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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 2805
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 2805 N. 2/2012
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
Bilancio Affari generali ed istituzionali
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del
bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di
variazione
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 136
del 11/06/2012
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
17/07/2012
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio
pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio
pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione
INDICE
Art. 1 - Interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno
colpito il territorio della regione Emilia-Romagna
Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 21 del
2011
Art. 3 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 21 del
2011
Art. 4 - Contributo straordinario all'associazione Enoteca
regionale Emilia-Romagna
Art. 5 - Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012
Art. 6 - Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 7 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 21 del
2011
Art. 8 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 21 del
2011
Art. 9 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 21 del
2011
Art. 10 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 21 del
2011
Art. 11 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 21 del
2011
Art. 12 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 21 del
2011
Art. 13 - Attuazione degli interventi finanziati dal Documento
unico di programmazione (DUP) - Risorse statali
Art. 14 - Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi
regionali precedenti
Art. 15 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 21
del 2011
Art. 16 - Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle
banche
Art. 17 - Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1992
Art. 18 - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999
Art. 19 - Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2005
Art. 20 - Modifiche all'articolo 24 delle legge regionale n. 14 del
2005
Art. 21 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 13 del
2007
Art. 22 - Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008
Art. 23 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 10 del
2011
Art. 24 - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 21 del
2011
Art. 25 - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2012
Art. 26 - Rimessione in termini
Art. 27 - Disciplina delle spese dei referendum elettorali e
collaborazione con le amministrazioni statali
Art. 28 - Copertura finanziaria
Art. 29 - Entrata in vigore
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio
pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione
Art. 1
Interventi conseguenti agli eventi sismici
che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici che
hanno colpito i territori della regione Emilia-Romagna, per i quali
è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile), con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 e con le deliberazioni del
Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, la
Giunta regionale, con proprio atto, definisce un programma di
attività urgenti di soccorso alle popolazioni colpite nonché di
interventi di realizzazione, ripristino, ricostruzione di immobili,
strutture e infrastrutture pubbliche e private, distrutte o
danneggiate nel territorio dei comuni colpiti.
2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può
essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia
l'erogazione di contributi a soggetti aventi sede nelle aree colpite
dall'evento per la realizzazione di strutture, nonché i criteri e le
modalità per l'assegnazione, sia l'acquisizione di beni e servizi
finalizzati al superamento dell'emergenza ed al ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree interessate.
3. Per il finanziamento degli interventi previsti dai commi 1 e 2 la
Regione è autorizzata, per l'esercizio 2012, a utilizzare le risorse
a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale,
afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, Capitolo 86350, spese correnti,
per l'importo di Euro 22.000.000,00 e del fondo speciale, afferente
alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, spese d'investimento, per
l'importo di Euro 25.000.000,00.
4. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 3, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2012, le
necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella
parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto
dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale 15
novembre 2001, n. n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4). Tali provvedimenti di variazione possono disporre
contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità
previsionali di base.
5. I contributi provenienti da soggetti pubblici e privati e versati
alla Regione per le finalità di cui al comma 1 sono introitati nello
specifico capitolo di entrata e, mediante atti di variazione di
bilancio della Giunta regionale, sono iscritti nel bilancio
regionale nell'apposito capitolo di entrata e in correlati capitoli
di spesa da istituire appositamente, con i medesimi atti, per il
finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.
6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle
risorse di cui al comma 3 destinate all'attuazione degli interventi
di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, a norma di quanto
disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge
regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con
proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per
l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli
stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di
base della parte spesa e relativi capitoli appositamente istituiti.
7. Per le finalità dei commi 1 e 2 ed al fine di consentire
l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse anche con riferimento
alle leggi settoriali vigenti e a valere sugli stanziamenti previsti
nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione vigente, la
Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma
2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì
autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2012, le necessarie
variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa
fra le unità previsionali di base della parte spesa e dei relativi
capitoli.
