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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 4091
Licenziato in data: 15/07/2013
"Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione" (delibera di Giunta n. 746 del 10 06 13).

Relazione:

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE LUCIANO VECCHI

RELATORE DELLA COMMISSIONE

 

 

 

1. Premessa

 

La discussione per la manovra di assestamento del bilancio previsionale del 2013 è un’occasione per fare il punto della situazione economica regionale e soprattutto per fare qualche riflessione sulle coerenze fra essa, i bisogni del territorio e i contenuti delle scelte economico-finanziarie della Regione.

 

L’ordinamento contabile, disciplinato con la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, assegna all’assestamento di bilancio le funzioni di: aggiornare i residui attivi e passivi, la giacenza di cassa e il saldo finanziario sulla base delle definitive risultanze contabili dell’esercizio precedente. Perciò si procede, su tale base, a rideterminare i valori della giacenza di cassa, del risultato di amministrazione e dei residui attivi e passivi.

 

L’assestamento non è solo un mero fatto tecnico di aggiornamento dei dati, ma rappresenta anche un momento di valutazione complessiva delle dinamiche, delle risorse e delle spese intervenute nella prima parte dell’anno. Attraverso l’assestamento, quindi debbono essere operate quelle rettifiche e quelle integrazioni alle previsioni delle entrate e delle spese, necessarie al fine di aderire alle esigenze emerse nel corso dei primi mesi di gestione. Scopo ultimo è l’aggiornamento dei profili finanziari delle politiche da perseguire, in coerenza dei mutamenti del quadro delle risorse disponibili.

 

In tale contesto l’assestamento è una componente della manovra di bilancio, essendo chiamato a svolgere una funzione ricognitiva delle tendenze in atto.

 

Da alcuni anni le risorse a disposizione del sistema regionale e le normative nazionali da applicare nella predisposizione del Bilancio devono fare i conti con un accentuato centralismo statale, con una impostazione nazionale ed europea che agisce oggettivamente contro equità e sviluppo, con una limitazione delle risorse da destinare a cittadini, imprese e collettività territoriali.

 

Il rigoroso rispetto della normativa vigente, che ha contraddistinto e che continuerà a caratterizzare l’approccio della Regione Emilia-Romagna, è per noi motivo di orgoglio che non può sottacere l’impellente di necessità un forte mutamento di segno delle politiche verso il sistema delle Regioni e degli Enti Locali.

 

 

2. La situazione dell’economia nazionale

 

La manovra in esame si sviluppa nell’ambito di un rallentamento complessivo della crescita economica mondiale. Essa avviene in un quadro in cui continua la fase di recessione economica, con conseguenze importanti anche dal punto di vista occupazionale. Infatti, si stima che nel 2012 vi sia stata una diminuzione del tasso di sviluppo, sia delle economie avanzate che di quelle emergenti.

 

In particolare, nell’Unione europea nel 2012 il prodotto interno lordo si è ridotto dello 0,3 per cento e tale contrazione è stata più accentuata nell’area dell’euro dove si è registrato un –0,6 per cento. Il calo per l’Italia è stato addirittura del 2,4 per cento, anche se a fronte di una sostanziale continuità con gli anni scorsi nei primi mesi del 2013 la tendenza si sta lievemente attenuando.

 

La forte crisi dell’economia italiana ha coinvolto sia l’industria che i servizi ed è imputabile in larga misura alle turbolenze che hanno colpito il debito sovrano ma anche agli squilibri strutturali dell’economia e della società italiana. Gli investimenti delle imprese nel solo 2012 sono diminuiti dell’8 per cento, complessivamente rispetto al 2008 vi è stata una flessione del 20 per cento. La propensione ad investire è stata stimata in un meno 18,3 per cento, al di sotto del minimo toccato nel 1994).

 

I consumi delle famiglie si sono contratti (-4,3 per cento) per il calo del reddito disponibile dovuto alle misure di correzione dei conti pubblici e alle gravi condizioni del mercato del lavoro. In termini pro capite la spesa è tornata ai livelli del 1998. La perdita di fiducia delle imprese e delle famiglie ha influenzato i comportamenti di spesa andando ad incrementare ulteriormente la spirale negativa che ha determinato la flessione dell’economia.

 

La domanda in generale è stata sostenuta dalle esportazioni che però hanno rallentato soprattutto verso i paesi dell’area dell’euro. Il 2012 è stato caratterizzato soprattutto da una flessione dell’occupazione già iniziata nella seconda metà del 2011 e da un ricorso più intenso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG).

 

 

3. La situazione dell’economia regionale

 

Per quanto concerne più specificatamente lo scenario economico della nostra Regione, Unioncamere Emilia-Romagna stima che l’andamento regionale previsto per l’anno in corso sia in linea con quello prospettato a livello nazionale e che la ripresa si registrerà solo a partire dal 2014 quando vi dovrebbe essere un incremento del Pil dell’1,6 per cento.

 

Quest’anno il Pil regionale ritornerà quasi ai livelli minimi toccati al culmine della crisi nel 2009. Si stima che anche per la domanda interna vi sarà un rilancio solo a partire dal 2014 (+1,1 per cento) quando dovrebbero riprendere a crescere i consumi delle famiglie (+0,9 per cento). Secondo le ipotesi elaborate da Unioncamere, si assiste ad una riduzione dell’intensità della crisi, ma si prevede che i suoi effetti siano duraturi e profondi. Si stima che una parte consistente di riduzione della quota del valore aggiunto industriale generatasi tra il 2008 e il 2009 sia ormai da considerare permanente. L’ulteriore nuova diminuzione lo diventerà se la ripresa ipotizzata per il 2014 non si verificherà. Si ritiene che a causa della nuova recessione e della restrizione del credito bancario, il sistema regionale perderà altre quote della sua base industriale. Le previsioni di crescita del sistema nazionale e regionale a partire dal 2014 si fondano sull’attesa di una ripresa a livello mondiale e della fine della recessione nell’area dell’euro. Tutto questo dipende in larga misura dalle decisioni politiche e dall’evoluzione della crisi legata al sistema bancario e al debito sovrano dei paesi periferici dell’area dell’euro. Si tratta quindi di previsioni che sono fortemente suscettibili di revisione, anche a seconda dell’impatto delle decisioni assunte a livello nazionale ed europeo.

 

 

4. Le norme finanziarie dello Stato per il 2013: le disposizioni di maggior rilievo per la finanza regionale

 

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2013, approvato nel dicembre 2012, è stato predisposto sulla base della situazione a legislazione vigente; ciò rende necessaria con la manovra di assestamento una ricognizione degli accadimenti legislativi e finanziari intervenuti in questo arco temporale. Nel corso dell’ultimo anno, le politiche di finanza pubblica hanno inciso ancora sui margini di autonomia del sistema degli Enti locali, ivi compreso anche il sistema regionale. Se alcuni anni fa esisteva una differenza decisiva tra l’autonomia finanziaria delle Regioni e il sistema degli Enti locali, oggi questa è sempre meno apprezzabile, poiché al netto delle tasse automobilistiche e di tutte le entrate fiscali, legate alle addizionali regionali, tutta l’imposizione fiscale alimenta lo Stato centrale. Alla luce di ciò, rispetto al 2010, le regioni hanno a disposizione, al netto delle risorse destinate alla sanità, complessivamente 8 miliardi in meno, il che incide sul solo bilancio regionale, con un taglio di circa 600 milioni disponibili, a cui va aggiunta l’introduzione di ulteriori tetti di spesa.

 

Persino quella parte di accisa sui carburanti che serviva a finanziare, gli oneri del trasporto pubblico locale è tornata ad alimentare un fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, però con entità inferiore rispetto al passato. Ci si riferisce, in particolare, alla Legge di stabilità dello Stato per il 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228), le cui basi sono state poste nell’estate del 2012 con l’approvazione del Decreto Legge 95/12, convertito con la Legge 135/2012.

