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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 119
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 773 del 14 06 10)

Relazione:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 119 N. 1/bis
Oggetto: 120 N. 2/bis
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
Bilancio Affari Generali ed Istituzionali
119 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale:
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA
LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001 N. 40 IN COINCIDENZA CON
L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2010 - 2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
120 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE
2010-2012 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE
2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
RELAZIONE DEL CONSIGLIERE LUCIANO VECCHI
Relatore della Commissione
Premessa
L'ordinamento contabile, disciplinato con la L.R. 15 novembre 2001,
n. 40, assegna all'assestamento di bilancio le funzioni di:
aggiornare i residui attivi e passivi, la giacenza di cassa e il
saldo finanziario sulla base delle definitive risultanze contabili
dell'esercizio precedente. Perciò si procede, su tale base, a
rideterminare i valori della giacenza di cassa, del risultato di
amministrazione e dei residui attivi e passivi. I risultati
conseguiti nel 2009 saranno compiutamente analizzati in occasione
della relazione annuale sul Rendiconto generale della Regione.
Nell'ambito dei lavori preparatori alla adozione dei provvedimenti,
oggi in esame, come I commissione dell'Assemblea Legislativa
dell'Emilia-Romagna abbiamo voluto convocare l'udienza conoscitiva
per conoscere gli orientamenti e le valutazioni dei rappresentanti
della società civile e delle categorie economiche sia rispetto
all'assestamento del bilancio della Regione che per quanto riguarda
le priorità da seguire nelle politiche del nostro territorio.
Il confronto con la società civile è per noi sostanza del nostro
modo di concepire la politica al servizio dell'interesse comune. Si
tratta di meglio definire gli obiettivi politici ma anche di
valutare la corrispondenza tra gli strumenti a disposizione con i
risultati concreti dell'azione di governo.
Questa discussione - sul completamento del bilancio regionale per il
2010 - avviene mentre, a livello nazionale, si sta discutendo di una
manovra finanziaria che - se non modificata - rischia di
modificare la Costituzione reale del Paese, espropriando le
Regioni e il sistema delle Autonomie Locali delle risorse per
assolvere ai compiti che sono loro assegnati. Per l'Emilia-Romagna -
allo stato delle cose - si tratterebbe di un taglio, per il 2011, di
oltre 650 milioni di Euro, quasi il 25% del bilancio
extra-sanitario.
Se così fosse gli scenari futuri sarebbero inediti ed inquietanti.
Pieno sostegno va all'iniziativa, promossa unitariamente dai
Presidenti di tutte le Regioni italiane, per cambiare profondamente
una manovra ingiusta ed iniqua che va, peraltro, in direzione
opposta ad una federalismo che rischia di soccombere prima di vedere
la luce.
Vale la pena ricordare che la manovra di assestamento si inserisce
nel più ampio quadro della finanza regionale determinato dal
bilancio di previsione 2010, le cui cifre ammontano a entrate e
spese per 14.111,2 milioni di euro. Il quale è teso a sostenere il
sistema Emilia-Romagna per l'uscita dalla crisi e a creare le basi
per la ripresa, che salvaguardi i posti di lavoro, la qualità
ambientale e sociale e lo sviluppo della società regionale come
realtà moderna e socialmente coesa.
L'assestamento del bilancio 2010, pari a circa 210 milioni di euro,
pone al centro dell'attenzione una valutazione complessiva delle
dinamiche delle risorse e delle spese intervenute nella prima parte
dell'anno, e un momento di attenzione alla gestione del bilancio
stesso, mediante la quale vengono perseguiti gli obiettivi di
governo prefissati. Infatti, attraverso l'assestamento, vengono
aggiornati i residui attivi e passivi, la giacenza di cassa e il
saldo finanziario.
L'assestamento non può essere considerato solamente come mero fatto
tecnico di aggiornamento dei dati derivanti dal conto consuntivo, ma
rappresenta anche un momento di valutazione complessiva delle
dinamiche delle risorse e delle spese intervenute nella prima parte
dell'anno e di rinnovata attenzione alla gestione del bilancio
mediante la quale vengono perseguiti gli obiettivi di governo
prefissati. Attraverso l'assestamento, quindi, debbono essere
operate quelle rettifiche e quelle integrazioni, alle previsioni
delle entrate e delle spese, con riferimento sia alla competenza sia
alla cassa, necessarie al fine di aderire alle esigenze emerse nel
corso dei primi mesi di gestione, aggiornando i profili finanziari
delle politiche da perseguire, in coerenza dei mutamenti del quadro
delle risorse disponibili. Dal lato delle entrate, le previsioni di
competenza e di cassa sono riviste alla luce del quadro di
riferimento, tenendo conto anche della più recente evoluzione del
gettito di ciascuna entrata. Le previsioni di cassa tengono conto,
in particolare, degli eventuali scostamenti della consistenza
effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata
in sede di formazione delle previsioni iniziali.
In tale contesto l'assestamento esplica, di conseguenza, anche una
funzione di adeguamento nel corso della gestione e si pone come
componente della manovra di bilancio, essendo chiamato a svolgere
una funzione ricognitiva delle tendenze in atto.
La situazione dell'economia nazionale e regionale
La manovra di assestamento al bilancio si sviluppa in un momento
particolarmente difficile per l'economia italiana, a causa della
crisi economica internazionale.
Sono centinaia di migliaia le imprese che denunciano la riduzione di
ordini e commesse. A livello nazionale il ricorso alla cassa
integrazione è 10 volte più alto di due anni fa; la disoccupazione
sfiora ormai il 9% e supera il 28% tra chi ha meno di 30 anni, per
di più l'Italia continua ad avere più bassi livelli di occupazione
femminile.
Per non parlare di quei tantissimi giovani che perdono anche quel
lavoro precario o a termine che faticosamente avevano trovato, dopo
lunghe e umilianti attese. Risulta evidente quanto sia
irresponsabile e propagandistico, come fa il Governo, far credere
ogni giorno agli italiani che la crisi sia ormai alle nostre spalle.
Basti pensare che nel 2009 a livello nazionale diversi sono stati
gli indicatori negativi, come evidenziato anche dalla relazione
annuale del Governatore della Banca d'Italia, presentata il 31
maggio 2010:
- Il PIL ha segnato una contrazione del 5 per cento, la più marcata
del dopoguerra.
- Si è arrestata la flessione del terziario.
- È proseguita, pur attenuandosi, la flessione delle costruzioni.
- L'inflazione è calata su valori storicamente bassi, allo 0,8 per
cento nella media del 2009 (dal 3,3 dell'anno precedente), vi ha
contribuito soprattutto la forte decelerazione dei prezzi dei beni e
dei servizi importati.
- l'occupazione si è ridotta di 815.000 unità (da aprile 2008 a
marzo 2010). Il tasso di disoccupazione ha raggiunto nel marzo di
quest'anno l'8,8 per cento, ritornando sui livelli del 2001.
