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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 1675
Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione (delibera di Giunta n. 1152 del 01 08 11)

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 1675 N. 9/2011
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
Bilancio Affari Generali ed Istituzionali
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Misure per l'attuazione
degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo
regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione
(delibera di Giunta n. 1152 del 01 08 11)
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 88
del 4/08/2011
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
29/11/2011
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE DEL
SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. ISTITUZIONE DELLA
SESSIONE DI SEMPLIFICAZIONE
INDICE
TITOLO I
Principi generali per il miglioramento e la qualità dell'attività
normativa
e dell'azione amministrativa regionale e locale
Art. 1 - Finalità e principi generali
Art. 2 - Misure per la semplificazione dei procedimenti interni al
sistema della Regione e degli enti locali
Art. 3 - Analisi e valutazione permanente dei procedimenti
Art. 4 - Tavolo permanente per la semplificazione e Nucleo tecnico
per la semplificazione delle norme e delle procedure
Art. 5 - Sessione per la semplificazione
TITOLO II
Misure di semplificazione per cittadini e imprese
Art. 6 - Certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti,
responsabilità e trasparenza dell'azione amministrativa
Art. 7 - Uniformità delle procedure amministrative
Art. 8 - Divieto di introduzione di oneri amministrativi non
compensati
Art. 9 - Divieto di richiesta di documenti già in possesso delle
pubbliche amministrazioni
Art. 10 - Semplificazioni per le imprese certificate
Art. 11 - Applicazione agli enti locali
Art. 12 - Norme di prima applicazione
TITOLO I
Principi generali per il miglioramento
e la qualità dell'attività normativa
e dell'azione amministrativa regionale e locale
Art. 1
Finalità e principi generali
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge e con
provvedimenti ad essa collegati e successivi, persegue l'obiettivo
di elevare il livello di qualità dell'azione amministrativa e dei
processi decisionali nel loro complesso, attraverso misure atte a:
a) sviluppare la qualità degli atti normativi;
b) conseguire concreti risultati di semplificazione dei procedimenti
amministrativi;
c) sviluppare ulteriormente la semplificazione degli assetti
organizzativi, in coerenza con le norme di razionalizzazione statali
e regionali in materia e con gli obiettivi di contenimento della
spesa;
d) dare piena esplicazione al principio di sussidiarietà, anche al
fine di garantire la reciproca soddisfazione nel rapporto tra
cittadini, imprese e istituzioni;
e) dare piena esplicazione ai criteri di appropriatezza, necessità,
adeguatezza e proporzionalità con l'obiettivo di garantire la
semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni.
2. A fondamento degli interventi di cui al comma 1, con riferimento
alla qualità degli atti normativi, sono posti i seguenti principi:
a) la più estesa applicazione dei principi costituzionali espressi
dal Titolo V della Parte II della Costituzione, a tutela del pieno
dispiegarsi dell'autonomia legislativa della Regione e delle
esigenze del decentramento del sistema amministrativo locale, nonché
del principio di autonomia di spesa e della sua declinazione secondo
le esigenze del sistema territoriale;
b) la puntuale analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di
produzione normativa, al fine di contribuire al superamento della
frammentarietà del quadro normativo ed alla chiarezza dei dati
normativi, nel rispetto del sistema delle fonti nazionali e dei
principi comunitari;
c) l'applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva degli
effetti di proposte normative ricadenti sulle attività dei cittadini
e delle imprese e sul funzionamento della pubblica amministrazione
regionale e locale, secondo la disciplina dell'analisi di impatto
della regolamentazione (AIR), introdotta dalla legislazione statale
e prevista dallo Statuto regionale;
d) l'introduzione sistematica negli atti normativi delle clausole
valutative e dell'analisi costi-benefici per la verificabilità
concreta dei risultati conseguiti dall'atto normativo, anche
attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA);
e) l'impegno a valutare l'applicazione di provvedimenti nazionali e
comunitari che consentano di apportare ulteriori snellimenti alle
procedure in atto.
