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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 2645
Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali) (24 04 12)

Testo:

         MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2009, N. 13
(ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI)
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2009
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2009,
n. 13 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali) è abrogato.
2. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2009 è
sostituito dal seguente:
6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. I componenti del CAL possono delegare un
assessore della propria Giunta alla partecipazione alle sedute del
CAL e delle commissioni. .
3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è
sostituito dal seguente:
3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale
di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara
eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti
nella graduatoria di cui all'articolo 3, comma 5, rispettando il
rapporto tra Comuni montani e non montani. Qualora non sia possibile
procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di
candidati nella graduatoria dei non eletti, l'organo opera
validamente composto dai restanti componenti in carica, fino alla
nuova elezione di tutti i componenti elettivi. In tal caso non è
richiesto il rispetto delle proporzioni tra i componenti elettivi
indicate dall'art. 2, comma 3. .
4. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è
sostituito dal seguente:
4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei
componenti elettivi, il Presidente della Regione dispone affinché si
proceda, ai sensi dell'articolo 3, a nuove elezioni di tutti i
componenti elettivi. .
5. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è
abrogato.
Art. 2
Disposizione transitoria
1. Le modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13
introdotte dalla presente legge si applicano ai procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore della medesima.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna (BURERT).
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