Non serve coltivare illusioni e fare gioghi di prestigio. Quel che
serve sono politiche concrete anticrisi: un accesso più facile al
credito bancario per le imprese; sostegni alle aziende per aiutarle
a investire e esportare: apertura di cantieri di opere pubbliche. Al
nostro paese serve un piano straordinario per l'inserimento dei
giovani al lavoro, un sistema di tutele per tutti i lavoratori a
rischio oltre che incentivi per favorire i consumi. Infine, ma non
ultime, misure a favore dei redditi delle famiglie, a partire da
pensioni e salari più bassi.
Sono misure prese da tempo e con efficacia in altri paesi e che
bisogna adottare anche in Italia, battendosi conto l'immobilismo del
Governo. Solo così, rimettendo in moto l'economia del paese sarà
possibile restituire dignità e certezza al lavoro di ogni persona.
Nel secondo semestre si è avviata una moderata ripresa, soprattutto
a seguito del graduale miglioramento delle esportazioni, sospinte
dall'aumento degli scambi internazionali. Nello stesso periodo il
settore industriale è tornato a crescere, recuperando però solo in
piccola parte il calo subito durante la recessione.
Il clima di fiducia dei consumatori è tornato a peggiorare,
riflettendo le accresciute preoccupazioni sulla situazione economica
e sulle prospettive del mercato del lavoro.
Sulla base delle stime preliminari pubblicate dall'Istat, nel primo
trimestre 2010 il PIL è cresciuto dello 0,5 per cento sul periodo
precedente. In marzo e aprile le inchieste qualitative presso le
imprese hanno rilevato opinioni più favorevoli sulla situazione
economica generale. È aumentato il portafoglio degli ordini
manifatturieri, soprattutto di fonte estera; ne ha tratto beneficio
l'attività industriale, in moderato recupero.
Secondo Unioncamere Emilia-Romagna, i primi dati relativi al 2010
sembrano confermare che la crisi sia ancora lontana da una sua
conclusione. La cassa integrazione guadagni nel primo trimestre 2010
ha registrato una crescita del 384% rispetto allo stesso periodo del
2009 che pur era già pesantemente negativo. In particolare, la cassa
integrazione straordinaria ha registrato un aumento del 1424%, ad
indicare lo stato di forte difficoltà che sta interessando numerose
imprese regionali.
I dati Istat sulle forze lavoro indicano che in Emilia-Romagna
l'occupazione nel corso del 2009 è diminuita dell'1,2 per cento (in
Italia la flessione è stata dell'1,6 per cento). I disoccupati sono
aumentati di 33mila unità, arrivando a sfiorare quota centomila; il
tasso di disoccupazione è passato dal 3,2 per cento del 2008 al 4,8
per cento del 2009, si conferma comunque la Regione Emilia-Romagna
come la regione a più alto tasso di occupazione.
Oltre alla cassa integrazione guadagni, un altro aspetto che ha
caratterizzato negativamente questa fase congiunturale è stato
l'andamento delle esportazioni, con una forte contrazione del
comparto metalmeccanico. Nel mese di gennaio 2010, ultimo dato
disponibile, è proseguita la flessione, con una diminuzione del 6,3
per cento delle esportazioni rispetto a gennaio 2009. E' in crescita
il numero delle imprese esportatrici; molte aziende, anche di
piccole dimensioni, nel tentativo di trovare nuovi sbocchi
commerciali si stanno affacciando per la prima volta sui mercati
esteri, realizzando fuori dai confini nazionali piccole quote di
fatturato.
La grave situazione congiunturale determina sulla finanza pubblica,
da un lato, una forte flessione delle entrate tributarie e,
dall'altro, l'esigenza di incrementare le risorse a favore dei ceti
sociali più colpiti dall'andamento occupazionale.
Si deve registrare negativamente, in questo contesto, il permanere
di vincoli imposti dal patto di stabilità interno che, di fatto,
limitano fortemente la possibilità di interventi anticiclici,
particolarmente riferibili all'impossibilità di procedere
all'incremento delle spese per gli investimenti ed al rispetto dei
tempi nei pagamenti ai fornitori.
Le norme finanziarie dello Stato per il 2010: le disposizioni di
maggior rilievo per la finanza regionale
Il bilancio di previsione dell'esercizio 2010, approvato con la
legge regionale n. 25 del 22 dicembre 2009, è stato predisposto
sulla base della situazione a legislazione vigente; ciò rende
necessaria una ricognizione degli accadimenti legislativi e
finanziari intervenuti in questo arco temporale, al fine di adeguare
le poste di entrata e di spesa a seguito anche delle disposizioni
normative statali intervenute nel frattempo. Ci si riferisce, in
particolare, a quelle recate dalla Legge finanziaria dello Stato
per il 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191), anche se le basi della
manovra di finanza pubblica per il 2010, sono state poste
nell'estate del 2008 con l'approvazione del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008,
n. 133 e modificato successivamente dai c.d. decreti anticrisi .
La più importante disposizione della legge finanziaria per il 2010
per la finanza regionale è l'attuazione dell'Intesa in materia
sanitaria, Patto per la salute, per il triennio 2010-2012, sancita
nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
3 dicembre 2009, in funzione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in
condizioni di efficienza e appropriatezza. Sono state garantite
risorse aggiuntive per 1.600 milioni di euro per il 2010 (anno 2009,
104.600 milioni di euro), 1.719 milioni di euro per l'anno 2011 e un
incremento pari al 2,8% nel 2012. Il triennio 2010-2012 per la
sanità regionale resta comunque difficile in quanto il trend di
crescita annua del finanziamento è inferiore rispetto a quello
tendenziale e a quello reale dei costi registrato in questi anni.
Per quanto concerne il piano degli investimenti di edilizia
sanitaria, sono stati riattivati i finanziamenti per gli
investimenti in sanità, con un incremento di risorse pari a 4,7
miliardi per il triennio 2010-2012 e un ampliamento delle
disponibilità complessive dell'art. 20 legge 67/88 aumentando le
risorse da 23 a 24 miliardi e destinando tale incremento
prioritariamente alle regioni che hanno esaurito la loro
disponibilità attraverso la sottoscrizione di accordi di programma.
Con la legge finanziaria 2010 è stato ricostituito, per l'anno 2010,
per 400 milioni di euro il Fondo per le non autosufficienze, al fine
di garantire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali a
favore delle persone non autosufficienti.
Per quanto riguarda i trasferimenti statali al bilancio regionale,
con la legge finanziaria 2010 sono stati ridotti i finanziamenti in
materia di politiche sociali, e, in particolare: il fondo per le
politiche sociali, il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
e il fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione.
La disciplina in materia di Patto di stabilità per l'anno 2010 è
dettata dall'art. 77 ter del DL 112/2008, convertito con
modificazioni nella Legge 133/2009, che prevede un incremento
dell'1% rispetto all'obiettivo programmatico fissato per l'anno
2009. La Regione sarà pertanto vincolata anche quest'anno ad una
attenta gestione delle spese, considerando che la più consistente
componente di spesa esclusa dalle limitazioni del patto è quella
sanitaria. Sono previste sanzioni particolarmente gravose in caso di
mancato rispetto del patto di stabilità interno: la non possibilità
di impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in
misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio; l'impossibilità di
ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; il divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale.