3. A fondamento degli interventi di cui al comma 1, con riferimento
alla qualità dei procedimenti amministrativi, sono posti i seguenti
principi:
a) la piena esplicazione degli istituti di semplificazione
dell'azione amministrativa, a tutela della certezza, rapidità ed
efficacia dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni
e le istanze di partecipazione al procedimento;
b) l'armonizzazione e l'uniformità delle procedure amministrative e
della connessa modulistica, nel rispetto del diritto di cittadini e
imprese ad una azione amministrativa efficace, tempestiva, semplice;
c) la piena applicazione dei principi di responsabilità e
trasparenza dell'attività amministrativa;
d) l'adeguamento progressivo delle diverse funzioni pubbliche e
delle stesse strutture organizzative dei vari livelli del sistema
amministrativo regionale e locale all'obiettivo della
semplificazione, con la progressiva e completa responsabilizzazione
dei soggetti istituzionali cui siano conferite le funzioni;
e) l'adeguato funzionamento dei meccanismi di collaborazione e
cooperazione tra lo Stato e la sua amministrazione decentrata, le
Regioni e le autonomie locali, per superare la frammentarietà nel
sistema multilivello;
f) l'adozione sistematica delle tecniche e delle misure finalizzate
alla semplificazione, anche in coerenza con gli obiettivi imposti
dall'Unione europea e, specialmente, delle misure di semplificazione
amministrativa per le imprese, attraverso la misurazione degli oneri
amministrativi (MOA) e l'adozione di specifici Piani di riduzione
degli oneri , in raccordo con l'amministrazione statale e gli enti
locali.
4. Nell'attuazione degli obiettivi della presente legge è perseguita
la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione
di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità
dell'azione amministrativa. La Regione valorizza lo sviluppo degli
strumenti informatici e di interconnessione fra le amministrazioni
pubbliche operanti nel territorio regionale, anche al fine di
favorire processi di dematerializzazione.
Art. 2
Misure per la semplificazione dei procedimenti interni
al sistema della Regione e degli enti locali
1. La Regione e gli enti locali assumono, quale obiettivo
prioritario della propria azione di governo, la realizzazione dei
principi enunciati all'articolo 1, per conseguire effettivi livelli
di semplificazione dell'attività amministrativa.
2. La Regione, gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni
interessate sottoscrivono accordi volti a sviluppare specifiche
azioni di semplificazione coerenti con le finalità di cui al comma
1.
3. La Regione promuove la divulgazione delle migliori prassi
amministrative e organizzative. A tal fine, il Nucleo tecnico per la
semplificazione delle norme e delle procedure, previsto
dall'articolo 4, propone alla Giunta regionale l'emanazione di
apposite raccomandazioni tecniche.
Art. 3
Analisi e valutazione permanente dei procedimenti
1. La Giunta regionale mediante azioni condivise con le autonomie
locali e con le altre pubbliche amministrazioni del territorio e,
qualora necessario, previo accordo con le amministrazioni statali
decentrate competenti, realizza un sistema di analisi e valutazione
permanente (AVP) dei procedimenti che interessano l'amministrazione
regionale e la complessiva azione amministrativa sul territorio,
utilizzando in primo luogo gli strumenti di valutazione e di
misurazione individuati dalla presente legge.
2. L'analisi e valutazione permanente dei procedimenti ha lo scopo
di individuare:
a) le tipologie di procedimenti che determinano un carico
ingiustificato di oneri organizzativi e gestionali per cittadini e
imprese, attraverso l'utilizzo delle più idonee tecniche di
misurazione;
b) le tipologie di procedimenti, anche interni, nei quali si
riscontra con maggiore frequenza ed intensità il mancato rispetto
dei termini di conclusione;
c) i procedimenti di grande rilievo sul territorio regionale, in
relazione all'esistenza di condizioni ostative alla loro
conclusione;
d) il grado di reale efficacia delle conferenze di servizi, rispetto
agli obiettivi a cui esse sono preordinate;
e) i casi nei quali le amministrazioni pubbliche regionali e locali
manifestano carenze ed inadeguatezze organizzative, finanziarie e
funzionali che ostacolano il corretto svolgimento dei compiti loro
attribuiti;
f) le connessioni procedimentali tra le competenze regionali e
locali e le competenze dell'amministrazione statale decentrata, al
fine di un loro miglioramento;
g) le soluzioni tecnologico-informatiche atte a rafforzare il più
possibile l'interoperabilità tra amministrazioni e
l'interconnessione tra i procedimenti.
