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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 1994
Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente (delibera di Giunta n. 1646 del 14 11 11)

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 1994 N. 12/2011
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
Bilancio Affari Generali ed Istituzionali
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Norme di
organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi
pubblici locali dell'ambiente (delibera di Giunta n. 1646 del 14 11
11)
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 103
del 15/11/2011
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta antimeridiana del
15/12/2011
NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE
INDICE
TITOLO I
Disposizioni relative ai servizi pubblici ambientali
Capo I
Principi e norme generali
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Ambito territoriale ottimale
Capo II
Organizzazione territoriale
Art. 4 - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi
idrici e rifiuti
Art. 5 - Organi dell'Agenzia
Art. 6 - Presidente
Art. 7 - Consiglio d'ambito
Art. 8 - Consigli locali
Art. 9 - Collegio dei revisori
Art. 10 - Compensi
Art. 11 - Direttore
Art. 12 - Funzioni della Regione
Art. 13 - Piano d'ambito per la gestione dei servizi
Art. 14 - Clausola valutativa
Capo III
Tutela degli utenti
Art. 15 - Tutela degli utenti e partecipazione
Capo IV
Disposizioni specifiche per il settore rifiuti
Art. 16 - Disposizioni specifiche per lo smaltimento dei rifiuti
urbani
Art. 17 - Avvalimento di cooperative sociali
Capo V
Disposizioni specifiche per il settore idrico
Art. 18 - Acquedotti pubblici industriali
TITOLO II
Disposizioni finali e transitorie
Art. 19 - Attivazione dell'Agenzia
Art. 20 - Liquidazione delle forme di cooperazione
Art. 21 - Personale dell'Agenzia
Art. 22 - Vigilanza e sanzioni
Art. 23 - Esercizio dei poteri sostitutivi
Art. 24 - Altre disposizioni transitorie
Art. 25 - Abrogazioni
Art. 26 - Disposizioni finali
Art. 27 - Entrata in vigore
TITOLO I
Disposizioni relative ai servizi pubblici ambientali
Capo I
Principi e norme generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Con la presente legge la Regione detta le norme relative alla
regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare
all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in Emilia-Romagna,
fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla
pianificazione di settore.
2. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro
attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si
attengono ai seguenti principi:
a) riconoscimento dell'acqua come bene naturale e diritto umano
universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i
diritti umani. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo
all'acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti
inalienabili e inviolabili della persona;
b) tutela pubblica del patrimonio idrico e dell'ambiente naturale;
c) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di
politiche di sviluppo sostenibile e solidale;
d) salvaguardia delle aspettative delle generazioni future;
e) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque
superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo.
3. Nel rispetto dei principi di cui al comma 2, la Regione e gli
Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in
materia di risorse idriche dalla presente legge, perseguono i
seguenti obiettivi:
a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con
particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di
salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i
sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri
di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità, anche al fine
di garantirne l'uso a tutti i cittadini;
c) riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione
nelle reti distributive;
d) promozione delle forme di informazione e partecipazione dei
cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione,
gestione e controllo del servizio.
4. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro
attribuite in materia di gestione dei rifiuti dalla presente legge,
si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future
e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel
rispetto dei suddetti principi, la Regione e gli Enti locali
perseguono, nell'ambito di politiche di gestione integrata,
l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute
dell'uomo. A tal fine realizzano politiche tese a minimizzare la
quantità di rifiuti da smaltire nel rispetto della gerarchia di
gestione dei rifiuti prevista all'articolo 179 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in
attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE) e del Sesto
Programma di azione per l'ambiente dell'Unione europea.
Art. 2
Disposizioni generali
1. Con la presente legge la Regione dà attuazione alla legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)),
articolo 2, comma 186-bis.
2. La presente legge, al fine di rafforzare il ruolo pubblico nel
governo dei servizi, è emanata in conformità all'ordinamento
giuridico comunitario e nazionale, in particolare alle disposizioni
di cui alle parti terza, sezione terza, e quarta, titolo primo, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, e nel rispetto del principio di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, del principio di
leale collaborazione, nonché in coerenza con i principi generali
dell'ordinamento regionale. Con riferimento al servizio idrico
integrato, i modelli di affidamento sono quelli previsti
dall'ordinamento europeo.