 

I contenuti della norma, per quanto riguarda il finanziamento del trasporto pubblico locale, già oggetto di vivaci critiche da parte della Conferenza delle Regioni e Province autonome, in relazione all’insufficienza della dotazione finanziaria prevista e al mancato avvio del previsto processo di fiscalizzazione delle risorse, sono stati modificati dall'art. 1, comma 301, della legge 228/2012, che ha determinato ulteriori gravi criticità per il funzionamento del settore, più volte illustrate dalle Regioni al Governo nelle opportune sedi istituzionali. La norma ha di fatto costituito un Fondo nazionale per il TPL sul modello del vecchio Fondo trasporti ex-legge n. 151/81, stravolgendo completamente lo spirito dell’Accordo Governo - Regioni del 21/12/2011, in cui si concordava di sottoscrivere un Patto sul Trasporto pubblico locale dove fossero definite le modalità di fiscalizzazione delle risorse per il TPL, in attuazione del D. Lgs. n. 68 del 2011 sul federalismo fiscale, attraverso l’addizionale regionale all’IRPEF senza aumento della pressione fiscale e quindi a scomputo del gettito nazionale in sostituzione di tutti i trasferimenti soppressi. Al contrario, il fondo è alimentato sottraendo la compartecipazione all’accisa gasolio e benzina per autotrazione con la conseguente abrogazione delle norme relative alle compartecipazioni regionali alle accise medesime. Aspetto ancor più critico se si considera che le risorse, in precedenza fiscalizzate attraverso le compartecipazioni sopra richiamate e ora confluite nel Fondo, sono state finora utilizzate a copertura di tutti i trasferimenti soppressi, rischiando di creare ulteriori e gravi problemi per i bilanci regionali.

 

Inoltre, il cambiamento del meccanismo di finanziamento del sistema del trasporto pubblico locale genera un abbassamento da 2 miliardi a circa 1 miliardo e mezzo di euro del limite teorico di indebitamento della nostra Regione, anche se ad oggi l’Emilia-Romagna non ha debiti né mutui accesi sulla parte corrente.

 

Per quanto riguarda il patto di stabilità regionale, la legge 228/2012 ha riscritto le regole, al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto di stabilità, definita competenza eurocompatibile, nonché di adeguare la normativa all'incremento di risparmio richiesto alle regioni e alle province autonome dal decreto legge 95/2012 come modificato dai commi 117 e 118 dell'articolo unico della medesima legge. Le disposizioni si applicano agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Per le regioni a statuto ordinario il comma 449 definisce il tetto massimo di spese finali che non può essere superato dal comparto nel suo complesso; questo è pari a:

 

- 20.090 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

 

- 20.040 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

L'importo degli obiettivi è stato determinato calcolando il tetto di competenza mista delle regioni a statuto ordinario, secondo i dati relativi ai rendiconti 2011 trasmessi dalle regioni stesse alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del D.L. 135/2009) e sottraendo a questa somma i risparmi richiesti alle regioni dal 2012 al 2016. Sono perciò compresi i risparmi disposti dal D.L. 95/2012 e dall'articolo 1, commi 117 e 118 della legge di stabilità 2013, pari complessivamente a 2.000 milioni di euro nel 2013 e nel 2014 e a 2.050 milioni di euro nel 2015 e nel 2016. La disciplina relativa agli esercizi precedenti, fissava gli obiettivi del patto di stabilità indicando la misura del risparmio da realizzare in relazione al complesso delle spese finali sia in termini di competenza, sia in termini di cassa. La disciplina in esame, invece, fissa un tetto alle spese complessive e introduce, al posto della cassa, una diversa modalità di calcolo dell'insieme da considerare, definita competenza eurocompatibile (o saldo eurocompatibile). Il nuovo tetto di spesa è stato definito in collaborazione con l'ISTAT, al fine di garantire, in coerenza con le elaborazioni sull'indebitamento netto delle regioni secondo il sistema SEC '95 (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali), l'efficacia del patto di stabilità in termini di indebitamento netto.

 

In relazione a ciascun esercizio, in sede di Conferenza Stato-Regioni si dovrà provvedere alla ripartizione della cifra complessiva tra le regioni, al fine di individuare qual è, per ciascuna regione, il tetto massimo di spesa. La norma fissa il termine per l'accordo al 31 gennaio di ciascun anno; l'accordo dovrà essere recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013 ha deliberato la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dell’obiettivo per il 2013, che, per la regione Emilia-Romagna è pari a 1.584,72 milioni di euro, accordo recepito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 febbraio 2013. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

 

a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;

 

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

 

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

 

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

 

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

 

Il comma 122 della citata legge n 228/2012 ha previsto inoltre l’attribuzione alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna di un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio. Con il Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, l’importo viene elevato a 1.272 milioni di euro.

 

 

 

5. Il report dell’Udienza Conoscitiva

 

In udienza conoscitiva è emersa con grande forza la preoccupazione di tutte le forze sociali per la situazione economica ancora grave, dove a causa della crisi il sistema economico-produttivo e il sistema industriale, pilastri portanti dell’economia, sono sottoposti a pressioni molto forti.

 

È emersa la necessità di invertire quel vortice negativo generato dalla discesa del PIL e conseguentemente dall’aumento del rapporto deficit/PIL oltre la soglia del 3%, che impedisce di generare avanzo primario. C’è il rischio concreto che questo meccanismo alimenti il gorgo recessivo dal quale è sempre più difficile uscire.

 

Nel complesso il giudizio sull’assestamento di Bilancio risente di queste preoccupazioni, certamente legate ad una dinamica nazionale, ma che investono di responsabilità anche il Governo regionale.

 

Nel giudizio complessivo sulla manovra si formula l’auspicio che le risorse contenute in essa possano avere una ricaduta positiva sulle imprese del nostro territorio.

 

Dal Tavolo regionale dell’Imprenditoria si era avanzata la proposta che una percentuale di eventuali risparmi della spesa pubblica a livello regionale potesse essere destinata a sostenere lo sviluppo imprenditoriale e la crescita del sistema economico.

 

Anche a tali sollecitazioni si intende dare risposta con gli emendamenti adottati in sede di Prima Commissione assembleare.

 

 

6. L’assestamento al bilancio regionale per l’esercizio 2013

 

La legge di assestamento del bilancio per l’esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015 è stato elaborato nel rispetto del contesto sopra enunciato e, pertanto, non può che confermare la rigorosa impostazione tenuta nella predisposizione del bilancio di previsione. Inoltre, essendo strumento della programmazione finanziaria, è chiamato a svolgere anche una funzione propositiva attenta e allineata con tutte le disposizioni in materia finanziaria.

 

Le risorse effettivamente disponibili per questo assestamento di bilancio sono all’incirca di un centinaio di milioni di euro, come previsto già in sede di adozione del bilancio previsionale 2013.

 

Alla luce delle chiusure contabili dell’esercizio 2012, così come definite dalle determinazioni di approvazione del conto del tesoriere e di ricognizione dei residui attivi e passivi, si evidenziano i seguenti risultati:

 

i residui attivi, previsti in Euro 8.642.398.364,44 sono rideterminati in Euro 7.715.506.696,57 con una diminuzione di Euro 926.891.667,87;

 

i residui passivi, previsti in Euro 8.335.376.617,35 sono rideterminati in Euro 7.271.267.521,62 con una diminuzione di Euro 1.064.109.095,73;

 

il fondo iniziale di cassa stimato in Euro 237.805.165,30 risulta di Euro 224.456.298,08;

 

l’avanzo di amministrazione, inizialmente previsto in Euro 2.544.826.912,39, risulta rideterminato in Euro 2.402.695.473,03, con una diminuzione di Euro 149.631.439,36, principalmente derivante dalla riduzione del saldo finanziario negativo dell’esercizio precedente costituito dall’ammontare delle risorse utilizzate nel corso di precedenti esercizi, per finanziare gli investimenti senza contrarre l’indebitamento. Tale riduzione risponde anche alla finalità di garantire che l’ammontare dell’indebitamento autorizzato rientri nel limite del 20% delle entrate tributarie non vincolate, tenendo conto della soppressione delle compartecipazioni regionali alle accise su benzina e gasolio disposte dalla legge di stabilità statale per il 2013.

