Oggetto n. 2617
Disposizioni
per la bonifica (delibera di Giunta n. 432 del 16 04 12).
Relazione:
RELAZIONE DEL CONSIGLIERE DAMIANO ZOFFOLI
RELATORE DELLA COMMISSIONE
In Emilia-Romagna l'attività di bonifica si concretizza in un
sistema integrato e radicato nel territorio, patrimonialmente
solido, polifunzionale, composto da 19.800 chilometri di canali (di
cui circa 5.700 km sono rappresentati da canali esclusivamente di
scolo, circa 11.000 km da canali promiscui con funzioni sia di scolo
che irrigua, e circa 3.100 km da canali esclusivamente irrigui), da
511 tra impianti e idrovore (di cui 179 per lo scolo e 332 per il
sollevamento a fini irrigui, per una portata sollevabile complessiva
di circa 2.000 mc/secondo) che tengono al riparo un milione di
ettari di terreno, da 1.421 dipendenti, con una contribuenza annuale
pari ad oltre 131 milioni di euro (di cui circa 116 in pianura e 15
in montagna). Si tratta, peraltro, delle uniche risorse certe e
garantite che ogni anno, puntualmente, vengono investite interamente
sul territorio della nostra Regione.
In particolare i Consorzi provvedono, con le somme provenienti della
contribuenza, alla manutenzione delle opere di bonifica e alla
gestione amministrativa dell'Ente, mentre compete all'Ente pubblico,
Stato o Regione, il finanziamento per la costruzione di nuove opere
o le ristrutturazioni di quelle esistenti.
Il sistema della bonifica, inoltre, può vantare una dotazione e una
banca progetti, immediatamente cantierabili, per alcune centinaia di
milioni di euro e un'attività che si è concretizzata, negli ultimi
10 anni, in più di 200 accordi di programma e convenzioni solo con
gli Enti locali.
Il sistema si fonda sull'autonomia funzionale e sull'autogoverno dei
contribuenti (oltre 1 milione e 600 mila) ed è un esempio positivo
di sussidiarietà, che garantisce una presenza sul territorio h24.
Una funzione pubblica, quella della bonifica, che viene esercitata
dalla Regione attraverso i Consorzi, che hanno natura associativa
mista, pubblico/privata.
Il sistema della bonifica nella Regione Emilia-Romagna, dopo la
riforma, è costituito da otto Consorzi di primo grado e da uno di
secondo grado, il Canale Emiliano Romagnolo, che svolge
esclusivamente funzione irrigua, mediante il vettoriamento
dell'acqua, derivata dal fiume Po, lungo l'asta del Canale e
consegnata ai Consorzi per la distribuzione in pressione alle
aziende agricole.
La superficie agricola irrigata attraverso le infrastrutture
consortili assomma a circa 220.000 ettari.
L'attività dei Consorzi è disciplinata dal Regio decreto legislativo
215/1933 e dalle leggi regionali 42/1982 e 16/1987, e successive
modifiche.
Non parliamo, perciò, di Enti inutili, ma altresì di un settore
strategico, da rafforzare e rendere ancora più competitivo, a
partire da un giudizio ampiamente positivo sul loro operato.
Con questo nuovo progetto di legge regionale Disposizioni per la
bonifica , costituito da 6 articoli, in sostanza, si vuole dare
ancora più chiarezza ai cittadini/utenti nel loro rapporto con la
bonifica e, possibilmente, dare più efficienza nei servizi svolti
sul territorio.
La bonifica, che ha seguito le trasformazioni socio-economiche e
territoriali del Paese, oggi svolge più attività, avendo assunto una
valenza polifunzionale: difesa del suolo, provvista e gestione delle
acque a prevalente uso irriguo, salvaguardia e valorizzazione
dell'ambiente. Ne discende che la bonifica concorre, con le sue
azioni, alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale.
Questo concetto di bonifica, che è materia concorrente, è stato
pienamente assunto dall'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008.