Art. 3
Ambito territoriale ottimale
1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza di cui all'articolo 118, comma primo, della
Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'ambito
territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del
decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, può includere
nell'ambito territoriale ottimale Comuni limitrofi di altre Regioni
o consentire a Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in
ambiti contigui di altre Regioni. Le richieste possono essere
accolte, previa intesa con la Regione contermine, nel rispetto
dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione. Le intese
vigenti all'entrata in vigore della presente legge continuano a
trovare applicazione qualora non venga esplicitata una diversa
manifestazione di volontà da parte della Regione contermine.
Capo II
Organizzazione territoriale
Art. 4
Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna
per i servizi idrici e rifiuti
1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al
servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già
esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme
di cooperazione degli Enti locali, è costituita un'Agenzia
denominata Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi
idrici e rifiuti (di seguito denominata Agenzia ) cui partecipano
obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione.
L'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero ambito
territoriale ottimale ed ha sede legale a Bologna.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è
dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
3. L'Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da
perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e ha una
contabilità di carattere finanziario. Le deliberazioni dell'Agenzia
sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità
di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi
degli Enti locali. L'Agenzia, in relazione alle funzioni ad essa
assegnate, ha potestà regolamentare, che esercita secondo quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e
dallo statuto.
4. Al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali,
l'Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di
governo. Le funzioni del primo livello sono esercitate con
riferimento all'intero ambito territoriale ottimale. Le funzioni del
secondo livello sono esercitate, in sede di prima applicazione della
presente legge, con riferimento al territorio provinciale.
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia è
dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche
per articolazioni territoriali, alle dipendenze del direttore. Può
inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a
disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione
definisce le modalità e le condizioni per la copertura della
dotazione organica dell'Agenzia.
6. Nel processo di definizione ed approvazione del piano d'ambito di
cui all'articolo 13, l'Agenzia rispetta la pianificazione
territoriale sovraordinata. Assicura inoltre la consultazione delle
organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali
maggiormente rappresentative nel territorio.
7. I costi di funzionamento dell'Agenzia sono in quota parte a
carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente
normativa dello Stato.
Art. 5
Organi dell'Agenzia
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Presidente;
b) il Consiglio d'ambito;
c) i Consigli locali;
d) il Collegio dei revisori.
2. Le modalità di nomina e revoca degli organi dell'Agenzia sono
stabilite dallo statuto.
Art. 6
Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è
nominato in seno al Consiglio d'ambito nella seduta di insediamento.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'ambito e cura i
rapporti con i coordinatori dei Consigli locali.
3. Il Presidente può delegare la gestione dei rapporti con i
Consigli locali ad un componente del Consiglio d'ambito.
Art. 7
Consiglio d'ambito
1. Il Consiglio d'ambito svolge le funzioni di primo livello ed è
costituito da 9 Sindaci o Presidenti di Province o amministratori da
loro delegati nominati dai Consigli locali. Il Consiglio è rinnovato
ogni 5 anni.
2. Qualora un Sindaco o Presidente di Provincia cessi dalla carica
nel periodo di vigenza del Consiglio d'ambito, si procede a nuova
nomina da parte del Consiglio locale cui apparteneva il titolare
della carica. Detta disposizione trova applicazione anche con
riferimento agli amministratori delegati ai sensi del comma 1.
3. Le deliberazioni del Consiglio d'ambito sono validamente assunte
a maggioranza dei votanti e ogni componente ha a disposizione un
voto.
4. Al Consiglio d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non
riservata ad altri organi dell'Agenzia e che non rientri nelle
attribuzioni della dirigenza nel rispetto dei principi di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche). In particolare il Consiglio d'ambito approva lo statuto
dell'Agenzia, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il
Consiglio d'ambito delibera l'assunzione del direttore, ai sensi
dell'articolo 11.
5. Il Consiglio d'ambito provvede sia per il servizio idrico
integrato sia per quello di gestione dei rifiuti:
a) all'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
b) alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio;
c) all'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano
economico-finanziario;
d) all'approvazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani
stralcio;
e) alla gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli
utenti e dei portatori di interesse costituito presso l'Agenzia;
f) all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di
affidamento del servizio;
g) alla definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei
piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei
Consigli locali;
h) al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
i) al monitoraggio e valutazione, tenendo conto della qualità ed
entità del servizio reso in rapporto ai costi, sull'andamento delle
tariffe all'utenza deliberate dai Consigli locali ed all'eventuale
proposta di modifica e aggiornamento;
j) alla gestione delle attività di informazione e consultazione
obbligatorie previste dalla normativa vigente;
k) a formulare un parere ai Comuni sull'assimilazione dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
l) ad approvare lo schema tipo della carta dei servizi, nonché la
relativa adozione da parte dei gestori.