 

Dal lato delle entrate, si deve registrare una riduzione di 254,26 milioni per la soppressione delle compartecipazioni regionali al gettito dell’accisa sulla benzina e dell’accisa sul gasolio, compensate dall’istituzione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, già in parte iscritto con deliberazione della Giunta regionale n. 260 dell’11/03/2013 a seguito dell’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 febbraio 2013 di concessione dell’anticipazione del 60%. Restano comunque inalterate le risorse destinate con il bilancio di previsione al finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Sempre in entrata, tra i trasferimenti erariali senza vincolo di destinazione, si registra l’iscrizione dell’importo di 7,98 milioni di euro a seguito del riparto tra le 5 regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall’articolo 3 del DL 25 gennaio 2010, n.2, convertito con legge 42/2010 e che hanno aderito volontariamente alle regole in tema di contenimento delle spese. Per quanto riguarda il trasferimento statale per il finanziamento del Fondo di sviluppo e coesione (ex FAS), in coerenza con la programmazione finanziaria della spesa, quota dell’entrata prevista per il 2013 è stata appostata sull’esercizio 2014.

 

Per quanto riguarda le previsioni di spesa, a seguito dell’impegno assicurato dalla regione di cessione di spazi finanziari sul proprio patto di stabilità agli enti locali, si registra la riduzione di 82,5 milioni di euro previsti con il bilancio di previsione per la restituzione allo Stato derivante dall’applicazione dell’art. 16 del DL 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012. Con l’assestamento del bilancio 2013 si è provveduto ad assicurare finanziamenti volti a rispettare gli impegni politici assunti nei documenti e nelle occasioni precedenti e le politiche di spesa, delineate nel bilancio di previsione, sono state integrate al fine di meglio corrispondere alle necessità di finanziamento delle decisioni programmatiche di legislatura; le variazioni proposte, che andranno ad incrementare le disponibilità di spesa sia corrente sia di investimento, evidenziano che le “scelte di qualità” effettuate, si prefiggono di onorare gli impegni politici assunti, riconfermano e rafforzano gli indirizzi fondamentali del bilancio di previsione.

 

Sostenere la sanità pubblica non si sostanzia solo nella tutela della salute de cittadini attraverso i servizi, ma può essere uno straordinario motore e volano di impresa, di innovazione, di rapporti nel sistema italiano e nel sistema europeo. Alla luce di ciò la manovra – come già precedentemente previsto - reca un impegno di circa 60 milioni di euro per garantire l’equilibrio del funzionamento del sistema sociosanitario per integrare, in continuità con gli esercizi precedenti, le disponibilità finanziarie derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza per mantenere un Servizio sanitario regionale di qualità a livello nazionale. Ciò discende anche dall'applicazione per l'anno 2013 dell'Accordo del 24 marzo 2011 tra il Tavolo di verifica degli adempimenti ai sensi dell'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ed il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di assistenza ai sensi dell'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 relativo alla copertura finanziaria, da parte delle Regioni, degli ammortamenti non sterilizzati anni 2001-2011. Dopo i tagli lineari prodotti dalla “spending review”, anche nella nostra Regione il bilancio sanitario deve trovare, nel corso del 2013, minori spese per oltre 250 milioni di euro. Pertanto gli stanziamenti tengono il sistema in equilibrio, seppure ad un livello finanziario inferiore a quello precedente. Ricordo che il bilancio della sanità emiliano-romagnola nel 2012 si è chiuso a pareggio, caso credo sostanzialmente unico a livello nazionale.

 

In secondo luogo, la manovra sostiene la scelta di destinare una parte rilevante delle altre risorse a disposizione al sostegno dell’economia regionale.

 

Le spese di investimento, tese ad incrementare le attività economiche del territorio, incideranno per circa 23,50 milioni di euro per il cofinanziamento del Documento Unico di Programmazione DUP. Esso è teso ad attuare una strategia incentrata su temi cardine dello sviluppo regionale, attraverso la realizzazione di interventi che hanno carattere territoriale, integrato e trasversale alle politiche di settore. Pertanto le opere pubbliche previste possono spaziare nei campi del turismo, cultura e potenziali locali, qualità urbana e mobilità sostenibile e ambiente. Il DUP prevede delle opere che muovono più risorse di quelle stanziate, poiché in forza el cofinanziamento si prevede che i 23 milioni stanziati, siano appena un terzo delle opere che presumibilmente verranno realizzate da Piacenza a Rimini, in tutte le province.

 

Nel corso del 2013 è stato compiuto un aggiornamento del DUP, sono state coinvolte tutte le realtà locali, cui è stato chiesto di indicare per l’aggiornamento del Documento solo le opere appaltabili, accantierabili, che abbiano già conseguito tutta la fase progettuale e autorizzativa.

 

Sul tema occupazione e ammortizzatori in deroga, ormai da diverso tempo l’attività della Regione Emilia-Romagna mira all’integrazione delle rispettive politiche e in una continua sinergia con il Governo, per assicurare la copertura della cassa integrazione.

 

Il programma di investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché di tecnologie a destinazione sanitaria, anche al fine dell’adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-assistenziale potrà contare su 17,68 milioni di Euro.

 

13,10 milioni di euro sono le risorse destinate alla realizzazione di un primo stralcio del polo tecnologico. Si tratta del primo stralcio dell’insieme delle risorse pari a circa 58 milioni. Effettivamente, su questa prima parte si potrà vedere il coinvolgimento dello IOR, dell’ENEA, dell’Università, di uno spazio per start-up e la nuova sede della nostra Agenzia di Protezione civile regionale.

 

Prevalentemente destinati agli interventi per il dissesto idrogeologico e le calamità naturali, sono stanziati 6 milioni di euro per interventi straordinari di messa in sicurezza del territorio fortemente danneggiato dalle forti piogge dei mesi scorsi, di cui 450 mila euro per interventi di emergenza sulla viabilità a favore della Provincia di Parma. Queste risorse si agganciano agli interventi e alle risorse programmate dallo Stato, per cui complessivamente gli interventi di questo genere potranno contare su circa 24 milioni di euro e sull’erogazione eventuale di ulteriori risorse richieste dalla Regione Emilia-Romagna allo Stato.

 

Prosegue inoltre l’impegno della Regione per garantire a tutto il territorio l’accesso alla rete veloce internet grazie al piano telematico e per l’adeguamento del sistema informativo-informatico regionale nella prospettiva del rinnovamento e della razionalizzazione dell'informatizzazione interna, nonché della semplificazione. Per questi interventi con l’assestamento vengono destinati ulteriori 2,75 milioni di euro per il triennio 2013-2015, di cui 0,6 milioni di euro sono destinati ad interventi per favorire l’accesso alla banda larga nelle zone rurali.

 

In aderenza alle proposte raccolte in sede di Udienza Conoscitiva di impiegare eventuali risparmi della spesa pubblica per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita del sistema economico, con la presente manovra, le risorse che Medio Credito Centrale s.p.a. si è impegnato a restituire per economie registrate sulle gestioni passate, saranno utilizzate per:

 

5 milioni finalizzati al fondo di concessione di garanzie e cogaranzie affidato in gestione ai consorzi fidi regionali per gli interventi a favore delle imprese;

 

10,780 milioni finalizzati alla concessione dei contributi a piccole, medie e grandi imprese di cui al bando "RICERCA, INNOVAZIONE E CRESCITA" al fine di finanziare l’intera graduatoria;

 

2,220 milioni finalizzati alla costituzione di un fondo rotativo di finanza agevolata per lo sviluppo e la crescita delle imprese che si somma ad altre risorse già stanziate a tal fine.