8. Al fine di consentire l'utilizzo delle risorse del Programma
operativo regionale (POR) FESR anche per fronteggiare l'emergenza
derivante dagli eventi sismici di cui al comma 1, la Giunta
regionale è altresì autorizzata ad apportare, con proprio atto e nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2012,
le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di
competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte
spesa e dei relativi capitoli, afferenti al Programma stesso ed alle
sue modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.
Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente
l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.
Sono altresì autorizzate le necessarie variazioni compensative fra
le unità previsionali di base della parte spesa e dei relativi
capitoli afferenti all'integrazione regionale al Programma operativo
regionale FESR 2007/2013.
9. L'esazione dei canoni relativi alle concessioni del demanio
idrico, ivi compresa quella relativa agli arretrati anche a titolo
di indennizzo, di cui all'articolo 20 della legge regionale 14
aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed
integrazioni a leggi regionali) e all'articolo 20 del regolamento
regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del
procedimento di concessione di acqua pubblica) è sospesa sino alla
data del 31 dicembre 2012 per le concessioni relative a beni che
insistono nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come
individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
dell'1 giugno 2012.
Art. 2
Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 21 del 2011
1. L'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014) è
sostituito dal seguente:
Art. 1
Automazione e manutenzione del sistema
informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione),
sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per
gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:
a) Cap. 03905 Spese per l'automazione dei
servizi regionali
(Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.
11) afferente alla U.P.B.
1.2.1.3.1500 - Sistema
informativo regionale
manutenzione e sviluppo
Esercizio 2012: Euro 2.802.224,44
Esercizio 2013: Euro 2.527.178,01
Esercizio 2014: Euro 2.440.000,00;
b) Cap. 03910 Sviluppo del sistema informativo
regionale
(Art. 13, L.R. 24 maggio 2004,
n. 11) afferente alla
U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del
sistema informativo regionale
Esercizio 2012: Euro 4.510.698,58
Esercizio 2013: Euro 4.413.333,33
Esercizio 2014: Euro 4.413.333,33;
c) Cap. 03937 Sviluppo del sistema
informativo regionale: piano
telematico regionale
(L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
afferente alla
U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo
del sistema informativo regionale
Esercizio 2012: Euro 682.861,42
Esercizio 2013: Euro 200.000,00
Esercizio 2014: Euro 200.000,00. .
Art. 3
Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 21 del 2011
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2011
l'importo di Euro 8.235,96 è sostituito dall'importo di Euro
10.833,31 .
Art. 4
Contributo straordinario all'associazione
Enoteca regionale Emilia-Romagna
1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui
all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46
(Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali), è
autorizzata, per l'esercizio 2012, la concessione di un contributo
straordinario all'associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna ,
con sede in Dozza (Bo), nel limite di Euro 200.000,00 per specifiche
attività di promozione e comunicazione istituzionale.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è concesso dal
dirigente competente a seguito dell'entrata in vigore della presente
legge ed è liquidato, nel rispetto delle percentuali di
contribuzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della
legge regionale n. 46 del 1993, nonché di quanto previsto dal comma
4 del medesimo articolo di legge, previa presentazione di una
relazione illustrativa delle attività svolte e del rendiconto delle
spese sostenute.
3. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio 2012, la spesa di Euro
200.000,00 a valere sul Capitolo 18153 afferente alla U.P.B.
1.3.1.2.5581 - Enoteca della Regione Emilia-Romagna - Contributi per
le attività di orientamento al consumo.
Art. 5
Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012
1. Per le finalità di rilancio del settore agricolo ed
agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012), la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato
aggiuntivi sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2007-2013
con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.
2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede
l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per
l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21
(Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
(AGREA)) in qualità di organismo pagatore delle misure individuate
nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013.
3. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di
spesa a valere sul Capitolo 18415 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412
- Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Interventi in capitale,
pari ad Euro 17.300.000,00.
