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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 3139
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a reti internazionali scientifiche in ambito sanitario (delibera di Giunta n. 1264 del 03 09 12)

Testo:

                               Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di mantenere la rete dei
rapporti internazionali volti all'accesso a documentazione
scientifica e alla collaborazione per la presentazione a
finanziamento di progetti nell'ambito dei bandi dell'Unione europea
avviati negli scorsi anni, è autorizzata a partecipare in qualità di
socio, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, ai seguenti
organismi associativi:
a) Associazione International Agency for Health Technology
Assessment, di seguito denominata INAHTA, rete di agenzie
prioritariamente pubbliche costituita il 27 settembre 1993 a Parigi,
partner della World Health Organization (WHO), che persegue
l'obiettivo di promuovere lo sviluppo, la diffusione, il
miglioramento di rapporti di valutazione di tecnologie sanitarie tra
le agenzie aderenti la rete;
b) Guidelines International Network, di seguito denominata GIN,
associazione di diritto privato, non governativa, costituita
conformemente alla legge del Regno Unito Companies Act 1985, che
persegue l'obiettivo di promuovere lo sviluppo, la diffusione, il
miglioramento e la valutazione di linee guida per la pratica
clinica;
c) European Regional and Local Health Authorities, di seguito
denominata EUREGHA, associazione di diritto privato, non
governativa, costituita conformemente alla legge del Belgio 27
giugno 1921 sulle associazioni senza scopo di lucro, le associazioni
internazionali senza scopo di lucro e le fondazioni, che persegue
l'obiettivo di realizzare e rafforzare la collaborazione tra
regioni, le autonomie locali e le istituzioni europee nell'ambito
delle definizioni delle politiche sanitarie europee;
d) Health Technology Assessment International, di seguito denominata
HTAI, associazione di diritto privato, non governativa, costituita
conformemente alla legge del Canada Societies Act of Alberta 2000,
che persegue l'obiettivo di supportare e promuovere lo sviluppo e
l'utilizzo delle valutazioni delle tecnologie sanitarie nel mondo;
e) Regions for Health Network della Organizzazione Mondiale della
Sanità, di seguito denominata RHN, rete di regioni costituita il 17
novembre 1992 a Dusseldorf, che persegue l'obiettivo di valorizzare
il ruolo delle regioni nella promozione e definizione delle
politiche sanitarie.
Art. 2
Partecipazione agli organismi associativi
1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna agli organismi
associativi di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti
condizioni:
a) che l'organismo associativo non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello
Statuto della Regione Emilia-Romagna;
c) che l'organismo associativo goda di autonomia patrimoniale
perfetta.
Art. 3
Esercizio dei diritti partecipativi
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione
della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi di cui
all'articolo 1.
2. I diritti attinenti alla qualità di socio sono esercitati dal
Presidente della Giunta regionale, ovvero da un suo delegato allo
scopo.
3. Ogni modifica dello statuto degli organismi associativi di cui
all'articolo 1 deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini
della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del
vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare
l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'articolo 64, comma 4,
dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
Art. 4
Partecipazione finanziaria
1. La Regione Emilia-Romagna partecipa agli organismi associativi di
cui all'articolo 1 con una prima quota di adesione, pari a euro
1.350,00 per l'Associazione INAHTA, a euro 1.500,00 per la rete GIN,
a euro 5.000,00 per l'associazione EUREGHA, a euro 1.360,00 per
l'associazione HTAI, a euro 5.000,00 per l'associazione RHN.
2. La Regione è altresì autorizzata a corrispondere la quota
associativa annuale, il cui importo viene determinato nell'ambito
delle autorizzazioni disposte, annualmente dalla legge di
approvazione del bilancio regionale, a norma di quanto disposto
dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
3. Agli oneri di cui al comma 1 la Regione fa fronte mediante i
fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito dell'U.P.B
1.7.2.2.29100, capitolo 86350 Fondo speciale per far fronte agli
oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione-Spese correnti , voce n. 19 dell'elenco n. 2 allegato
al bilancio di previsione per l'esercizio 2012.
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 3, la Giunta
regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie
variazioni di bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto
disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge
regionale n. 40 del 2001.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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