 

Nel marzo di quest’anno la Regione ha incassato il saldo della programmazione comunitaria 1994-1999 sullo sviluppo rurale cofinanziata dall’Unione europea attraverso il FEOGA Sezione orientamento, somma che costituisce per il bilancio regionale una maggiore entrata in relazione anche alle iniziative di overbooking a suo tempo attuate con risorse proprie. Si è quindi presentata un’ulteriore possibilità per affrontare i problemi connessi alla siccità, che ha fortemente colpito la nostra regione nel 2012 causando gravi difficoltà agli agricoltori, tramite la destinazione di 6 milioni di euro ad interventi contributivi volti al miglioramento delle dotazioni di distribuzione dell’acqua delle imprese agricole e da attuare nell’ambito degli Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, in coerenza quindi con la destinazione originaria delle risorse provenienti dalla UE. Con l’utilizzo di un’ulteriore quota di risorse (1,2 milioni di euro) è inoltre possibile l’attivazione di interventi volti ad arginare la diffusione della batteriosi dell’actinidia - favorita dalle anomalie climatiche e per il cui contrasto l’unico metodo di lotta al momento possibile è l’estirpo delle piante, sia mediante l’indennizzo delle imprese agricole tenute all’estirpo sia attraverso azioni di ricerca e sperimentazione di metodi di lotta alternativi.

 

Grazie anche al minore trasferimento all’Assemblea legislativa per 100 mila euro – reso possibile dagli ulteriori risparmi nella gestione del nostro Ente - , si è integrato il finanziamento regionale previsto nel bilancio di previsione per gli interventi di promozione e sviluppo dei processi partecipativi in attuazione della legge regionale n. 3 del 2010.

 

Per le ragioni sopra elencate il Relatore propone all’Assemblea Legislativa l’adozione degli oggetti 4091 e 4092, così come emendati in sede di Prima Commissione assembleare.

 

 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE MARCO LOMBARDI

RELATORE DI MINORANZA

 

 

 

Ora che lo scenario globale pare più chiaro e definito, le strategie da portare avanti in tema di finanza pubblica regionale, nazionale ed internazionale sono evidenti.

Salda collocazione nell’Unione Europea ma meno sudditanza nei confronti della Germania, apertura ad investimenti infrastrutturali anche in deroga al rapporto deficit / PIL per sostenere l’economia reale e meno tasse per rilanciare i consumi interni.

La storia dello Spread e del suo rapporto con la speculazione internazionale e con l’atteggiamento della BCE è ormai patrimonio di tutti e quindi possiamo archiviare le sterili polemiche dettate da gossip tutti italiani per provare ad occuparci dei problemi reali delle persone che veramente oggi si trovano in condizioni di grande disagio.

Detto questo, come è buona prassi per chi intenda affrontare con serietà un documento di bilancio, anche per l’esame dell’assestamento, sono partito dal raffronto con i medesimi provvedimenti degli anni precedenti e pure in questo caso, la sensazione che no ho ricavato e’ stata che in questa Regione, ricca di ottimi ragionieri e contabili e’ via via nel tempo venuto a mancare quell’indirizzo politico che indichi con decisione le priorità e le scelte.

 

Il fatto poi che anche il Governo nazionale pare proseguire sulla linea di provvedimenti magari anche utili ma assolutamente ordinari di fronte ad una situazione straordinaria, non può esimere questa Regione dalle sue responsabilità.

 

Ed allo stesso modo, il fatto che stiamo trattando di un assestamento di bilancio tutto sommato assai limitato, e non del bilancio preventivo, non può far venir meno lo scetticismo su una manovra assolutamente inadeguata rispetto alla gravità del momento.

 

In primo luogo va immediatamente osservato come la relazione all’assestamento indichi forse con troppo ottimismo un miglioramento della situazione complessiva della nostra regione rispetto al 2012 mentre purtroppo gli indicatori economici che provengono da vari istituti di ricerca, non dicono la stessa cosa, e quindi partendo da un presupposto non corretto, i provvedimenti conseguenti rischiano di non risultare perfettamente centrati.

 

Del resto, forse per la prima volta, anche il Tavolo regionale dell’Imprenditoria, esprime “disagio” nei confronti dell’assestamento.

 

Entrando nel merito tecnico del provvedimento, alla luce delle chiusure contabili dobbiamo prendere atto che rispetto alle previsioni in sede di bilancio preventivo, si riducono i residui attivi, e quindi significa che si è incassato meglio del previsto; si riducono i residui passivi,e quindi significa che si è pagato più celermente e si regista un avanzo di amministrazione che seppure diminuito di oltre 142 milioni di euro si attesta pur sempre oltre i 2,4 miliardi di euro. Ed a tal proposito, è bene ricordare che in altre Regioni l’opposizione di sinistra alle amministrazioni di centro destra è tutta imperniata sull’entità dell’avanzo di amministrazione che denota, a dire della sinistra in quelle regioni, incapacità di gestire le risorse disponibili.

 

Al di là di ogni sterile polemica, va però rammentato, che se guardiamo agli avanzi di amministrazione di qualche anno fa e li paragoniamo a quelli attuali di entità notevolmente ridotta, va riconosciuto che questa Regione aveva un’ampia possibilità di miglioramento e che anche con l’opera incalzante dell’opposizione tale possibilità è stata percorsa limitando così i disagi dei tagli dei vari Governi che si sono succeduti.

 

Detto di alcune criticità, va però riconosciuto che la “saggezza” con cui sono stati tenuti i conti, ci consente oggi di superare tranquillamente l’handicap della riduzione delle entrate derivante dalla soppressione delle compartecipazioni regionali alle accise su benzina e gasolio nel rapporto con l’indebitamento che non deve essere superiore al 20% delle entrate tributarie non vincolate.

 

Venendo ai numeri dell’assestamento che complessivamente si attesta sui 120 milioni di euro, dobbiamo registrare per l’ennesima volta la previsione di 60 milioni di euro, quindi il 50% dell’intera manovra, destinati alla sanità e per meglio qualificare la destinazione di tali importanti risorse autonome della Regione, prendo a prestito le parole di Confindustria in Udienza conoscitiva: “60 milioni per la sanità che, sia pur apparentemente destinati al mantenimento della qualità dei servizi sanitari, sono esplicitamente destinati a coprire parte del previsto squilibrio del sistema sanitario regionale stimato per quest’anno in 260 milioni”.

 

Su questo argomento, si è espresso, seppure in modo più edulcorato anche il Tavolo regionale dell’Imprenditoria, ponendo dei dubbi sul fatto che tali risorse siano utilizzate per ovviare a carenze gestionali oppure a miglioramenti della sanità regionale extra LEA che però, è bene ricordare si riferiscono, oltre che ad iniziative encomiabili, anche ad altre sulla cui opportunità è legittimo esprimere molti dubbi.

 

Ho citato queste due posizioni, non certo per sudditanza nei confronti dei titolari delle posizioni medesime, ma proprio perché da anni, nelle mie relazioni ai documenti di bilancio ho denunciato l’eccessiva disinvoltura con cui questa Regione ha destinato alla sanità, sottraendole ad altri settori, ingenti risorse proprie, qualificandole come interventi “extra LEA”.

 

Pur nella difficoltà di individuare e di qualificare questi interventi, ho potuto dimostrare che certamente una parte di tali risorse a volte non risultano essere così indispensabili per i cittadini ed a volte sconfinano nel puro ripianamento di un deficit della sanità e quindi pongono il problema della razionalizzazione della gestione dei costi della sanità regionale senza ovviamente diminuire la qualità dei servizi offerti.

 

Tale annosa questione, non è secondaria in quanto, come è facilmente comprensibile, riuscire a destinare in altro modo i 60 milioni oggi previsti in assestamento (che si aggiungono ai 60 già previsti ne bilancio preventivo), senza per questo diminuire la qualità della nostra sanità regionale ci permetterebbe di dare risposte concrete alle famiglie ed alle imprese di questa Regione.