Il sistema di finanziamento delle Regioni, dopo otto anni
dall'intervenuta riforma del Titolo V Parte II della Costituzione,
in forza della legge costituzionale n. 3/2001 e dopo un periodo di
studio e sperimentazione e la formulazione di proposte di legge già
nel corso della precedente legislatura, sarà profondamente
modificato dalla legge delega 5 maggio 2009, n. 42, ma, ancora per
il 2010, sarà disciplinato dal Decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, fino alla completa attuazione della legge delega sul
federalismo fiscale. I decreti legislativi attuativi della
sopracitata legge delega, che definiranno il nuovo assetto dei
rapporti economico-finanziari tra lo Stato, le Regioni e gli enti
locali, verranno emanati entro 24 mesi dall'entrata in vigore della
legge. Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 maggio 2010,
ha approvato il primo decreto attuativo dell'articolo 19 della legge
n. 42 del 2009, in materia di federalismo demaniale.
L'assestamento al bilancio regionale per l'esercizio 2010
L'assestamento del bilancio per l'esercizio 2010 e pluriennale
2010-2012 è stato elaborato nel rispetto del contesto sopra
enunciato e, pertanto, non può che confermare la rigorosa
impostazione tenuta nella predisposizione del bilancio di
previsione. Inoltre, essendo strumento della programmazione
finanziaria, è chiamato a svolgere anche una funzione propositiva
attenta e allineata con tutte le disposizioni in materia
finanziaria.
Alla luce delle chiusure contabili dell'esercizio 2009, così come
definite dalle determinazioni n. 4207 e n. 4208 del 23 aprile 2010,
si evidenziano i seguenti risultati:
- i residui attivi (ciò è sostanzialmente dovuto al fatto che lo
Stato non ha trasferito i finanziamenti spettanti alle Regioni per
cassa, con riferimento alle voci più consistenti di entrata dei
bilanci regionali), previsti in Euro 12.184.821.983,12 sono
rideterminati in Euro 10.931.463.715,27 con una diminuzione di Euro
1.253.358.267,85. Questo fenomeno, oltre che causare la formazione
di residui attivi (crediti della Regione verso lo Stato), comporta
evidenti conseguenze anche sotto il profilo della capacità di spesa
(pagamenti) delle Regioni, che devono gravarsi di una pesante
attività gestionale (in quanto la situazione della liquidità di
cassa deve essere quotidianamente monitorata), anche per tenere
conto delle esigenze dei propri creditori
- i residui passivi, previsti in Euro 7.196.919.063,75 sono
rideterminati in Euro 9.585.358.320,18 con aumento di Euro
2.388.439.256,43; (l'aumento rilevato per i residui passivi si
riferisce ai residui delle partite di giro, per la restituzione allo
Stato dell'anticipazione sanitaria, per i quali si è modificato
l'istituto della perenzione amministrativa).
- il fondo iniziale di cassa stimato in Euro 336.452.340,86 invece
risulta di Euro 500.230.981,57 (Nonostante la pesante situazione
della liquidità, condizionata, da un lato, dai rilevanti crediti che
la Regione vanta nei confronti dello Stato e che ancora oggi
superano 1,5 miliardi di euro, e dall'altro, dalla modifica al
sistema di Tesoreria Unica apportato dall'art. 77 quater del decreto
legge 112/2008, è stata disposta una anticipazione straordinaria di
cassa per 250 milioni di euro a favore delle aziende del sistema
sanitario regionale allo scopo di contenere i tempi medi di
pagamento ai fornitori di beni e servizi entro 200 giorni)
- Dal lato delle entrate, le previsioni di competenza sono state
riviste alla luce del quadro economico-finanziario di riferimento,
anche tenendo conto della più recente evoluzione del gettito di
ciascuna entrata che, tuttavia, registra un perdurante ed elevato
margine di incertezza, con riferimento sia alle entrate proprie sia
a quelle spettanti sulla base del D.lgs.56/2000. L'incertezza sulle
on le manovre finanziarie, di intervenire sulle basi imponibili dei
più consistenti tributi regionali. Le previsioni di cassa, per
quanto concerne le entrate, sono state rimodulate sulla base della
consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta
utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali.
- l'avanzo di amministrazione, inizialmente previsto in Euro
7.191.355.260,23 risulta rideterminato in Euro 3.647.336.376,66 con
una diminuzione di Euro 3.544.018.883,57.
Per rispondere all'attuale situazione di crisi servono scelte di
medio e lungo periodo capaci di affrontare in modo adeguato i grandi
cambiamenti in atto, attrezzandosi per quella che sarà l'economia
del futuro. Con questa direzione di marcia, nel maggio del 2009 la
Regione ha sottoscritto con le istituzioni e le parti sociali un
Patto contro la crisi, decidendo di investire sulle capacità e le
competenze delle persone, per mantenere il livello competitivo
dell'economia regionale e la coesione sociale, nel presupposto che
competitività e coesione sociale si rafforzano vicendevolmente e
quindi salvaguardando insieme capacità produttive e lavoro,
occupazione e capacità professionali, sicurezza sociale, allo scopo
di individuare e promuovere concretamente le scelte per rilanciare
una nuova fase di sviluppo, ancora più equa e solidale.
Con l'assestamento del bilancio 2010 si è provveduto ad assicurare
finanziamenti volti a rispettare gli impegni politici assunti nei
documenti e nelle occasioni precedenti. I principi ispiratori
possono essere così sintetizzati: contenimento delle spese di
funzionamento e individuazione di scelte volte a massimizzare e
porre in sinergia tra loro le risorse da destinare al perseguimento
delle politiche istituzionali dell'ente.
Per quanto riguarda le spese di funzionamento della macchina
regionale si è proceduto al riordino, alla razionalizzazione e al
contenimento, nonostante le complessità ed i vincoli insiti nello
svolgimento delle attività istituzionali dell'ente. Le riduzioni,
nell'ordine del 20-25% rispetto al bilancio 2009, si sono
concentrate, in particolare, su alcune voci riferite a:
Capitolo Descrizione Stanziato 2009 Stanziato 2010 Riduzione
dopo manovra
di assestamento
750 Spese di rappresentanza
196.175,00 156.940,00 -20%
2100 Spese per studi e consulenze
1.140.000,00 880.000,00 -23%
4000 Spese per l'esternalizzazione di servizi
668.000,00 220.000,00 -67%
4430 Spese per attività di comunicazione
5.670.000,00 4.530.000,00 -20%
4480 Spese per l'organizzazione o la
partecipazione a convegni e congressi e
manifestazioni di rappresentanza
700.000,00 550.000,00 -21%
4485 Contributi a enti e associazioni per
iniziative relative all'organizzazione di
convegni, congressi e altre manifestazioni
di rappresentanza
1.300.000,00 1.040.000,00 -20%
5040 Spese per il servizio automobilistico e per il
rinnovo del parco autovetture
1.600.000,00 1.474.000,00 -8%
la riduzione del 20% è sulla spesa per
noleggio con conducente (autoblu)
Inoltre, con l'art. 28 della legge finanziaria sono state apportate
modifiche alla legge regionale n. 42 del 1995, abrogando quelle
disposizioni che introducevano le indennità di missione per i
consiglieri regionali e gli assessori, da cui si attendono ulteriori
riduzioni alle spese di funzionamento.
