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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 2617
Disposizioni per la bonifica (delibera di Giunta n. 432 del 16 04 12).

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto 2617 N. 1/2012
1710
1191
158
91
90
Assemblea Legislativa
II Commissione Permanente
Politiche economiche
Esame abbinato degli oggetti:
2617 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Disposizioni
per la bonifica (delibera di Giunta n. 432 del 16 04 12).Testo base
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 124
del 19/04/2012
1710 - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Bignami:
Riequilibrio territoriale della rappresentanza elettiva nei
consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica. Modifica della
legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti
di bonifica. Delega di funzioni amministrative) (31 08 11).
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 89
del 8/09/2011
1191 - Progetto di legge d'iniziativa del Consiglio provinciale di
Piacenza recante: Modificazioni alla L.R. 2 agosto 1984, n. 42
(Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni
amministrative) (Deliberazioni della Consulta di Garanzia
statutaria di ammissibilità n. 2 del 18 febbraio 2011 e di
regolarità n. 3 del 24 febbraio 2011, pubblicate sul B.U.R.E.R.T. n.
35 del 7 marzo 2011).
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 65
del 23/03/2011
158 - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Pollastri:
Modifiche alla L.R. 2 agosto 1984 n. 42 (Nuove norme in materia di
bonifica. Delega di funzioni amministrative) (18 06 10).
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 17
del 25/06/2010
91 - Progetto di legge d'iniziativa del Consiglio provinciale di
Piacenza recante: Progetto di legge regionale in materia di
bonifica e contestuale abrogazione delle leggi regionali 2 agosto
1984 n. 42 e 23 aprile 1987 n. 16 (documento in data 06 03 01,
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 82 del 28 05 01 e già
oggetto n. 20 della VIII Legislatura).
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 98
del 13/06/2001
90 - Progetto di legge di iniziativa del Consiglio comunale di
Maranello, recante: Disciplina regionale delle opere di bonifica.
Attribuzioni delle funzioni alle Province in attuazione della legge
8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica
(documento in data 30 04 97, deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 87 del 15 04 98 e già oggetto n. 19 della VIII
Legislatura).
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 1
del 21/06/2000
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
21/06/2012
DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2
AGOSTO 1984, N. 42 (NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA.
DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE).
Art. 1
Principi e finalità
1. Con la presente legge la Regione persegue il principio della
razionale gestione delle reti e dei corsi di acqua naturali ed
artificiali sulla base dell'individuazione della pubblica funzione
prevalente dagli stessi svolta ai fini anche del conseguimento di un
risparmio della risorsa idrica con particolare riferimento al
settore irriguo.
Art. 2
Utilizzi razionali e plurimi delle risorse idriche e delle reti di
bonifica
1. Gli immobili siti in aree urbane ove il gestore del servizio
idrico integrato di cui alla parte terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) svolga anche
l'attività di allontanamento delle acque senza significative
interconnessioni con la rete di bonifica, ai sensi dei parametri
tecnici previsti dall'articolo 4, comma 5, non possono essere
soggetti al contributo di bonifica per lo scolo e l'allontanamento
delle acque meteoriche, fermo restando l'obbligo della
corresponsione del contributo di bonifica in relazione al beneficio
di difesa idraulica ove presente.
2. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle
acque degli scarichi, chiunque, non associato ai Consorzi di
bonifica, utilizza canali consortili come recapito di scarichi,
anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da
insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese
sostenute dal Consorzio tenendo conto della portata di acqua
scaricata. Tale contribuzione è dovuta anche dal gestore del
servizio idrico integrato, sia per gli scarichi diretti di fognatura
nei canali consortili, sia per quelli che avvengono tramite le opere
funzionali al sistema di fognatura, quali gli scolmatori di piena,
sia per il vantaggio derivante al complessivo sistema fognario
urbano dalle opere di bonifica del comprensorio con specifico
riferimento alla funzione di allontanamento delle acque.
3. Con regolamento della Regione, sentito il parere della
Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, sono individuati i
criteri per la determinazione da parte del Consorzio di bonifica del
contributo di utilizzo della rete consortile ai sensi del comma 2.
La Regione esprime un parere preventivo di congruità in ordine alla
determinazione del contributo.
4. Qualora in capo all'utente permanga l'obbligo di corrispondere
sia la tariffa del servizio idrico integrato che il contributo di
bonifica, il gestore del servizio idrico integrato e il Consorzio
possono accordarsi per consentire, nel rispetto delle relative
discipline, la riscossione unitaria degli importi dovuti.
5. In presenza di peculiari configurazioni delle reti e dei corsi di
acqua naturali ed artificiali e dei territori, i soggetti gestori
possono concludere accordi per una diversa gestione
tecnico-idraulica e amministrativa delle reti. L'efficacia
dell'accordo è subordinata all'approvazione da parte della Giunta
regionale che ne verifica la rispondenza alle pubbliche finalità.