 

Del resto che il comparto complessivo della sanità regionale debba necessariamente trovare una sua migliore razionalizzazione, si evince anche dal fatto che ciò che nell’assestamento viene indicato come “spese di investimento tese ad incrementare le attività economiche del territorio”, per ben 17 milioni di euro (oltre i 60 per extra LEA) riguardano “ristrutturazioni, acquisto, completamento di strutture e tecnologie a destinazione sanitaria”.

 

Altri 23,5 milioni di euro, annunciati come sostegno alle attività economiche, sono in realtà opere pubbliche che la relazione di accompagnamento si affanna a collegare, senza dare alcuna spiegazione ed alcun riscontro, anche ad interventi in campo turistico ed ambientale, ma che in realtà non garantiscono in alcun modo di essere trasferiti sull’economia reale di questa Regione.

 

E questa mia considerazione trova pieno conforto nelle critiche provenienti dal Tavolo Regionale dell’Imprenditoria che afferma: “nella manovra di assestamento, non troviamo nemmeno un euro destinato a finanziare misure volte a sostenere lo sviluppo economico ed a favorire la crescita delle imprese”.

 

Il fatto poi che nulla si preveda per sostenere i consorzi fidi a favore delle imprese regionali, avvalora l’impressione di una Regione che predica bene quando l’interlocutore è il Governo, ma razzola male quando dovrebbe essere lei in prima persona a far fronte alle esigenze delle aziende.

 

Anche in questa occasione, una valutazione a parte merita la politica regionale in tema di piano telematico, di adeguamento del sistema informativo, di accesso veloce a internet per cui anche in questo assestamento vengono stanziati 2,75 milioni di euro.

 

Come pare essere avvenuto per i finanziamenti extra LEA alla sanità, vorrei suggerire alle forze sociali ed alle associazioni di categoria di sostenerci in un’opera di valutazione dei risultati delle politiche regionali in questi settori anche alla luce delle ingentissime risorse investite negli ultimi 7/8 anni.

 

In un recente convegno la stessa Giunta ha parlato di 128 milioni di euro investiti in questi ultimi anni per garantire il diritto di accesso alla rete a banda larga senza per altro essere arrivati ad una copertura totale del territorio regionale. Ma a tali somme vanno aggiunti altre centinai di milioni di euro spesi negli anni per “l’implementazione del sistema informativo” per posi scoprire che la piattaforma per la centrale d’acquisto è ancora arretrata e che i sistemi informativi delle ASL non comunicano con la Regione.

 

Oggi parliamo di soli 2,7 milioni di euro, ma potremmo partire da qui per una radicale opera di revisione dei costi e dei benefici di queste costosissime politiche.

 

Credo infine vada enfatizzato che anche in questo assestamento, riusciamo a risparmiare qualcosa come Assemblea destinando tali risparmi (100.000 €) all’integrazione del capitolo di bilancio per gli interventi di promozione e sviluppo dei processi partecipativi di cittadini, associazioni o comitati.

 

Per ciò che attiene alla legge finanziaria abbinata all’assestamento, a parte i piccoli aggiustamenti e le riallocazioni interne a singoli capitoli, vale la pena evidenziare alcune cose che ci sono ed altre che non ci sono.

 

Tra le cose positive va annoverata sicuramente una modifica della Legge regionale 21 del 2012 in tema di riordino territoriale in quanto vengono introdotte novità sollecitate dal dibattito in corso e dai confronti emersi nei vari territori. Mentre tra le cose che mancano in questo provvedimento vi è certamente la mancanza assoluta di considerazione per il Distretto Turistico dell’Emilia-Romagna che pare nascere senza alcuna dotazione economica da parte del bilancio regionale.

 

Se come io penso, il Distretto Turistico potrà essere un importante volano per il rilancio del nostro turismo e quindi della nostra economia regionale, anche l’assestamento di cui stiamo discutendo, poteva tenere in maggior conto questa realtà.

 

Forse l’assestamento di bilancio non è l’occasione giusta per ripensare all’intera azione finanziaria della Regione, ma siccome il mondo di oggi ci ha abituato a ragionare in base ai repentini cambiamenti che spesso la realtà ci impone, una riflessione più complessiva va fatta.

È evidente che in un certo momento, anche alla luce di eventi assolutamente censurabili, il Governo Monti un po’ per convinzione un po’ per pressione mediatica, ha portato avanti operazioni istituzionali e di finanza pubblica al limite ed a volte oltre il dettato costituzionale.

Tali operazioni hanno tra l’altro rimesso in discussione dieci anni di politiche regionali successive alla riforma del Titolo V, ed oggi in un clima leggermente più sereno siamo di fronte ad un bivio.

Accettare il ridimensionamento dell’Istituzione Regione, fino ad un anno fa posta dalla Costituzione sullo stesso piano del Parlamento, oppure riaffermarne la sua centralità nella formazione della Repubblica.

Questo percorso caro Presidente Errani non passa solo per i tavoli istituzionali, ma anche per la nostra autonoma possibilità di spesa e sulla qualità della stessa, dimostrando così nei fatti la capacità della regione di incidere sulla vita dei cittadini delle famiglie e delle imprese.

Ecco perché già con l’assestamento andavano dati dei segnali di novità e di fantasia che viceversa vediamo del tutto assenti in questo provvedimento che per la prima volta raccoglie anche le critiche pesanti di parti importanti della società civile emiliano-romagnola.

Potremo fare meglio con il bilancio di previsione a patto che rispetto a tale incombente accetti di confrontarsi di più anche con le nostre sollecitazioni, che le possono dare una visione diversa e più originale del bilancio, senza snaturare l’impostazione di chi legittimamente rappresenta la maggioranza che ha vinto le scorse elezioni regionali, ma sottraendolo semplicemente a quella pericolosa “routine” che non permette di sfruttare al meglio le ridotte risorse di cui oggi disponiamo.

 

 


 

Testo:

Regione Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

"Bilancio Affari generali ed istituzionali"

 

 

4091 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione" (delibera di Giunta n. 746 del 10 06 13)

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 192 del 10/06/2013

 

Relatore consigliere Luciano Vecchi

Relatore di minoranza consigliere Marco Lombardi

 

 

Testo n. 11/2013 licenziato nella seduta del 15 luglio 2013 con il titolo:

 

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione

 

 

 



INDICE

 

 

 

Art.  1               Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

 

Art.  2               Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2012

 

Art. 3               Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2012

 

Art.  4               Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2012

 

Art.  5               Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012

 

Art.  6               Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 per l’efficienza irrigua delle imprese agricole

 

Art.  7               Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012

 

Art. 8              Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2012

 

Art.  9               Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012

 

Art. 10              Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2012

 

Art. 11               Abrogazione dell’articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2012

 

Art. 12              Sistema portuale regionale

 

Art. 13               Rete viaria di interesse regionale

 

Art. 14              Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012

 

Art. 15              Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 19 del 2012

 

Art. 16              Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2012

 

Art. 17              Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi

 

Art. 18              Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione

 

Art. 19              Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2012

 

Art. 20              Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1993. Norma transitoria

 

Art. 21              Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

 

Art. 22              Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997

 

Art. 23              Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

 

Art. 24              Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

 

Art. 25              Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

 

Art. 26              Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Collegio europeo di Parma in qualità di socio sostenitore. Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004

 

Art. 27              Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008

 

Art. 28              Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2010

 

Art. 29              Disposizioni finanziarie per il completamento del passaggio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 24 del 2011

 

Art. 30              Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012

 

Art. 31              Proroga termini articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 e misure integrative per l’attuazione della legge

 

Art. 32              Copertura finanziaria

 

 


Art. 1

Automazione e manutenzione del sistema

informativo regionale

 

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

 

a)

Cap. 03905

“Spese per l’automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2013:

Euro

        536.667,76;

 

b)

Cap. 03910

“Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2013:

Euro

        469.515,80;

 

c)

Cap. 03937

“Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2013:

Euro

       1.529.392,42.

 

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2012

 

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) l’importo di “Euro 280.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 380.000,00”.

 

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2012

 

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2012 l’importo di “Euro 500.000,00” è sostituito da “Euro 1.000.000,00”.