Le politiche di spesa, delineate nel bilancio di previsione, sono
state integrate al fine di meglio corrispondere alle necessità di
finanziamento delle decisioni programmatiche di legislatura e le
variazioni proposte, che andranno ad incrementare le disponibilità
di spesa sia corrente sia di investimento, evidenziano che le
scelte di qualità effettuate, che si prefiggono di onorare gli
impegni politici assunti, riconfermano e rafforzano gli indirizzi
fondamentali del bilancio di previsione.
Gli obiettivi della manovra di assestamento
La Regione ha posto per il 2010 in primo piano, in un contesto
generale di difficoltà della finanza pubblica, gli interventi per
vincere la battaglia in difesa dell'occupazione, finanziando gli
ammortizzatori sociali posti a tutela del posto di lavoro, gli
interventi a sostegno delle persone, delle famiglie, del lavoro e
delle imprese, per salvaguardare il sistema del welfare e
dell'ambiente, attraverso lo sviluppo sostenibile.
Tre sono le priorità su cui la Regione propone di concentrare la
propria azione ed i propri finanziamenti autonomi: interventi
finalizzati a contenere gli effetti della crisi economica ed
occupazionale, investimenti nel settore della green economy e
interventi per la viabilità e per la messa in sicurezza del
territorio, anche per fronteggiare i gravi fenomeni di dissesto
causati dagli eventi atmosferici che nei recenti mesi hanno
interessato la regione.
Per quanto riguarda la prima priorità, le linee d'intervento
nell'azione politico-amministrativa della Regione riguardano:
60 milioni di Euro destinati a garantire il mantenimento
dell'equilibrio della spesa del Servizio Sanitario come obiettivo
prioritario di sistema, conservando comunque fermi i principi di
qualità, adeguatezza e appropriatezza delle prestazioni;
15 milioni di Euro a sostegno del programma di investimenti per la
realizzazione, ristrutturazione, acquisto, completamento di
strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché di tecnologie a
destinazione sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle
normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio
sanitario e socio-assistenziale;
7 milioni di euro per interventi nel campo dell'assistenza sociale,
per garantire ai comuni la possibilità di rispondere tempestivamente
ai bisogni dei propri cittadini. La crisi economica, infatti, ha
prodotto un forte aumento di domanda di servizi alla persona da
parte della popolazione, in particolare in relazione ai soggetti più
deboli. Questa crescente pressione sui servizi garantiti dai comuni
si accompagna ad una diminuita disponibilità complessiva di risorse
a valere sui bilanci comunali, dovuta anche alla forte riduzione dei
trasferimenti statali finalizzati al sostegno delle politiche
sociali;
3,5 milioni di euro per la costruzione, l'acquisto e il restauro di
edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia;
1 milione di euro per il sostegno all'affitto delle famiglie
economicamente disagiate, che si aggiungono a quanto già stanziato
nel bilancio di previsione allo scopo di integrare il ridotto
intervento statale su un settore su cui si rileva un preoccupante
aggravarsi del disagio abitativo;
1 milione di euro per la costituzione di un fondo di garanzia
finalizzato a superare le emergenze abitative e per la sospensione
dell'esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate;
1,5 milioni di euro per azioni per la qualità del sistema
scolastico, anche attraverso interventi per valorizzare l'autonomia
delle scuole e sostenere i progetti innovativi;
1,2 milioni di euro per le borse di studio a studenti universitari;
4,66 milioni di euro per l'edilizia universitaria e l'acquisto di
attrezzature e strutture per studenti universitari;
6 milioni di euro come misure specifiche per migliorare la
competitività del sistema produttivo e per il sostegno alla
qualificazione delle imprese attraverso la costruzione di reti di
imprese e all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali anche in
forma cooperativa e per la realizzazione di strutture per attività
di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
3,5 milioni di euro per la riqualificazione delle strutture
ricettive presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna per offrire un
sostegno a uno dei settori portanti dell'economia italiana ed
emiliano-romagnola, in un momento di così grave difficoltà per il
Paese;
2 milioni di euro per la riqualificazione di aree commerciali e
mercatali.
Con l'assestamento al bilancio si procede inoltre all'attuazione
dell'accordo di programma per la realizzazione di interventi in
ambito urbano per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile,
mediante l'utilizzo di fondi statali per 16,6 milioni di euro e di
fondi regionali per 15 milioni di euro.
Per quanto riguarda la seconda priorità, al fine di mantenere
l'impegno assunto dalla regione con il bilancio 2010 di potenziare
la green economy, nuova industria delle tecnologie, del risparmio
energetico, dell'utilizzo di fonti rinnovabili e delle nuove forme
per la produzione elettrica, sono previsti 12,2 milioni di euro per
il potenziamento di investimenti specifici per la dotazione
energetica delle aree, mediante impianti a fonti rinnovabili e la
sperimentazione di moderni sistemi energetici territoriali presso
gli edifici pubblici.
In relazione alla terza priorità individuata per la manovra di
assestamento al bilancio, con l'obiettivo di ridurre la
vulnerabilità del sistema ambientale garantendo la sicurezza del
territorio, i principali interventi su cui si è concentrata l'azione
della regione sono:
22,4 milioni di euro per interventi di ristrutturazione
straordinaria delle strade, anche per le strade comunali e
provinciali, danneggiate dagli eventi atmosferici;
5,3 milioni di euro per potenziare il sistema di protezione civile,
anche per finanziare interventi indifferibili e urgenti;
5,3 milioni di euro per i lavori urgenti di messa in sicurezza del
territorio e per la difesa del suolo e della costa;
2,3 milioni di euro destinati ad interventi di prevenzione, tramite
opere di sistemazione idrografica superficiale e di bonifica.
Con l'assestamento vengono inoltre destinati 4,6 milioni di euro di
spese correnti e 4,5 milioni di euro di spese di investimento per il
settore della cultura, dello sport e per i progetti per i giovani.
La Regione, nella consapevolezza che la cultura e l'attenzione ai
problemi delle giovani generazioni siano elementi imprescindibili di
civiltà nonché elementi fondamentali del sistema economico e del
welfare emiliano-romagnolo, ha mantenuto gli impegni che aveva
assunto con gli operatori per far fronte alla attuale situazione del
settore, caratterizzata da un generale decremento delle risorse
finanziarie, sia ministeriali, sia degli enti locali.