Art. 4
Tavolo permanente per la semplificazione
e Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle
procedure
1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla presente
legge, è istituito il Tavolo permanente per la semplificazione,
quale sede di garanzia delle più adeguate forme di consultazione
delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei cittadini
utenti dei servizi.
2. Nell'ambito dell'attività del Tavolo permanente sono identificati
i procedimenti da sottoporre in ordine di priorità alla analisi e
valutazione permanente di cui all'articolo 3. In tale sede sono
formulate le proposte volte al superamento delle criticità rilevate
per la loro successiva sottoposizione alla sessione per la
semplificazione prevista dall'articolo 5.
3. Il Tavolo permanente è presieduto dall'Assessore regionale con
delega in materia di semplificazione e trasparenza. All'attività del
Tavolo permanente concorre il Consiglio delle autonomie locali ai
fini della definizione delle politiche regionali che ad esso
competono ai sensi dell'articolo 23, comma 2, dello Statuto
regionale. La composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo
permanente sono definite con atto della Giunta regionale. Il
funzionamento del Tavolo permanente è senza oneri per la Regione.
4. È istituito, presso il Comitato di direzione di cui all'articolo
35 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna), in relazione alle funzioni ad esso attribuite di
raccordo e collaborazione tra direzione politica e direzione
amministrativa, il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme
e delle procedure. Il Nucleo tecnico opera a supporto del Tavolo
permanente con funzioni di istruttoria, elaborazione e proposta
nella definizione tecnica degli interventi da adottare.
5. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite la
composizione e le modalità di funzionamento del Nucleo tecnico di
cui al comma 4, secondo criteri atti a garantire la rappresentanza
tecnica delle autonomie locali. Al Nucleo tecnico compete, quale suo
compito principale, l'elaborazione delle misure di semplificazione
previste all'articolo 2.
6. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa definiscono le
modalità volte a garantire la piena collaborazione tecnica tra le
rispettive strutture.
Art. 5
Sessione per la semplificazione
1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, l'Assemblea legislativa
regionale si riunisce in una sessione di lavori dedicata alla
semplificazione, con l'obiettivo di:
a) esaminare gli esiti dell'attività di analisi e valutazione
permanente di cui all'articolo 3, comma 2;
b) valutare le proposte formulate dal Nucleo tecnico e dal Tavolo
permanente;
c) adottare le eventuali misure legislative che risultino
necessarie.
2. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa, in conformità alle
rispettive attribuzioni statutarie, provvedono ad adottare gli
opportuni interventi, anche di natura organizzativa e gestionale,
gli atti ed i provvedimenti amministrativi necessari ovvero
specifiche norme, anche di modifica di preesistenti discipline
legislative, al fine di dare seguito alle determinazioni assunte in
sede di sessione annuale di semplificazione.
3. Specifiche misure di semplificazione connesse alle finalità di
cui alla presente legge possono essere comunque proposte e approvate
anche nelle more dello svolgimento della sessione medesima.
TITOLO II
Misure di semplificazione per cittadini e imprese
Art. 6
Certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti,
responsabilità e trasparenza dell'azione amministrativa
1. La Regione informa la propria azione amministrativa al principio
di non aggravamento dei procedimenti amministrativi di propria
competenza, assicurando la loro tempestiva conclusione, fermo
restando il perseguimento delle prioritarie esigenze di interesse
pubblico. A tal fine, trovano applicazione le disposizioni di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) in ordine alla certezza dei tempi di conclusione dei
procedimenti.
2. Allo scopo di rendere certi i tempi di conclusione dei
procedimenti amministrativi di propria competenza, la Regione
persegue altresì la piena applicazione del principio della
responsabilità amministrativa, adottando misure idonee a garantire
il rispetto dei termini prestabiliti per l'emanazione del
provvedimento finale. La mancata emanazione del provvedimento nei
termini previsti è elemento utile ai fini della valutazione delle
responsabilità dirigenziali, secondo quanto previsto dalla legge n.
241 del 1990.
