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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 1482
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 773 del 14 06 10)

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 1482 N. 3/2011
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
Bilancio Affari generali ed istituzionali
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento
generale di variazione (delibera di Giunta n. 773 del 14 06 10)
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 79
del 13/06/2011
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
13/07/2011
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA
LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON
L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
INDICE
Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
Art. 2 Sistema informativo agricolo regionale
Art. 3 Interventi nel settore delle bonifiche. Modifiche alla legge
regionale n. 14 del 2010
Art. 4 Sostegno a progetti di lavoro di pubblica utilità
Art. 5 Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR
2007-2013. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
Art. 6 Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica. Modifiche alla legge
regionale n. 14 del 2010
Art. 7 Progetti interregionali inerenti gli appalti pubblici, la
sicurezza, l'edilizia, l'ambiente
Art. 8 Accordi e convenzioni per la tutela e la sicurezza del
lavoro
Art. 9 Interventi di risanamento ambientale dell'area dell'ex
Ospedale Morgagni di Forlì
Art. 10 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
di competenza regionale
Art. 11 Interventi ed opere di difesa della costa. Modifiche alla
legge regionale n. 14 del 2010
Art. 12 Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume
Po e idrovie collegate
Art. 13 Rete viaria di interesse regionale. Modifiche alla legge
regionale n. 14 del 2010
Art. 14 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. 15 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale
Art. 16 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale. Modifiche alla
legge regionale n. 14 del 2010
Art. 17 Strutture socio-assistenziali
Art. 18 Politiche abitative e realizzazione strutture di
accoglienza
Art. 19 Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per
interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei
poli didattico-scientifici universitari
Art. 20 Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in
favore dei lavoratori colpiti dalla crisi. Modifiche alla legge
regionale n. 14 del 2010
Art. 21 Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
Art. 22 Recupero e restauro di immobili di particolare valore
storico e culturale
Art. 23 Trasferimento all'esercizio 2011 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2010 finanziate con mezzi regionali
Art. 24 Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento
genetico
Art. 25 Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994
Art. 26 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991
Art. 27 Modifiche alla legge regionale n. 38 del 2002
Art. 28 Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010
Art. 29 Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
Art. 30 Copertura finanziaria
Art. 31 Entrata in vigore
Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione),
nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 -
Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510
- Sviluppo del Sistema informativo regionale, sono disposte le
seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 Spese per l'automazione dei servizi
regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004,
n. 11)
Esercizio 2011: Euro 775.000,00;
b) Cap. 03910 Sviluppo del sistema informativo
regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004,
n. 11)
Esercizio 2011: Euro 1.263.000,00;
c) Cap. 03937 Sviluppo del sistema informativo
regionale: piano telematico regionale
(L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
Esercizio 2011: Euro 1.390.013,87
2012: Euro 3.099.360,00
2013: Euro 3.099.360,00.
Art. 2
Sistema informativo agricolo regionale
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 2 della legge
regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è ridotta di Euro
83.010,28 a valere sul Capitolo 3925, nell'ambito della U.P.B.
1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.
Art. 3
Interventi nel settore delle bonifiche.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2011
dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14 del
2010, è aumentata di Euro 150.000,00, a valere sul Capitolo 16400,
nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e
irrigazione.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge
regionale n. 14 del 2010 è aggiunta la seguente lettera:
b bis) Cap. 16332 Spese per opere ed interventi di
bonifica e irrigazione (art. 26,
comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984,
n. 42)
Esercizio 2011: Euro 1.017.647,59. .
Art. 4
Sostegno a progetti di lavoro di pubblica utilità
1. La Regione Emilia-Romagna, per le finalità di cui all'articolo 16
della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione
dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)
concede alla Provincia di Ravenna un contributo da destinare a
integrazioni al reddito di lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro) per lo svolgimento di attività di pubblica utilità di cui al
decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22
della L. 24 giugno 1997, n. 196) in relazione ad attività di
riduzione dei rischi di natura ambientale.
2. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità per
l'attribuzione del contributo di cui al presente articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio
2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 30.000,00 a valere sul
Capitolo 21997 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7652 - Progetti di
lavoro di pubblica utilità.
