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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 119
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 773 del 14 06 10)

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 119 N. 1/2010
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
Bilancio Affari Generali ed Istituzionali
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento
generale di variazione (delibera di Giunta n. 773 del 14 06 10)
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 7
del 15/06/2010
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
13/07/2010
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA
LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON
L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
INDICE
Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
Art. 2 Cartografia regionale
Art. 3 Misure di intervento per lo sviluppo del patrimonio
zootecnico
Art. 4 Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 5 Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla
qualificazione dell'impresa cooperativa
Art. 6 Fondo per la mobilità al servizio delle fiere
Art. 7 Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR
2007/2013 (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del
2009)
Art. 8 Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica
Art. 9 Manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle
Scale
Art. 10 Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società Terme
di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a.
Art. 11 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di
garanzia per l'emergenza abitativa
Art. 12 Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone
sostenibile
Art. 13 Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
Art. 14 Rete viaria di interesse regionale (modifiche alla legge
regionale n. 24 del 2009)
Art. 15 Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione
Emilia-Romagna alla società per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi -
Forlì
Art. 16 Interventi del Sistema Emilia-Romagna nel territorio
della Regione Abruzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009
Art. 17 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. 18 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale
Art. 19 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende ed Enti
del Servizio sanitario regionale (modifiche alla legge finanziaria
regionale n. 24 del 2009)
Art. 20 Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per
interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei
poli didattico-scientifici universitari (modifiche alla legge
finanziaria regionale n. 24 del 2009)
Art. 21 Edilizia universitaria
Art. 22 Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore
dei lavoratori colpiti dalla crisi (modifiche alla legge finanziaria
regionale n. 24 del 2009)
Art. 23 Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
Art. 24 Recupero e restauro di immobili di particolare valore
storico e culturale
Art. 25 Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009
Art. 26 Trasferimento all'esercizio 2010 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2009 finanziate con mezzi regionali
Art. 27 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984
Art. 28 Modifica alla legge regionale n. 30 del 1992
Art. 29 Modifica alla legge regionale n. 30 del 1993
Art. 30 Modifica alla legge regionale n. 42 del 1995
Art. 31 Modifica alla legge regionale n. 4 del 2000
Art. 32 Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000
Art. 33 Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002
Art. 34 Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2003
Art. 35 Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003
Art. 36 Modifica alla legge regionale n. 29 del 2004
Art. 37 Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008
Art. 38 Modifica alla legge regionale n. 24 del 2009
Art. 39 Modifica alla legge regionale n. 4 del 2010
Art. 40 Copertura finanziaria
Art. 41 Entrata in vigore
Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione),
nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 -
Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo, 1.2.1.3.1510
- Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le
seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 Spese per l'automazione dei servizi
regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30
abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.
11)
Esercizio 2010: Euro 2.321.314,05
2011: Euro 2.212.440,16
2012: Euro 392.175,76;
b) Cap. 03910 Sviluppo del sistema informativo regionale
(art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30
abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.
11) ;
Esercizio 2010: Euro 2.371.170,00
2011: Euro 5.768.032,31;
c) Cap. 03937 Sviluppo del sistema informativo
regionale: piano telematico regionale (art.
17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
Esercizio 2010: Euro 5.205.272,04
2011: Euro 9.200.709,67
2012: Euro 8.035.000,00.
Art. 2
Cartografia regionale
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010
dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 22
dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del
bilancio pluriennale 2010-2012), è ridotta di Euro 320.400,00, a
valere sul Capitolo 3840, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510 -
Sviluppo del sistema informativo regionale.
2. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010
dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del
2009, è aumentata di Euro 100.000,00, a valere sul Capitolo 3850,
nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia
tematica regionale: geologia e pedologia.
Art. 3
Misure di intervento per lo sviluppo
del patrimonio zootecnico
1. Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico
delle razze bovine autoctone da carne, la Regione è autorizzata a
concedere ad imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, contributi
per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri
genealogici o nei registri anagrafici.
2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione
sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in
conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) n.
1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio
finanziario 2010, una autorizzazione di spesa pari a Euro 40.000,00,
a valere sul Capitolo 10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 -
Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.