 

 

Art. 4

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2012

 

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2012 è aggiunta la seguente:

 

“a bis)

Cap. 16332

“Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42).” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione

Esercizio 2013:

Euro

     365.073,67.”.

 

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 16400, nell’ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione, sono revocate per l’importo di Euro 300.000,00.

 

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012

 

1. L’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 7

Aiuti di Stato per il rilancio del settore agricolo ed agroindustriale

nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012

 

1. Per il finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, a norma dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 4.900.000,00 a valere sul Capitolo 18415 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Interventi in capitale.

 

2. Per le medesime finalità di rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, la Regione è inoltre autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulla misura “Investimenti” in favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione prevista dal Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, con le stesse modalità e condizioni previsti per l’attuazione del Programma stesso.

 

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è autorizzata per l’esercizio 2013 una spesa di Euro 5.000.000,00 a valere sul capitolo 18371 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6469 – Interventi a sostegno delle aziende agricole.

 

4. All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari degli aiuti di cui ai commi 1 e 2 provvede l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), in qualità di Organismo pagatore per il territorio della regione Emilia-Romagna delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013 e della misura “Investimenti” del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo.

 

5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, la Regione attiva altresì nell’esercizio 2013 specifici programmi di intervento, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 28 (Promozione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare) e della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37), rispettivamente per l’importo di Euro 4.000.000,00 nell’ambito delle risorse stanziate sul capitolo 18093 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5540 – Sviluppo del sistema agro-alimentare - e per l’importo di Euro 1.000.000,00 stanziato sul capitolo 18349 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6469 – Interventi a sostegno delle aziende agricole.”.

 

 

Art. 6

Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013

per l’efficienza irrigua delle imprese agricole

 

1. Per il miglioramento dell’efficienza irrigua delle imprese agricole, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.

 

2. All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede AGREA, di cui alla legge regionale n. 21 del 2001, in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

 

3. Per l’esercizio 2013 è a tal fine autorizzata una spesa di Euro 6.000.000,00, a valere sul capitolo 18417 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Interventi in capitale.

 

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012

 

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012, l’importo di “Euro 1.000.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 1.660.000,00”.

 

2. Al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012, l’importo di “Euro 1.000.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 1.660.000,00”.

 

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2012

 

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2012 i numeri “1.3.2.2.7262” sono sostituite dai numeri “1.3.2.2.7264”.

 

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012

 

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012, l’importo di “Euro 300.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 900.000,00”.

 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012 è aggiunto il seguente:

 

“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposta, per l’esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 25572 nell’ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.”.

 

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2012

 

1. Al comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2012, l’importo di “Euro 1.050.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 2.150.000,00”.

 

 

Art. 11

Abrogazione dell’articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2012

 

1. L’articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2012 è abrogato.

 

 

Art. 12

Sistema portuale regionale

 

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione di opere, impianti e attrezzature e per il mantenimento di idonei fondali nei porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell’Emilia-Romagna – Piano regionale di coordinamento – Attribuzione e delega di funzioni amministrative) è disposta per l’esercizio 2013, l’autorizzazione di spesa di Euro 920.000,00 a valere sul Capitolo 41250 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali.

 

2. Contestualmente, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 41360 nell’ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali, sono revocate per l’importo di Euro 720.000,00 e a valere sul Capitolo 41900 nell’ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15820 – Porti fluviali, sono revocate per l’importo di Euro 200.000,00.

 

 

Art. 13

Rete viaria di interesse regionale

 

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell’ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta per l’esercizio 2013, l’autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo 45177, pari a Euro 450.000,00.

 

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012

 

1. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole “Euro 150.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2012 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall’erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA)” sono sostituite dalle parole “Euro 163.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2012 e 2013 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall’erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA)”.

 

2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012 sono inserite le seguenti parole: “Per le misure a sostegno dell’equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001 – 2011, è autorizzato l’importo di Euro 40.000.000,00, a valere sul Capitolo 51642, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020.”.

 

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 19 del 2012

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale n. 19 del 2012 sono aggiunti i seguenti:

 

“1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l’importo complessivo di Euro 472.316,61, costituendo per l’esercizio 2012 economia di spesa a valere sui capitoli 51721, 51771, 51773, 51776 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione e viene reiscritto, con riferimento all’esercizio 2013, sui capitoli della medesima U.P.B., in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate, come di seguito indicato:

 

a)

Cap. 51771

“Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri enti delle amministrazioni locali, per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia sanitaria e sociale regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”

 

Euro

     176.972,65;

 

b)

Cap. 51776

“Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”

 

Euro

     295.343,96.

 

1 ter. Per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali, è altresì autorizzata l’iscrizione delle quote provenienti dai rimborsi relativi a progetti di ricerca sanitaria come segue:

 

a)

Cap. 51799

“Spese per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120

 

Euro

      577.367,78.”.

 

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2012

 

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2012 l’importo di “Euro 143.949,70” è sostituito da “Euro 172.800,00”.

 

 

Art. 17

Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva

in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi

 

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli interventi in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome e il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009-2010, la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare, nell'esercizio 2013 e con le medesime modalità, le risorse, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa:

 

a) per l’integrazione dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga, da corrispondere all’INPS, autorizzate per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 da precedenti leggi regionali e trasferite all’esercizio 2013, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa, a valere sui capitoli di Fondo sociale europeo, afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25264 – POR FSE 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – Risorse UE e alla U.P.B. 1.6.4.2.25265 – POR FSE 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – Risorse Statali;

 

b) trasferite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali relativo alla assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell’occupazione a norma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relative all’annualità 2012, a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25280 – Progetti Speciali nel settore della formazione professionale – Risorse Statali.

 

 

Art. 18

Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino

degli organismi partecipati dalla Regione

 

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi connessi ai processi di razionalizzazione e di dismissione delle partecipazioni societarie, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013), sono autorizzate operazioni ed atti propedeutici e strumentali al corretto svolgimento delle relative procedure, anche con modalità congiunte tra soci per realizzare sinergie ed economicità di azione.

 

2. La programmazione delle operazioni di cui al comma 1 è disposta, con propri atti, dalla Giunta regionale che approva gli indirizzi o linee guida in merito ai processi di razionalizzazione e dismissione delle partecipazioni nelle società costituite o partecipate dalla Regione.

 

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle procedure che riguardano gli enti strumentali e gli organismi con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione.

 

4. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta, per l’esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 400.000,00, a valere sul capitolo 2857, afferente alla U.P.B 1.2.3.2.3809 – Riordino organismi partecipati.

 

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2012

 

1. L’articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2012 è sostituito dal seguente:

 

“1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all’esercizio 2013 a seguito della mancata assunzione dell’impegno nel corso dell’esercizio 2012:

 

Progr.

 

Capitolo

UPB

Euro

 

 

 

 

 

1

)

2698

1.2.3.3.4420

1.252,61

2

)

2701

1.2.3.3.4420

202.500,00

3

)

2708

1.2.3.3.4420

339,07

4

)

2722

1.2.3.3.4420

10.000,00

5

)

2775

1.2.3.3.4420

1.195.536,68

6

)

2800

1.2.3.3.4422

237.628,00

7

)

3453

1.2.2.3.3100

91.000,00

8

)

3455

1.2.2.3.3100

3.950.208,98

9

)

3850

1.2.3.3.4440

20.000,00

10

)

3861

1.2.3.3.4440

57.697,50

11

)

3905

1.2.1.3.1500

63.332,24

12

)

3910

1.2.1.3.1510

484,40

13

)

3925

1.2.1.3.1520

357,31

14

)

3937

1.2.1.3.1510

33.580,42

15

)

4276

1.2.1.3.1600

24.426.337,40

16

)

4348

1.2.1.3.1600

250.000,00

17

)

14427

1.3.1.3.6212

11.018,30

18

)

16332

1.3.1.3.6300

1.173.325,46

19

)

16400

1.3.1.3.6300

1.659.844,62

20

)

21088

1.3.2.3.8000

3.115.893,38

21

)

