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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 1990
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15/11/2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014 (delibera di Giunta n. 1643 del 14 11 11)

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 1990 N. 10/2011
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
Bilancio Affari Generali ed Istituzionali
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15/11/2001, n. 40
in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del
bilancio pluriennale 2012-2014 (delibera di Giunta n. 1643 del 14
11 11).
pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino ufficiale n. 101
del 14/11/2011
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
13/12/2011
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA
LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2012 - 2014
INDICE
Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo
regionale
Art. 2 Sistema informativo agricolo regionale
Art. 3 Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle
stragi
Art. 4 Cartografia regionale
Art. 5 Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
Art. 6 Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 7 Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
Art. 8 Sostegno straordinario a progetti di ricerca industriale
Art. 9 Integrazione regionale al programma operativo regionale
FESR 2007-2013
Art. 10 Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica
Art. 11 Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e
del sistema sciistico
Art. 12 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e
interventi per l'emergenza abitativa
Art. 13 Fondo per la conservazione della natura
Art. 14 Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale del
Sasso Simone e Simoncello
Art. 15 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
di competenza regionale
Art. 16 Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
Art. 17 Interventi ed opere di difesa della costa
Art. 18 Investimenti nel settore dei trasporti
Art. 19 Rete viaria di interesse regionale
Art. 20 Interventi per la sicurezza dei trasporti
Art. 21 Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in
gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di
progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
Art. 22 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale
Art. 23 Fondo regionale per la non autosufficienza
Art. 24 Interventi volti alla tutela e al controllo della
popolazione canina e felina
Art. 25 Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore
dei lavoratori colpiti dalla crisi
Art. 26 Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
Art. 27 Recupero e restauro di immobili di particolare valore
storico e culturale
Art. 28 Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico
di programmazione (DUP)
Art. 29 Trasferimento all'esercizio 2012 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2011 finanziate con mezzi regionali
Art. 30 Piano della comunicazione istituzionale
Art. 31 Disposizioni in materia di immobili gravati da vincoli di
destinazione di carattere perpetuo
Art. 32 Misure per l'attuazione dell'articolo 6, comma 12 del
decreto-legge n. 78 del 2010
Art. 33 Risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione
Art. 34 Norme transitorie in materia di trasformazione di aree
boschive e oneri compensativi
Art. 35 Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
Art. 36 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996
Art. 37 Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2000
Art. 38 Soppressione dei revisori supplenti. Modifiche alla legge
regionale n. 24 del 2001
Art. 39 Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001
Art. 40 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002
Art. 41 Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002
Art. 42 Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
Art. 43 Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2004
Art. 44 Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004
Art. 45 Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2011
Art. 46 Disposizioni transitorie e urgenti sull'esercizio associato
obbligatorio delle funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi del
decreto-legge n. 78 del 2010
Art. 47 Copertura finanziaria
Art. 48 Entrata in vigore
Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione),
sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per
gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:
a) Cap. 03905 Spese per l'automazione dei servizi
regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.
11) afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 -
Sistema informativo regionale manutenzione
e sviluppo
Esercizio 2012: Euro 1.797.824,24
Esercizio 2013: Euro 2.190.000,00
Esercizio 2014: Euro 2.190.000,00 ;
b) Cap. 03910 Sviluppo del sistema informativo regionale
(Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 -
Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2012: Euro 3.810.000,00
Esercizio 2013: Euro 3.810.000,00
Esercizio 2014: Euro 3.810.000,00.
Art. 2
Sistema informativo agricolo regionale
1. Le autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi
regionali, per la realizzazione del sistema informativo agricolo
regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale
30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27
agosto 1983, n. 34), a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della
U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo, sono ridotte di
Euro 8.235,96.
Art. 3
Contributo al Comitato di solidarietà
alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per
l'esercizio 2012, un contributo di Euro 72.000,00 al Comitato di
solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione
Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna,
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul
Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi
ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la
regione.
Art. 4
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24
(Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03861 Spese per la formazione di una
cartografia tematica regionale geologica,
pedologica, pericolosità e dei rischi
geonaturali attraverso l'acquisto di
hardware e l'acquisto e la realizzazione
di software (L.R. 19 aprile 1975, n. 24) ,
afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 -
Sviluppo di cartografia tematica
regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2012: Euro 100.000,00 ;
b) Cap. 03854 Spese per la formazione di una
cartografia tematica regionale geologica,
pedologica, pericolosità e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24) ,
afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 -
Cartografia tematica regionale: geologia e
pedologia
Esercizio 2012: Euro 300.000,00.
Art. 5
Interventi per lo sviluppo
del patrimonio zootecnico
1. Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico
delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi
autoctone, la Regione è autorizzata a concedere ad imprese agricole
contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri
genealogici o nei registri anagrafici.
2. L'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere, i criteri e le
modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta
regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento
(CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio
finanziario 2012, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 40.000,00
a valere sul capitolo 10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 -
Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.
Art. 6
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti
di bonifica. Delega di funzioni amministrative), è disposta la
seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 16352 Manutenzione delle opere di bonifica
(art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2
agosto 1984, n. 42) afferente alla
U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere
di bonifica
Esercizio 2012: Euro 900.000,00.