Art. 5
Integrazione regionale
al programma operativo regionale FESR 2007-2013.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2010 è
sostituito dal seguente:
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite all'esercizio
2011 le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 30 della
legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento
generale di variazione) e dall'articolo 7 della legge regionale 23
luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del
bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di
variazione) e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e
per gli importi sottoindicati:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma
operativo regionale FESR 2007-2013:
1) Cap. 23752 Contributi a Università, Enti e
Istituzioni di ricerca per la creazione
di tecnopoli per la ricerca industriale e
il trasferimento tecnologico -
Finanziamento integrativo regionale al
P.O.R. FESR 2007-2013
Euro 11.184.659,00;
2) Cap. 23754 Contributi a Enti locali per la
creazione di tecnopoli per la ricerca
industriale e il trasferimento tecnologico
- Finanziamento integrativo regionale al
P.O.R. FESR 2007-2013
Euro 5.065.341,00;
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al
programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
1) Cap. 23758 Contributi a imprese per investimenti
relativi alla realizzazione di programmi
di ricerca industriale collaborativa e
sviluppo sperimentale e per l'avvio di
nuove imprese innovative - Finanziamento
integrativo regionale al Programma
Operativo 2007-2013
Euro 1.442.899,46. .
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del
2010 è inserito il seguente:
2 bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi
dell'attività III.1.3. Promozione della Green Economy tramite
strumenti di ingegneria finanziaria, prevista nel Programma
Operativo Regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a
stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le
medesime destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso. A
tal fine, è disposta, per l'esercizio 2011, la seguente
autorizzazione di spesa:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma
operativo regionale FESR 2007-2013:
1) Cap. 23692 Assegnazioni ad intermediari finanziari
specializzati per la realizzazione e la
gestione di strumenti di ingegneria
finanziaria rivolti a promuovere la Green
Economy attraverso il sostegno agli
investimenti delle P.M.I. - Finanziamento
integrativo regionale al P.O.R. FESR
2007-2013
Euro 2.000.000,00. .
Art. 6
Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 10, comma 1, lettera a)
della legge regionale n. 14 del 2010, per l'esercizio 2011, è
aumentata di Euro 849.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B.
1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.
2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della
legge regionale n. 14 del 2010, è aggiunto:
Esercizio 2012: Euro 5.052.000,00. .
Art. 7
Progetti interregionali inerenti gli appalti pubblici,
la sicurezza, l'edilizia, l'ambiente
1. La Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario
a ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e
la Compatibilità Ambientale, al quale la Regione partecipa a norma
della legge regionale 30 maggio 1997, n. 16 (Partecipazione della
Regione Emilia-Romagna all'Associazione Itaca), per la costituzione
di un fondo speciale per la realizzazione di specifici progetti
interregionali di interesse generale nell'ambito delle materie
trattate dall'Istituto inerenti gli appalti pubblici, la sicurezza,
l'edilizia, l'ambiente, con carattere di trasferibilità dei
risultati in tutte le regioni.
2. La Giunta regionale con proprio atto definisce criteri e modalità
per l'attribuzione del contributo di cui al presente articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio
2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 26.000,00 a valere sul
Capitolo 30066 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12108 -
Osservazione, monitoraggio e qualificazione in materia di appalti.
Art. 8
Accordi e convenzioni per la tutela
e la sicurezza del lavoro
1. La Regione Emilia-Romagna, per le finalità di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e
sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile),
partecipa al finanziamento di accordi e convenzioni con gli enti
competenti nelle materie di cui alla legge citata, secondo le
modalità stabilite, con proprio atto, dalla Giunta regionale.
2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di
spesa pari a Euro 40.000,00 a valere sul Capitolo 30537 nell'ambito
della U.P.B. 1.4.1.2.12131 - Tutela e sicurezza del lavoro nei
cantieri edili e di ingegneria civile.
Art. 9
Interventi di risanamento ambientale
dell'area dell'ex Ospedale Morgagni di Forlì
1. Per interventi di bonifica da inquinanti, derivanti da attività
sanitarie, effettuati per la realizzazione del Campus universitario
nell'area dell'ex Ospedale Morgagni di Forlì destinata al
potenziamento della sede del Polo universitario, la Regione concede
al Comune di Forlì un contributo straordinario pari a Euro
800.000,00.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio
finanziario 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 800.000,00 a
valere sul Capitolo 37344, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 -
Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale.
Art. 10
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e
relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è
disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro
310.000,00 a valere sul Capitolo 39220 afferente alla U.P.B.
1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.
Art. 11
Interventi ed opere di difesa della costa.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
1. L'articolo 20 della legge regionale n. 14 del 2010 è sostituito
dal seguente:
Art. 20
Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa
dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale,
dai fenomeni di ingressione ed erosione marina e per la manutenzione
delle opere di difesa della costa e dell'arenile, ai sensi
dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2004, n.