Sulla base di questi indirizzi la Regione Emilia-Romagna ha dato
avvio ad un complessivo processo di riforma, con cui si è
riorganizzato tutto il sistema dei Consorzi di bonifica, dopo la
legge n. 5 dell'aprile 2009 che ne ha ridotto il numero da 16 a 8 e
la legge n. 5 del febbraio 2010 che ne ha riformato, su base
proporzionale, il sistema elettorale.
Il progetto di legge, oggi all'esame dell'Assemblea legislativa per
l'approvazione, rappresenta il terzo e conclusivo provvedimento di
questa riforma.
Al testo in discussione sono abbinati altri 5 progetti di legge (1
del Comune di Maranello datato addirittura aprile 1998 e che prevede
la soppressione dei Consorzi stessi, 2 del Consiglio provinciale di
Piacenza datati 2001 e 2011, 1 del Consigliere regionale Pollastri e
1 del Consigliere regionale Bignami, più recenti).
Al termine di un ampio ed approfondito confronto in Commissione
consiliare, ed in udienza conoscitiva con tutte le categorie
interessate, ho presentato, in accordo con la Giunta regionale,
undici emendamenti al testo originario del progetto di legge che,
approvati dalla Commissione stessa, accolgono alcune delle più
significative osservazioni emerse e meglio chiariscono eventuali
dubbi interpretativi.
Fra i punti qualificanti del testo:
- L'articolo 2 si propone di chiarire la controversa questione del
tributo di bonifica nelle aree urbane. Il progetto di legge
chiarisce chi dovrà pagare o meno il tributo di bonifica: non
dovranno farlo gli immobili serviti dalla rete fognaria senza
significative interconnessioni con la rete di bonifica, mentre
pagheranno i proprietari di immobili che traggono un beneficio
specifico e diretto dalle opere di bonifica.
Chi deve pagare dovrà trovare, nella cartella esattoriale,
l'indicazione puntuale dell'opera di bonifica che fornisce al
proprio immobile tale servizio.
Tra le novità del testo, c'è poi l'obbligo a contribuire alle spese
del Consorzio per chiunque, pur non associato, scarichi acqua nei
canali consortili, anche se depurati e compatibili con l'uso
irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, tenendo
conto della portata di acqua scaricata.
Tale contribuzione è dovuta anche dal gestore del servizio idrico
integrato, sia per gli scarichi diretti di fognatura nei canali
consortili sia per quelli che avvengono tramite le opere funzionali
al sistema di fognatura, quali gli scolmatori di piena, sia per il
vantaggio derivante al complessivo sistema fognario urbano dalle
opere di bonifica del comprensorio con specifico riferimento alla
funzione di allontanamento delle acque.
I due emendamenti approvati sull'articolo 2 servono a specificare
più chiaramente che i benefici derivanti dalla bonifica possono
essere di tre tipi: di scolo delle acque, di difesa idraulica e
irriguo, così come sancito dall'Intesa Stato-Regioni, di cui prima.
- Sempre all'articolo 2 si sviluppa il concetto della collaborazione
tra bonifiche, gestori dei servizi idrici ed altri soggetti. In
particolare è prevista la possibilità, per il Consorzio di bonifica
e il Servizio idrico integrato, di accordarsi per una riscossione
unitaria dei tributi e, in casi particolari, per una gestione
concordata delle reti.
- Inoltre, lo stesso articolo, promuove l'uso plurimo delle acque,
anche per usi diversi da quello irriguo - come quello civile ed
industriale - che transitano nei canali di bonifica, superando il
regime della deroga.
- L'articolo 3, che è stato completamente riscritto a seguito degli
emendamenti, chiarisce e potenzia la funzione di bonifica in
montagna.
