degli oggetti:
1117 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Misure per
l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della
prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la
promozione della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile TESTO BASE
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 60
del 03/03/2011
e
1078 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Favia e
Defranceschi Norme per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni
mafiosi, criminali, illegali e per la promozione dell'educazione
alla legalità
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 56
del 23/02/2011
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
19/04/2011
MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A
FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÈ
PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA
RESPONSABILE
INDICE
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità e oggetto
Art. 2 - Definizioni
TITOLO II - Interventi di prevenzione primaria e secondaria
Art. 3 - Accordi con enti pubblici
Art. 4 - Rapporti con il volontariato e l'associazionismo
Art. 5 - Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia
ambientale
Art. 6 - Interventi nei settori economici e nelle pubbliche
amministrazioni regionali e locali
Art. 7 - Misure a sostegno della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e
dell'istruzione
Art. 8 - Attività della polizia locale. Interventi formativi
Art. 9 - Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre
fattispecie criminogene
TITOLO III - Interventi di prevenzione terziaria
Art. 10 - Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati
Art. 11 - Politiche a sostegno delle vittime
TITOLO IV - Disposizioni generali
Art. 12 - Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni
regionali. Cooperazione istituzionale
Art. 13 - Costituzione in giudizio
Art. 14 - Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo
delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza
responsabile
Art. 15 - Centro di documentazione
TITOLO V - Disposizioni finali e finanziarie
Art. 16 - Partecipazione all'associazione Avviso pubblico
Art. 17 - Clausola valutativa
Art. 18- Norma finanziaria
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi
costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre
allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità
regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile attraverso la promozione degli interventi di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi,
progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con
altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno
della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto
previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina
della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema
integrato di sicurezza) e dall'articolo 2 della legge regionale 26
novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità
e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a
committenza pubblica e privata).
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del
crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:
a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a
prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio
regionale sul piano economico e sociale;
b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a
contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio
regionale;
c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre
i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.
TITOLO II
Interventi di prevenzione primaria e secondaria
Art. 3
Accordi con enti pubblici
1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri
accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le
Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e
del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di
contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad
aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a
rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo
organizzato e mafioso;
b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile fra i giovani;
c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il
monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla
criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse
articolazioni;
d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni
criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.
Art. 4
Rapporti con il volontariato e l'associazionismo
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e
stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21
febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle
organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2
settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34
(Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione
sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10),
operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto
alla criminalità organizzata e mafiosa. Per le medesime finalità, la
Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte dei
soggetti di cui al presente comma con gli Enti locali del territorio
regionale.
2. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato
e alle associazioni di cui al comma 1, dotate di un forte
radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a
diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine
organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile.
Art. 5
Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale
1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei
fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi
o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la
Regione stipula accordi e convenzioni con le autorità statali
operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le
associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le
associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste
individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di
danno ambientale). A tal fine possono essere altresì previste
specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra
la Regione e i suindicati soggetti.
Art. 6
Interventi nei settori economici
e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali
1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e
della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della
cooperazione, del lavoro e delle professioni al fine di favorire il
coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e
contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine essa
promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in
collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese,
della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli
ordini ed i collegi dei professionisti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle amministrazioni
pubbliche non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g),
della Costituzione, la Regione promuove iniziative di formazione
volte a fornire ai pubblici dipendenti una specifica preparazione ed
a far maturare una spiccata sensibilità al fine della prevenzione e
del contrasto alla corruzione ed agli altri reati connessi con le
attività illecite e criminose di cui alla presente legge.
Art. 7
Misure a sostegno della cultura della legalità
e della cittadinanza responsabile
nel settore dell'educazione e dell'istruzione
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25
della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza
delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto
l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e
della formazione professionale, anche in integrazione tra loro),
previa stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 3, promuove ed
incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura
della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:
a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni
scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare
le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione
di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della
scuola;
b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti
nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui
alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea
inerenti ai temi della stessa;
c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della
coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la
cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella
comunità regionale, in particolare fra i giovani.
2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle
attività di cui al presente articolo mediante la concessione di
patrocini e altri interventi con finalità divulgative.
Art. 8
Attività della polizia locale. Interventi formativi
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge regionale n. 24 del 2003, valorizza il ruolo della polizia
locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e
secondaria, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 3 della
presente legge.
2. La Regione promuove, avvalendosi della fondazione Scuola
interregionale di Polizia locale di cui al capo III bis della legge
regionale n. 24 del 2003, la formazione degli operatori di polizia
locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli Enti
locali, delle Forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del
volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere
sociale sui temi oggetto della presente legge.
Art. 9
Interventi per la prevenzione dell'usura
e di altre fattispecie criminogene
1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove
specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne
l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le
associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia
sociale e sanitaria, prevede, nell'esercizio delle proprie
competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi
per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o
derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso.