22210

1.3.2.3.8260

2.512.534,95

22

)

22258

1.3.2.3.8270

7.229.426,58

23

)

23028

1.3.2.3.8300

16.630.960,60

24

)

23752

1.3.2.3.8368

6.757.659,00

25

)

23754

1.3.2.3.8368

3.300.000,00

26

)

25525

1.3.3.3.10010

1.813.673,49

27

)

25528

1.3.3.3.10010

696.442,13

28

)

30638

1.4.1.3.12630

200.000,00

29

)

30640

1.4.1.3.12630

2.004.666,22

30

)

30885

1.4.1.3.12620

208.084,66

31

)

31110

1.4.1.3.12650

17.389.839,88

32

)

31116

1.4.1.3.12650

2.340.269,06

33

)

32020

1.4.1.3.12670

300.000,00

34

)

32045

1.4.1.3.12800

969.177,31

35

)

32097

1.4.1.3.12735

6.216.334,55

36

)

35305

1.4.2.3.14000

185.211,66

37

)

35310

1.4.2.3.14000

440.000,00

38

)

36186

1.4.2.3.14062

841,00

39

)

36188

1.4.2.3.14062

112.232,05

40

)

37150

1.4.2.3.14150

43.456,88

41

)

37250

1.4.2.3.14170

139.530,00

42

)

37332

1.4.2.3.14220

1.695.844,16

43

)

37344

1.4.2.3.14220

800.000,00

44

)

37374

1.4.2.3.14220

5.909.835,33

45

)

37378

1.4.2.3.14223

282.525,00

46

)

37385

1.4.2.3.14223

2.370.428,76

47

)

37404

1.4.2.3.14223

299.250,00

48

)

37427

1.4.2.3.14223

250.000,00

49

)

37431

1.4.2.3.14223

800.000,00

50

)

37436

1.4.2.3.14223

594.183,11

51

)

38027

1.4.2.3.14310

4.506.839,24

52

)

38030

1.4.2.3.14300

538.830,32

53

)

38090

1.4.2.3.14305

1.641.927,58

54

)

39050

1.4.2.3.14500

962.700,09

55

)

39220

1.4.2.3.14500

3.997.880,85

56

)

39360

1.4.2.3.14555

993.323,29

57

)

41250

1.4.3.3.15800

679.127,93

58

)

41360

1.4.3.3.15800

2.343.199,25

59

)

41570

1.4.3.3.15800

272.000,00

60

)

41900

1.4.3.3.15820

51.402,56

61

)

41997

1.4.3.3.15820

946.921,96

62

)

43027

1.4.3.3.16000

632.715,97

63

)

43221

1.4.3.3.16010

299.637,79

64

)

43270

1.4.3.3.16010

11.835.135,80

65

)

43282

1.4.3.3.16010

9,65

66

)

43654

1.4.3.3.16508

7.248,89

67

)

45123

1.4.3.3.16420

242.620,42

68

)

45125

1.4.3.3.16420

300.433,93

69

)

45175

1.4.3.3.16200

2.199.888,47

70

)

45177

1.4.3.3.16200

1.563.727,00

71

)

45186

1.4.3.3.16200

4.160.000,00

72

)

45194

1.4.3.3.16200

6.428,04

73

)

46115

1.4.3.3.16600

1.000.000,00

74

)

46125

1.4.3.3.16600

250.150,38

75

)

47114

1.4.4.3.17400

1.009.034,28

76

)

48050

1.4.4.3.17450

861.078,79

77

)

57198

1.5.2.3.21000

175.000,00

78

)

57200

1.5.2.3.21000

10.649.453,82

79

)

57680

1.5.2.3.21060

1.191.252,21

80

)

65721

1.5.1.3.19050

1.134.573,96

81

)

65770

1.5.1.3.19070

69.935.649,36

82

)

68321

1.5.2.3.21060

2.453.699,54

83

)

70545

1.6.5.3.27500

513,64

84

)

70678

1.6.5.3.27500

2.542.983,20

85

)

70715

1.6.5.3.27520

1.191.440,00

86

)

70718

1.6.5.3.27520

5.748.748,98

87

)

71566

1.6.5.3.27537

1.174.263,40

88

)

71572

1.6.5.3.27540

2.069.309,80

89

)

73060

1.6.2.3.23500

1.548.843,78

90

)

73135

1.6.3.3.24510

376,41

91

)

73140

1.6.3.3.24510

1.519.343,88

92

)

78410

1.4.2.3.14384

7.468,92

93

)

78458

1.4.2.3.14384

67.602,22

94

)

78464

1.4.2.3.14384

204.320,44

95

)

78476

1.4.2.3.14384

31.931,16

96

)

78705

1.6.6.3.28500

3.194.536,58

97

)

78707

1.6.6.3.28500

1.150.000,00.”.

 

 

Art. 20

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1993.

Norma transitoria

 

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF) è sostituito dal seguente:

 

“1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, sono esercitate dagli enti di gestione per i Parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), dalle Unioni di Comuni montani di cui agli articoli 8 e 9 della legge 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e dalle Province. Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale ricadenti all’interno dei parchi nazionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dette funzioni possono essere affidate ai relativi enti di gestione.”.

 

2. Nelle more dell’attuazione degli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 21 del 2012, le funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1993 continuano ad essere esercitate dalle Comunità montane, fino alla loro estinzione.

 

 

Art. 21

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Il comma 2 bis dell’articolo 18 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:

 

“2 bis. La Giunta regionale, nell’ambito dei criteri e delle finalità di prevenzione ed indennizzo dei danni di cui al comma 2, stabilisce altresì i criteri e le modalità di utilizzo delle eventuali risorse già erogate dalla Regione e residuate alle Province a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni di cui al medesimo comma 2.”.

 

 

Art. 22

Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997

 

1. L’articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), concernente la costituzione di un apposito gruppo di valutazione tecnica per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei procedimenti previsti dai titoli III e IV della medesima legge regionale, è abrogato.

 

 

Art. 23

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Il comma 9 dell’articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è sostituito dal seguente:

 

9. L’ente competente, in sede di bando, garantisce che la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per l’effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte. In particolare l’ente competente, attraverso una specifica individuazione risultante da elenco, garantisce al gestore aggiudicatario la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per l’effettuazione del servizio. Il termine di avvio del servizio, dalla data di aggiudicazione definitiva, è fissato in trenta mesi, ove il materiale rotabile per lo svolgimento del servizio non sia disponibile nel termine previsto dall’articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il termine fissato deve comunque consentire ai partecipanti di presentare un’offerta comprensiva, ove necessario, della fornitura di materiale rotabile.”.

 

2. Il comma 5 dell’articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.

 

3. Il comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

 

6. Il contratto di servizio deve contenere clausole sanzionatorie che prevedano, nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell’esercente, la riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di corrispettivo. Gli importi che l’esercente dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato, vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. L’ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti una somma almeno pari al 50 per cento di quanto derivante dalle effettive riduzioni della compensazione o del corrispettivo operate in base al presente comma.”.

 

4. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:

 

“1 bis. Al fine di semplificare la governance del sistema, entro il 31 dicembre 2013 gli Enti di cui al comma 1, in coerenza con gli ambiti sovra-bacinali di cui all’articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), provvedono ad attuare la fusione delle Agenzie locali per la mobilità.”.

 

5. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

 

“2. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 13, comma 3, l’Agenzia è costituita nelle forme organizzative previste all’articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 10 del 2008.”.

 

6. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole “lettera c)” sono sostituite dalle parole “lettera d)”.

 

7. Al comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole “lettera d)” sono sostituite dalle parole “lettera e)”.

 

8. Al comma 4 quater dell’articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998 la parola “triennale” è sostituita dalla parola “quadriennale”.