Art. 7
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei consorzi di garanzia
collettiva fidi (di seguito denominati confidi ), di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e al fine di favorire la
preservazione dei livelli patrimoniali minimi richiesti agli
intermediari finanziari vigilati dalle normative del settore
creditizio vigenti, la Regione è autorizzata a destinare risorse ai
confidi che operano a supporto del sistema produttivo regionale per
il mantenimento delle condizioni patrimoniali previste dalla
normativa e già contenute nei piani presentati per l'iscrizione
all'albo degli intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia). Tali contributi saranno
erogati nelle forme di strumenti innovativi di capitale, strumenti
ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate, come
regolati dalla Banca d'Italia, e saranno computati a posta di
patrimonio di vigilanza di seconda qualità (Tier II) nel rispetto
delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
2. La Regione concede le risorse secondo i criteri e le modalità
definiti dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma
1, con preferenza ai confidi che garantiscono un'elevata operatività
a favore di imprese del territorio regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio
finanziario 2012, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo
23128, afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300, pari a Euro 7.500.000,00.
Art. 8
Sostegno straordinario a progetti
di ricerca industriale
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di rafforzare la competitività
del sistema produttivo, aumentare i livelli occupazionali e
migliorare la sostenibilità ambientale, sostiene gli investimenti in
ricerca e sviluppo delle imprese regionali e di quelle che intendono
insediarsi nel territorio dell'Emilia-Romagna.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è
autorizzata a concedere, per l'esercizio 2012, contributi
straordinari alle imprese fino a 1 milione di euro per ogni singolo
intervento. I contributi dovranno essere destinati al finanziamento
di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inseriti
nell'ambito di programmi di rilancio industriale e occupazionale.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le
modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2,
individuando i beneficiari tra le imprese di qualunque dimensione
operanti nel settore industriale e dei servizi alle imprese e
verificando la possibilità di sinergie con altri strumenti attivati
nell'ambito dei programmi comunitari nazionali e regionali.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio
finanziario 2012, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo
23130 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320 pari a Euro
10.000.000,00.
Art. 9
Integrazione regionale
al programma operativo regionale FESR 2007-2013
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle
attività I.1.1. - Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale
e il trasferimento tecnologico - e III.1.3. - Promozione della green
economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria - previste nel
programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è
autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le
modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma
operativo stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono trasferite all'esercizio
2012 le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi
regionali e sono riproposte per gli interventi previsti nei capitoli
e per gli importi sottoindicati:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma
operativo regionale FESR 2007-2013:
1) Cap. 23752 Contributi a Università, Enti e
Istituzioni di ricerca per la creazione
di tecnopoli per la ricerca industriale e
il trasferimento tecnologico -
Finanziamento integrativo regionale al
P.O.R. FESR 2007-2013
Euro 11.184.659,00;
2) Cap. 23754 Contributi a Enti locali per la
creazione di tecnopoli per la ricerca
industriale e il trasferimento
tecnologico - Finanziamento integrativo
regionale al P.O.R. FESR 2007-2013
Euro 5.065.341,00;
3) Cap. 23692 Assegnazioni ad intermediari finanziari
specializzati per la realizzazione e la
gestione di strumenti di ingegneria
finanziaria rivolti a promuovere la Green
Economy attraverso il sostegno agli
investimenti delle P.M.I. - Finanziamento
integrativo regionale al P.O.R. FESR
2007-2013
Euro 2.000.000,00;
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma
operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
1) Cap. 23758 Contributi a imprese per investimenti
relativi alla realizzazione di programmi
di ricerca industriale collaborativa e
sviluppo sperimentale e per l'avvio di
nuove imprese innovative - Finanziamento
integrativo regionale al Programma
Operativo 2007-2013
Euro 1.442.899,46;
3. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposta la seguente
autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2012:
a) U.P.B. 1.3.2.2.7262 - Integrazione regionale al programma
operativo regionale FESR 2007-2013:
1) Cap. 23698 Contributi alle imprese per progetti di
sviluppo innovativo - Finanziamento
integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-
2013
Euro 6.500.000,00.
Art. 10
Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della
L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione
del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di
spesa:
a) Cap. 25558 Spese per l'attuazione dei progetti di
marketing e di promozione turistica
attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7,
comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n.
7)
Esercizio 2013: Euro 8.000.000,00;
b) Cap. 25564 Contributi per l'attuazione di progetti
di marketing e di promozione turistica
delle unioni di prodotto e per il
cofinanziamento delle iniziative di
promocommercializzazione e
commercializzazione turistica realizzate
dalle aggregazioni di imprese aderenti
alle unioni di prodotto anche in forma di
comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e
c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)
Esercizio 2013: Euro 5.052.000,00.
Art. 11
Interventi per la qualificazione delle stazioni
invernali e del sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni
invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma
della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la
qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
della Regione Emilia-Romagna), nell'ambito del sottoindicato
capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione,
realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, è
disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 25780 Contributi a EE.LL. per interventi di
sistemazione delle aree interessate da
impianti di risalita e piste di discesa
e per la revisione degli impianti a fune
(Art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)
Esercizio 2012: Euro 900.000,00.
Art. 12
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi
e interventi per l'emergenza abitativa
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di fondi
e interventi destinati a:
a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli
inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili
un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di
sfratto;
b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una
situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di
locazione;
c) concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli
alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché
per favorire la mobilità nel settore della locazione.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i
criteri di attribuzione dei finanziamenti di cui al presente
articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2012
un'autorizzazione di spesa pari a 3.500.000,00, a valere sul
Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per
l'accesso alle abitazioni in locazione.