17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio
pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è
disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro
300.000,00, a valere sul Capitolo 39362 afferente alla U.P.B.
1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa. .
Art. 12
Intesa interregionale per la navigazione
interna sul fiume Po e idrovie collegate
1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2011,
dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2010 è
aumentata di Euro 44.556,83, a valere sul Capitolo 41993, afferente
alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 - Navigazione interna fiume Po e idrovie
collegate.
Art. 13
Rete viaria di interesse regionale.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della legge
regionale n. 14 del 2010 sono inserite le seguenti lettere e
relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per
ciascuno indicate:
a bis) Cap. 45175 Contributi in capitale alle
Province per interventi di
sistemazione, miglioramento e
costruzione di strade di proprietà
comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R.
21 aprile 1999, n. 3 come modificato
da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)
Esercizio 2011: Euro 2.000.000,00;
a ter) Cap. 45177 Finanziamenti a Province per
interventi sulla rete stradale per
opere sul demanio provinciale di
interesse regionale, resesi necessarie
a seguito di eventi eccezionali o
calamitosi (art. 167, comma 2, lett.
c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e
successive modifiche)
Esercizio 2011: Euro 1.950.000,00. .
Art. 14
Lavori d'urgenza e provvedimenti
in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti
all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a
rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in
materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a
norma del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010
(Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua
cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile
dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi
calamitosi), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), degli articoli
146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994,
n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni) e degli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ), è
disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio
finanziario 2011, a valere sul Capitolo 48050 afferente alla U.P.B.
1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di
Euro 500.000,00.
Art. 15
Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 1 della legge
regionale n. 14 del 2010, a valere sul Capitolo 51708, afferente
alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse
vincolate, è aumentata di Euro 60.000.000,00, in relazione anche
alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di
assistenza erogate dalle aziende sanitarie regionali per l'anno
2011.
Art. 16
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende
ed Enti del Servizio sanitario regionale.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
1. L'articolo 28 della legge regionale n. 14 del 2010 è sostituito
dal seguente:
Art. 28
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende
ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario
regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni
viene determinata, per l'esercizio 2011, in complessivi Euro
28.500.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B.
1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione
in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario
Nazionale e Regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del
SSR ed altri Enti delle Amministrazioni
locali per spese di personale di cui si
avvale l'Agenzia sanitaria e sociale
regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502) :
Euro 3.620.512,00;
b) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla
Regione per attività di supporto al SSR
(articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502) :
Euro 15.384.408,00;
c) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie
regionali ed altri Enti per lo sviluppo di
progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi
previsti dal Piano sociale e sanitario
regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502) :
Euro 9.495.080,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono revocate per l'importo complessivo di Euro 1.392.947,45,
costituendo per l'esercizio 2010 economia di spesa a valere sui
Capitoli 51721, 51773, 51776 e 51799; il suddetto importo viene
reiscritto, con riferimento all'esercizio 2011, sul Capitolo 51776
Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo
sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche
sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario
regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) .
3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2011, per l'attuazione
delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di
ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
a) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita
dalla Regione per attività di supporto al
SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502)
Euro 119.014,45;
b) Cap. 51799 Spese per l'attuazione di progetti di
ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502)
Euro 1.841.678,32;
c) Cap. 51801 Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del
SSR ed altri Enti delle amministrazioni
locali per spese di personale di cui si
avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per
l'attuazione di progetti di ricerca
nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502)
Euro 300.000,00. .
Art. 17
Strutture socio-assistenziali
1. La Regione Emilia-Romagna per l'acquisto e ristrutturazione
dell'immobile ex colonia da adibire a casa residenza per anziani non
autosufficienti e alloggi con servizi, concede al Comune di
Castiglione dei Pepoli (Bo) un contributo straordinario dell'importo
massimo di Euro 495.000,00.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce modalità e
procedure per l'attribuzione del contributo di cui al presente
articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio
2011, una autorizzazione di spesa di Euro 495.000,00, a valere sul
Capitolo 57198, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 - Potenziamento
delle strutture socio-assistenziali.
4. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti
leggi regionali, a valere sul Capitolo 57200, nell'ambito della
U.P.B. 1.5.2.3.21000, sono revocate per l'importo di Euro
495.000,00.