 

 

Art. 24

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

 

1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia Romagna) è sostituito dal seguente:

 

“1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:

 

a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

 

b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8:

 

- per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale massima dell’ 80 per cento della spesa ammissibile;

 

- per gli impianti nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri interventi di razionalizzazione previsti, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

 

c) per gli interventi di cui alle lettere c), d), f), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

 

d) per gli interventi previsti alla lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 60 per cento della spesa ammissibile;

 

e) la misura del contributo concedibile per interventi riguardanti la realizzazione, la revisione di impianti a fune di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici destinati a doppia stagionalità, estiva ed invernale, può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.”.

 

 

Art. 25

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

 

1. All’articolo 39 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

 

“3 bis. La Regione sostiene, previa approvazione dei piani annuali delle attività, gli enti bilaterali, rappresentativi a livello regionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della formazione professionale e delle associazioni degli enti formativi, per attività finalizzate alla promozione e allo sviluppo della formazione professionale.

 

3 ter. La legge di bilancio autorizza annualmente il finanziamento da assegnare agli enti di cui al comma 3 bis.”.

 

 

Art. 26

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione

Collegio europeo di Parma in qualità di socio sostenitore.

Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare in qualità di socio sostenitore alla "Fondazione Collegio europeo di Parma", con sede in Parma, che persegue la finalità di favorire la formazione di esperti nelle materie relative ai diversi settori di attività dell'Unione europea e di svolgere attività di formazione, informazione, ricerca e divulgazione scientifica e didattica sulle tematiche dell'Unione europea.

 

2. I diritti della Regione Emilia-Romagna attinenti alla qualità di socio sostenitore sono esercitati, in conformità a quanto stabilito dallo statuto della Fondazione, dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore competente per materia, appositamente delegato.

 

3. L’articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) è abrogato. Le disposizioni di cui al citato articolo 36 continuano a trovare applicazione sino all’esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

 

 

Art. 27

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008

 

1. Il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) è sostituito dal seguente:

 

“1. In materia di trasporto pubblico locale, la Regione, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, procede alla delimitazione degli ambiti ottimali o alla loro conferma, assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali minimi per la programmazione dei servizi di bacino, la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata. La Giunta regionale definisce gli ambiti sovra-bacinali ottimali omogenei, al fine dell’organizzazione dei servizi autofiloviari di trasporto pubblico locale e dell’affidamento dei servizi medesimi mediante procedure ad evidenza pubblica. L’intero bacino unico regionale costituisce il riferimento territoriale per l’organizzazione e l’affidamento, con procedura ad evidenza pubblica, dei servizi ferroviari regionali. A tal fine si provvede all'adeguamento del sistema delle Agenzie locali per la mobilità, le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) con l'esclusione della gestione dei servizi.”.

 

 

Art. 28

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2010

 

1. L’articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 9

Qualificazione e manutenzione dell’area invernale Corno alle Scale

 

1. Al fine della qualificazione, acquisizione di beni e attrezzature per conto della Regione e della manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto affidatario dell'universalità dei beni, oggetto della concessione e delle funzioni connesse, ivi comprese le opere stabili acquisite, giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo annuale di Euro 250.000,00, a valere sul Capitolo 25792, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.”.

 

 

Art. 29

Disposizioni finanziarie per il completamento del passaggio delle funzioni

di cui alla legge regionale n. 24 del 2011

 

1. Fino alla data in cui la Giunta regionale approva il completamento del procedimento di cui all’articolo 40, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) ovvero accerta il mancato completamento, previa assegnazione di un termine, del medesimo procedimento, i fondi destinati alla gestione e agli investimenti per la conservazione ambientale e valorizzazione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 possono essere assegnati dalla Giunta medesima ai Comuni o loro forme associative, alle Province, nonché agli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità.

 

 

Art. 30

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012

 

1. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) è sostituito dal seguente: "I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ed almeno tre tra le seguenti sette funzioni: funzioni previste dall'articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) del citato decreto-legge, funzioni di gestione del personale, funzioni di gestione dei tributi, sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010).”.

 

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente:

 

"3 bis. Gli obblighi previsti dal comma 3 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che, entro il 31 ottobre 2013, abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell’articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) istanza alla Giunta regionale per l’avvio dell’iniziativa legislativa per la fusione di Comuni. In tale ipotesi resta sospesa, fino allo stesso termine, l’applicazione del comma 5 del presente articolo e, per quanto già previsto dall’articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008, il termine finale d’applicazione coincide con la conclusione del procedimento legislativo di fusione. Se il progetto di fusione riguarda Comuni appartenenti a Comunità montana, essi sono comunque tenuti ad approvare lo statuto delle Unioni da costituire o alle quali aderire.”.

 

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012 sono inseriti i seguenti:

 

“3 bis. Allo scopo di assicurare la rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze di ogni Comune nel Consiglio dell’Unione, lo statuto può prevedere che ciascun Comune vi elegga almeno due rappresentanti, uno dei quali per la minoranza, regolando le modalità di votazione anche attraverso sistemi di voto ponderato.

 

3 ter. La Giunta dell'Unione è composta dai sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Nei casi di incompatibilità del sindaco, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), fa parte della Giunta dell’Unione un assessore con delega all'Unione stessa. Lo statuto può attribuire al sindaco la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all’Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori o, esclusivamente nei Comuni fino a 1000 abitanti, tra i consiglieri comunali.”.

 

4. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 21 del 2012 è sostituito dal seguente: “Lo statuto dell’Unione può prevedere l’istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio, fermo restando che ogni Comune può aderire ad un solo sub-ambito”.

 

5. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 è soppresso.

 

6. Al comma 6 dell’articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 le parole “tre anni” sono sostituite con le parole “cinque anni”.

 

 

Art. 31

Proroga termini articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012

e misure integrative per l’attuazione della legge

 

1. I termini di cui all’articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 sono prorogati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

 

2. Nei casi di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l’approvazione dello statuto dell’Unione, entro il 30 settembre 2013, da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana o, in subordine, dell’ambito ottimale, produce gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 8, comma 1, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

 

3. Nei casi di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l’approvazione dello statuto di una Unione da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana entro il 30 settembre 2013, produce per i Comuni della costituenda Unione gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 9, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

 

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il presidente della Giunta regionale adegua il proprio decreto, qualora adottato ai sensi dell’articolo 8 o 9 della legge regionale n. 21 del 2012, mediante l’emanazione di un nuovo decreto che regola la procedura successoria applicando gli articoli da 11 a 18 della legge in quanto compatibili, indicando altresì i tempi per gli adempimenti necessari e le norme per la liquidazione dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni. L’estinzione delle Comunità montane avrà effetto dall’1 gennaio 2014.

 

5. Le Unioni di cui ai commi 2 e 3 continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, sono destinatarie delle relative risorse e subentrano nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all’esercizio di tali funzioni.

 

6. Il decreto di cui al comma 4 prevede che il piano di successione sia adeguato qualora, prima della acquisizione di efficacia dell’estinzione, uno o più Comuni entrino a far parte dell’Unione pur non avendo originariamente deliberato in tal senso.

 

7. La Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti, alle Unioni montane di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, ed al presente articolo, quote premiali delle risorse finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni, nell’ambito del programma di riordino territoriale.

 

8. In coerenza con le finalità di razionalizzazione ed efficientamento della spesa pubblica che connotano la migliore attuazione della legge regionale n. 21 del 2012, nonché con l’articolo 2, comma 1, lettera d) della medesima, i Comuni appartenuti a Comunità montane che non abbiano deliberato di aderire alle Unioni di cui agli articoli 8 e 9 di tale legge o a quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere soggetti a modalità restrittive nell’accesso agli spazi finanziari del patto di stabilità fissati dalla Giunta regionale nella definizione dei criteri di riparto. I medesimi Comuni sono altresì posposti nell’accesso agli incentivi o contributi, comunque denominati, a favore di Comuni o altri enti locali e loro forme associative previsti da leggi regionali di settore e dagli atti amministrativi attuativi.

 

 

Art. 32

Copertura finanziaria

 

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2013-2015 – stato di previsione dell’entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

 

Art. 33

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

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