Art. 13
Fondo per la conservazione della natura
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia
della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la
conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti
del sottobosco) volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in
gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi
dell'articolo 6 della legge regionale stessa, è disposta, per
l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 51.000,00
nell'ambito del Capitolo 38070, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500
- Parchi e riserve naturali.
Art. 14
Disposizioni per il finanziamento
del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
1. Nelle more dell'istituzione di un apposito parco di carattere
interregionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la Regione
Emilia-Romagna concorre al finanziamento delle attività dell'ente di
gestione del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito
ai sensi della legge regionale della Regione Marche 28 aprile 1994,
n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette
naturali), in proporzione della superficie ricompresa, per effetto
della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di
Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata
Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla
regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai
sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), nel
proprio territorio.
2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare
per l'esercizio 2012 la somma di Euro 120.000,00 a valere sul
Capitolo 38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e
riserve naturali.
Art. 15
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena
nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza
regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904,
n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di
spesa a valere sul Capitolo 39187, afferente alla U.P.B.
1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale,
per l'esercizio 2012, di Euro 700.000,00.
Art. 16
Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e
relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è
disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro
1.750.000,00 a valere sul Capitolo 39220 Interventi di sistemazione
idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio
1974, n. 27) afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di
sistemazione idraulica e ambientale.
2. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree
instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro
movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per
l'esercizio 2012, l'autorizzazione di spesa di Euro 150.000,00 a
valere sul Capitolo 39050, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 -
Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.
Art. 17
Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa
dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale dai
fenomeni di ingressione ed erosione marina e per la manutenzione
delle opere di difesa della costa e dell'arenile, ai sensi
dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2004, n.
17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio
pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione),
è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro
500.000,00, a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B.
1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.
Art. 18
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo degli
impianti e del materiale rotabile, a norma della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale), è disposta, per l'esercizio 2012,
un'autorizzazione di spesa di Euro 4.249.425,85, a valere sul
Capitolo 43654 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16508 - Investimenti
nel settore delle ferrovie regionali.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono ridotte per Euro 258.228,45 a valere sul Capitolo 43221, per
Euro 2.278.000,00 a valere sul Capitolo 43270, per Euro 500.000,00 a
valere sul Capitolo 43274, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 -
Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della
mobilità urbana.
Art. 19
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della
U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è
disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 45184 Finanziamenti a Province per riqua-
lificazione, ammodernamento, sviluppo
e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e
manutenzione straordinaria (art. 167,
comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile
1999, n. 3 e successive modifiche)
Esercizio 2012: Euro 3.000.000,00 .
2. Contestualmente, le autorizzazioni di spesa disposte da
precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 3.000.000,00 a
valere sul Capitolo 45194.
Art. 20
Interventi per la sicurezza dei trasporti
1. Le autorizzazioni disposte da precedenti leggi regionali per la
concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla
realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale per
l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti,
ai sensi della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di
intervento per la sicurezza dei trasporti), a valere sul Capitolo
46125, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16600 - Investimenti per il
miglioramento della sicurezza stradale, sono ridotte di Euro
1.003.197,40.
Art. 21
Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente
in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione
di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività
a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale
attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene
determinata, per l'esercizio 2012, per complessivi Euro
30.000.000,00 e destinata all'attuazione delle rispettive finalità,
a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000 -
Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per
la garanzia dei LEA:
a) Cap. 51612 Fondo Sanitario Regionale di parte
corrente - quota in gestione sanitaria
accentrata presso la Regione. Rimborsi
ad Aziende sanitarie ed altri Enti per
spese di personale di cui si avvale
l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
(art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
Euro 4.000.000,00;
b) Cap. 51614 Fondo Sanitario Regionale di parte
corrente - quota in gestione sanitaria
accentrata presso la Regione. Spesa
sanitaria direttamente gestita per ICT
e altre attività di supporto al Servizio
sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502)
Euro 15.500.000,00;
c) Cap. 51616 Fondo Sanitario Regionale di parte
corrente - quota in gestione sanitaria
accentrata presso la Regione.
Trasferimenti ad Aziende sanitarie
ed altri Enti per progetti obiettivo,
per l'innovazione e per la realizzazione
delle politiche sanitarie e degli
obiettivi del Piano Sociale e Sanitario
Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502)
Euro 10.500.000,00.
Art. 22
Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del
Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è
autorizzata ad integrare nell'esercizio 2012, con mezzi autonomi di
bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie
Aziende sanitarie regionali sulla base della loro situazione
economico-finanziaria al 31 dicembre 2011 in relazione anche alle
prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza
erogati per l'anno 2012 per un importo massimo di Euro
150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51638 afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei
livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e a garanzia
dell'equilibrio economico-finanziario.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i
criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al
comma 1.
Art. 23
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo
regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed
ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni
sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è
disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa pari ad
Euro 85.000.000,00 a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione
assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei
criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge regionale n. 27 del
2004.