TITOLO III
Interventi di prevenzione terziaria
Art. 10
Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati
1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:
a) l'assistenza agli Enti locali assegnatari dei beni immobili
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai
sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31
maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali
di tipo mafioso, anche straniere);
b) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera
a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla
realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli
stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera
a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il
riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la
stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.
Art. 11
Politiche a sostegno delle vittime
1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle
proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie
competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede
interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di
dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine
organizzato e mafioso. Gli interventi di cui al presente comma sono
realizzati anche mediante i programmi di protezione di cui
all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche
alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2)
e i programmi di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11
agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone).
2. La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati di
cui all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 interviene a
favore delle vittime dei reati del crimine organizzato e mafioso o
di azioni criminose messe in atto dalla mafia e dalla criminalità
organizzata, sulla base dei presupposti, modalità e condizioni
previste dal medesimo articolo.
TITOLO IV
Disposizioni generali
Art. 12
Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali.
Cooperazione istituzionale
1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative di
sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli
interventi regionali di cui all'articolo 3 e le attività derivanti
dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge.
2. La struttura regionale competente per le iniziative sui fenomeni
connessi al crimine organizzato e mafioso:
a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio
dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla
presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 10, e ne
rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e
delle associazioni;
b) esercita le funzioni di osservatorio sui fenomeni connessi al
crimine organizzato e mafioso; a tal fine essa opera anche in
collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c);
c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le principali
associazioni di cui all'articolo 4 della presente legge anche al
fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
d) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui agli
articoli 5 e 6, comma 1, della presente legge.
3. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione
promuove, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di
coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale
prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del
2003, la cooperazione con le Istituzioni dello Stato competenti per
il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. La Regione
collabora con le Amministrazioni statali competenti nelle materie
della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli
accordi di cui all'articolo 3, per la soluzione di specifiche
problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale.
4. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della
comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono
svolte in raccordo tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa.
5. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i
criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione
degli articoli 3, 4, comma 2, 7 e 10.
Art. 13
Costituzione in giudizio
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti
ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera i), dello Statuto
regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei
diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e
mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi
processi.
Art. 14
Giornata regionale della memoria e dell'impegno
in ricordo delle vittime delle mafie
e per la promozione della cittadinanza responsabile
1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa,
la Regione istituisce la Giornata regionale della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la
promozione della cittadinanza responsabile , da celebrarsi ogni anno
il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione,
l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su
tutto il territorio.
Art. 15
Centro di documentazione
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
legislativa, d'intesa fra loro, costituiscono un centro di
documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni
connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al
territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere
culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di
conoscenze in materia.
TITOLO V
Disposizioni finali e finanziarie
Art. 16
Partecipazione all'associazione Avviso pubblico
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64, comma 3,
dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare
all'associazione denominata Avviso pubblico .
2. L'associazione Avviso pubblico è un'organizzazione a carattere
associativo, liberamente costituita da Enti locali e Regioni per
promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione
mafiosa nel governo degli Enti locali ed iniziative di formazione
civile contro le mafie.
3. La partecipazione della Regione all'associazione Avviso
pubblico è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello
Statuto della Regione Emilia-Romagna.
4. La Regione aderisce all'associazione Avviso pubblico con una
quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai
sensi dello statuto dell'associazione stessa e nell'ambito delle
disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
5. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la
partecipazione ad Avviso pubblico e ad esercitare tutti i diritti
inerenti alla qualità di associato.
Art. 17
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire
nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e
mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile.
2. A tal fine ogni due anni la Giunta regionale presenta alla
competente Commissione assembleare una relazione che fornisce
informazioni sui seguenti aspetti:
a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla
criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse
articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione
alla situazione nazionale;
b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e
finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge,
evidenziandone i risultati ottenuti;
c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il
finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla
legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati
coinvolti.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per
la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata
coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi
previsti.
Art. 18
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per
l'esercizio 2011, la Regione fa fronte con i fondi annualmente
stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del
bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali
vigenti, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa
del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo
specifico accantonati, a norma di quanto disposto dall'articolo 10
della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15 (Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2011 e bilancio pluriennale 2011-2013), nell'ambito delle seguenti
unità previsionali di base:
a) 1.7.2.2.29100, al capitolo 86350, Fondo speciale per far fronte
agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso
di approvazione - spese correnti , elenco n. 2 del bilancio
regionale per l'esercizio 2011;
b) 1.7.2.3.29150, al capitolo 86500, Fondo speciale per far fronte
agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso
di approvazione - spese d'investimento , elenco n. 5 del bilancio
regionale per l'esercizio 2011.
2. Per gli esercizi successivi al 2011, la Regione fa fronte con i
fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche con riferimento alle
leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della
necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo
37 dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
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