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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 1488
Attuazione della direttiva 2009/147/CE e conseguenti modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE) relativamente alla cattura di uccelli a scopo di richiamo

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto:1488 N. 3/2011
Assemblea Legislativa
II Commissione Permanente
Politiche Economiche
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Attuazione della
direttiva 2009/147/CE e conseguenti modifiche alla legge regionale 6
marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste
dalla direttiva 79/409/CEE) relativamente alla cattura di uccelli a
scopo di richiamo
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 83
del 16/06/2011
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
14/07/2011
Attuazione della direttiva 2009/147/CE. modifiche alla legge
regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle
deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE) e alla legge regionale
15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), relativamente
alla cattura di uccelli a scopo di richiamo
Articolo 1
Modifiche al titolo della legge regionale n. 3 del 2007
1. Nel titolo della legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina
dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE) le
parole direttiva 79/409/CEE sono sostituite dalle seguenti:
direttiva 2009/147/CE .
Articolo 2
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007 è
sostituito dal seguente:
1. Nella Regione Emilia-Romagna, in relazione a quanto stabilito
dall'articolo 4, commi 3 e 4, e dall'articolo 19 bis della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche, è
consentito catturare, in piccole quantità, uccelli a fini di
richiamo e svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di
cattura e di prelievo previsto dalla direttiva 2009/147/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente
la conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità
individuate con la presente legge ed in applicazione dell'articolo
9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva medesima .
Articolo 3
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007,
le parole direttiva n. 79/409/CEE sono sostituite dalle seguenti:
direttiva 2009/147/CE .
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole Il provvedimento amministrativo che disciplina il
prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare: sono
sostituite dalle parole I provvedimenti amministrativi che
disciplinano la cattura e il prelievo venatorio in regime di deroga
devono indicare: ;
b) alla lettera a), la parola del è sostituita dalle parole di
cattura e di ;
c) alla lettera b), dopo la parola prelievo vengono aggiunte le
parole , gli impianti o i metodi di cattura ;
d) la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) le condizioni di
rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le catture e il
prelievo possono essere effettuati ;
e) alla lettera d), dopo le parole il numero vengono aggiunte le
parole degli impianti e dei capi di ciascuna specie catturabili
complessivamente e ;
f) alla lettera e), dopo le parole i soggetti abilitati vengono
aggiunte le parole alla cattura e .
3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge
regionale n. 3 del 2007 sono aggiunte le seguenti lettere:
e bis) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni
stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi, impianti o
metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali
persone;
e ter) i controlli che saranno effettuati. .
Articolo 4
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007,
le parole n. 79/409/CEE e previo parere dell'Istituto nazionale per
la fauna selvatica (INFS) sono sostituite dalle parole 2009/147/CE
e previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), definisce annualmente il numero degli
impianti di cattura di uccelli ad uso di richiamo attivabili e .
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del
2007 è aggiunto il seguente comma:
1 bis. La richiesta per l'attivazione degli impianti deve
contenere:
a) l'indicazione delle specie da catturare in regime di deroga;
b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria la
cattura in deroga, specificando:
1) i cacciatori che utilizzano richiami vivi e il loro fabbisogno;
2) i richiami vivi acquisiti dai cacciatori a cui si è dato formale
riscontro;
3) i richiami provenienti da allevamento e da cattura;
4) gli allevamenti autorizzati per tali specie ed i relativi
quantitativi. .
3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole La richiesta sono aggiunte le parole per
l'autorizzazione al prelievo ;
b) alla lettera b), le parole ed in particolare, nel caso di
richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture
agricole, devono essere specificate sono sostituite dalle parole
per gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, specificando: .
4. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007,
le parole il provvedimento amministrativo sono sostituite dalle
parole i provvedimenti amministrativi .
Articolo 5
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007 è
sostituito dal seguente:
2. I capi catturati o prelevati devono essere riportati, a cura dei
soggetti abilitati, nelle apposite schede di registrazione
predisposte dalla Provincia e dalla Regione. Le province elaborano i
dati acquisiti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione,
che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di
applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi
statali ed all'ISPRA .
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007
è inserito il seguente:
2 bis. Il soggetto abilitato che non consegna, o consegna oltre il
termine stabilito, le schede di cui al comma 2, è punito con una
sanzione amministrativa e la sospensione del tesserino venatorio,
secondo quanto previsto dall'articolo 61 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) .
Articolo 6
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007,
dopo la parola oggetto sono aggiunte le parole di cattura o .
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007,
dopo la parola sospendere sono aggiunte le parole la cattura e .
3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007,
la sigla INFS è sostituita dalla sigla ISPRA .
Articolo 7
Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , in attuazione della
disciplina comunitaria di settore e della legge regionale di
regolamentazione dell'esercizio delle deroghe .
Articolo 8
Disposizione transitoria
1. Per la stagione venatoria 2011/2012 il provvedimento
amministrativo regionale di cui all'articolo 2 comma 2 della legge
regionale n. 3 del 2007 relativo alla disciplina delle catture in
regime di deroga dovrà essere adottato entro il 30 settembre 2011.
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