Art. 24
Interventi volti alla tutela e al controllo
della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali
predatori, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7
aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2012,
un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul
Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi
alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
Art. 25
Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva
in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli interventi in favore
dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito
che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di
politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di
formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le Regioni, le
Province autonome e il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad
azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel
biennio 2009-2010, la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare,
nell'esercizio 2012 e con le medesime modalità, le risorse per
l'integrazione dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga, da
corrispondere all'INPS, autorizzate per gli esercizi 2010 e 2011 da
precedenti leggi regionali e trasferite all'esercizio 2012,
corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi
di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa, a
valere:
a) sui capitoli di Fondo sociale europeo, afferenti alla
U.P.B. 1.6.4.2.25264 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo
competitività regionale e occupazione - Risorse UE e
alla U.P.B. 1.6.4.2.25265 - POR FSE 2007/2013
Obiettivo competitività regionale e occupazione -
Risorse statali;
b) sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto
del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali relativo alla assegnazione alle
Regioni e Province autonome delle risorse destinate
ad interventi urgenti a sostegno dell'occupazione a
norma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione),
convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, relative all'annualità 2010, a valere
sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25280 -
Progetti Speciali nel settore della formazione
professionale - Risorse Statali.
Art. 26
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27
(Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per
l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 4.900.000,00 a
valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 -
Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.
Art. 27
Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti
di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per
l'insieme del territorio regionale, a norma della legge regionale 1
dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la
realizzazione di Bologna città europea della cultura per l'anno
2000 , per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe
Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la
valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali
nella regione Emilia-Romagna), è disposta, per l'esercizio 2012,
un'autorizzazione di spesa di Euro 786.614,10 a valere sul Capitolo
70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro
del patrimonio artistico e culturale.
Art. 28
Attuazione degli interventi finanziati
dal documento unico di programmazione (DUP)
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi
territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e
sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale,
mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo
infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere
enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi
9 e 10 previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la
Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad
interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche
modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei
finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente
articolo la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2012, a
utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito
del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo
86500, Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese
d'investimento , elenco n. 5.
5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2012, le
necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella
parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto
dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna. Abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4). Tali provvedimenti di variazione possono disporre
contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità
previsionali di base.
6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle
risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1,
la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31,
comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì
autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2012, le necessarie
variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa
fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa,
appositamente istituiti.
Art. 29
Trasferimento all'esercizio 2012 delle autorizzazioni
di spesa relative al 2011 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con
mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi,
sono trasferite all'esercizio 2012 a seguito della presunta mancata
assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2011:
Progr. Capitolo UPB Euro
1) 2698 1.2.3.3.4420 5.361,36
2) 2701 1.2.3.3.4420 218.000,00
3) 2775 1.2.3.3.4420 4.061.836,68
4) 2800 1.2.3.3.4422 202.600,00
5) 2802 1.2.3.3.4422 35.000,00
6) 3455 1.2.2.3.3100 5.268.927,90
7) 3850 1.2.3.3.4440 149.000,00
8) 3861 1.2.3.3.4440 47.837,38