Art. 18
Politiche abitative
e realizzazione strutture di accoglienza
1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni per
l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione
di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma
della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le
minoranze nomadi in Emilia-Romagna), nell'ambito del Capitolo 57680
afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione di strutture di
accoglienza, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
Esercizio 2011: Euro 1.090.000,00.
2. Le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative
alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di
accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati (articolo
10, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche
alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2)
e legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo)), a valere sul
Capitolo 68321 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione
centri di accoglienza, sono revocate per l'importo di Euro
1.090.000,00.
Art. 19
Contributi straordinari alle Amministrazioni locali
per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento
dei poli didattico-scientifici universitari
1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari
in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per
l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione
straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e
aree, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici
universitari. La Giunta regionale con proprio atto definisce
criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti
straordinari alle Amministrazioni locali. A tal fine è disposta, per
l'esercizio 2011, l'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a
valere sul Capitolo 73140 nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 -
Edilizia residenziale universitaria.
Art. 20
Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva
in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n.
14 del 2010 sono aggiunte le seguenti parole:
e sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali relativo alla
assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse
destinate ad interventi urgenti a sostegno dell'occupazione a norma
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione) convertito con modificazioni dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, relative all'annualità 2010, a valere sui
capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25280 - Progetti Speciali nel
settore della formazione professionale - Risorse Statali,
corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi
di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa. .
Art. 21
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 34 della legge regionale
n. 14 del 2010, per l'esercizio 2011, è aumentata di Euro
500.000,00, a valere sul Capitolo 70602, afferente alla U.P.B.
1.6.5.2.27110 - Contributi a Enti o Associazioni che si prefiggono
scopi culturali.
Art. 22
Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti
di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per
l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1
dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la
realizzazione di Bologna città europea della cultura per l'anno
2000 , per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe
Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la
valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali
nella regione Emilia-Romagna) sono disposte, per l'esercizio 2011,
autorizzazioni di spesa di Euro 233.000,00 a valere sul Capitolo
70718 e di Euro 400.000,00 a valere sul Capitolo 70722, nell'ambito
della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio
artistico e culturale.
Art. 23
Trasferimento all'esercizio 2011
delle autorizzazioni di spesa relative al 2010
finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di
spesa disposti dall'articolo 37 della legge regionale n. 14 del
2010, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio
2011, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio
2010.
Progr. Capitolo UPB Euro
1 ) 2698 1.2.3.3.4420 - 550.172,95
2 ) 2701 1.2.3.3.4420 - 570.000,00
3 ) 2708 1.2.3.3.4420 - 9.685,63
4 ) 2775 1.2.3.3.4420 - 2.215.251,63
5 ) 3455 1.2.2.3.3100 - 150.179,27
6 ) 3850 1.2.3.3.4440 + 149.000,00
7 ) 3889 1.2.1.3.1510 + 120.166,32
8 ) 3905 1.2.1.3.1500 + 44.496,46
9 ) 3909 1.2.1.3.1510 + 20.000,00
10 ) 3910 1.2.1.3.1510 + 70.413,67
11 ) 3925 1.2.1.3.1520 + 6.081,30
12 ) 3937 1.2.1.3.1510 + 2.329.683,41
13 ) 4270 1.2.1.3.1600 - 38.000,00
14 ) 4276 1.2.1.3.1600 - 237.918,60
15 ) 4339 1.2.1.3.1611 + 2.305,72
16 ) 14427 1.3.1.3.6212 + 150.000,00
17 ) 16400 1.3.1.3.6300 - 42.073,84
18 ) 21088 1.3.2.3.8000 - 9.134.106,62