Prosegue inoltre l'impegno della Regione per garantire a tutto il
territorio l'accesso alla rete veloce internet grazie al piano
telematico e per l'adeguamento del sistema informativo-informatico
regionale nella prospettiva del rinnovamento e della
razionalizzazione dell'informatizzazione interna. Per questi
interventi con l'assestamento vengono destinati ulteriori 35,5
milioni di euro per il triennio 2010-2012.
Le risorse complessivamente destinate all'agricoltura sono 3,80
milioni di euro destinate ad iniziative di promozione dei prodotti
agricoli, anche per sostenere le agro biodiversità, a interventi per
combattere le fitopatie e a prevenire i danni arrecabili alle
produzioni agricole da interventi faunistico-venatori. Sono inoltre
previste risorse destinate a contributi ai consorzi fidi per
facilitare l'accesso al credito e il potenziamento degli interventi
per la manutenzione delle opere di bonifica.
Mi preme poi sottolineare che attraverso la discussione svolta nella
prima commissione sono stare introdotte altre significative novità
rispetto al testo di legge iniziale.
Si sono stanziati cento mila euro a favore del finanziamento della
legge regionale 09 febbraio 2010, n. 3 norme per la definizione,
riordino e promozione delle procedure di consultazione e
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali,
credo che questo impegno faccia onore alla nostra regione e penso
sia fortemente condiviso anche dai nostri cittadini.
Per coordinare gli interventi della Regione e degli Enti Locali a
sostengo della popolazione dell'Abruzzo colpita dal sisma del 6
aprile 2009, al fine di sostenere gli interventi per la
realizzazione della centrale operativa del 118 all'Aquila e del
Poliambulatorio a Villa S. Angelo, sono stanziati ulteriori 300 mila
euro ad integrazione delle risorse già autorizzate nel 2009.
Con l'assestamento al bilancio vengono inoltre rese disponibili, per
l'attuazione del Piano di azione ambientale regionale 2008-2010, 5
milioni di euro per contributi ad imprese per la realizzazione di
opere ed interventi di risanamento ambientale.
La legge 3 agosto 2009, n. 117 ha disposto il distacco di sette
comuni della Valmarecchia dalla regione Marche e la loro
aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Gli interventi previsti
dall'assestamento al bilancio 2010 tengono conto del mutato assetto
regionale. Per gli interventi specifici sul territorio della
Valmarecchia sono previsti: 1 milione di euro per progetti in
materia turistica e di riqualificazione commerciale non finanziabili
dalla regione Marche e 2,5 milioni di euro per la manutenzione
straordinaria della strada provinciale marecchiese.
La manovra di assestamento nel suo complesso, con riferimento
specifico ai mezzi regionali propri, ammonta complessivamente a
214,2 milioni di euro circa, di cui 104,9 milioni per spese correnti
e 109,3 milioni per le spese di investimento in conto capitale.
Pertanto, alla luce del parere positivo espresso dalla I Commissione
in sede referente nella seduta del 13/07/2010, chiedo all'Assemblea
legislativa di approvare l'Assestamento di bilancio per l'esercizio
2010 e la proposta di Legge Finanziaria ad esso collegata.

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 119 N. 1/2010
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
Bilancio Affari Generali ed Istituzionali
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento
generale di variazione (delibera di Giunta n. 773 del 14 06 10)
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 7
del 15/06/2010
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
13/07/2010
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA
LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON
L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
INDICE
Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
Art. 2 Cartografia regionale
Art. 3 Misure di intervento per lo sviluppo del patrimonio
zootecnico
Art. 4 Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 5 Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla
qualificazione dell'impresa cooperativa
Art. 6 Fondo per la mobilità al servizio delle fiere
Art. 7 Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR
2007/2013 (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del
2009)
Art. 8 Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica
Art. 9 Manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle
Scale
Art. 10 Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società Terme
di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a.
Art. 11 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di
garanzia per l'emergenza abitativa
Art. 12 Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone
sostenibile
Art. 13 Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
Art. 14 Rete viaria di interesse regionale (modifiche alla legge
regionale n. 24 del 2009)
Art. 15 Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione
Emilia-Romagna alla società per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi -
Forlì
Art. 16 Interventi del Sistema Emilia-Romagna nel territorio
della Regione Abruzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009
Art. 17 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. 18 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale
Art. 19 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende ed Enti
del Servizio sanitario regionale (modifiche alla legge finanziaria
regionale n. 24 del 2009)
Art. 20 Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per
interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei
poli didattico-scientifici universitari (modifiche alla legge
finanziaria regionale n. 24 del 2009)
Art. 21 Edilizia universitaria
Art. 22 Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore
dei lavoratori colpiti dalla crisi (modifiche alla legge finanziaria
regionale n. 24 del 2009)
Art. 23 Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
Art. 24 Recupero e restauro di immobili di particolare valore
storico e culturale
Art. 25 Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009
Art. 26 Trasferimento all'esercizio 2010 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2009 finanziate con mezzi regionali
Art. 27 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984
Art. 28 Modifica alla legge regionale n. 30 del 1992
Art. 29 Modifica alla legge regionale n. 30 del 1993
Art. 30 Modifica alla legge regionale n. 42 del 1995
Art. 31 Modifica alla legge regionale n. 4 del 2000
Art. 32 Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000
Art. 33 Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002
Art. 34 Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2003
Art. 35 Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003
Art. 36 Modifica alla legge regionale n. 29 del 2004
Art. 37 Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008
Art. 38 Modifica alla legge regionale n. 24 del 2009
Art. 39 Modifica alla legge regionale n. 4 del 2010
Art. 40 Copertura finanziaria
Art. 41 Entrata in vigore
Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione),
nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 -
Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo, 1.2.1.3.1510
- Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le
seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 Spese per l'automazione dei servizi
regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30
abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.
11)
Esercizio 2010: Euro 2.321.314,05
2011: Euro 2.212.440,16
2012: Euro 392.175,76;
b) Cap. 03910 Sviluppo del sistema informativo regionale
(art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30
abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.
11) ;
Esercizio 2010: Euro 2.371.170,00
2011: Euro 5.768.032,31;
c) Cap. 03937 Sviluppo del sistema informativo
regionale: piano telematico regionale (art.
17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
Esercizio 2010: Euro 5.205.272,04
2011: Euro 9.200.709,67
2012: Euro 8.035.000,00.
Art. 2
Cartografia regionale
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010
dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 22
dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del
bilancio pluriennale 2010-2012), è ridotta di Euro 320.400,00, a
valere sul Capitolo 3840, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510 -
Sviluppo del sistema informativo regionale.
2. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010
dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del
2009, è aumentata di Euro 100.000,00, a valere sul Capitolo 3850,
nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia
tematica regionale: geologia e pedologia.
Art. 3
Misure di intervento per lo sviluppo
del patrimonio zootecnico
1. Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico
delle razze bovine autoctone da carne, la Regione è autorizzata a
concedere ad imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, contributi
per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri
genealogici o nei registri anagrafici.