9) 3925 1.2.1.3.1520 168.312,46
10) 4270 1.2.1.3.1600 8.914.912,51
11) 4276 1.2.1.3.1600 24.426.337,40
12) 4348 1.2.1.3.1600 265.768,00
13) 14070 1.3.1.3.6200 173.393,01
14) 16332 1.3.1.3.6300 2.297.896,38
15) 16400 1.3.1.3.6300 2.696.765,60
16) 21088 1.3.2.3.8000 3.115.893,38
17) 22210 1.3.2.3.8260 2.512.534,95
18) 22258 1.3.2.3.8270 12.603.505,98
19) 23028 1.3.2.3.8300 9.350.000,00
20) 23508 1.3.2.3.8220 55.000,00
21) 23512 1.3.2.3.8220 3.000.000,00
22) 23752 1.3.2.3.8368 11.184.659,00
23) 23754 1.3.2.3.8368 5.065.341,00
24) 25525 1.3.3.3.10010 2.512.623,54
25) 25528 1.3.3.3.10010 951.508,09
26) 27500 1.3.4.3.11600 484.255,30
27) 30640 1.4.1.3.12630 7.371.195,91
28) 30644 1.4.1.3.12630 108.068,61
29) 30646 1.4.1.3.12630 1.136.000,00
30) 30885 1.4.1.3.12620 1.876.860,89
31) 31110 1.4.1.3.12650 22.374.408,03
32) 31116 1.4.1.3.12650 9.258.181,08
33) 31125 1.4.1.3.12645 2.000.000,00
34) 32020 1.4.1.3.12670 344.900,69
35) 32045 1.4.1.3.12800 1.899.206,93
36) 32097 1.4.1.3.12735 8.501.044,88
37) 32121 1.4.1.3.12820 41.156,44
38) 35305 1.4.2.3.14000 4.794.246,11
39) 35310 1.4.2.3.14000 1.940.000,00
40) 36184 1.4.2.3.14062 137.000,00
41) 36188 1.4.2.3.14062 154.671,65
42) 37150 1.4.2.3.14150 43.456,88
43) 37250 1.4.2.3.14170 139.530,00
44) 37332 1.4.2.3.14220 1.853.644,66
45) 37336 1.4.2.3.14200 3.530.893,99
46) 37344 1.4.2.3.14220 800.000,00
47) 37374 1.4.2.3.14220 7.739.874,33
48) 37378 1.4.2.3.14223 592.525,00
49) 37385 1.4.2.3.14223 4.587.707,94
50) 37427 1.4.2.3.14223 250.000,00
51) 37431 1.4.2.3.14223 3.200.000,00
52) 38027 1.4.2.3.14310 4.506.839,24
53) 38030 1.4.2.3.14300 975.597,52
54) 38090 1.4.2.3.14305 3.366.197,78
55) 39050 1.4.2.3.14500 1.731.899,63
56) 39220 1.4.2.3.14500 3.022.012,27
57) 39360 1.4.2.3.14555 1.443.704,88
58) 39362 1.4.2.3.14555 300.000,00
59) 41250 1.4.3.3.15800 1.625.804,47
60) 41360 1.4.3.3.15800 4.997.829,96
61) 41570 1.4.3.3.15800 392.000,00
62) 41900 1.4.3.3.15820 285.000,00
63) 41995 1.4.3.3.15820 10.643,82
64) 41997 1.4.3.3.15820 3.018.600,02
65) 43027 1.4.3.3.16000 867.528,83
66) 43221 1.4.3.3.16010 2.989.261,01
67) 43270 1.4.3.3.16010 17.341.544,37
68) 43274 1.4.3.3.16010 800.000,00
69) 45175 1.4.3.3.16200 8.717.666,90
70) 45177 1.4.3.3.16200 1.962.727,00
71) 45184 1.4.3.3.16200 9.000.000,14
72) 45186 1.4.3.3.16200 5.260.000,00
73) 45194 1.4.3.3.16200 23.397,33
74) 45726 1.4.3.3.16650 3.000.000,00
75) 46115 1.4.3.3.16600 1.000.000,00
76) 46125 1.4.3.3.16600 331.616,46
77) 46136 1.4.3.3.16654 750.000,00
78) 47114 1.4.4.3.17400 264.387,72
79) 47315 1.4.4.3.17400 1.250.000,00
80) 47317 1.4.4.3.17400 61.000,00
81) 47445 1.4.4.3.17430 1.300.000,00
82) 48050 1.4.4.3.17450 2.431.643,00
83) 48274 1.4.4.3.17559 141.535,60
84) 57198 1.5.2.3.21000 495.000,00
85) 57200 1.5.2.3.21000 15.209.645,38
86) 57680 1.5.2.3.21060 1.191.252,21
87) 65707 1.5.1.3.19050 33.446,41
88) 65717 1.5.1.3.19050 258.228,45
89) 65721 1.5.1.3.19050 8.309.217,21
90) 65770 1.5.1.3.19070 83.658.984,49
91) 68321 1.5.2.3.21060 3.366.937,95
92) 70541 1.6.5.3.27500 500.000,00
93) 70678 1.6.5.3.27500 5.107.097,61
94) 70718 1.6.5.3.27520 10.091.394,91
95) 71566 1.6.5.3.27537 1.696.654,85
96) 71572 1.6.5.3.27540 2.722.765,12
97) 73060 1.6.2.3.23500 5.348.763,77
98) 73135 1.6.3.3.24510 117.376,41
99) 73140 1.6.3.3.24510 1.319.000,00
100) 78410 1.4.2.3.14384 3.934,81
101) 78458 1.4.2.3.14384 122.100,80
102) 78464 1.4.2.3.14384 156.171,79
103) 78476 1.4.2.3.14384 25.220,05
104) 78705 1.6.6.3.28500 4.649.206,43
105) 78707 1.6.6.3.28500 1.150.000,00
2. Al fine di avviare un processo di riordino e di ottimizzazione
sull'utilizzo delle risorse regionali, le autorizzazioni di spesa di
cui al comma 1 sono revocate per l'ammontare delle risorse che non
abbiano determinato, entro il 31 dicembre 2009, la formulazione di
programmi di spesa nei termini e modi previsti dalla normativa
settoriale di riferimento.
3. Le risorse assegnate con programmazione di spesa disposta alla
data 31 dicembre 2009 sono revocate qualora non siano completate,
entro il 30 giugno 2012, le procedure per l'aggiudicazione dei
lavori o per la fornitura di beni e servizi.
4. La Giunta regionale, al fine di consentire il raggiungimento
degli obiettivi fissati ai commi 2 e 3, definisce, con proprio atto,
le modalità operative per l'individuazione complessiva delle risorse
pubbliche interessate, nonché il percorso amministrativo contabile
da realizzare.
Art. 30
Piano della comunicazione istituzionale
1. Ai sensi della legge regionale 20 ottobre 1992, n. 39 (Norme per
l'attività di comunicazione della Regione e per il sostegno del
sistema dell'informazione operante in Emilia-Romagna) ed in
conformità ai principi comunitari, la Regione assicura
l'informazione e la comunicazione necessarie al raggiungimento degli
obiettivi di interesse pubblico perseguiti nell'esercizio delle
proprie competenze.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per il raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d) ed e)
della legge regionale n. 39 del 1992, la Giunta regionale approva le
linee guida operative per la realizzazione dell'attività di
comunicazione pubblica, nonché il piano della comunicazione
istituzionale annuale.
3. Il piano individua le iniziative di comunicazione prive di
carattere pubblicitario indispensabili per l'efficace realizzazione
di interventi regionali in materia di tutela della salute, tutela
dell'ambiente, servizi sociali, tutela e sicurezza del lavoro,
istruzione e formazione, ricerca scientifica e tecnologica, governo
del territorio, tutela e valorizzazione dei beni culturali,
ambientali e paesaggistici o in altre materie riconducibili agli
articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna. Nel piano sono altresì indicate le attività
editoriali della Regione di cui all'articolo 7, comma 1, della legge
regionale n. 39 del 1992.