Se in passato i proventi dei tributi di bonifica in montagna erano
destinati a sostenere la sola attività di vigilanza, ora potranno e
dovranno essere interamente utilizzati, fatta salva la quota
proporzionale relativa alla copertura delle spese generali di
funzionamento del Consorzio , per finanziare e rafforzare,
conformemente al parere reso in merito dalla Comunità montana ovvero
dall'Unione di Comuni territorialmente interessata, gli interventi
strategici di manutenzione e di presidio idrogeologico del
territorio, nelle aree montane della nostra Regione, promuovendo
così collaborazioni virtuose con gli Enti locali.
In sostanza, ciò che viene versato in montagna, deve essere
interamente destinato ad interventi di salvaguardia del territorio
montano. Con questo criterio si ipotizza, quindi, di triplicare le
risorse investite per la montagna.
- L'articolo 4 definisce lo strumento che permetterà di individuare
gli immobili esclusi o tenuti al pagamento, attraverso una nuova,
aggiornata e puntuale mappatura del territorio: il Piano di
classifica degli immobili del comprensorio di bonifica , che dovrà
essere predisposto da ogni Consorzio entro 180 giorni (come
specificato da un altro degli emendamenti approvati), sulla base di
criteri definiti dalla Giunta regionale dopo aver sentito una
commissione tecnica composta da esperti di tutte le parti
interessate: le categorie economiche imprenditoriali, i Consorzi di
bonifica, i gestori dei servizi idrici, l'Agenzia territoriale per i
servizi idrici e i rifiuti e la Regione. A seguito degli emendamenti
approvati si prevede, inoltre, la presenza di altri due esperti: uno
indicato dagli utenti e uno espresso dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
Infine, non essendo contemplati compensi per i componenti del
Comitato, ora più numeroso ed equilibrato , per favorirne la
funzionalità, si è tolta, sempre con un emendamento, la clausola che
rendeva validi i suoi lavori solo in presenza dei due terzi dei
componenti.
- L'articolo 4, con l'intento di chiarire e semplificare, stabilisce
poi testualmente che il contributo è oggetto di riscossione
spontanea qualunque sia l'importo dello stesso. Il contributo
inferiore alla soglia di economicità di riscossione prevista dalla
legislazione vigente viene accertato, iscritto a ruolo e riscosso in
via coattiva solo quando la somma di più annualità raggiunge detta
soglia .
- Sempre con un emendamento è stato introdotto un nuovo articolo
4bis, per consentire ai Consorzi di avvalersi, tramite apposite
convenzioni, dell'attività degli imprenditori agricoli allo scopo
di realizzare economie di gestione e per finalità di comune
interesse .
- Lo stesso articolo 4bis stabilisce che gli Enti locali possono
attuare forme di cooperazione con i consorzi di bonifica per la
progettazione e la realizzazione di interventi strumentali al
perseguimento di interessi comuni nel rispetto dei principi
comunitari in materia, stipulando a tal fine apposite convenzioni .
- Infine, l'ultimo articolo, il 6, anche questo modificato con un
apposito emendamento, che concerne la fase transitoria e di garanzia
del sistema, stabilisce che nulla cambia nei centri urbani: rimane
cioè l'obbligo di pagare il tributo al Consorzio, fino
all'approvazione dei nuovi piani di classifica.
Questo per evitare la situazione già verificatasi nella Regione
Veneto che, con l'abolizione tout court della contribuenza nella
aree urbane, ha determinato, di fatto, una perdita consistente di
risorse dei Consorzi e costretto la stessa Regione, dopo pochi mesi,
a rivedere il provvedimento.
Il testo licenziato dalla Giunta chiudeva invece la fase transitoria
con l'approvazione del regolamento del Consorzio che determina il
contributo di utilizzo della rete di bonifica, da parte del gestore
del servizio idrico integrato.
In conclusione, voglio poi ricordare che questo progetto di legge è
un altro importante tassello del complessivo percorso di autoriforma
e riordino del sistema regionale, i cui indirizzi, condivisi con il
sistema delle autonomie locali, sono stati definiti nella legge
regionale n. 10 del 2008, recante Misure per il riordino
territoriale, l'auto-riforma dell'amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni .
Nessuna rivoluzione, dunque, ma la volontà di completare, con la
necessaria gradualità, un processo di riforma dei Consorzi di
bonifica, confermando un metodo di lavoro già sperimentato con
successo, che mette al centro la condivisione e la concertazione.
Ci vuole equilibrio, siamo nell'ottica della trasparenza,
dell'equità, della razionalizzazione del sistema,
dell'ottimizzazione e dell'integrazione dell'impiego delle risorse
pubbliche che sono, come è noto, in calo.
Il lavoro da fare, dopo l'approvazione della legge è ancora tanto.
Si tratta, infatti, di una materia delicata e complessa.
Dobbiamo però fare attenzione a non tradurre le complessità
oggettive in complicazioni ma, se possibile, favorire percorsi di
semplificazione.
La legge infatti prevede ben 6 atti attuativi, a mio avviso decisivi
per dare concretezza agli obiettivi e dettagliare i principi della
legge:
- 2 regolamenti con cui la Regione individua i criteri per la
determinazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del contributo di
utilizzo da parte di altri soggetti della rete consortile;
- 4 delibere di Giunta, che insistono tutte sull'articolo 4.
Anche questa riforma è una sfida che richiede, alla politica e alla
nostra Regione, di mettere in campo, oltre al coraggio, il rischio e
la responsabilità della decisione, dopo oltre un decennio di
discussioni.
Serve certamente rigore (il bisturi, non le forbici) per tagliare
eventuali sprechi e duplicazioni ma, soprattutto, servono ago e
filo: dobbiamo tenere assieme la comunità, promuovere nuove
collaborazioni e relazioni fra le Istituzioni, con regole più
chiare, all'insegna della trasparenza e della partecipazione dei
cittadini, in un'ottica di sussidiarietà.
Certamente si può e si deve migliorare, ma quello della bonifica è
un patrimonio prezioso di risorse professionali, tecniche ed
economiche che, per sua natura, opera e lavora quotidianamente, di
regola senza fare rumore. Uno stile che, noi tutti, faremmo bene a
mutuare.
Testo:
Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto 2617 N. 1/2012
1710
1191
158
91
90
Assemblea Legislativa
II Commissione Permanente
Politiche economiche
Esame abbinato degli oggetti:
2617 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Disposizioni
per la bonifica (delibera di Giunta n. 432 del 16 04 12).Testo base
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 124
del 19/04/2012
1710 - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Bignami:
Riequilibrio territoriale della rappresentanza elettiva nei
consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica. Modifica della
legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti
di bonifica. Delega di funzioni amministrative) (31 08 11).
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 89
del 8/09/2011
1191 - Progetto di legge d'iniziativa del Consiglio provinciale di
Piacenza recante: Modificazioni alla L.R. 2 agosto 1984, n. 42
(Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni
amministrative) (Deliberazioni della Consulta di Garanzia
statutaria di ammissibilità n. 2 del 18 febbraio 2011 e di
regolarità n. 3 del 24 febbraio 2011, pubblicate sul B.U.R.E.R.T. n.
35 del 7 marzo 2011).
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 65
del 23/03/2011
158 - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Pollastri:
Modifiche alla L.R. 2 agosto 1984 n. 42 (Nuove norme in materia di
bonifica. Delega di funzioni amministrative) (18 06 10).
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 17
del 25/06/2010
91 - Progetto di legge d'iniziativa del Consiglio provinciale di
Piacenza recante: Progetto di legge regionale in materia di
bonifica e contestuale abrogazione delle leggi regionali 2 agosto
1984 n. 42 e 23 aprile 1987 n. 16 (documento in data 06 03 01,
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 82 del 28 05 01 e già
oggetto n. 20 della VIII Legislatura).
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 98
del 13/06/2001
90 - Progetto di legge di iniziativa del Consiglio comunale di
Maranello, recante: Disciplina regionale delle opere di bonifica.
Attribuzioni delle funzioni alle Province in attuazione della legge
8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica
(documento in data 30 04 97, deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 87 del 15 04 98 e già oggetto n. 19 della VIII
Legislatura).