Art. 6
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere e interventi di bonifica e irrigazione ai sensi della
legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti
di bonifica. Delega di funzioni amministrative), è disposta, per
l'esercizio 2012, una autorizzazione di spesa di Euro 75.000,00, a
valere sul Capitolo 16332, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 -
Interventi di bonifica e irrigazione.
Art. 7
Modifiche all'articolo 8
della legge regionale n. 21 del 2011
1. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2011 è
sostituito dal seguente:
4. Per le finalità di cui al comma 1 sono disposte, per l'esercizio
finanziario 2012, le autorizzazioni di spesa a valere sul Capitolo
23130, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320, per Euro 10.000.000,00
e a valere sul Capitolo 23132, nell'ambito della U.P.B.
1.3.2.3.8321, per Euro 5.000.000,00. .
Art. 8
Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 21 del 2011
1. Al punto 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della
legge regionale n. 21 del 2011 l'importo di Euro 11.184.659,00 è
sostituito dall'importo di Euro 10.307.659,00 .
2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2011 è
sostituito dal seguente:
3. Per le finalità di cui al comma 1 sono altresì disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa, per l'esercizio 2012:
a) U.P.B. 1.3.2.2.7262 - Integrazione regionale
al programma operativo regionale
FESR 2007-2013:
1) Cap. 23698 Contributi alle imprese per
progetti di sviluppo innovativo -
Finanziamento integrativo regionale
al P.O.R. FESR 2007-2013
Euro 6.500.000,00;
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale
al programma operativo regionale
FESR 2007-2013 - Risorse statali:
1) Cap. 23758 Contributi a imprese per
investimenti relativi alla
realizzazione di programmi di
ricerca industriale collaborativa
e sviluppo sperimentale e per
l'avvio di nuove imprese innovative
- Finanziamento integrativo
regionale al P.O.R. FESR 2007-2013
Euro 3.213.120,74
2) Cap. 23760 Assegnazioni a intermediari
finanziari specializzati, per la
realizzazione di strumenti di
ingegneria finanziaria rivolta alle
p.m.i. - Finanziamento integrativo
regionale al P.O.R. FESR 2007-2013
Euro 3.000.000,00. .
Art. 9
Modifiche all'articolo 10
della legge regionale n. 21 del 2011
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale
n. 21 del 2011 è sostituita dalle seguenti:
b) Cap. 25564 Contributi per l'attuazione
di progetti di marketing e di
promozione turistica delle
unioni di prodotto e per il
cofinanziamento delle
iniziative di promo
commercializzazione e
commercializzazione turistica
realizzate dalle aggregazioni
di imprese aderenti alle unioni
di prodotto anche in forma di
comarketing
(Artt. 5, 7, comma 2, lett. b)
e art. 13 comma 3, L.R. 4
marzo 1998, n. 7)
Esercizio 2013: Euro 2.452.000,00;
b bis) Cap. 25664 Contributi alle aggregazioni
di imprese per iniziative di
commercializzazione turistica
anche in forma di comarketing
(Artt. 5, 7 comma 2, lett. c)
e art. 13 comma 5, L.R. 4 marzo
1998, n. 7)
Esercizio 2013: Euro 2.600.000,00. .
Art. 10
Modifiche all'articolo 11
della legge regionale n. 21 del 2011
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 21 del
2011 è aggiunto il seguente:
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposto,
nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B.
1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale,
la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 25662 Contributi a imprese per la
gestione e manutenzione connesse
alla sicurezza degli impianti a
fune e delle piste da sci,
comprese le spese per consumi di
energia elettrica (Art. 8, comma
1, lett. i-bis), L.R. 1 agosto
2002, n. 17)
Esercizio 2012: Euro 1.000.000,00. .
