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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 262
Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione (14 07 10)

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 262 N. 1/2012
Oggetto: 958
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
Bilancio, Affari generali ed istituzionali
Esame abbinato degli oggetti:
262 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Naldi e Meo:
Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e
l'informazione (14 07 10)
TESTO BASE
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 23
del 22/07/2010
e
958 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Favia e
Defranceschi Anagrafe pubblica degli eletti della Regione
Emilia-Romagna. Disposizioni sulla trasparenza e l'accessibilità
alle informazioni (25 01 11)
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 51
del 27/01/2011
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
12/03/2012
ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA
TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE
CAPO I
OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto
della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione
nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea nonché dello
Statuto regionale, riconoscendo che la partecipazione dei cittadini
alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e
al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo
sviluppo della vita democratica, si dota degli adeguati strumenti di
trasparenza per la comunicazione della propria attività.
Art. 2
Obiettivi
1. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei
consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla
garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, l'Assemblea
legislativa e la Giunta regionale si dotano di disposizioni sulla
trasparenza e sull'informazione attraverso la creazione
dell'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E INFORMAZIONE SULL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA E SULLA GIUNTA REGIONALE
Art. 3
Anagrafe degli eletti e dei nominati
1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono
disponibili, sui propri siti internet, le informazioni relative alla
creazione di un'anagrafe degli eletti e dei nominati. A tal fine,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
e con le modalità di cui all'articolo 5, per ciascun eletto
all'Assemblea legislativa, per il Presidente della Regione e ogni
componente della Giunta, oltre a quanto espressamente previsto dalla
legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della
situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche
direttive di alcuni enti), sono pubblicati:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
b) titolo di studio;
c) professione esercitata;
d) codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di
un'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati e, di ciascuno,
incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
e) carica istituzionale ricoperta in Assemblea legislativa, in
Giunta e in Consulte, Comitati, Enti e simili nominati
dall'Assemblea legislativa;
f) lista o gruppo di appartenenza o di collegamento e sintesi in
forma riclassificata del bilancio delle spese sostenute dallo
stesso;
g) emolumenti, rimborsi e/o gettoni di presenza percepiti a
qualsiasi titolo dalla Regione;
h) dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, così
come espressamente previste dalla legge n. 441 del 1982, nonchè dei
conviventi more uxorio se gli stessi vi consentono;
i) dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi
altra elargizione o atto di liberalità ricevuto e/o erogato per un
valore di oltre mille euro annui;
j) atti presentati e sottoscritti con relativi iter, dalla
presentazione fino alla loro conclusione (progetti di legge,
emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni,
ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni);
k) quadro delle presenze ai lavori della Giunta, dell'Assemblea
legislativa, delle Commissioni di cui fa parte e voti espressi dal
singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello
del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati
dagli stessi.
2. I dati elencati al comma 1 sono forniti dagli uffici e/o dai
diretti interessati su apposito modulo predisposto dalla Regione
Emilia-Romagna con l'apposizione della formula sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero , entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Attività dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili
sui propri siti internet, nelle modalità indicate dall'articolo 5,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le seguenti informazioni relative alla propria attività:
a) l'elenco delle proprietà immobiliari della Regione e la loro
destinazione d'uso;
b) un elenco in merito all'intera attività degli incarichi esterni,
dove per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le
seguenti voci:
1. ufficio proponente;
2. soggetto assegnatario;
3. tipologia dell'incarico;
4. ammontare dei compensi riconosciuti;
5. data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di
nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l'assegnatario ha già
usufruito precedentemente di un incarico nella stessa istituzione
regionale, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o
assegnate da essa stessa;
6. esistenza di eventuali rapporti plurimi con le società
controllate o partecipate dalla Regione e relativi importi,
attraverso una dichiarazione dei soggetti di cui al punto 2;
c) per ogni società o ente o organismo comunque denominato
partecipato dalla Regione, la ragione sociale, i dati essenziali di
bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione e i
relativi emolumenti;
d) la pubblicità dei lavori assembleari, con relativa
pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione in
Commissione e in Assemblea, attraverso la pubblicazione degli ordini
del giorno delle stesse, dei relativi verbali, delle registrazioni
audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi
per singolo consigliere e per argomento trattato e, comunque,
secondo specifiche modalità previste dal Regolamento interno
dell'Assemblea.
Art. 5
Modalità di informazione e comunicazione
sui portali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
1. Al fine di favorire una pratica e veloce consultazione ed
elaborazione dei dati citati agli articoli 3 e 4 della presente
legge, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale istituiscono
apposite sezioni dei rispettivi portali nelle quali inserirli.
2. Tutti i dati resi pubblici sui portali devono essere raccolti
alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio, non in
forme aggregate o modificate. La loro pubblicazione deve essere
tempestiva e se ne deve garantire la consultazione al più ampio
numero di utenti per la più ampia varietà di scopi.
3. Criteri, modalità e competenze per la raccolta, la pubblicazione
e la diffusione dei dati espressi agli articoli 3 e 4 della presente
legge sono definiti con apposito atto assunto d'intesa tra l'Ufficio
di Presidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale. Tale
atto deve prevedere l'apposita licenza per l'utilizzo dei dati e la
predisposizione di formati standard e aperti al fine di consentire
la massima fruibilità dei dati stessi.
Art. 6
Tutela dei dati personali
1. Il primo conferimento di documenti sul sito internet è effettuato
previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei
dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali).
Art. 7
Estensione delle disposizioni
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b),
c), d), e), g), h), i), k) della presente legge si applicano altresì
a Presidenti, Vicepresidenti, consiglieri, amministratori delegati e
direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici,
di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta o
dell'Assemblea legislativa.
Art. 8
Sanzioni
1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dall'articolo 3
della presente legge il Presidente della Giunta, se l'inadempiente è
un membro della Giunta, o il Presidente dell'Assemblea legislativa,
se l'inadempiente è un consigliere regionale, lo diffida ad
adempiere entro il termine di quindici giorni. Senza pregiudizio di
sanzioni eventualmente previste nell'ambito della potestà
regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente
della Giunta o il Presidente dell'Assemblea ne dà notizia
all'Assemblea.
2. Dell'inosservanza della diffida si fa menzione nell'anagrafe
degli eletti e dei nominati di cui all'articolo 3 della presente
legge.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con
l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4).
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