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 1
del 21/06/2000
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
21/06/2012
DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2
AGOSTO 1984, N. 42 (NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA.
DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE).
Art. 1
Principi e finalità
1. Con la presente legge la Regione persegue il principio della
razionale gestione delle reti e dei corsi di acqua naturali ed
artificiali sulla base dell'individuazione della pubblica funzione
prevalente dagli stessi svolta ai fini anche del conseguimento di un
risparmio della risorsa idrica con particolare riferimento al
settore irriguo.
Art. 2
Utilizzi razionali e plurimi delle risorse idriche e delle reti di
bonifica
1. Gli immobili siti in aree urbane ove il gestore del servizio
idrico integrato di cui alla parte terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) svolga anche
l'attività di allontanamento delle acque senza significative
interconnessioni con la rete di bonifica, ai sensi dei parametri
tecnici previsti dall'articolo 4, comma 5, non possono essere
soggetti al contributo di bonifica per lo scolo e l'allontanamento
delle acque meteoriche, fermo restando l'obbligo della
corresponsione del contributo di bonifica in relazione al beneficio
di difesa idraulica ove presente.
2. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle
acque degli scarichi, chiunque, non associato ai Consorzi di
bonifica, utilizza canali consortili come recapito di scarichi,
anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da
insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese
sostenute dal Consorzio tenendo conto della portata di acqua
scaricata. Tale contribuzione è dovuta anche dal gestore del
servizio idrico integrato, sia per gli scarichi diretti di fognatura
nei canali consortili, sia per quelli che avvengono tramite le opere
funzionali al sistema di fognatura, quali gli scolmatori di piena,
sia per il vantaggio derivante al complessivo sistema fognario
urbano dalle opere di bonifica del comprensorio con specifico
riferimento alla funzione di allontanamento delle acque.
3. Con regolamento della Regione, sentito il parere della
Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, sono individuati i
criteri per la determinazione da parte del Consorzio di bonifica del
contributo di utilizzo della rete consortile ai sensi del comma 2.
La Regione esprime un parere preventivo di congruità in ordine alla
determinazione del contributo.
4. Qualora in capo all'utente permanga l'obbligo di corrispondere
sia la tariffa del servizio idrico integrato che il contributo di
bonifica, il gestore del servizio idrico integrato e il Consorzio
possono accordarsi per consentire, nel rispetto delle relative
discipline, la riscossione unitaria degli importi dovuti.
5. In presenza di peculiari configurazioni delle reti e dei corsi di
acqua naturali ed artificiali e dei territori, i soggetti gestori
possono concludere accordi per una diversa gestione
tecnico-idraulica e amministrativa delle reti. L'efficacia
dell'accordo è subordinata all'approvazione da parte della Giunta
regionale che ne verifica la rispondenza alle pubbliche finalità.
6. I canali della rete consortile possono essere utilizzati come
vettore di acqua concessa dall'autorità competente ad altri utenti
per usi diversi dall'irriguo ai fini dell'equilibrio del bilancio
idrico o per altre finalità di pubblico interesse. La concessione di
derivazione è rilasciata, previo parere del Consorzio di bonifica,
in relazione al buon regime delle acque e all'opera di presa,
qualora la stessa insista sul canale consortile, e a condizione che
il vettoriamento non comporti un peggioramento della qualità delle
acque fluenti nello stesso.
7. Con regolamento della Regione sono individuati i criteri per la
determinazione del canone di utilizzo della rete consortile da
corrispondere al Consorzio ai sensi del comma 6.
Art. 3
Contribuenza montana
1. La programmazione delle opere e degli interventi di bonifica
montana è articolata per unità territoriali omogenee in coerenza con
la pianificazione e la programmazione a scala di bacino,
conformemente anche al parere reso in merito dalla Comunità montana
ovvero dall'Unione di Comuni territorialmente interessata. Il
beneficio generale derivante agli immobili ubicati nelle unità
territoriali omogenee è determinato secondo gli indici individuati
nel piano di classifica, di cui all'articolo 4, comma 2.