Art. 4
Interventi nel settore delle bonifiche
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010
dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del
2009, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 16400,
nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e
irrigazione.
2. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2010,
dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del
2009, è aumentata di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 16332,
nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e
irrigazione.
Art. 5
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale
23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina
generale per la cooperazione) è disposta la seguente autorizzazione
di spesa a favore del sottoelencato capitolo afferente alla U.P.B.
1.3.2.3.8230 - Promozione e qualificazione delle imprese
cooperative:
a) Cap. 21222 Contributi per l'integrazione del fondo
consortile del consorzio fidi regionale tra
imprese cooperative (artt. 7 e 7-bis, L.R.
23 marzo 1990, n. 22 e successive
modifiche)
Esercizio 2010: Euro 500.000,00. .
Art. 6
Fondo per la mobilità al servizio delle fiere
1. Per la realizzazione di infrastrutture al servizio della fiera di
Bologna di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 27 febbraio 2006,
n. 105 (Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale), la
Regione è autorizzata a trasferire la somma di Euro 3.000.000,00, di
cui al decreto direttoriale in data 8 febbraio 2010, alla Società
Bologna Fiere s.p.a., a valere sul Capitolo 23120, nell'ambito della
U.P.B. 1.3.2.3.8050 - Interventi per investimenti a favore dei
distretti produttivi - Risorse statali.
Art. 7
Integrazione regionale al programma
operativo regionale FESR 2007/2013
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del
2009 è inserito il seguente:
2 bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi
dell'attività I.2.1. Sostegno allo start-up di nuove imprese
innovative, prevista nel programma operativo regionale FESR
2007/2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da
utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel
programma operativo stesso. A tal fine è disposta la seguente
autorizzazione di spesa:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma
operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali
Cap. 23758 Contributi a imprese per investimenti
relativi alla realizzazione di programmi di
ricerca industriale collaborativa e sviluppo
sperimentale e per l'avvio di nuove imprese
innovative Finanziamento integrativo
regionale al Programma Operativo 2007-2013
Esercizio 2010: Euro 2.000.000,00. .
2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2009
le parole al comma 2 sono sostituite ogni volta dalle parole ai
commi 2 e 2 bis .
Art. 8
Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 9, comma 1, lettera a)
della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è
aumentata di Euro 1.996.900,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B.
1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.
Art. 9
Manutenzione straordinaria
dell'area invernale Corno alle Scale
1. Al fine della manutenzione straordinaria dell'area invernale
Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto
affidatario dell'universalità dei beni, oggetto della concessione e
delle funzioni connesse ivi comprese le opere stabili acquisite,
giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo
annuale di Euro 250.000,00, a valere sul Capitolo 25792, nell'ambito
della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e
qualificazione delle strutture turistiche.
Art. 10
Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società
Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a.
1. La Regione è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale
approvato dall'assemblea straordinaria della società Terme di
Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a., a norma di quanto previsto dalla
legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore s.p.a. e Terme
di Castrocaro s.p.a.) e dall'articolo 41 della legge regionale 30
giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale,
l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle
funzioni). A tal fine è autorizzata la spesa massima di Euro
2.000.000,00, a valere sul Capitolo 29302, nell'ambito della U.P.B.
1.3.3.3.10100 - Sviluppo del turismo termale.
Art. 11
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un
fondo di garanzia, finalizzato a garantire i crediti assunti dalle
banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i
proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione
dell'esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate.
2. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono
definite con atto della Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2010
un'autorizzazione di spesa pari a Euro 1.000.000,00, a valere sul
Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per
l'accesso alle abitazioni in locazione.
Art. 12
Programma di riqualificazione urbana
per alloggi a canone sostenibile
1. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma
innovativo in ambito urbano denominato Programma di
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile e al fine
di ottimizzare le risorse di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana
per alloggi a canone sostenibile), la Regione è autorizzata a
stanziare risorse aggiuntive, da utilizzare con le medesime modalità
e destinazioni del programma, pari a Euro 15.000.000,00, a valere
sul Capitolo 31116 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.3.12650 -
Programmi di riqualificazione urbana.
Art. 13
Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010
dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, è
aumentata di Euro 800.000,00, a valere sul Capitolo 39050,
nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione
idraulica e ambientale.