Art. 11
Modifiche all'articolo 21
della legge regionale n. 21 del 2011
1. L'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituito
dal seguente:
Art. 21
Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente
in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione
di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività
a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale
attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene
determinata, per l'esercizio 2012, in complessivi Euro 45.000.000,00
e destinata all'attuazione delle rispettive finalità, a valere sui
seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000 - Servizio
sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA:
a) Cap. 51612 Fondo Sanitario Regionale di
parte corrente - quota in
gestione sanitaria accentrata
presso la Regione. Rimborsi ad
Aziende sanitarie ed altri Enti
per spese di personale di cui si
avvale l'Agenzia Sanitaria e
Sociale regionale
(art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502)
Euro 4.000.000,00;
b) Cap. 51614 Fondo Sanitario Regionale di
parte corrente - quota in
gestione sanitaria accentrata
presso la Regione. Spesa
sanitaria direttamente gestita
per ICT e altre attività di
supporto al Servizio sanitario
regionale (art. 2, D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502)
Euro 15.900.000,00;
c) Cap. 51616 Fondo Sanitario Regionale di
parte corrente - quota in
gestione sanitaria accentrata
presso la Regione. Trasferimenti
ad Aziende sanitarie ed altri
Enti per progetti obiettivo, per
l'innovazione e per la
realizzazione delle politiche
sanitarie e degli obiettivi del
Piano sociale e sanitario
Regionale (art. 2, D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502)
Euro 25.100.000,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi
regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro
908.908,00, costituendo per l'esercizio 2011 economia di spesa a
valere sui Capitoli 51721, 51773, 51776 e 51799; il suddetto importo
viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2012, sui capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente
gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi
del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate,
come di seguito indicato:
a) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente
gestita dalla Regione per
attività di supporto al SSR
(articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502)
Euro 730.016,88;
b) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende
sanitarie regionali ed altri
enti per lo sviluppo di progetti
volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli
interventi previsti dal Piano
sociale e sanitario regionale
(articolo 2 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
Euro 160.743,12;
c) Cap. 51799 Spese per l'attuazione di
progetti di ricerca nazionali
(art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502)
Euro 18.148,00.
3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2012, per l'attuazione
delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di
ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
a) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente
gestita dalla Regione
per attività di supporto al
SSR (articolo 2 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
Euro 676.993,41;
b) Cap. 51801 Rimborsi ad Aziende sanitarie,
enti del SSR ed altri enti delle
amministrazioni locali per spese
di personale di cui si avvale
l'Agenzia Sanitaria e Sociale
per l'attuazione di progetti di
ricerca nazionali (art. 2 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
Euro 684.277,42. .
Art. 12
Modifiche all'articolo 22
della legge regionale n. 21 del 2011
1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2011
è sostituito dal seguente:
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del
Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è
autorizzata ad integrare nell'esercizio 2012, con mezzi autonomi di
bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie
Aziende sanitarie regionali sulla base della loro situazione
economico-finanziaria al 31 dicembre 2011 in relazione anche alle
prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza
erogati per l'anno 2012 per l'importo stanziato sul Capitolo 51638
afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale:
finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e
a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario. .
Art. 13
Attuazione degli interventi finanziati dal Documento
unico di programmazione (DUP) - Risorse statali
1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti nel Documento
unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata ad
utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (già Fondo
per le Aree Sottoutilizzate) messe a disposizione dalla delibera
CIPE n. 1 del 2011.
2. La Giunta regionale individua con propri atti le specifiche
modalità e i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al
comma 1.
3. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente
articolo la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2012, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico
accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B.
1.7.2.3.29151, Capitolo 86620 - spese d'investimento, e ad apportare
con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari,
le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella
parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto
dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40
del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre
contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità
previsionali di base.
4. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle
risorse destinate all'attuazione degli interventi, la Giunta
regionale, a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b), della
legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare
con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari
per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli
stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di
base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.