2. L'introito derivante dalla contribuenza montana è destinato alla
progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e
degli interventi di bonifica dei territori montani quale beneficio
di presidio idrogeologico, fatta salva la quota proporzionale
relativa alla copertura delle spese generali di funzionamento del
Consorzio.
Art. 4
Piani di classifica e contribuenza
1. I proprietari degli immobili pubblici e privati ricadenti nei
comprensori di bonifica che traggono beneficio specifico e diretto
dalle opere gestite dai Consorzi di bonifica sono tenuti al
pagamento dei contributi di bonifica.
2. Il Consorzio di bonifica, entro centottanta giorni, elabora,
sulla base di criteri ed indirizzi deliberati dalla Giunta
regionale, un piano di classifica degli immobili, al fine di
individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e di
stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei
medesimi. Tale piano è approvato dal Consorzio di bonifica previo
parere di conformità della Giunta regionale rispetto ai criteri ed
indirizzi emanati.
3. L'ammontare del contributo consortile è determinato con
deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione
alla tipologia di beneficio e secondo gli indici e i parametri di
contribuenza di cui al comma 2. Il contributo è oggetto di
riscossione spontanea qualunque sia l'importo dello stesso. Il
contributo inferiore alla soglia di economicità di riscossione
prevista dalla legislazione vigente viene accertato, iscritto a
ruolo e riscosso in via coattiva solo quando la somma di più
annualità raggiunge detta soglia.
4. La Giunta regionale costituisce una Commissione tecnica
presieduta dal direttore generale competente per materia e composta
da:
a) due esperti espressi dalla Regione;
b) tre esperti espressi dai Consorzi di bonifica;
c) tre esperti espressi dai soggetti gestori del servizio idrico
integrato territorialmente interessati;
d) un esperto espresso dall'Agenzia istituita con la legge regionale
23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente), nonché
un rappresentante scelto fra i propri componenti dal Comitato
consultivo degli utenti e dei portatori di interesse di cui
all'articolo 15 della medesima legge;
e) quattro esperti espressi dalle categorie economiche;
f) un esperto espresso dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul territorio regionale.
5. La Commissione di cui al comma 4 supporta la Giunta ai fini
dell'individuazione dei parametri tecnici atti a determinare quando
le interconnessioni tra le reti siano da considerare significative
nonché per la valutazione ed approvazione dei piani di classifica.
La Commissione è validamente costituita qualunque sia il numero dei
presenti. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun
compenso.
Art. 5
Convenzioni in avvalimento
1. La Regione e gli enti locali possono attuare forme di
cooperazione con i Consorzi di bonifica, anche di secondo grado, per
la ricerca, la progettazione e la realizzazione di interventi
strumentali al perseguimento di interessi comuni, nel rispetto dei
principi comunitari in materia, stipulando a tal fine apposite
convenzioni.
2. Allo scopo di realizzare economie di gestione ed avvalersi di
competenze insistenti sui territori di competenza, i Consorzi di
bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei
principi comunitari, possono stipulare convenzioni con gli
imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile,
iscritti al registro delle imprese.
Art. 6
Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme
in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)
1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 2
agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica.
Delega di funzioni amministrative), è aggiunto il periodo seguente:
Qualora durante il periodo di vigenza del Consiglio di
amministrazione i sindaci decadano dal loro mandato ovvero siano
impossibilitati ad espletarlo, il Consorzio di bonifica procede a
riconvocare i Comuni per l'espressione dei rappresentanti da
sostituire .
Art. 7
Disposizione transitoria
1. Sino all'approvazione del piano di classifica ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, rimane fermo l'obbligo del pagamento del
contributo di bonifica per lo scolo e l'allontanamento delle acque
meteoriche nei centri urbani per gli immobili di cui al comma 1 del
medesimo articolo.