2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 19, comma 1
della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è
aumentata di Euro 1.550.000,00, a valere sul Capitolo 39220,
afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione
idraulica ed ambientale.
Art. 14
Rete viaria di interesse regionale
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 1, lettera a)
della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è
aumentata di Euro 13.421.800,00, a valere sul Capitolo 45184,
afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione
opere stradali.
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della legge
regionale n. 24 del 2009 sono inserite le seguenti lettere e
relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per
ciascuno indicate:
b) Cap. 45177 Finanziamenti a Province per interventi
sulla rete stradale per opere sul demanio
provinciale di interesse regionale, resesi
necessarie a seguito di eventi eccezionali
o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c),
L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive
modifiche)
Esercizio 2010: Euro 4.000.000,00;
c) Cap. 45175 Contributi in capitale alle Province per
interventi di sistemazione, miglioramento e
costruzione di strade di proprietà comunale
(art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile
1999, n. 3 come modificato da art. 2, L.R.
4 maggio 2001, n. 12)
Esercizio 2010: Euro 5.000.000,00. .
Art. 15
Oneri derivanti dalla partecipazione
della Regione Emilia-Romagna alla Società per
azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi - Forlì
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 27, comma 1 della legge
regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro
715.587,60, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
Art. 16
Interventi del Sistema Emilia-Romagna
nel territorio della Regione Abruzzo
colpito dal sisma del 6 aprile 2009
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito degli interventi previsti
dall'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
della legge di assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011.
Primo provvedimento generale di variazione), è autorizzata a
stanziare, per l'esercizio 2010, la somma di Euro 300.000,00 per la
realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di infrastrutture
pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o
danneggiate nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila,
colpiti dall'evento sismico del 6 aprile 2009, a valere sul Capitolo
47445 Assegnazione all'Agenzia regionale di protezione civile per
interventi finalizzati alla realizzazione, al ripristino o alla
ricostruzione di infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate,
nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpito dal
sisma del 6 aprile 2009 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17430 -
Interventi urgenti per eventi calamitosi nei territori di altre
regioni.
Art. 17
Lavori d'urgenza e provvedimenti
in casi di somma urgenza
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 28, comma 1 della legge
regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro
4.800.000,00, a valere sul Capitolo 48050, afferente alla U.P.B.
1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento.
Art. 18
Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 30, comma 1 della legge
regionale n. 24 del 2009, a valere sul Capitolo 51708, afferente
alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse
vincolate, è aumentata di Euro 60.000.000,00, in relazione anche
alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di
assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno
2010.
Art. 19
Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti
del Servizio sanitario regionale
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
1. L'articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito
dal seguente:
Art. 31
Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti
del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario
regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2010, in
complessivi Euro 36.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente
gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi
del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del
SSR per spese di personale di cui si avvale
l'Agenzia Sanitaria Regionale (articolo 2
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
Euro 3.620.512,00;
b) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla
Regione per attività di supporto al SSR
(articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502)
Euro 19.800.000,00;
c) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie
regionali ed altri Enti per lo sviluppo di
progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi
previsti dal Piano sociale e sanitario
regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502)
Euro 12.579.488,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono revocate per l'importo complessivo di Euro 2.451.587,20,
costituendo per l'esercizio 2009 economia di spesa a valere sui
Capitoli 51720, 51721, 51773, 51776; il suddetto importo viene
reiscritto, con riferimento all'esercizio 2010, sui seguenti
capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati e
per l'attuazione delle rispettive finalità:
a) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla
Regione per attività di supporto al SSR
(articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502) - U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro 98.421,60;
b) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie
regionali ed altri Enti per lo sviluppo di
progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi
previsti dal Piano sociale e sanitario
regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502) - U.P.B.
1.5.1.2.18120
Euro 2.326.300,69;
c) Cap. 51720 Quota del Fondo sanitario regionale
impiegata direttamente dalla Regione per
interventi di promozione e supporto nei
confronti delle Aziende sanitarie in
relazione al perseguimento degli obiettivi
del Piano sanitario nazionale e regionale
(articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502) - Mezzi statali - U.P.B.