4. La Giunta regionale aggiorna il piano della comunicazione
istituzionale sulla base delle specifiche esigenze manifestatesi nel
corso dell'anno di riferimento. Iniziative di comunicazione non
previste dal piano possono essere realizzate soltanto per
particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno
e di tali attività si tiene conto in sede di aggiornamento del piano
medesimo.
5. All'attuazione del piano si provvede attraverso i programmi di
acquisizione di beni e servizi di cui all'articolo 4 della legge
regionale 21 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni per l'acquisizione
di beni e servizi).
Art. 31
Disposizioni in materia di immobili gravati
da vincoli di destinazione a carattere perpetuo
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni
immobili gravati da vincoli di destinazione socio-sanitari o
socio-assistenziali o socio-educativi di carattere perpetuo previsti
dalla normativa regionale.
2. La Giunta regionale, su richiesta del proprietario del bene, può
autorizzare la rimozione dei vincoli di destinazione di carattere
perpetuo, gravanti sui beni immobili di cui al comma 1, al fine di
consentire l'alienazione di detti beni, qualora si verifichino le
seguenti condizioni:
a) il bene vincolato non risulti più funzionale al perseguimento
delle finalità per le quali il vincolo era stato previsto;
b) il ricavato della vendita dell'immobile svincolato sia
interamente reinvestito per la realizzazione di interventi in conto
capitale che abbiano finalità coerenti o analoghe a quelle
dell'originario vincolo di destinazione;
c) sui nuovi interventi di cui alla lettera b) sia riapposto il
vincolo di destinazione.
Art. 32
Misure per l'attuazione dell'articolo 6, comma 12
del decreto-legge n. 78 del 2010
1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, ed in funzione del contenimento della spesa nei limiti
stabiliti dalla stessa norma, adotta le misure, anche organizzative,
finalizzate alla regolamentazione delle missioni del proprio
personale dipendente.
2. Il limite delle spese per missioni, conformemente a quanto
stabilito dalla legge statale, può essere superato, con
provvedimento della Giunta regionale, qualora ricorrano quelle
ragioni eccezionali previste dall'articolo 6, comma 12, del
decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010,
e di tali ragioni siano fornite adeguate motivazioni.
3. La Giunta regionale procede alla ricognizione analitica delle
tipologie di spese di missione del personale dipendente della
Regione e sulla base di essa individua quelle cui non si applica la
disciplina di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78
del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010, o che sono escluse
in base alla disciplina statale.
4. Sono in ogni caso escluse le spese per le missioni:
a) sostenute con imputazione a carico dei fondi comunitari;
b) svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di
verifica e di controllo;
c) necessarie per la partecipazione ai lavori delle sedi
istituzionali, delle sedi deputate alla concertazione
interistituzionale ovvero degli organismi paritetici, secondo le
direttive che allo scopo la Giunta impartisce.
Art. 33
Risorse a sostegno del consolidamento
della riorganizzazione
1. L'importo autorizzato per l'anno 2005 di cui all'articolo 27
della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge
di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo
provvedimento generale di variazione) è aggiornato a decorrere
dall'anno 2011 con l'integrazione dell'importo di Euro 157.707,91
derivanti dalla revisione organizzativa di cui alla deliberazione
della Giunta regionale 20 dicembre 2010, n. 2058.
2. L'integrazione avviene a sostegno del consolidamento dei processi
di riorganizzazione e innovazione correlati alla legge regionale 30
giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale,
l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle
funzioni) e alla legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 (Misure
straordinarie in materia di organizzazione).
Art. 34
Norme transitorie in materia di trasformazione
di aree boschive e oneri compensativi
1. Il presente articolo, nel rispetto della normativa regionale in
materia di governo del territorio, detta disposizioni transitorie
relativamente al rimboschimento compensativo a seguito di
trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo,
nelle more di una disciplina legislativa organica in materia
forestale, attuativa del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
(Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma
dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).
2. In conformità all'articolo 4 del decreto legislativo n. 227 del
2001, non costituiscono trasformazione del bosco gli interventi che
non comportano l'eliminazione permanente della relativa vegetazione
e che sono realizzati nel rispetto della normativa forestale. Ai
sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), non costituiscono
altresì trasformazione di aree boscate gli interventi in ambiti
ricadenti all'interno del perimetro dei centri edificati alla data
del 6 settembre 1985, data di entrata in vigore della legge 8 agosto
1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27
giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela
delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni
dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616).
3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce criteri,
modalità e tempi di realizzazione degli interventi compensativi per
la trasformazione dei boschi. La compensazione avviene attraverso le
seguenti modalità:
a) direttamente a cura e spese del soggetto richiedente
l'autorizzazione;
b) attraverso il versamento di una somma corrispondente all'importo
dell'intervento compensativo.
4. Gli oneri di compensazione sono determinati sulla base del valore
biologico dei boschi e dei soprassuoli forestali. La deliberazione
di cui al comma 3 prevede e disciplina la riduzione degli oneri di
compensazione nei seguenti casi:
a) territori di montagna ad elevato coefficiente di boscosità;
b) realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico;
c) trasformazione temporanea del bosco;
d) aree già destinate alla trasformazione in base agli strumenti
urbanistici e territoriali vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto
legislativo n. 227 del 2001, la compensazione non è dovuta nei
seguenti casi:
a) trasformazioni artificiali realizzate su terreni agricoli con
superfici inferiori a 5.000 mq. antecedentemente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 227 del 2001;
b) interventi di miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi
naturali;
c) interventi di ripristino della coltivazione in terreni agricoli
entro otto anni dall'inizio del processo di colonizzazione da parte
della vegetazione forestale;
d) interventi di trasformazione di boschi cedui di castagno in
castagneti da frutto;
e) eliminazione della vegetazione forestale di ostacolo al deflusso
idraulico effettuata in conformità alle norme vigenti in materia.