5. Per le spese relative all'assistenza tecnica di supporto alla
gestione, alla sorveglianza e alla valutazione del programma
attuativo del DUP, è autorizzato, per l'esercizio 2012, l'utilizzo
di quota parte delle risorse di cui al comma 1, per l'importo di
Euro 500.000,00 a valere sul capitolo di spesa 3423 afferente alla
U.P.B. 1.2.3.2.3905 - Attuazione degli interventi del Documento
unico di programmazione (DUP) - Risorse statali.
6. Per la concessione di contributi a pubbliche amministrazioni per
azioni di supporto alla progettazione degli interventi previsti dal
programma attuativo del DUP è autorizzato, per l'esercizio 2012,
l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 1, per
l'importo di Euro 500.000,00 a valere sul capitolo di spesa 3425
afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3905 - Attuazione degli interventi del
Documento unico di programmazione (DUP) - Risorse statali. La Giunta
regionale, con propri atti, definisce le modalità e i criteri per la
concessione dei contributi stessi.
Art. 14
Modifiche alle autorizzazioni di spesa
disposte da leggi regionali precedenti
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi
regionali, a valere sui sottoindicati capitoli nell'ambito delle
rispettive U.P.B., sono ridotte come segue:
Progr. Capitolo UPB Euro
1) 3889 1.2.1.3.1510 -181.451,16
2) 4270 1.2.1.3.1600 -8.914.912,51
3) 4348 1.2.1.3.1600 -15.768,00
4) 22258 1.3.2.3.8270 -2.374.079,40
5) 23508 1.3.2.3.8220 -55.000,00
6) 25525 1.3.3.3.10010 -237.387,28
7) 25528 1.3.3.3.10010 -65,96
8) 27500 1.3.4.3.11600 -484.255,30
9) 30640 1.4.1.3.12630 -303.863,86
10) 30644 1.4.1.3.12630 -108.068,61
11) 30646 1.4.1.3.12630 -936.000,00
12) 30885 1.4.1.3.12620 -1.600.603,92
13) 32020 1.4.1.3.12670 -44.900,69
14) 32045 1.4.1.3.12800 -930.029,62
15) 32121 1.4.1.3.12820 -41.156,44
16) 41250 1.4.3.3.15800 -41.168,70
17) 41995 1.4.3.3.15820 -10.643,82
18) 43027 1.4.3.3.16000 -126.021,21
19) 43221 1.4.3.3.16010 -2.689.623,22
20) 43270 1.4.3.3.16010 -3.439.912,77
21) 45194 1.4.3.3.16200 -17.245,29
22) 48274 1.4.4.3.17559 -141.535,60
23) 73140 1.6.3.3.24510 -19.000,00
Art. 15
Modifiche all'articolo 29
della legge regionale n. 21 del 2011
1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 21 del 2011
è sostituito dal seguente:
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con
mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi,
sono trasferite all'esercizio 2012 a seguito della mancata
Progr. Capitolo UPB Euro
1) 2698 1.2.3.3.4420 1.252,61
2) 2701 1.2.3.3.4420 147.500,00
3) 2708 1.2.3.3.4420 75.35
4) 2775 1.2.3.3.4420 2.422.786,68
5) 2800 1.2.3.3.4422 20,00
6) 3455 1.2.2.3.3100 4.253.735,68
7) 3850 1.2.3.3.4440 149.000,00
8) 3861 1.2.3.3.4440 105.534,88
9) 3905 1.2.1.3.1500 2.827,71
10) 3910 1.2.1.3.1510 1.938,12
11) 3925 1.2.1.3.1520 203.390,31
12) 3937 1.2.1.3.1510 17.138,58
13) 4276 1.2.1.3.1600 24.426.337,40
14) 4339 1.2.1.3.1611 3.905,72
15) 4348 1.2.1.3.1600 250.000,00
16) 4070 1.3.1.3.6200 173.393,01
17) 4427 1.3.1.3.6212 75.387,34