1.5.1.2.18110
Euro 26.864,91.
3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2010, per l'attuazione
delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di
ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
a) Cap. 51799 Spese per l'attuazione di progetti di
ricerca nazionali (articolo 2 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502)
Euro 1.901.579,18;
b) Cap. 51801 Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del
SSR ed altri Enti delle amministrazioni
locali per spese di personale di cui si
avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per
l'attuazione di progetti di ricerca
nazionali (art. 2 del D.Lgs 30 dicembre
1992, n. 502)
Euro 571.680,68. .
Art. 20
Contributi straordinari alle Amministrazioni locali
per interventi su immobili, strutture e aree
per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
1. L'articolo 39 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito
dal seguente:
Art. 39
Contributi straordinari alle Amministrazioni locali
per interventi su immobili, strutture e aree
per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari
1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari
in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per
l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione
straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e
aree, anche di proprietà di soggetti privati, da destinare al
potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta
regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure
per la concessione dei finanziamenti straordinari alle
Amministrazioni locali.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono
disposte, per l'esercizio 2010, autorizzazioni di spesa di Euro
500.000,00, a valere sul Capitolo 73140 e di Euro 300.000,00, a
valere sul Capitolo 73142, nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 -
Edilizia residenziale e universitaria. .
Art. 21
Edilizia universitaria
1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle
strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario
attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale
universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione,
l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle
strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché
le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge
regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di
interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e
l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2010, una
autorizzazione di spesa di Euro 4.537.000,00, a valere sul Capitolo
73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale
universitaria.
Art. 22
Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva
in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
1. Il punto 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della
legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito dal seguente:
1)Cap. 75763 Assegnazione all'INPS per interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione (art.
9, Legge 19 luglio 1993, n. 236; Accordo
Regioni, Province autonome e Governo del 12
febbraio 2009) - Mezzi statali afferente
alla U.P.B. 25280 - Progetti speciali nel
settore della formazione professionale -
Risorse statali
Euro 10.436.935,00. .
Art. 23
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 41, comma 1 della legge
regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro
1.000.000,00, a valere sul Capitolo 70602, afferente alla U.P.B.
1.6.5.2.27110 - Contributi a Enti o Associazioni che si prefiggono
scopi culturali.
Art. 24
Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 42, comma 1 della legge
regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro
1.000.000,00, a valere sul Capitolo 70718, afferente alla U.P.B.
1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e
culturale.
Art. 25
Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009
1. La Regione Emilia-Romagna, per i progetti in materia di turismo,
riqualificazione commerciale e del territorio presentati dai Comuni
di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di
Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata
Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla
regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai
sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione) è
autorizzata a concedere contributi straordinari per un importo pari
a Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 25523 nell'ambito della
U.P.B. 1.3.3.3.10050 - Progetti in materia di turismo,
riqualificazione commerciale e del territorio. La Giunta regionale
con proprio atto stabilisce i criteri e le modalità per
l'assegnazione dei contributi.
2. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la
riqualificazione e il recupero di manutenzione pregressa sulla rete
viaria provinciale ricadente nei comuni di cui alla legge n. 117 del
2009, è autorizzata a concedere alla Provincia di Rimini contributi
per la realizzazione di interventi infrastrutturali su tale rete per
un importo pari a Euro 2.500.000,00 a valere sul capitolo 45179
nell'ambito della U.P.B 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione
di opere stradali. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i
criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.
Art. 26
Trasferimento all'esercizio 2010
delle autorizzazioni di spesa relative al 2009
finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di
spesa disposti dall'articolo 45 della legge regionale n. 24 del
2009, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio
2010, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio
2009. Le autorizzazioni di spesa relative al 2009 ammontano
complessivamente a Euro 300.895.613,38.