19 ) 23417 1.3.2.3.8350 + 2.506,95
20 ) 23419 1.3.2.3.8350 + 17.180,82
21 ) 23752 1.3.2.3.8368 - 3.300.000,00
22 ) 25523 1.3.3.3.10050 - 1.000.000,00
23 ) 25525 1.3.3.3.10010 + 815.558,18
24 ) 30640 1.4.1.3.12630 - 1.520.364,72
25 ) 30646 1.4.1.3.12630 - 732.569,00
26 ) 31110 1.4.1.3.12650 - 1.503.212,43
27 ) 32045 1.4.1.3.12800 - 284.051,29
28 ) 32097 1.4.1.3.12735 - 5.200.881,53
29 ) 32116 1.4.1.3.12820 - 533.417,88
30 ) 32123 1.4.1.3.12820 - 8.282,47
31 ) 36186 1.4.2.3.14062 - 580,00
32 ) 36188 1.4.2.3.14062 + 6.671,65
33 ) 37250 1.4.2.3.14170 - 671.000,00
34 ) 37385 1.4.2.3.14223 + 131.034,62
35 ) 38030 1.4.2.3.14300 - 166.320,00
36 ) 38090 1.4.2.3.14305 - 1.908.504,50
37 ) 39050 1.4.2.3.14500 + 157.690,61
38 ) 39220 1.4.2.3.14500 - 272.873,50
39 ) 39360 1.4.2.3.14555 + 193.199,72
40 ) 41360 1.4.3.3.15800 - 3.000.000,00
41 ) 41550 1.4.3.3.15800 - 100.000,00
42 ) 41997 1.4.3.3.15820 - 100.000,00
43 ) 43270 1.4.3.3.16010 - 360.000,00
44 ) 43272 1.4.3.3.16010 - 8.100.000,00
45 ) 45125 1.4.3.3.16420 - 500.000,00
46 ) 45177 1.4.3.3.16200 - 2.781.540,00
47 ) 45179 1.4.3.3.16200 - 2.500.000,00
48 ) 45184 1.4.3.3.16200 - 3.200.000,00
49 ) 45186 1.4.3.3.16200 - 3.500.000,00
50 ) 45194 1.4.3.3.16200 + 14.532,80
51 ) 46115 1.4.3.3.16600 + 1.000.000,00
52 ) 47114 1.4.4.3.17400 - 191.242,07
53 ) 47315 1.4.4.3.17400 - 500.000,00
54 ) 47317 1.4.4.3.17400 + 61.000,00
55 ) 48050 1.4.4.3.17450 - 2.028.265,44
56 ) 57200 1.5.2.3.21000 - 1.470.155,82
57 ) 64400 1.5.1.3.19100 - 1.700.000,00
58 ) 65717 1.5.1.3.19050 - 1.031.087,86
59 ) 65721 1.5.1.3.19050 - 300.091,83
60 ) 65770 1.5.1.3.19070 - 2.873.085,60
61 ) 68321 1.5.2.3.21060 - 1.090.000,00
62 ) 70545 1.6.5.3.27500 + 117.513,64
63 ) 70678 1.6.5.3.27500 - 26.286,00
64 ) 70718 1.6.5.3.27520 - 1.268.473,95
65 ) 71566 1.6.5.3.27537 + 267.678,00
66 ) 71572 1.6.5.3.27540 + 173.926,06
67 ) 73060 1.6.2.3.23500 - 1.028.919,25
68 ) 73135 1.6.3.3.24510 - 9.550.281,29
69 ) 78440 1.4.2.3.14384 - 2.402,35
70 ) 78705 1.6.6.3.28500 - 109.204,26
Art. 24
Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività di tenuta
dei registri e dei libri genealogici e di controllo funzionale sul
bestiame di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della
riproduzione animale), la Regione è autorizzata ad integrare per le
annualità 2011, 2012 e 2013, le risorse statali trasferite per la
realizzazione dei programmi annuali dei controlli, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 per
l'esercizio delle funzioni conferite, in attuazione dell'articolo 2
del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle
Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e
pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), per
l'importo massimo complessivo nel triennio di Euro 2.000.000,00.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata ad
utilizzare anche le economie accertate su precedenti programmi
annuali e previste al Capitolo 10580 afferente all'U.P.B.
1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.
3. La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è disposta
contestualmente all'assegnazione delle risorse statali per la
realizzazione dei programmi annuali approvati dal Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La Giunta regionale
definisce con proprio atto i criteri e le modalità.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, la Regione
Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse
accantonate nell'ambito del Fondo speciale di cui al Capitolo 86620,
voce n. 17, elenco n. 8 afferente all'U.P.B. 1.7.2.3.29151 - Fondi
speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione -
Risorse statali, del bilancio per l'esercizio 2011.
5. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 4, con riferimento
al contributo per l'annualità 2011, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al
bilancio 2011, di competenza e di cassa, a norma di quanto disposto
dall'articolo 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Per le
annualità 2012 e 2013, l'entità del contributo verrà definita in
sede di approvazione del bilancio di previsione ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001.
Art. 25
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994
1. Il secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 18 della legge
regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è
così sostituito:
La quota di dette risorse da destinare ai contributi per
l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi
dell'articolo 17 viene assegnata e ripartita alle Province sulla
base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto
dell'andamento dei danni negli esercizi finanziari pregressi e con
l'obiettivo della riduzione dei medesimi, ed entro i limiti di
disponibilità di cui all'articolo 17, comma 3. .