Art. 8
Consigli locali
1. I Consigli locali svolgono le funzioni di secondo livello ai
sensi dell'articolo 4, comma 4. Ogni Consiglio locale è costituito
dai Comuni della provincia e da quelli confinanti di altre Regioni
che siano stati inclusi nell'ambito territoriale ottimale,
rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, rappresentata dal
Presidente, o dagli amministratori locali delegati, in coerenza con
quanto previsto per le conferenze di cui all'articolo 11 della legge
regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).
2. I Comuni costituiti in un'Unione ovvero in Comunità montana
possono essere rappresentati, all'interno di ogni Consiglio locale,
dal Presidente dell'Unione o della Comunità montana o da un Sindaco
delegato il cui voto è determinato secondo quanto previsto al comma
4 con riferimento a tutti i Comuni associati.
3. Ogni Consiglio locale elegge al proprio interno un coordinatore
con il compito di convocare le sedute ed assicurare il regolare
svolgimento dei lavori.
4. Il Consiglio locale è validamente costituito in presenza di un
numero di membri rappresentanti un terzo degli Enti locali e almeno
il 50 per cento delle quote di partecipazione. Le deliberazioni sono
assunte a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione
presenti. La quota di partecipazione della Provincia è pari ad un
decimo dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio
locale. Le quote di partecipazione dei Comuni sono determinate per
un decimo in ragione del loro numero e per nove decimi sulla base
della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta
dall'ultimo censimento, calcolate sui nove decimi dei voti
complessivamente a disposizione del Consiglio locale.
5. I Consigli locali esprimono un parere sulla proposta di bilancio
preventivo entro trenta giorni dalla trasmissione della stessa.
6. I Consigli provvedono, per entrambi i servizi:
a) all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle
more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere,
sulla base di macroaggregazione, ivi compresa la loro aggregazione
con bacini di pertinenza di altri Consigli;
b) a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di
organizzazione e gestione dei servizi;
c) all'approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle
linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
d) alla definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, nel
rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera
g);
e) al controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da
parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione annuale
al Consiglio d'ambito.
7. Per il funzionamento del Consiglio locale gli Enti locali
concludono un accordo che ne disciplini le modalità di
partecipazione, l'organizzazione e l'eventuale costituzione di un
ufficio di presidenza con la previsione dei compiti ad esso
assegnati. I Consigli locali, ovvero i loro uffici di presidenza,
possono riunirsi in seduta congiunta per esaminare decisioni che
coinvolgano più territori provinciali.
8. Con deliberazione assunta con la maggioranza delle quote di
partecipazione è possibile fondere più Consigli locali. Il Consiglio
locale derivante dalla fusione di più Consigli esprime nel Consiglio
d'ambito un numero di rappresentanti pari a quello espresso
originariamente dai territori aggregati.
9. Il Consiglio locale, nell'esercizio delle proprie funzioni,
assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali,
ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti. A tal
fine il Consiglio locale adotta un apposito regolamento entro
novanta giorni dall'insediamento.
10. Il Consiglio locale invia ai Consigli comunali una relazione
annuale sullo stato dei servizi ai fini della sua discussione.
Art. 9
Collegio dei revisori
1. Il Presidente, su proposta del Consiglio d'ambito, nomina il
Collegio dei revisori, composto da tre membri scelti nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e
di quanto previsto all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148.
Art. 10
Compensi
1. Ai componenti degli organi dell'Agenzia di cui agli articoli 6, 7
e 8 non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio
delle funzioni da loro svolte. Agli stessi soggetti è dovuto il
rimborso delle spese di trasferta.
Art. 11
Direttore
1. L'Agenzia ha un direttore, di qualifica dirigenziale, assunto con
deliberazione del Consiglio d'ambito, con contratto di lavoro
subordinato, anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110
del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica,
amministrativa e contabile, ed in particolare:
a) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio d'ambito e ai
Consigli locali;
b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi
che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle
entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del
personale;
e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e
ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia;
f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
h) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio
preventivo ed alla sua sottoposizione preliminare ai Consigli locali
al fine dell'esercizio delle prerogative di cui all'articolo 8,
comma 5.