18) 16332 1.3.1.3.6300 1.608.809,62
19) 16400 1.3.1.3.6300 2.814.705,24
20) 21088 1.3.2.3.8000 3.115.893,38
21) 22210 1.3.2.3.8260 2.512.534,95
22) 22258 1.3.2.3.8270 9.729.426,58
23) 23028 1.3.2.3.8300 9.167.367,48
24) 25525 1.3.3.3.10010 2.213.014,12
25) 25528 1.3.3.3.10010 951.442,13
26) 30640 1.4.1.3.12630 6.946.251,92
27) 30646 1.4.1.3.12630 200.000,00
28) 30885 1.4.1.3.12620 276.256,97
29) 31110 1.4.1.3.12650 22.172.608,00
30) 31116 1.4.1.3.12650 6.307.506,72
31) 31125 1.4.1.3.12645 2.000.000,00
32) 32020 1.4.1.3.12670 300.000,00
33) 32045 1.4.1.3.12800 969.177,31
34) 32097 1.4.1.3.12735 8.501.044,88
35) 35305 1.4.2.3.14000 4.794.246,11
36) 35310 1.4.2.3.14000 1.940.000,00
37) 36184 1.4.2.3.14062 197.000,00
38) 36186 1.4.2.3.14062 841,00
39) 36188 1.4.2.3.14062 8.732,05
40) 37150 1.4.2.3.14150 43.456,88
41) 37250 1.4.2.3.14170 139.530,00
42) 37332 1.4.2.3.14220 1.695.844,16
43) 37336 1.4.2.3.14200 3.530.893,99
44) 37344 1.4.2.3.14220 800.000,00
45) 37374 1.4.2.3.14220 7.668.535,33
46) 37378 1.4.2.3.14223 592.525,00
47) 37385 1.4.2.3.14223 3.331.216,23
48) 37427 1.4.2.3.14223 250.000,00
49) 37431 1.4.2.3.14223 3.200.000,00
50) 38027 1.4.2.3.14310 4.506.839,24
51) 38030 1.4.2.3.14300 975.597,52
52) 38090 1.4.2.3.14305 2.048.853,04
53) 39050 1.4.2.3.14500 1.620.137,57
54) 39220 1.4.2.3.14500 3.947.119,03
55) 39360 1.4.2.3.14555 1.585.205,32
56) 39362 1.4.2.3.14555 300.000,00
57) 41250 1.4.3.3.15800 1.430.635,36
58) 41360 1.4.3.3.15800 4.647.829,96
59) 41570 1.4.3.3.15800 392.000,00
60) 41900 1.4.3.3.15820 286.402,56
61) 41997 1.4.3.3.15820 2.050.617,49
62) 43027 1.4.3.3.16000 732.715,97
63) 43221 1.4.3.3.16010 299.637,79
64) 43270 1.4.3.3.16010 13.124.504,57
65) 43274 1.4.3.3.16010 800.000,00
66) 45123 1.4.3.3.16420 242.620,42
67) 45125 1.4.3.3.16420 300.433,93
68) 45175 1.4.3.3.16200 4.430.906,38
69) 45177 1.4.3.3.16200 1.661.727,00
70) 45184 1.4.3.3.16200 9.000.000,14
71) 45186 1.4.3.3.16200 4.660.000,00
72) 45194 1.4.3.3.16200 6.428,04
73) 46115 1.4.3.3.16600 1.000.000,00
74) 46125 1.4.3.3.16600 331.616,46
75) 47114 1.4.4.3.17400 9.034,28
76) 47445 1.4.4.3.17430 1.300.000,00
77) 48050 1.4.4.3.17450 2.158.183,19
78) 57198 1.5.2.3.21000 175.000,00
79) 57200 1.5.2.3.21000 14.188.584,53
80) 57680 1.5.2.3.21060 1.191.252,21
81) 65707 1.5.1.3.19050 33.446,41
82) 65717 1.5.1.3.19050 258.228,45
83) 65721 1.5.1.3.19050 4.685.531,90
84) 65770 1.5.1.3.19070 51.190.813,75
85) 68321 1.5.2.3.21060 3.071.937,95
86) 70545 1.6.5.3.27500 513,64
87) 70678 1.6.5.3.27500 4.931.701,61
88) 70718 1.6.5.3.27520 9.714.712,64
89) 71566 1.6.5.3.27537 1.627.910,40
90) 71572 1.6.5.3.27540 2.602.231,58
91) 73060 1.6.2.3.23500 5.348.763,77
92) 73135 1.6.3.3.24510 117.376,41
93) 73140 1.6.3.3.24510 1.800.000,00
94) 78410 1.4.2.3.14384 5.727,40
95) 78458 1.4.2.3.14384 122.100,80
96) 78464 1.4.2.3.14384 156.171,79
97) 78476 1.4.2.3.14384 25.220,05
98) 78705 1.6.6.3.28500 4.227.359,95
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 21 del
2011 sono abrogati.