2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione
sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in
conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) n.
1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio
finanziario 2010, una autorizzazione di spesa pari a Euro 40.000,00,
a valere sul Capitolo 10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 -
Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.
Art. 4
Interventi nel settore delle bonifiche
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010
dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del
2009, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 16400,
nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e
irrigazione.
2. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2010,
dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del
2009, è aumentata di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 16332,
nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e
irrigazione.
Art. 5
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale
23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina
generale per la cooperazione) è disposta la seguente autorizzazione
di spesa a favore del sottoelencato capitolo afferente alla U.P.B.
1.3.2.3.8230 - Promozione e qualificazione delle imprese
cooperative:
a) Cap. 21222 Contributi per l'integrazione del fondo
consortile del consorzio fidi regionale tra
imprese cooperative (artt. 7 e 7-bis, L.R.
23 marzo 1990, n. 22 e successive
modifiche)
Esercizio 2010: Euro 500.000,00. .
Art. 6
Fondo per la mobilità al servizio delle fiere
1. Per la realizzazione di infrastrutture al servizio della fiera di
Bologna di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 27 febbraio 2006,
n. 105 (Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale), la
Regione è autorizzata a trasferire la somma di Euro 3.000.000,00, di
cui al decreto direttoriale in data 8 febbraio 2010, alla Società
Bologna Fiere s.p.a., a valere sul Capitolo 23120, nell'ambito della
U.P.B. 1.3.2.3.8050 - Interventi per investimenti a favore dei
distretti produttivi - Risorse statali.
Art. 7
Integrazione regionale al programma
operativo regionale FESR 2007/2013
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del
2009 è inserito il seguente:
2 bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi
dell'attività I.2.1. Sostegno allo start-up di nuove imprese
innovative, prevista nel programma operativo regionale FESR
2007/2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da
utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel
programma operativo stesso. A tal fine è disposta la seguente
autorizzazione di spesa:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma
operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali
Cap. 23758 Contributi a imprese per investimenti
relativi alla realizzazione di programmi di
ricerca industriale collaborativa e sviluppo
sperimentale e per l'avvio di nuove imprese
innovative Finanziamento integrativo
regionale al Programma Operativo 2007-2013
Esercizio 2010: Euro 2.000.000,00. .
2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2009
le parole al comma 2 sono sostituite ogni volta dalle parole ai
commi 2 e 2 bis .
Art. 8
Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 9, comma 1, lettera a)
della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è
aumentata di Euro 1.996.900,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B.
1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.
Art. 9
Manutenzione straordinaria
dell'area invernale Corno alle Scale
1. Al fine della manutenzione straordinaria dell'area invernale
Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto
affidatario dell'universalità dei beni, oggetto della concessione e
delle funzioni connesse ivi comprese le opere stabili acquisite,
giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo
annuale di Euro 250.000,00, a valere sul Capitolo 25792, nell'ambito
della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e
qualificazione delle strutture turistiche.
Art. 10
Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società
Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a.
1. La Regione è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale
approvato dall'assemblea straordinaria della società Terme di
Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a., a norma di quanto previsto dalla
legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore s.p.a. e Terme
di Castrocaro s.p.a.) e dall'articolo 41 della legge regionale 30
giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale,
l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle
funzioni). A tal fine è autorizzata la spesa massima di Euro
2.000.000,00, a valere sul Capitolo 29302, nell'ambito della U.P.B.
1.3.3.3.10100 - Sviluppo del turismo termale.
Art. 11
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un
fondo di garanzia, finalizzato a garantire i crediti assunti dalle
banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i
proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione
dell'esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate.
2. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono
definite con atto della Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2010
un'autorizzazione di spesa pari a Euro 1.000.000,00, a valere sul
Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per
l'accesso alle abitazioni in locazione.
Art. 12
Programma di riqualificazione urbana
per alloggi a canone sostenibile
1. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma
innovativo in ambito urbano denominato Programma di
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile e al fine
di ottimizzare le risorse di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana
per alloggi a canone sostenibile), la Regione è autorizzata a
stanziare risorse aggiuntive, da utilizzare con le medesime modalità
e destinazioni del programma, pari a Euro 15.000.000,00, a valere
sul Capitolo 31116 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.3.12650 -
Programmi di riqualificazione urbana.
Art. 13
Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010
dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, è
aumentata di Euro 800.000,00, a valere sul Capitolo 39050,
nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione
idraulica e ambientale.
2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 19, comma 1
della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è
aumentata di Euro 1.550.000,00, a valere sul Capitolo 39220,
afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione
idraulica ed ambientale.
Art. 14
Rete viaria di interesse regionale
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 1, lettera a)
della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è
aumentata di Euro 13.421.800,00, a valere sul Capitolo 45184,
afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione
opere stradali.
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della legge
regionale n. 24 del 2009 sono inserite le seguenti lettere e
relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per
ciascuno indicate:
b) Cap. 45177 Finanziamenti a Province per interventi
sulla rete stradale per opere sul demanio
provinciale di interesse regionale, resesi
necessarie a seguito di eventi eccezionali
o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c),
L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive
modifiche)
Esercizio 2010: Euro 4.000.000,00;
c) Cap. 45175 Contributi in capitale alle Province per
interventi di sistemazione, miglioramento e
costruzione di strade di proprietà comunale
(art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile
1999, n. 3 come modificato da art. 2, L.R.
4 maggio 2001, n. 12)
Esercizio 2010: Euro 5.000.000,00. .
Art. 15
Oneri derivanti dalla partecipazione
della Regione Emilia-Romagna alla Società per
azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi - Forlì
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 27, comma 1 della legge
regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro
715.587,60, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
Art. 16
Interventi del Sistema Emilia-Romagna
nel territorio della Regione Abruzzo
colpito dal sisma del 6 aprile 2009
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito degli interventi previsti
dall'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
della legge di assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011.
Primo provvedimento generale di variazione), è autorizzata a
stanziare, per l'esercizio 2010, la somma di Euro 300.000,00 per la
realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di infrastrutture
pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o
danneggiate nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila,
colpiti dall'evento sismico del 6 aprile 2009, a valere sul Capitolo
47445 Assegnazione all'Agenzia regionale di protezione civile per
interventi finalizzati alla realizzazione, al ripristino o alla
ricostruzione di infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate,
nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpito dal
sisma del 6 aprile 2009 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17430 -
Interventi urgenti per eventi calamitosi nei territori di altre
regioni.
Art. 17
Lavori d'urgenza e provvedimenti
in casi di somma urgenza
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 28, comma 1 della legge
regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro
4.800.000,00, a valere sul Capitolo 48050, afferente alla U.P.B.
1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento.
Art. 18
Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 30, comma 1 della legge
regionale n. 24 del 2009, a valere sul Capitolo 51708, afferente
alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse
vincolate, è aumentata di Euro 60.000.000,00, in relazione anche
alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di
assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno
2010.