Progr. Capitolo UPB Euro
1 ) 2698 1.2.3.3.4420 - 444.640,61
2 ) 2701 1.2.3.3.4420 - 274.000,00
3 ) 2708 1.2.3.3.4420 - 6.974,59
4 ) 2775 1.2.3.3.4420 - 1.954.416,80
5 ) 3455 1.2.2.3.3100 + 141.324,03
6 ) 3840 1.2.1.3.1510 + 57.269,28
7 ) 3850 1.2.3.3.4440 + 47.837,38
8 ) 3905 1.2.1.3.1500 - 141.180,65
9 ) 3910 1.2.1.3.1510 + 7.367,36
10 ) 3925 1.2.1.3.1520 + 1.350.220,96
11 ) 3937 1.2.1.3.1510 - 1.611.645,13
12 ) 4270 1.2.1.3.1600 - 14.800,00
13 ) 4339 1.2.1.3.1611 + 18.720,72
14 ) 16332 1.3.1.3.6300 + 102.245,57
15 ) 16400 1.3.1.3.6300 - 1.422.320,45
16 ) 23028 1.3.2.3.8300 - 9.500.000,00
17 ) 23419 1.3.2.3.8350 - 68.936,06
18 ) 25525 1.3.3.3.10010 - 918.230,45
19 ) 30640 1.4.1.3.12630 - 861.287,08
20 ) 30885 1.4.1.3.12620 - 154.937,07
21 ) 31110 1.4.1.3.12650 - 3.862.637,99
22 ) 32097 1.4.1.3.12735 + 2.263.157,06
23 ) 32116 1.4.1.3.12820 - 1.500.000,00
24 ) 32123 1.4.1.3.12820 - 1.200.000,00
25 ) 35305 1.4.2.3.14000 - 1.000.000,00
26 ) 36188 1.4.2.3.14062 - 353.928,39
27 ) 37250 1.4.2.3.14170 - 163.600,00
28 ) 37374 1.4.2.3.14220 - 410.000,00
29 ) 37378 1.4.2.3.14223 + 92.525,00
30 ) 37385 1.4.2.3.14223 + 251.158,20
31 ) 38027 1.4.2.3.14310 - 500.759,91
32 ) 39050 1.4.2.3.14500 + 228.053,06
33 ) 39220 1.4.2.3.14500 - 158.889,08
34 ) 39360 1.4.2.3.14555 - 426.527,02
35 ) 41995 1.4.3.3.15820 - 585.910,24
36 ) 43027 1.4.3.3.16000 - 119.682,38
37 ) 43270 1.4.3.3.16010 + 507.022,39
38 ) 43672 1.4.3.3.16501 - 15.975.315,20
39 ) 45175 1.4.3.3.16200 - 7.037.888,53
40 ) 45177 1.4.3.3.16200 - 742.000,00
41 ) 45184 1.4.3.3.16200 - 2.600.000,00
42 ) 46125 1.4.3.3.16600 - 1.000.000,00
43 ) 47114 1.4.4.3.17400 - 89.316,79
44 ) 48050 1.4.4.3.17450 - 2.133.423,07
45 ) 57680 1.5.2.3.21060 + 101.252,21
46 ) 65714 1.5.1.3.19050 - 33.569,69
47 ) 65717 1.5.1.3.19050 - 525.000,00
48 ) 65770 1.5.1.3.19070 - 6.345.000,00
49 ) 70678 1.6.5.3.27500 - 224.397,55
50 ) 70718 1.6.5.3.27520 - 3.603.488,09
51 ) 71572 1.6.5.3.27540 - 376.543,27
52 ) 73060 1.6.2.3.23500 + 98.926,88
53 ) 73140 1.6.3.3.24510 + 300.000,00
54 ) 78410 1.4.2.3.14384 - 128,95
55 ) 78705 1.6.6.3.28500 - 562.110,81
Art. 27Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984,
n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale) le parole , ai sensi dell'art. 118, comma
primo, della Costituzione, sono soppresse.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del
1984 è aggiunto il seguente:
4 bis. I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza
di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura
ridotta, spettano, secondo le rispettive competenze, alla Regione o
agli altri enti competenti all'irrogazione della sanzione, salvo
diversa disposizione di legge. .
Art. 28
Modifica alla legge regionale n. 30 del 1992
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale
20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei
trasporti) è sostituita dalla seguente:
d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei
livelli di sicurezza delle infrastrutture e alla dotazione di
strutture per la comunicazione e formazione dell'utenza ai fini del
miglioramento della sicurezza stradale; .