Art. 16
Riscossione delle tasse automobilistiche
da parte delle banche
1. La riscossione delle tasse automobilistiche è consentita, oltre
ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle imprese
autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema
di convenzione per la disciplina del servizio di riscossione delle
tasse automobilistiche, prevedendo in particolare le modalità di
erogazione del servizio, accesso agli archivi, riversamento delle
somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di
risoluzione.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dal prestare
specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche
in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo
svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa
nazionale.
Art. 17
Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1992
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio
1992, n. 25 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del
Reno) sono sostituiti dal seguente:
1. Il segretario generale dell'Autorità di bacino del Reno di cui
all'articolo 8 dell'intesa interregionale citata all'articolo 1 è
nominato dal Comitato istituzionale tra soggetti appartenenti alla
pubblica amministrazione con qualifica di livello dirigenziale e
resta in carica cinque anni ovvero fino alla data antecedente di
cessazione dell'Autorità di bacino. Al segretario spetta la
retribuzione fissata presso l'ente di appartenenza. .
Art. 18
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999
1. Alla prima alinea del punto B.2.5) della voce agricoltura
dell'Allegato B.2 (Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b, e 4 bis, comma 1, lettera a)) della legge regionale 18 maggio
1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto
ambientale), prima della parola avicoli è inserito il numero
1000 .
Art. 19
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2005
1. Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della legge
regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione
civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia di protezione
civile) dopo le parole del 1996 sono inserite le seguenti: ,
nonché le organizzazioni di altra natura a componente
prevalentemente volontaria e carattere locale previa verifica della
relativa idoneità tecnico-operativa .
2. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005
tra le parole a dirigenti e la parola regionali sono inserite le
parole e dipendenti .
3. Al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005
le parole Nel caso di cui al comma 3, sono soppresse.
4. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 21 della legge
regionale n. 1 del 2005 è sostituito dal seguente: Nell'ipotesi di
cui al comma 2, il conferimento dell'incarico di direttore
dell'Agenzia determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi
dell'articolo 19, comma 9, della legge regionale 26 novembre 2001,
n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna), fino al termine dell'incarico
stesso. .
Art. 20
Modifiche all'articolo 24
della legge regionale n. 14 del 2005
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2005,
n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione)
le parole in rate semestrali, fino ad un massimo di quattro, ed
ognuna di importo minimo pari a Euro 125,00 sono sostituite dalle
parole ratealmente, con fissazione del numero di rate, della
cadenza e dell'importo delle stesse proporzionato all'ammontare di
quanto dovuto, nel termine massimo di cinque anni e comunque entro
la scadenza del titolo concessorio .
Art. 21
Modifiche all'articolo 27
della legge regionale n. 13 del 2007
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 26 luglio
2007, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio
pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione) è
aggiunto il seguente:
1 bis. I procedimenti avviati sulla base dei programmi per gli anni
2003-2005, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità
previste nei programmi stessi. .
Art. 22
Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008
1. All'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2008,
n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) le
parole costituite tra almeno otto Comuni sono sostituite dalle
parole costituite tra almeno cinque Comuni .
