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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 4018
Licenziato in data: 29/05/2013
"Riduzione del numero degli assessori - Modifica all'articolo 45 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna)" (23 05 13).

Relazione:

RELAZIONE

 

Il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, contiene disposizioni volte al rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica.

In particolare, l’articolo 2 di tale decreto prevede una serie di misure volte alla riduzione dei costi della politica, che le Regioni sono tenute ad attuare con le modalità previste nel proprio ordinamento, pena gravi conseguenze economiche e politico-istituzionali. L’adozione degli interventi regionali di adeguamento entro il 23 dicembre 2012 - ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, qualora occorra procedere a modifiche statutarie - è, infatti, ai sensi del decreto stesso, condizione per l’erogazione di una quota di contributi erariali pari all’80 per cento dei trasferimenti a favore delle Regioni (diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale). Non solo, ma il mancato adeguamento nell’ulteriore termine di novanta giorni, assegnato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 131/2003 alla Regione inadempiente, costituisce “grave violazione di legge” ai sensi dell’art. 126, comma 1, della Costituzione.

Al fine di adeguarsi, nel rispetto dei termini, alle suddette disposizioni statali, la Regione Emilia-Romagna ha emanato due leggi di iniziativa consiliare: la L.R. 21 dicembre 2012 n. 17 “Norme per l’adeguamento all’art. 2 (Riduzione dei costi della politica) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanzia e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) – convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 – e altre disposizioni. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari – Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 42) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e nominati – Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione)” e la L.R. 21 dicembre 2012 n. 18 “ Istituzione, ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) – convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente”.

 

Nel nostro ordinamento regionale, assume, in particolare, rilievo di modifica statutaria – e deve essere attuata entro l’8 giugno 2013 - l’adeguamento alla disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 174/2012, come convertito, che dispone l’applicazione, tra l’altro, dell’art. 14, comma 1, lettera b) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ossia della previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale.

Il presente progetto di legge va ad attuare tale disposizione attraverso un unico articolo, il cui comma 1 prevede la riduzione, da dodici a dieci, del numero massimo di assessori regionali mentre il comma 2 dispone che la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla X legislatura.

 


 

Testo:

Regione Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

VI Commissione Permanente

"Statuto e Regolamento"

 

 

 

 

 

4018 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Costi, Aimi, Mandini, Corradi, Meo, Bartolini e Mazzotti: "Riduzione del numero degli assessori - Modifica all'articolo 45 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna)" (23 05 13).

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 188 del 24/05/2013

 

(Relatore consigliere Mario Mazzotti)

 

 

 

 

 

Testo n. 1/2013 licenziato nella seduta del 29 maggio 2013 con il titolo:

 

 

 

 

Riduzione del numero degli assessori – Modifica all’articolo 45 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna)

 



 

Art. 1

 

Modifiche dell’articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2005

 

1. Al comma 2 dell’articolo 45 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna) la parola “dodici” è sostituita dalla parola “dieci”.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla X legislatura.

 

 

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