6. I canali della rete consortile possono essere utilizzati come
vettore di acqua concessa dall'autorità competente ad altri utenti
per usi diversi dall'irriguo ai fini dell'equilibrio del bilancio
idrico o per altre finalità di pubblico interesse. La concessione di
derivazione è rilasciata, previo parere del Consorzio di bonifica,
in relazione al buon regime delle acque e all'opera di presa,
qualora la stessa insista sul canale consortile, e a condizione che
il vettoriamento non comporti un peggioramento della qualità delle
acque fluenti nello stesso.
7. Con regolamento della Regione sono individuati i criteri per la
determinazione del canone di utilizzo della rete consortile da
corrispondere al Consorzio ai sensi del comma 6.
Art. 3
Contribuenza montana
1. La programmazione delle opere e degli interventi di bonifica
montana è articolata per unità territoriali omogenee in coerenza con
la pianificazione e la programmazione a scala di bacino,
conformemente anche al parere reso in merito dalla Comunità montana
ovvero dall'Unione di Comuni territorialmente interessata. Il
beneficio generale derivante agli immobili ubicati nelle unità
territoriali omogenee è determinato secondo gli indici individuati
nel piano di classifica, di cui all'articolo 4, comma 2.
2. L'introito derivante dalla contribuenza montana è destinato alla
progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e
degli interventi di bonifica dei territori montani quale beneficio
di presidio idrogeologico, fatta salva la quota proporzionale
relativa alla copertura delle spese generali di funzionamento del
Consorzio.
Art. 4
Piani di classifica e contribuenza
1. I proprietari degli immobili pubblici e privati ricadenti nei
comprensori di bonifica che traggono beneficio specifico e diretto
dalle opere gestite dai Consorzi di bonifica sono tenuti al
pagamento dei contributi di bonifica.
2. Il Consorzio di bonifica, entro centottanta giorni, elabora,
sulla base di criteri ed indirizzi deliberati dalla Giunta
regionale, un piano di classifica degli immobili, al fine di
individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e di
stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei
medesimi. Tale piano è approvato dal Consorzio di bonifica previo
parere di conformità della Giunta regionale rispetto ai criteri ed
indirizzi emanati.
3. L'ammontare del contributo consortile è determinato con
deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione
alla tipologia di beneficio e secondo gli indici e i parametri di
contribuenza di cui al comma 2. Il contributo è oggetto di
riscossione spontanea qualunque sia l'importo dello stesso. Il
contributo inferiore alla soglia di economicità di riscossione
prevista dalla legislazione vigente viene accertato, iscritto a
ruolo e riscosso in via coattiva solo quando la somma di più
annualità raggiunge detta soglia.
4. La Giunta regionale costituisce una Commissione tecnica
presieduta dal direttore generale competente per materia e composta
da:
a) due esperti espressi dalla Regione;
b) tre esperti espressi dai Consorzi di bonifica;
c) tre esperti espressi dai soggetti gestori del servizio idrico
integrato territorialmente interessati;
d) un esperto espresso dall'Agenzia istituita con la legge regionale
23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente), nonché
un rappresentante scelto fra i propri componenti dal Comitato
consultivo degli utenti e dei portatori di interesse di cui
all'articolo 15 della medesima legge;
e) quattro esperti espressi dalle categorie economiche;
f) un esperto espresso dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul territorio regionale.
5. La Commissione di cui al comma 4 supporta la Giunta ai fini
dell'individuazione dei parametri tecnici atti a determinare quando
le interconnessioni tra le reti siano da considerare significative
nonché per la valutazione ed approvazione dei piani di classifica.
La Commissione è validamente costituita qualunque sia il numero dei
presenti. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun
compenso.
Art. 5
Convenzioni in avvalimento
1. La Regione e gli enti locali possono attuare forme di
cooperazione con i Consorzi di bonifica, anche di secondo grado, per
la ricerca, la progettazione e la realizzazione di interventi
strumentali al perseguimento di interessi comuni, nel rispetto dei
principi comunitari in materia, stipulando a tal fine apposite
convenzioni.
2. Allo scopo di realizzare economie di gestione ed avvalersi di
competenze insistenti sui territori di competenza, i Consorzi di
bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei
principi comunitari, possono stipulare convenzioni con gli
imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile,
iscritti al registro delle imprese.
Art. 6
Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme
in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)
1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 2
agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica.
Delega di funzioni amministrative), è aggiunto il periodo seguente:
Qualora durante il periodo di vigenza del Consiglio di
amministrazione i sindaci decadano dal loro mandato ovvero siano
impossibilitati ad espletarlo, il Consorzio di bonifica procede a
riconvocare i Comuni per l'espressione dei rappresentanti da
sostituire .
Art. 7
Disposizione transitoria
1. Sino all'approvazione del piano di classifica ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, rimane fermo l'obbligo del pagamento del
contributo di bonifica per lo scolo e l'allontanamento delle acque
meteoriche nei centri urbani per gli immobili di cui al comma 1 del
medesimo articolo.
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