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 8 del
1994 sono inseriti i seguenti commi:
2 bis. Le Province utilizzano le eventuali risorse residuanti a
seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei
danni di cui al comma 2 per realizzare azioni ed interventi di
prevenzione.
2 ter. La Regione esercita attività di coordinamento e supporto alle
Province in merito all'attività di accertamento dei danni e
sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, anche al fine di
monitorare l'efficacia delle attività realizzate e il razionale e
corretto impiego delle somme assegnate. La Giunta regionale
nell'ambito dei criteri di cui al comma 2 individua, in esito ai
risultati del monitoraggio effettuato, meccanismi di ridefinizione
dei riparti annuali a valere sugli esercizi finanziari successivi. .
Art. 26
Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991
1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17
(Disciplina delle attività estrattive) è aggiunto il seguente:
Art. 19 bis
Disposizioni per il razionale utilizzo delle risorse
1. Al fine di ridurre il consumo dei suoli nonché realizzare
sinergie che consentano di razionalizzare l'uso delle risorse
finanziarie pubbliche, la Regione nella previsione del fabbisogno di
invasi per esigenze idrauliche ed idriche tiene prioritariamente
conto delle previsioni della pianificazione in materia di attività
estrattiva.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare
accordi di programma con le Province ed i Comuni interessati. Sulla
base di una preliminare progettazione dell'invaso da parte della
Regione, sono adeguati gli strumenti di pianificazione in materia di
attività estrattiva ricomprendendovi i quantitativi da estrarre in
esecuzione dell'accordo. L'autorizzazione convenzionata di cui
all'articolo 11 definisce le opere di sistemazione finale
dell'attività estrattiva in conformità a quanto previsto nella
preliminare progettazione e prevede la cessione dell'area a titolo
gratuito al demanio regionale. La programmazione di settore prevede
gli interventi necessari al completamento dell'opera.
3. I quantitativi da estrarre ai sensi del comma 2 sono computati
nell'ambito dei fabbisogni del Piano infraregionale delle attività
estrattive con priorità rispetto alle esigenze estrattive non
funzionali alla realizzazione di opere pubbliche. In tal caso può
essere ridefinita la validità temporale del vigente piano.
4. Gli Enti sottoscrittori dell'accordo di programma possono
prevedere che lo stesso comporti variante agli strumenti di
pianificazione in materia di attività estrattiva.
5. Le disposizioni del presente articolo possono trovare
applicazione anche per i procedimenti di realizzazione delle opere
di cui al comma 1 non ancora conclusi. .
Art. 27
Modifiche alla legge regionale n. 38 del 2002
1. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre
2002, n. 38 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005) è
sostituito dal seguente:
3. Per tali progetti la Regione è autorizzata a concedere
finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL., alle Aziende
Ospedaliere e agli Istituti Ortopedici Rizzoli per la realizzazione,
ristrutturazione, acquisto, completamento di strutture, relativi
impianti e attrezzature, nonché per l'acquisto di tecnologie
sanitarie, informatiche e di altri beni ad utilità pluriennale
aventi finalità sanitaria e socio-sanitaria, anche al fine
dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e
accreditamento del patrimonio sanitario e socio-assistenziale. La
Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e
procedure per la concessione dei finanziamenti. Costituiscono
altresì investimenti l'acquisto di azioni o quote in società
partecipate per la fornitura di servizi sanitari e
socio-assistenziali. .
Art. 28
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 9 febbraio 2010,
n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la
valorizzazione dell'artigianato) dopo le parole Il Servizio è
aggiunta la seguente locuzione:
, previo parere di un apposito comitato di esperti, composto e
regolato con atto di Giunta regionale, in particolare .
Art. 29
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
1. L'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14
(Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio
pluriennale 2011-2013) è sostituito dal seguente:
Art. 13
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
al fondo per l'emergenza abitativa
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un
fondo destinato a:
a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli
inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili
un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di
sfratto;
b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una
situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di
locazione.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità per
l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2011
un'autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00, a valere sul
Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per
l'accesso alle abitazioni in locazione.
4. Per le medesime finalità possono essere utilizzati i fondi già
erogati di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010,
n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento
generale di variazione). .
2. Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale n. 14 del 2010
le parole entro il 31 luglio 2011 sono sostituite dalle parole
entro il 31 dicembre 2011 .
Art. 30
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le
risorse indicate nel bilancio pluriennale 2011-2013 - stato di
previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite
dallo stato di previsione della spesa.
Art. 31
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna.
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