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 10 del 2008
è sostituito dal seguente:
2. Il numero minimo delle aree di amministrazione generale di cui
al comma 1 deve essere incrementato ad almeno quattro, una delle
quali scelta tra quelle indicate alle lettere a), b), c), d) ed e)
dello stesso comma 1, a decorrere dal quarto anno successivo alla
entrata in vigore della presente legge o dalla costituzione o
ridelimitazione dell'ente associativo; .
3. All'articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del 2008, i commi
1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisce
gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni
fondamentali dei Comuni, al fine di accompagnare i processi di
trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità montane in
attuazione della presente legge, la Regione concede contributi alle
Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in
deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e la quantificazione
dei contributi sul programma di riordino territoriale.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione
di una quota di risorse da destinare alle finalità e agli enti di
cui al comma 1 e alla sua ripartizione e concessione in proporzione
ai contributi erogati nel 2011 per i medesimi fini.
3. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisce
gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni
fondamentali dei Comuni, la Regione può altresì concedere contributi
alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare
il raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi
regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale,
nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali
di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi
associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali. .
Art. 23
Modifiche all'articolo 24
della legge regionale n. 10 del 2011
1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 24 della legge
regionale 26 luglio 2011, n. 10 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del
bilancio pluriennale 2011-2013) è sostituito dal seguente: Per le
annualità 2012 e 2013, l'entità del contributo verrà definita dalla
Giunta regionale con l'atto di cui al comma 3 nei limiti
dell'importo massimo previsto al comma 1 e delle risorse stanziate
in sede di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale n. 40 del
2001, sul Capitolo 10580 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta
dei libri genealogici - Risorse statali. .
Art. 24
Modifiche all'articolo 34
della legge regionale n. 21 del 2011
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 21 del
2011 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1 bis. I territori individuati dagli strumenti di pianificazione
come bosco nonché quelli che presentano i caratteri di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001, sono
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e del decreto
legislativo n. 227 del 2001.
1 ter. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 227 del 2001 è
rilasciata dai Comuni, o dalle Unioni di Comuni, nell'ambito
dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 40 undecies
della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio). .
Art. 25
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2012
1. Al comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 20 aprile 2012,
n. 3 (Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina
della procedura di valutazione dell'impatto ambientale).
Disposizioni in materia ambientale), dopo le parole di cui
all'articolo 23, commi 14, 15, , il numero 6 è sostituito con il
numero 16 .
Art. 26
Rimessione in termini
1. Ai soggetti assegnatari dei finanziamenti nell'ambito della
programmazione di edilizia scolastica 2010 di cui alla legge
regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e
l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica), che
dimostrino di non aver rispettato il termine di cui all'articolo 3,
comma 2 della legge stessa per motivate esigenze connesse con il
sopravvenire di vincoli finanziari contenuti nella normativa statale
e regionale, può essere concessa la rimessione in termini fino al 31
dicembre 2012.
Art. 27
Disciplina delle spese dei referendum elettorali e
collaborazione con le amministrazioni statali
1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento dei
referendum elettorali di cui alle leggi regionali 8 luglio 1996, n.
24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle
Unioni e alle fusioni di Comuni) e 22 novembre 1999, n. 34 (Testo
unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria
pubblica), anche avvalendosi della collaborazione degli uffici
dell'amministrazione statale competenti in materia, possono essere
stipulate intese con gli organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato interessati. Le spese derivanti da tali
intese sono a carico della Regione.
2. La Regione può erogare ai Comuni, nel mese precedente le
consultazioni referendarie, acconti fino al 90 per cento delle spese
che si presume essi debbano anticipare.
Art. 28
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le
risorse indicate nel bilancio pluriennale 2012-2014 - stato di
previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite
dallo stato di previsione della spesa.
Art. 29
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione
Emilia-Romagna (BURERT).
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