Art. 12
Funzioni della Regione
1. La Regione, in raccordo con le Autonomie locali, nell'ambito dei
principi fissati nella presente legge e nel rispetto delle
discipline comunitarie e statali, esercita le proprie attribuzioni
in materia di regolazione dei servizi pubblici prevedendo per il
servizio di gestione dei rifiuti urbani:
a) la formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti per
l'organizzazione, la gestione ed il controllo sull'attuazione degli
interventi infrastrutturali secondo le finalità di cui alla presente
legge, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie
locali ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto;
b) la definizione degli elementi di dettaglio inerenti la
regolazione economica, previa acquisizione del parere del Consiglio
delle Autonomie locali ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto;
c) le modalità di conferimento alla Regione delle informazioni e dei
dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica;
d) l'esercizio della vigilanza;
e) l'esercizio del potere di sanzione, ad eccezione delle sanzioni
connesse alla violazione del contratto di affidamento;
f) lo svolgimento delle attività specifiche relative alla tutela dei
consumatori di cui all'articolo 15;
g) la definizione delle modalità e degli obblighi di raccolta delle
informazioni di tipo territoriale, tecnico, economico, gestionale ed
infrastrutturale al fine di garantire l'omogeneità dei dati a
livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità
di impiego e promuovendo inoltre la costituzione di sistemi di
conoscenza e condivisione dei dati raccolti.
2. La Regione, anche al fine di garantire l'esercizio di quanto
previsto agli articoli 121, 152 e 199 del decreto legislativo n. 152
del 2006 relativamente al servizio idrico integrato e al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, provvede:
a) alla costituzione di un unico sistema informativo a livello
regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato
e del servizio gestione dei rifiuti urbani e degli interventi per il
loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di
implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce
strumento a supporto della formulazione, implementazione,
monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli strumenti di
pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia
ambientale e di servizi pubblici locali;
b) allo svolgimento delle funzioni di Osservatorio regionale dei
servizi pubblici, consistenti nella raccolta, elaborazione, analisi
e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi,
avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995,
n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna) ed in raccordo con gli Osservatori provinciali
sui rifiuti, istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della
legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale);
c) alla definizione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali,
del limite del costo di funzionamento dell'Agenzia e della quota
parte massima di cui all'articolo 4, comma 7;
d) alla raccolta dei bilanci d'esercizio dell'Agenzia e delle
deliberazioni assunte dalla stessa, che sono trasmesse alla Regione
entro trenta giorni dall'approvazione;
e) al controllo sui piani e programmi di investimento del piano
d'ambito, ai fini di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse
strategico regionale.
3. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2,
lettera e), la Commissione competente dell'Assemblea legislativa
attiva le opportune forme di consultazione del Comitato di cui
all'articolo 15, assicurando il raccordo con l'Agenzia, che fornisce
i necessari supporti informativi. Per tali finalità, la Commissione
si avvale di tre esperti nelle materie della regolazione del
servizio idrico e della gestione dei rifiuti, ai quali spetta il
solo rimborso delle spese di trasferta.
4. La Regione esercita altresì il potere di sanzione e, in
particolare, le compete l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso
di inadempienze dei gestori relative:
a) alla fornitura delle informazioni richieste sui servizi pubblici
di cui alla presente legge;
b) al mancato rispetto delle disposizioni della Regione emanate in
attuazione del comma 2, lettera a).
5. Per le violazioni di cui al comma 4 è prevista una sanzione
pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, commisurata alla gravità
dell'inadempienza, i cui proventi confluiscono in un fondo per il
finanziamento di interventi di tutela ambientale. In caso di
reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la
fruibilità del servizio da parte degli utenti, può essere proposta
all'Autorità competente la sospensione o la decadenza
dell'affidamento del servizio.
6. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni assicura la
consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali e
sindacali. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente
legge, la Regione si avvale di una struttura organizzativa dedicata.
Art. 13
Piano d'ambito per la gestione dei servizi
1. Il Consiglio d'ambito approva il piano d'ambito per il servizio
idrico integrato ed il piano d'ambito per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani.
2. I piani di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da
raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard
prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli
derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari
di sviluppo demografico ed economico dei territori.