3. La Regione favorisce la diffusione delle modalità e degli
strumenti, anche informatici, che consentono ai privati:
a) la piena accessibilità ai dati ed alle informazioni utili ai fini
della presentazione delle istanze all'amministrazione regionale e
alle amministrazioni locali;
b) la piena accessibilità allo stato dell'iter dei procedimenti
amministrativi di loro specifico interesse, nel rispetto delle
disposizioni statali in tema di partecipazione al procedimento e
diritto d'accesso.
4. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, la Regione e gli
enti locali curano la realizzazione di una banca dati informatica
dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza.
5. Nei procedimenti amministrativi soggetti al pagamento di oneri
istruttori a carico dell'interessato, gli accordi di cui
all'articolo 2, comma 2, prevedono modalità volte a garantirne la
parziale restituzione, qualora il procedimento si concluda oltre il
termine previsto e per fatto imputabile all'amministrazione.
Art. 7
Uniformità delle procedure amministrative
1. In attuazione del principio di armonizzazione e uniformità delle
procedure amministrative, la Regione e gli enti locali assicurano
l'uniforme applicazione delle procedure amministrative di rispettiva
competenza e l'adozione omogenea della connessa modulistica. A tale
scopo, sono sottoscritti accordi per regolare specifici oggetti e
superare problematiche applicative.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche in
base alle indicazioni del Tavolo permanente, adotta specifiche
direttive.
3. Il Nucleo tecnico vigila in ordine alla piena applicazione, su
tutto il territorio regionale, delle direttive di cui al comma 2.
Art. 8
Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati
1. Allo scopo di rendere effettiva l'azione di riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese e i cittadini, la Regione
persegue la piena applicazione del principio di compensazione
prevedendo che ad ogni nuovo onere introdotto da provvedimenti
normativi di propria competenza corrisponda l'eliminazione di un
onere di valore equivalente.
Art. 9
Divieto di richiesta di documenti
già in possesso delle pubbliche amministrazioni
1. Nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, non
possono essere richiesti al soggetto proponente l'istanza atti,
informazioni e documenti già in possesso dell'amministrazione
regionale o direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni.
2. Previo accordo con le amministrazioni locali, il divieto di cui
al comma 1 opera anche nei confronti dei procedimenti amministrativi
di loro competenza, tenuto conto della realizzazione della banca
dati informatica dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo
6, comma 4.
Art. 10
Semplificazioni per le imprese certificate
1. La Regione riconosce alle imprese certificate, in base alle norme
nazionali e internazionali vigenti, agevolazioni di natura
amministrativa con riferimento ai procedimenti amministrativi di
loro specifico interesse.
2. Le forme e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni
di cui al comma 1 sono definite con specifici provvedimenti della
Giunta regionale.
Art. 11
Applicazione agli enti locali
1. La Regione promuove e monitora l'applicazione da parte degli enti
locali dei principi di cui al presente Titolo.
2. In relazione all'applicazione della presente legge, la Regione
esercita le proprie prerogative in materia di potere sostitutivo
secondo quanto stabilito all'articolo 30 della legge regionale 24
marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'Università).
Art. 12
Norme di prima applicazione
1. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque
entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta
regionale provvede all'istituzione del Tavolo permanente e del
Nucleo tecnico, previsti dall'articolo 4.
2. La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni espresse dal
Tavolo permanente, individua gli ambiti prioritari oggetto degli
interventi di semplificazione.
3. Costituiscono ambiti prioritari di intervento, ai sensi del comma
2:
a) l'applicazione degli istituti di semplificazione relativi alla
disciplina statale della conferenza di servizi e del
silenzio-assenso, con la conseguente revisione delle norme regionali
eventualmente incompatibili;
b) la misurazione e le misure di riduzione degli oneri
amministrativi informativi per le imprese, in raccordo con le
iniziative svolte a livello statale in attuazione del piano per la
riduzione degli oneri amministrativi, applicando per la misurazione
degli oneri amministrativi (MOA) il Modello dei costi standard
definito dalla Comunicazione COM/2007/23 della Commissione europea,
del 24 gennaio 2007, concernente il programma d'azione per la
riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea.
4. Agli interventi individuati ai sensi del comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al presente Titolo.
5. Ulteriori obiettivi prioritari potranno essere individuati sulla
base degli accordi di cui all'articolo 2.
6. La prima sessione per la semplificazione, di cui all'articolo 5,
è svolta entro il primo semestre 2012.
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