Art. 19
Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti
del Servizio sanitario regionale
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
1. L'articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito
dal seguente:
Art. 31
Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti
del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario
regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2010, in
complessivi Euro 36.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente
gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi
del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del
SSR per spese di personale di cui si avvale
l'Agenzia Sanitaria Regionale (articolo 2
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
Euro 3.620.512,00;
b) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla
Regione per attività di supporto al SSR
(articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502)
Euro 19.800.000,00;
c) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie
regionali ed altri Enti per lo sviluppo di
progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi
previsti dal Piano sociale e sanitario
regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502)
Euro 12.579.488,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono revocate per l'importo complessivo di Euro 2.451.587,20,
costituendo per l'esercizio 2009 economia di spesa a valere sui
Capitoli 51720, 51721, 51773, 51776; il suddetto importo viene
reiscritto, con riferimento all'esercizio 2010, sui seguenti
capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati e
per l'attuazione delle rispettive finalità:
a) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla
Regione per attività di supporto al SSR
(articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502) - U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro 98.421,60;
b) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie
regionali ed altri Enti per lo sviluppo di
progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi
previsti dal Piano sociale e sanitario
regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502) - U.P.B.
1.5.1.2.18120
Euro 2.326.300,69;
c) Cap. 51720 Quota del Fondo sanitario regionale
impiegata direttamente dalla Regione per
interventi di promozione e supporto nei
confronti delle Aziende sanitarie in
relazione al perseguimento degli obiettivi
del Piano sanitario nazionale e regionale
(articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502) - Mezzi statali - U.P.B.
1.5.1.2.18110
Euro 26.864,91.
3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2010, per l'attuazione
delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di
ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
a) Cap. 51799 Spese per l'attuazione di progetti di
ricerca nazionali (articolo 2 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502)
Euro 1.901.579,18;
b) Cap. 51801 Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del
SSR ed altri Enti delle amministrazioni
locali per spese di personale di cui si
avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per
l'attuazione di progetti di ricerca
nazionali (art. 2 del D.Lgs 30 dicembre
1992, n. 502)
Euro 571.680,68. .
Art. 20
Contributi straordinari alle Amministrazioni locali
per interventi su immobili, strutture e aree
per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
1. L'articolo 39 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito
dal seguente:
Art. 39
Contributi straordinari alle Amministrazioni locali
per interventi su immobili, strutture e aree
per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari
1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari
in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per
l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione
straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e
aree, anche di proprietà di soggetti privati, da destinare al
potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta
regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure
per la concessione dei finanziamenti straordinari alle
Amministrazioni locali.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono
disposte, per l'esercizio 2010, autorizzazioni di spesa di Euro
500.000,00, a valere sul Capitolo 73140 e di Euro 300.000,00, a
valere sul Capitolo 73142, nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 -
Edilizia residenziale e universitaria. .
Art. 21
Edilizia universitaria
1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle
strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario
attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale
universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione,
l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle
strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché
le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge
regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di
interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e
l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2010, una
autorizzazione di spesa di Euro 4.537.000,00, a valere sul Capitolo
73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale
universitaria.
Art. 22
Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva
in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
1. Il punto 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della
legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito dal seguente:
1)Cap. 75763 Assegnazione all'INPS per interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione (art.
9, Legge 19 luglio 1993, n. 236; Accordo
Regioni, Province autonome e Governo del 12
febbraio 2009) - Mezzi statali afferente
alla U.P.B. 25280 - Progetti speciali nel
settore della formazione professionale -
Risorse statali
Euro 10.436.935,00. .
Art. 23
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 41, comma 1 della legge
regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro
1.000.000,00, a valere sul Capitolo 70602, afferente alla U.P.B.
1.6.5.2.27110 - Contributi a Enti o Associazioni che si prefiggono
scopi culturali.
Art. 24
Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 42, comma 1 della legge
regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro
1.000.000,00, a valere sul Capitolo 70718, afferente alla U.P.B.
1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e
culturale.
Art. 25
Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009
1. La Regione Emilia-Romagna, per i progetti in materia di turismo,
riqualificazione commerciale e del territorio presentati dai Comuni
di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di
Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata
Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla
regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai
sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione) è
autorizzata a concedere contributi straordinari per un importo pari
a Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 25523 nell'ambito della
U.P.B. 1.3.3.3.10050 - Progetti in materia di turismo,
riqualificazione commerciale e del territorio. La Giunta regionale
con proprio atto stabilisce i criteri e le modalità per
l'assegnazione dei contributi.
2. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la
riqualificazione e il recupero di manutenzione pregressa sulla rete
viaria provinciale ricadente nei comuni di cui alla legge n. 117 del
2009, è autorizzata a concedere alla Provincia di Rimini contributi
per la realizzazione di interventi infrastrutturali su tale rete per
un importo pari a Euro 2.500.000,00 a valere sul capitolo 45179
nell'ambito della U.P.B 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione
di opere stradali. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i
criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.
Art. 26
Trasferimento all'esercizio 2010
delle autorizzazioni di spesa relative al 2009
finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di
spesa disposti dall'articolo 45 della legge regionale n. 24 del
2009, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio
2010, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio
2009. Le autorizzazioni di spesa relative al 2009 ammontano
complessivamente a Euro 300.895.613,38.