3. I piani d'ambito sono di norma aggiornati in occasione della
revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia
necessario per il rispetto di disposizioni di legge.
4. Al fine di rafforzare la gestione industriale dei servizi, i
bacini di affidamento previsti dai piani d'ambito vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge non possono essere oggetto
di frammentazione territoriale per i nuovi affidamenti dei servizi.
5. Il piano d'ambito per il servizio idrico integrato, dando
attuazione in particolare a quanto previsto dall'articolo 149 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede:
a) la ricognizione delle infrastrutture;
b) il programma degli interventi;
c) il modello gestionale ed organizzativo;
d) il piano economico finanziario.
6. Il piano d'ambito dei rifiuti costituisce, in attuazione della
pianificazione sovraordinata adottata secondo i contenuti previsti
dall'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, lo
strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per
lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed
organizzativo ed il piano economico finanziario. Nel caso l'attività
di smaltimento e quella di raccolta e avviamento allo smaltimento
siano svolte da soggetti distinti, il piano d'ambito dei rifiuti
assicura l'integrazione e la regolazione delle gestioni
disciplinando i flussi dei rifiuti sulla base di quanto stabilito
dalla pianificazione sovraordinata ai fini della determinazione del
costo dello smaltimento. Il piano d'ambito dei rifiuti individua
altresì, nella descrizione del modello organizzativo e gestionale,
le attività che il concessionario del servizio pubblico può svolgere
mediante ricorso a soggetti esterni, nonché le modalità di
avvalimento delle cooperative sociali di tipo B di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle
cooperative sociali) per la gestione dei centri di raccolta di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo n.
152 del 2006.
Art. 14
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine,
con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle
informazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 12,
comma 2, lettera b), la Giunta presenta alla Commissione assembleare
competente una relazione sull'attuazione e sugli effetti della legge
rispetto:
a) alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;
b) alla definizione di un ambito territoriale ottimale unico
regionale e istituzione dell'Agenzia territoriale
dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, con il
conseguente riassetto della struttura di governance;
c) all'esercizio delle funzioni della Regione di cui all'articolo
12.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta presenta alla Commissione assembleare competente un rapporto
sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione
dell'Agenzia e sulla liquidazione delle forme di cooperazione di cui
all'articolo 20.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per
la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata
coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi
previsti.
Capo III
Tutela degli utenti
Art. 15
Tutela degli utenti e partecipazione
1. La Regione, ai fini della tutela degli utenti del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolge i
seguenti compiti:
a) segnala la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli
atti che regolano il rapporto tra l'Agenzia ed i gestori dei
servizi, in particolare quando ciò sia richiesto da rilevanti
esigenze degli utenti;
b) segnala all'Agenzia e al gestore, relativamente al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, la necessità dì modificare le clausole
contrattuali e gli atti che regolano i loro rapporti, in particolare
quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli utenti.
2. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare per iscritto
alla Regione i reclami, le istanze, le segnalazioni di cui al comma
1, dopo che i gestori interessati o l'Agenzia hanno risposto alla
medesima richiesta a loro preventivamente inviata o, comunque,
decorsi di norma almeno 30 giorni lavorativi dalla comunicazione
della stessa richiesta. Tramite apposita direttiva regionale sono
individuate le tipologie di istanze per le quali sono richieste
determinate modalità di trasmissione e specifici contenuti minimi, i
casi in cui le richieste possono pervenire contestualmente ai
gestori o all'Agenzia ed alla Regione, le modalità di valutazione
relativamente alla regolarità, completezza e fondatezza delle
stesse, i casi e le modalità con cui informare i soggetti
interessati sugli esiti dell'attività svolta.
3. Solo qualora riscontri la fondatezza di un reclamo o di
un'istanza, la Regione invia una segnalazione all'Agenzia per gli
interventi opportuni nell'esercizio delle proprie competenze,
fornendo eventualmente le indicazioni necessarie per la soluzione
delle problematiche evidenziate e segnalando l'opportunità di
applicazione ai gestori delle penali previste dalle convenzioni di
servizio, per gli adempimenti di competenza. La Regione può,
inoltre, avviare autonomamente una procedura sanzionatoria nei
confronti dei gestori in caso di violazioni ai sensi dell'articolo
12, comma 4.
4. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai
fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, presso il Consiglio
d'ambito dell'Agenzia è istituito il Comitato consultivo degli
utenti e dei portatori di interesse. La partecipazione al Comitato
non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato
con decreto del Presidente della Regione ed è formato sulla base di
una direttiva della Giunta regionale, previa acquisizione del parere
della competente Commissione assembleare, che contiene, in
particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di
costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.
5. Il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse
nell'esercizio delle proprie funzioni concorre al raggiungimento
dello sviluppo sostenibile dei servizi pubblici ambientali. In
particolare:
a) coopera con l'Agenzia e la Regione nello svolgimento delle
proprie attività;
b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed
attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in
aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di
disagio o svantaggio;
c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche
di settore;
d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei
loro interessi presso le competenti sedi;
e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla
qualità dei servizi;
f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione
nell'accesso ai servizi;
g) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore del servizio la
presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza
del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
h) trasmette all'Agenzia e alla Regione le informazioni statistiche
sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei
consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del
servizio.
6. La Regione promuove, in collaborazione con il Comitato consultivo
degli utenti e dei portatori di interesse, le forme di
partecipazione di cui alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3
(Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di
consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche
regionali e locali). A tal fine il Comitato consultivo degli utenti
si raccorda con il nucleo tecnico di integrazione di cui
all'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2010.
7. L'Agenzia mette a disposizione del Comitato consultivo degli
utenti e dei portatori di interesse una segreteria tecnica composta
da un referente in materia di servizio idrico integrato ed uno in
materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Capo IV
Disposizioni specifiche per il settore rifiuti
Art. 16
Disposizioni specifiche
per lo smaltimento dei rifiuti urbani
1. In presenza di un soggetto privato proprietario
dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di
smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006, compresi gli
impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi
dell'Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
l'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non
ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione
pubblica del servizio. A tal fine l'Agenzia individua dette
specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il
relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali,
definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo
conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, l'Agenzia provvede alla ricognizione degli impianti di
smaltimento dei rifiuti urbani, comprese le discariche in fase di
gestione post operativa, all'analisi del loro stato operativo ed
alla ricognizione degli impianti previsti nella pianificazione di
settore al fine di integrare e aggiornare la pianificazione
d'ambito.
Art. 17
Avvalimento di cooperative sociali
1. I gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono
autorizzati ad avvalersi delle cooperative sociali di tipo B di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge n. 381 del 1991 per la gestione
operativa dei centri di raccolta o per l'effettuazione di attività
amministrativa connessa alle operazioni preliminari per l'avvio al
recupero o allo smaltimento.
2. I gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani che si
avvalgono di cooperative sociali ai sensi del comma 1 restano
titolari e responsabili delle attività connesse all'effettuazione
del servizio.
Capo V
Disposizioni specifiche per il settore idrico
Art. 18
Acquedotti pubblici industriali
1. Al fine di ridurre i prelievi da falda e di garantire un ottimale
utilizzo della risorsa in relazione alla sua qualità e agli usi
connessi, in particolare nelle aree caratterizzate da carenza di
risorsa idrica, la Regione promuove la realizzazione di acquedotti
pubblici industriali. In tale caso la realizzazione delle opere e la
gestione delle stesse può essere svolta dal soggetto gestore del
servizio idrico integrato qualora detta possibilità sia stata
prevista nell'ambito del procedimento di affidamento del servizio.
2. La gestione dell'acquedotto pubblico industriale è separata da
quella del servizio idrico integrato ed i relativi costi,
determinati sulla base della disciplina vigente e regolati dalla
Regione, sono posti a carico dei soli utenti serviti.
TITOLO II
Disposizioni finali e transitorie
Art. 19
Attivazione dell'Agenzia
1. L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e
rifiuti è istituita a far data dall'1 gennaio 2012 e dalla medesima
data l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi
delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge
regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino
territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni). Dall'1 gennaio 2012 le suddette
forme di cooperazione sono poste in liquidazione e le relative
funzioni sono trasferite in capo all'Agenzia, che, fino alla nomina
del direttore di cui all'articolo 11, le esercita tramite il
soggetto di cui al comma 3.
2. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, convoca i Consigli locali. Ciascun Consiglio locale
nomina un componente del Consiglio d'ambito ed il proprio
coordinatore. La Regione convoca i componenti del Consiglio d'ambito
per la seduta di insediamento. Entro i successivi sessanta giorni il
Consiglio d'ambito approva lo statuto dell'Agenzia e il bilancio
d'esercizio. Sino alla nomina dei coordinatori dei Consigli locali,
ogni Consiglio locale è presieduto dal Presidente della soppressa
forma di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale
n. 10 del 2008.
3. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del
soggetto incaricato dell'attivazione dell'Agenzia e della
liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30
della legge regionale n. 10 del 2008, sulla base della specifica
individuazione a tal fine effettuata con precedente deliberazione
della Giunta regionale.
4. Il soggetto incaricato di cui al comma 3 è scelto preferibilmente
nell'ambito dei dirigenti regionali con competenze inerenti le
attività da svolgersi. La nomina ha effetto dalla data dell'1
gennaio 2012. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale
compenso, rapportato all'attività da svolgere. Per gli adempimenti
di competenza il soggetto incaricato si avvale del personale adibito
alle funzioni delle forme di cooperazione nonché del personale della
Regione.
5. Il soggetto incaricato ha la legale rappresentanza dell'Ente fino
alla nomina del Presidente, cura la gestione ordinaria e adotta gli
atti strettamente necessari per assicurare la corretta erogazione
dei servizi e provvede alla definizione del primo bilancio di
funzionamento dell'Agenzia. A tal fine il soggetto incaricato
proroga l'incarico di uno dei revisori dei conti delle forme di
cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del
2008 fino alla nomina del collegio dei revisori ai sensi
dell'articolo 9.
6. La dotazione organica dell'Agenzia in sede di prima applicazione
è fissata in misura pari al personale già assegnato alle forme di
cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del
2008.
7. Il costo della struttura temporanea di attivazione dell'Agenzia
trova copertura secondo le modalità già previste per le Autorità di
ambito soppresse.
8. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge predispone uno schema di statuto dell'Agenzia al fine
di facilitarne l'adozione.
9. Al fine di assicurare la continuità gestionale nella fase
transitoria i soggetti delegati dalle forme di cooperazione alla
sottoscrizione dei contratti garantiscono la gestione di bilancio in
conto terzi anche a favore dell'Agenzia. Per la gestione delle
funzioni di tesoreria, l'Agenzia può avvalersi della Tesoreria della
Regione Emilia-Romagna previa convenzione.
Art. 20
Liquidazione delle forme di cooperazione
1. La gestione di liquidazione delle forme di cooperazione è svolta
dal soggetto incaricato di cui all'articolo 19 che provvede:
a) all'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in
essere;
b) all'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei
beni mobili ed immobili da trasferire all'Agenzia;
c) alla ricognizione del personale assegnato alle soppresse forme di
cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del
2008 da trasferire all'Agenzia;
d) alla redazione di un elenco dei procedimenti in corso avanti
l'autorità giudiziaria.
2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del
30 giugno 2012. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono
approvate dalla Giunta regionale.
3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione delle risultanze
delle operazioni di liquidazione sono trasferiti all'Agenzia i saldi
di bilancio delle forme di cooperazione, tenendo conto dei
contributi da tariffa già trasferiti dai gestori del servizio.
Art. 21
Personale dell'Agenzia
1. Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e determinato, assegnato presso i soggetti
partecipanti alle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della
legge regionale n. 10 del 2008, continua a svolgere i compiti
relativi all'espletamento delle funzioni pubbliche relative al
servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti
urbani presso le strutture di appartenenza sino al trasferimento
all'Agenzia a seguito della ricognizione di cui all'articolo 20,
comma 1, lettera c). Il trasferimento avviene nel rispetto del
vigente sistema di relazione sindacale.
2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed
economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi
dell'articolo 2112 del Codice civile, come richiamato dall'articolo
31 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. All'atto del trasferimento del personale gli Enti di provenienza
adeguano le proprie dotazioni organiche. Sono inoltre acquisite
dall'Agenzia anche le risorse correlate al salario accessorio
relative al personale trasferito che sono corrispondentemente
decurtate dal relativo fondo dell'Ente di provenienza.
4. L'Agenzia applica al personale trasferito, con contratto di tipo
subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e
normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi
vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro
ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e
termini per la loro omogeneizzazione.
5. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale
in essere all'entrata in vigore della presente legge cessano alla
data del trasferimento. Ai dipendenti interessati è mantenuta
l'erogazione mensile della retribuzione di posizione, nella forma di
assegno ad personam, corrispondente al compenso stabilito per
l'espletamento dell'incarico, fino alla scadenza naturale di
quest'ultimo e comunque per un periodo non superiore a un anno dal
trasferimento.
6. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro
autonomo, in essere presso le forme di cooperazione di cui
all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008 alla data del
31 dicembre 2011, continuano con l'Agenzia fino alla loro naturale
scadenza. I contratti in scadenza successivamente all'entrata in
vigore della presente legge possono essere prorogati fino al termine
della gestione di liquidazione di cui all'articolo 20, ferme
restando le norme generali sul lavoro a tempo determinato nelle
pubbliche amministrazioni. Le procedure avviate negli Enti di
provenienza in applicazione dell'articolo 3, comma 94, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008))
e che coinvolgono personale trasferito ai sensi del presente comma,
sono portate a conclusione nell'Agenzia.
7. Entro sei mesi dal trasferimento del personale, il Consiglio
d'ambito ridetermina, su proposta del direttore, la dotazione
organica del personale, nel limite massimo di costo della prima
dotazione organica e nel rispetto dei principi di efficienza ed
economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di
competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate.
8. Nei sei mesi successivi all'approvazione della dotazione
organica, in considerazione delle opportunità di miglior utilizzo
del personale, l'Agenzia e gli enti già partecipanti alle forme di
cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del
2008 possono attuare tra di essi processi di mobilità del personale,
nei limiti delle dotazioni organiche rideterminate e nel rispetto
del sistema di relazioni sindacali vigente.
Art. 22
Vigilanza e sanzioni
1. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste
dai propri regolamenti, ferma restando la competenza degli ufficiali
e degli agenti di polizia giudiziaria, l'Agenzia si avvale degli
organi di vigilanza degli Enti locali che la partecipano.
2. Compete all'Agenzia provvedere all'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dai propri regolamenti.
3. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Agenzia.
Art. 23
Esercizio dei poteri sostitutivi
1. In caso di accertata e persistente inattività degli Enti locali
nell'esercizio obbligatorio delle funzioni di cui alla presente
legge, trova applicazione quanto previsto all'articolo 30 della
legge regionale n. 6 del 2004. A tal fine è sentito il Consiglio
delle Autonomie locali.
Art. 24
Altre disposizioni transitorie
1. Le previsioni dei piani d'ambito vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge continuano a trovare applicazione fino
all'approvazione del piano d'ambito da parte del Consiglio d'ambito.
2. Prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione
dei servizi, l'Agenzia procede alla ricognizione dell'impiantistica
esistente al fine di individuare le soluzioni gestionali ottimali in
relazione al nuovo perimetro di ambito territoriale e al bacino di
affidamento, provvedendo all'adeguamento del piano d'ambito.
3. Sino alla costituzione del Comitato consultivo degli utenti e dei
portatori di interesse di cui all'articolo 15, le funzioni spettanti
a detto organismo sono svolte dal Comitato consultivo degli utenti
istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 10 del
2008.
4. Le società degli Enti locali di cui all'articolo 113, comma 13,
del decreto legislativo n. 267 del 2000, in ogni caso continuano la
propria attività almeno fino alla scadenza degli organi in essere.
La presente disposizione non trova applicazione per le società che
svolgano anche la funzione di produzione e fornitura all'ingrosso
della risorsa idrica che continuano la propria attività secondo le
disposizioni statutarie.
5. Le direttive regionali in materia di servizi pubblici ambientali
emanate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge
continuano a trovare applicazione qualora compatibili.
Art. 25
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 della legge
regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino
territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni).
2. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 6, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22 e
23 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione
degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di
cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio
idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani).
Sono soppressi il comma 1 dell'articolo 13 e il comma 2
dell'articolo 18 della legge regionale n. 25 del 1999.
Art. 26
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25 del 1999 non
oggetto di espressa abrogazione continuano a trovare applicazione in
quanto compatibili con la presente legge.
2. Nelle disposizioni della legge regionale n. 25 del 1999 che
continuano a trovare applicazione il riferimento all'Agenzia di
Ambito è sostituito con Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per
i servizi idrici e rifiuti.
3. Le disposizioni della presente legge relative al funzionamento
dell'Agenzia sono da considerare disposizioni speciali rispetto a
quelle del decreto legislativo n. 267 del 2000, che ne integra la
disciplina per quanto qui non previsto.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge trova applicazione
la disciplina di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Art. 27
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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