Art. 29
Modifica alla legge regionale n. 30 del 1993
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre
1993, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
società per azioni SAPIR di Ravenna) è sostituito dal seguente:
1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione
Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da
un suo delegato allo scopo. .
Art. 30
Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1995
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale
14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento
indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) è
abrogata.
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 42 del 1995
sono abrogate le parole: nonché una indennità giornaliera pari a un
trentesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a),
dell'articolo 6. Per missioni all'estero oltre al rimborso integrale
delle spese di trasporto è dovuta una indennità giornaliera pari a
un quindicesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a),
dell'articolo 6. .
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 42 del
1995 sono abrogati.
Art. 31
Modifica alla legge regionale n. 4 del 2000
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1
febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di
animazione e di accompagnamento turistico) è soppressa.
Art. 32
Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile
2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina) è inserito il seguente comma:
3 bis. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema
informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel
registro della popolazione canina presente sul territorio regionale,
mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati
provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora,
altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli
interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a
prevenire il fenomeno del randagismo. .
2. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000,
le parole precedente art. 26 sono sostituite dalle parole
precedenti articoli 26 e 5 .
Art. 33
Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale
23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la
qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della
legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta
turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984
n. 38)) è abrogata.
2. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 40 del 2002
è sostituito dal seguente:
1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi Fidi e le
Cooperative di Garanzia di cui al presente titolo sono tenuti, a
pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla
Regione copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di
credito e delle loro modifiche nonché una rendicontazione sulle
modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla
Regione, a firma del Presidente, da trasmettere entro un mese
dall'approvazione del bilancio. .
Art. 34
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2003
1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2003,
n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e
vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della
L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie
di viaggio e turismo)) è sostituito dal seguente:
2. Il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di
garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con
operatività a livello regionale, che associ almeno tre consorzi e
cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla
Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:
a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;
b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo
grado aderenti, a parità di condizione, qualunque operatore
turistico che ne faccia richiesta;
c) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla
Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento. .
Art. 35
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003
1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 30 giugno 2003,
n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche
in integrazione fra loro) è sostituito dal seguente:
2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in
esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano
validità nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al
comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di
primo grado accedono alla formazione professionale iniziale
frequentando, almeno per un anno, la scuola secondaria di secondo
grado. .
Art. 37
Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2008,
n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), le
parole a decorrere dal terzo anno successivo sono sostituite dalle
parole a decorrere dal quarto anno successivo .
2. Al comma 1 dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del
2008, le parole nel biennio 2009-2010 sono sostituite dalle parole
nel triennio 2009-2011 .
3. Al comma 3 dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del
2008, le parole fino al 31 dicembre 2010 sono sostituite dalle
parole fino al 31 dicembre 2011 .
Art. 38
Modifica alla legge regionale n. 24 del 2009
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 22
dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del
bilancio pluriennale 2010-2012) è inserito il seguente comma:
1 bis. Per le opere e i lavori da realizzarsi nell'ambito
dell'avvalimento di cui al comma 1, AIPO attuerà le relative
procedure espropriative. .
Art. 39
Modifica alla legge regionale n. 4 del 2010
1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4
(Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento
all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il
2010) è inserito il seguente:
Art. 41 bis
Sanzioni
1. Si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22,
comma 1 del decreto legislativo n. 114 del 1998 nei seguenti casi:
a) esercizio dell'attività commerciale in violazione delle
disposizioni dell'articolo 41;
b) esercizio dell'attività commerciale in violazione di un
provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività adottato ai
sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990;
c) esercizio dell'attività commerciale in mancanza dei requisiti
morali o professionali di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e all'articolo
6, commi 2 e 5, della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14
(Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande).
2. A chiunque eserciti l'attività commerciale in mancanza dei
requisiti morali o professionali di cui al comma 1, lettera c), si
applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 22,
commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano in
mancanza di diversa disposizione sanzionatoria prevista dalla legge
dello Stato.
4. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo
14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i
proventi. .
Art. 40
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le
risorse indicate nel bilancio pluriennale 2010-2012 - stato di
previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite
dallo stato di previsione della spesa.
Art. 41
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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