6. La deliberazione di cui al comma 3 prevede:
a) le tipologie degli interventi compensativi differenziati sul
territorio regionale in funzione del coefficiente di boscosità e in
coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione
territoriale;
b) i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di
una cauzione a garanzia della corretta esecuzione degli interventi
compensativi da parte del richiedente la trasformazione;
c) i criteri per la redazione di piani colturali relativi alle aree
interessate da interventi compensativi;
d) le modalità per il monitoraggio delle istanze di trasformazione,
degli interventi compensativi e delle autorizzazioni rilasciate.
7. Le risorse derivanti dalla compensazione sono introitate dalla
Regione e finalizzate agli interventi di cui all'articolo 4, comma
6, del decreto legislativo n. 227 del 2001.
Art. 35
Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
1. L'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29
(Riordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e
naturali della Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
Art. 4
Organi dell'Istituto
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Revisore unico. .
2. L'articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito
dal seguente:
Art. 7
Il Revisore unico
1. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra i
soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dura in carica
quanto il Consiglio direttivo.
2. Il Revisore unico vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la
regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio di previsione
e le relative variazioni, verifica la corrispondenza del rendiconto
alle risultanze delle scritture contabili ed effettua riscontri di
cassa. Dei risultati dell'attività di vigilanza il Revisore unico
riferisce, oltre che al Consiglio direttivo, alla Giunta regionale,
anche su richiesta di quest'ultima. .
Art. 36
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996
1. Il comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1996,
n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle
unioni e fusioni di comuni) è sostituito dai seguenti:
9. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge,
ai referendum consultivi si applica, in quanto compatibile, la
normativa regionale vigente in materia di referendum consultivo ed
il referendum è valido indipendentemente dal numero degli aventi
diritto al voto che vi hanno partecipato. Ogni riferimento
effettuato da tale normativa indistintamente a tutti i Comuni,
organi ed uffici elettorali, deve intendersi riferito, ai fini della
presente legge, ai soli Comuni, organi ed uffici effettivamente
interessati alle consultazioni.
9 bis. Nell'ipotesi di istituzione di nuovo comune mediante scorporo
di una porzione di territorio o distacco di frazione da un
preesistente comune, il referendum consultivo è valido se alla
votazione partecipa, distintamente, la maggioranza degli aventi
diritto al voto sia del territorio oggetto di scorporo o distacco,
sia del restante territorio del comune d'origine. .
Art. 37
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2000
1. L'articolo 28 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme
in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è sostituito
dal seguente:
Art. 28
Vincolo di destinazione e revoca
dei finanziamenti in conto capitale
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia
oggetto di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 14, comma
2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici
anni. Nel caso di finanziamenti concessi a soggetti privati a norma
dell'articolo 14, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è
di durata ventennale.
2. La Regione, su richiesta del soggetto beneficiario, può
autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione
alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa
destinazione dell'edificio già vincolato, nell'ambito dei servizi
educativi, scolastici o sociali per l'infanzia o l'adolescenza,
ferma restando la durata del vincolo stesso.
3. La Regione può altresì, su richiesta del soggetto beneficiario,
autorizzare la rimozione del vincolo prima della scadenza, qualora
non sia più opportuna in relazione all'interesse pubblico
l'originaria finalizzazione dell'immobile. In tale caso la Giunta
regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo e
all'ammontare del contributo erogato, la quota parte dello stesso
che il soggetto beneficiario deve restituire alla Regione.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate con atto
della Giunta regionale, acquisito il parere positivo della
Provincia.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di restituzione del
finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca
dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'articolo 14,
comma 3. .
Art. 38
Soppressione dei revisori supplenti.
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
1. Negli enti regolati dalla legge regionale è soppressa la figura
del revisore supplente e non si procede ad ulteriori nomine. In caso
di dimissioni o cessazione per qualunque causa di un revisore dei
conti effettivo, si procede alla nomina di un nuovo revisore. I
membri supplenti già nominati restano in carica fino alla scadenza
del loro mandato.
2. Negli enti per i quali la legge regionale recepisce un accordo
interregionale, l'applicazione del comma 1 è subordinata alla
modifica dell'accordo ed alla conseguente ratifica ai sensi
dell'articolo 28, comma 4, lettera h), dello Statuto.
3. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 8 agosto 2001,
n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore
abitativo) è sostituito dal seguente:
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di
cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dalla Regione
Emilia-Romagna e due nominati dalla Conferenza degli enti. I
revisori sono nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori
legali dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE). .
4. Il conferimento da parte della Regione degli incarichi di sindaco
supplente o di revisore supplente negli enti non regolati dalla
legge regionale non comporta l'applicazione dell'articolo 5, comma
3, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle
nomine di competenza regionale e della proroga degli organi
amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).
Art. 39
Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 63 della legge regionale 26 novembre
2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), sono sostituiti dai
seguenti:
2. I dipendenti regionali con anzianità utile ai fini dell'articolo
1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione
del trattamento di previdenza del personale regionale), possono
chiedere, nel triennio 2012-2014, a titolo di anticipazione, la
liquidazione dell'indennità prevista dalla medesima legge regionale,
maturata fino al 31 dicembre 2010.
3. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa, sentite le rappresentanze sindacali,
disciplina condizioni, tempi e modalità per l'attuazione di quanto
previsto ai commi 1 e 2, anche ai fini del loro coordinamento,
nell'ambito delle autorizzazioni annualmente disposte dalla legge di
bilancio. .
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale n. 43 del
2001 è inserito il seguente:
3 bis. Ciascuna anticipazione di cui ai commi 1 e 2 può essere
richiesta una sola volta ed entrambe sono detratte, a tutti gli
effetti, dal trattamento di cui all'articolo 1 della legge regionale
n. 58 del 1982 spettante alla cessazione del rapporto di lavoro. .
Art. 40
Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002
1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della legge
regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione
delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione
Emilia-Romagna), è aggiunta la seguente:
i bis) spese di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza
degli impianti, ivi comprese le spese per consumi di energia
elettrica nel limite del 20 per cento dell'ammontare complessivo del
progetto. .
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge
regionale n. 17 del 2002 è aggiunta la seguente:
c bis) per gli interventi previsti alla lettera i bis) del comma 1
dell'articolo 8, contributi fino al 50 per cento della spesa
ammissibile. .
Art. 41
Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 19 dicembre
2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) è
aggiunto il seguente comma:
1 bis. Per le espropriazioni di competenza della Regione
finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità,
gli adempimenti successivi all'emanazione del provvedimento dal
quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità sono svolti dal
Comune territorialmente competente, o dalla Provincia nel caso sia
interessato il territorio di più Comuni. .
Art. 42
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
1. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 48 della legge
regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali) è soppresso.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 48 della legge regionale n. 2 del
2003 è inserito il seguente:
7 bis. La Giunta regionale, su richiesta del soggetto beneficiario
dei contributi per spese di investimento, può autorizzare, qualora
sia più opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della
programmazione territoriale, una diversa destinazione del bene già
vincolato nell'ambito delle finalità per le quali sono previsti tali
contributi, ferma restando la durata del vincolo stesso.
L'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale valutando
l'idoneità della struttura al servizio per il quale è destinata ed
acquisendo il parere della Conferenza territoriale sociale e
sanitaria e del Comitato di distretto, che devono esprimersi sulla
congruità della richiesta del beneficiario del contributo, in
relazione alle esigenze ed alle priorità della programmazione
dell'ambito territoriale. .
3. Al comma 3 dell'articolo 66 della legge regionale n. 2 del 2003
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Agli interventi oggetto
di contributi per spese di investimento di cui all'articolo 42 della
legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 (Riordino e programmazione
delle funzioni di assistenza sociale) si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 48, commi 6, 7 e 7 bis. .
Art. 43
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2004
1. L'ultimo periodo della lettera b) del comma 3 dell'articolo 12
della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli
accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione
ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) è soppresso.
Art. 44
Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004
1. L'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26
(Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre
disposizioni in materia di energia) è così modificato:
a) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
c) nel rispetto dei principi dell'ordinamento statale, sono resi
omogenei e compatibili i procedimenti interessati dal procedimento
di autorizzazione unica, e sono stabiliti i termini e le modalità
per la conclusione delle procedure autorizzative, tenendo conto
anche della tipologia degli impianti; ;
b) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente lettera:
c bis) al fine di garantire un corretto avvio del procedimento, è
svolta una verifica preventiva sulla completezza della domanda entro
un termine massimo di quindici giorni dalla sua presentazione; .
Art. 45
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2011
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio
2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche
regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e
mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e
della cittadinanza responsabile), è inserito il seguente:
1 bis. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la
Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per
l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di
strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e
tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana. .
Art. 46
Disposizioni transitorie e urgenti
sull'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali
dei Comuni ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010
1. Il presente articolo disciplina, in via transitoria, alcuni
profili delle modalità con cui i Comuni ottemperano agli obblighi di
cui all'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, nelle more dell'adozione della legge
regionale prevista dal comma 30 di detto articolo, la quale
disciplinerà, a regime, la dimensione territoriale ottimale per
l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali.
2. I Comuni orientano le proprie scelte inerenti la gestione
associata delle funzioni fondamentali, nelle materie di competenza
regionale, avendo a riferimento una dimensione territoriale ottimale
di norma coincidente o ricompresa nei distretti socio-sanitari. Sono
comunque considerati, in via transitoria, come ottimali gli ambiti
del Nuovo Circondario imolese, delle Unioni costituite ai sensi
della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino
territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni) e delle Nuove Comunità montane
ridelimitate ai sensi della suddetta legge regionale.
3. In via di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 14,
commi 28, 29, 30 e 31, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito
dalla legge n. 122 del 2010 ed in funzione della fase di transizione
di cui al comma 1, valgono le seguenti disposizioni:
a) la soglia demografica minima per la gestione associata
obbligatoria delle funzioni fondamentali è stabilita in almeno 3.000
abitanti;
b) in virtù dell'assimilazione compiuta dalla legge regionale ad
Unioni di Comuni, sono considerate idonee per l'esercizio associato
delle funzioni fondamentali le convenzioni di delega alle Nuove
Comunità montane ed al Nuovo Circondario imolese.
Art. 47
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le
risorse indicate nel bilancio pluriennale 2012-2014 - stato di
previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite
dallo stato di previsione della spesa.
Art. 48
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.
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