Progr. Capitolo UPB Euro
1 ) 2698 1.2.3.3.4420 - 444.640,61
2 ) 2701 1.2.3.3.4420 - 274.000,00
3 ) 2708 1.2.3.3.4420 - 6.974,59
4 ) 2775 1.2.3.3.4420 - 1.954.416,80
5 ) 3455 1.2.2.3.3100 + 141.324,03
6 ) 3840 1.2.1.3.1510 + 57.269,28
7 ) 3850 1.2.3.3.4440 + 47.837,38
8 ) 3905 1.2.1.3.1500 - 141.180,65
9 ) 3910 1.2.1.3.1510 + 7.367,36
10 ) 3925 1.2.1.3.1520 + 1.350.220,96
11 ) 3937 1.2.1.3.1510 - 1.611.645,13
12 ) 4270 1.2.1.3.1600 - 14.800,00
13 ) 4339 1.2.1.3.1611 + 18.720,72
14 ) 16332 1.3.1.3.6300 + 102.245,57
15 ) 16400 1.3.1.3.6300 - 1.422.320,45
16 ) 23028 1.3.2.3.8300 - 9.500.000,00
17 ) 23419 1.3.2.3.8350 - 68.936,06
18 ) 25525 1.3.3.3.10010 - 918.230,45
19 ) 30640 1.4.1.3.12630 - 861.287,08
20 ) 30885 1.4.1.3.12620 - 154.937,07
21 ) 31110 1.4.1.3.12650 - 3.862.637,99
22 ) 32097 1.4.1.3.12735 + 2.263.157,06
23 ) 32116 1.4.1.3.12820 - 1.500.000,00
24 ) 32123 1.4.1.3.12820 - 1.200.000,00
25 ) 35305 1.4.2.3.14000 - 1.000.000,00
26 ) 36188 1.4.2.3.14062 - 353.928,39
27 ) 37250 1.4.2.3.14170 - 163.600,00
28 ) 37374 1.4.2.3.14220 - 410.000,00
29 ) 37378 1.4.2.3.14223 + 92.525,00
30 ) 37385 1.4.2.3.14223 + 251.158,20
31 ) 38027 1.4.2.3.14310 - 500.759,91
32 ) 39050 1.4.2.3.14500 + 228.053,06
33 ) 39220 1.4.2.3.14500 - 158.889,08
34 ) 39360 1.4.2.3.14555 - 426.527,02
35 ) 41995 1.4.3.3.15820 - 585.910,24
36 ) 43027 1.4.3.3.16000 - 119.682,38
37 ) 43270 1.4.3.3.16010 + 507.022,39
38 ) 43672 1.4.3.3.16501 - 15.975.315,20
39 ) 45175 1.4.3.3.16200 - 7.037.888,53
40 ) 45177 1.4.3.3.16200 - 742.000,00
41 ) 45184 1.4.3.3.16200 - 2.600.000,00
42 ) 46125 1.4.3.3.16600 - 1.000.000,00
43 ) 47114 1.4.4.3.17400 - 89.316,79
44 ) 48050 1.4.4.3.17450 - 2.133.423,07
45 ) 57680 1.5.2.3.21060 + 101.252,21
46 ) 65714 1.5.1.3.19050 - 33.569,69
47 ) 65717 1.5.1.3.19050 - 525.000,00
48 ) 65770 1.5.1.3.19070 - 6.345.000,00
49 ) 70678 1.6.5.3.27500 - 224.397,55
50 ) 70718 1.6.5.3.27520 - 3.603.488,09
51 ) 71572 1.6.5.3.27540 - 376.543,27
52 ) 73060 1.6.2.3.23500 + 98.926,88
53 ) 73140 1.6.3.3.24510 + 300.000,00
54 ) 78410 1.4.2.3.14384 - 128,95
55 ) 78705 1.6.6.3.28500 - 562.110,81
Art. 27Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984,
n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale) le parole , ai sensi dell'art. 118, comma
primo, della Costituzione, sono soppresse.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del
1984 è aggiunto il seguente:
4 bis. I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza
di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura
ridotta, spettano, secondo le rispettive competenze, alla Regione o
agli altri enti competenti all'irrogazione della sanzione, salvo
diversa disposizione di legge. .
Art. 28
Modifica alla legge regionale n. 30 del 1992
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale
20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei
trasporti) è sostituita dalla seguente:
d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei
livelli di sicurezza delle infrastrutture e alla dotazione di
strutture per la comunicazione e formazione dell'utenza ai fini del
miglioramento della sicurezza stradale; .
Art. 29
Modifica alla legge regionale n. 30 del 1993
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre
1993, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
società per azioni SAPIR di Ravenna) è sostituito dal seguente:
1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione
Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da
un suo delegato allo scopo. .
Art. 30
Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1995
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale
14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento
indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) è
abrogata.
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 42 del 1995
sono abrogate le parole: nonché una indennità giornaliera pari a un
trentesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a),
dell'articolo 6. Per missioni all'estero oltre al rimborso integrale
delle spese di trasporto è dovuta una indennità giornaliera pari a
un quindicesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a),
dell'articolo 6. .
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 42 del
1995 sono abrogati.
Art. 31
Modifica alla legge regionale n. 4 del 2000
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1
febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di
animazione e di accompagnamento turistico) è soppressa.
Art. 32
Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile
2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina) è inserito il seguente comma:
3 bis. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema
informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel
registro della popolazione canina presente sul territorio regionale,
mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati
provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora,
altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli
interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a
prevenire il fenomeno del randagismo. .
2. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000,
le parole precedente art. 26 sono sostituite dalle parole
precedenti articoli 26 e 5 .
Art. 33
Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale
23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la
qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della
legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta
turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984
n. 38)) è abrogata.
2. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 40 del 2002
è sostituito dal seguente:
1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi Fidi e le
Cooperative di Garanzia di cui al presente titolo sono tenuti, a
pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla
Regione copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di
credito e delle loro modifiche nonché una rendicontazione sulle
modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla
Regione, a firma del Presidente, da trasmettere entro un mese
dall'approvazione del bilancio. .
Art. 34
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2003
1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2003,
n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e
vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della
L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie
di viaggio e turismo)) è sostituito dal seguente:
2. Il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di
garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con
operatività a livello regionale, che associ almeno tre consorzi e
cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla
Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:
a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;
b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo
grado aderenti, a parità di condizione, qualunque operatore
turistico che ne faccia richiesta;
c) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla
Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento. .
Art. 35
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003
1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 30 giugno 2003,
n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche
in integrazione fra loro) è sostituito dal seguente:
2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in
esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano
validità nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al
comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di
primo grado accedono alla formazione professionale iniziale
frequentando, almeno per un anno, la scuola secondaria di secondo
grado. .
Art. 37
Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2008,
n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), le
parole a decorrere dal terzo anno successivo sono sostituite dalle
parole a decorrere dal quarto anno successivo .
2. Al comma 1 dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del
2008, le parole nel biennio 2009-2010 sono sostituite dalle parole
nel triennio 2009-2011 .
3. Al comma 3 dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del
2008, le parole fino al 31 dicembre 2010 sono sostituite dalle
parole fino al 31 dicembre 2011 .
Art. 38
Modifica alla legge regionale n. 24 del 2009
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 22
dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del
bilancio pluriennale 2010-2012) è inserito il seguente comma:
1 bis. Per le opere e i lavori da realizzarsi nell'ambito
dell'avvalimento di cui al comma 1, AIPO attuerà le relative
procedure espropriative. .
Art. 39
Modifica alla legge regionale n. 4 del 2010
1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4
(Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento
all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il
2010) è inserito il seguente:
Art. 41 bis
Sanzioni
1. Si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22,
comma 1 del decreto legislativo n. 114 del 1998 nei seguenti casi:
a) esercizio dell'attività commerciale in violazione delle
disposizioni dell'articolo 41;
b) esercizio dell'attività commerciale in violazione di un
provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività adottato ai
sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990;
c) esercizio dell'attività commerciale in mancanza dei requisiti
morali o professionali di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e all'articolo
6, commi 2 e 5, della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14
(Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande).
2. A chiunque eserciti l'attività commerciale in mancanza dei
requisiti morali o professionali di cui al comma 1, lettera c), si
applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 22,
commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano in
mancanza di diversa disposizione sanzionatoria prevista dalla legge
dello Stato.
4. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo
14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i
proventi. .
Art. 40
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le
risorse indicate nel bilancio pluriennale 2010-2012 - stato di
previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite
dallo stato di previsione della spesa.
Art. 41
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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