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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 4151
Licenziato in data: 09/07/2013
"Modifica della legge regionale 4 dicembre 2003 n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)" (delibera di Giunta n. 785 del 17 06 13).

Relazione:

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE GABRIELE FERRARI

RELATORE DELLA COMMISSIONE

 

 

 

A dieci anni dall’approvazione della legge regionale 24 del 2003 inerente la sicurezza e la polizia locale, si rende necessario un intervento legislativo che vada ad adeguarne i contenuti rispetto ai numerosi cambiamenti che si sono susseguiti negli anni e che hanno portato ad una sempre maggiore attenzione verso le forme associative tra comuni, in vista dello sviluppo di strutture sempre più efficienti. Il più importante degli interventi normativi è senza dubbio l’approvazione della legge regionale 21 del 2012 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza” che, nel semplificare l’intero sistema regionale e locale attraverso la riorganizzazione delle amministrazioni comunali in “Ambiti ottimali” per la gestione associata delle funzioni e dei servizi ai cittadini, fissa i criteri sostanziali per l'individuazione della dimensione territoriale ritenuta ottimale ai fini della gestione associata obbligatoria.

 

La legge regionale  n. 21 del 2012, muovendosi in sintonia con le previsioni della normativa statale in materia di esercizio associato della funzioni per i comuni, punta - per migliorare l’efficienza del sistema amministrativo nel suo complesso - al consolidamento del ruolo delle Unioni di Comuni che rappresenta uno degli strumenti, specie per i Comuni di piccole dimensioni, più efficaci per garantire migliori economie di scala, efficienza dei servizi nonché un adeguato livello di preparazione tecnica del personale delle pubbliche amministrazioni locali. A tal fine, la Legge prevede che anche i Comuni sopra la soglia demografica definita dalla normativa statale debbano svolgere obbligatoriamente, in forma associata con tutti gli altri inclusi nel rispettivo ambito di riferimento, almeno tre delle seguenti quattro funzioni fondamentali (fermo restando la gestione obbligatoria anche dei sistemi informativi e delle tecnologie dell'informazione):

· pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di ambito di livello sovra-comunale;

· attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

· progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;

· polizia municipale e polizia amministrativa locale.

 

In questo contesto il lavoro svolto in questi anni sul fronte della costituzione di un sistema di polizia locale, come individuato dalla legge regionale 24 del 2003, risulta avere anticipato alcune delle scelte operate dal Legislatore regionale nella legge di riordino territoriale, consentendo lo sviluppo delle strutture presenti sul territorio attraverso una forte integrazione su base intercomunale. Oggi attraverso le prime 45 strutture di polizia municipale, comunali ed intercomunali, è possibile servire il 75% della popolazione regionale e questo anche grazie alle azioni poste in essere nei dieci anni passati che hanno sostenuto la bontà della messa a fattor comune delle risorse in capo alle polizie locali dei singoli comuni che hanno scelto di associarsi.

 

L’applicazione della legge regionale 24 del 2003 è stata di grande impulso alla trasformazione qualitativa e quantitativa delle polizie locali della Regione, tuttavia, oggi, a seguito del nuovo panorama normativo, conseguenza dell’approvazione e dello sviluppo della legge regionale 21 del 2012,  risulta necessaria un’armonizzazione con quest’ultima che, consenta di cogliere le sinergie più efficaci tra le diverse disposizioni, gettando le basi per la creazione di nuove strutture in grado di allocare al meglio le risorse disponibili sul fronte della polizia locale e per un sostanziale rafforzamento delle realtà oggi esistenti.

 

 

Articolo 1

L’articolo aggiorna i riferimenti di alcune normative regionali elencate nell’art. 2 della legge regionale n. 24 del 2003 con le normative approvate successivamente che le hanno sostituite.  Viene inoltre aggiunta la lettera c bis) per prevedere il coordinamento degli interventi della legge n. 24 con quelli che la Regione sta ponendo in essere in materia di prevenzione del crimine organizzato e mafioso e di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile ai sensi della legge regionale n. 3 del 9 maggio 2011.

L’ultimo comma contiene una modifica terminologica legata al cambiamento di denominazione dell’organo legislativo introdotto dallo Statuto regionale nel 2005.

 

Articolo 2

L’articolo 2 contiene la prima delle sostituzioni operate dal presente progetto su diversi articoli della legge n. 24 che richiedevano, per l’adozione di delibere di Giunta, il parere o l’intesa da parte della Conferenza Regione-Autonomie locali. In tutte queste ipotesi il parere o l’intesa della Cral sono stati sostituiti con la richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie locali, istituito con legge regionale n. 13 del 2009, in attuazione dell’art. 123 della Costituzione.

Questo articolo apporta un’ulteriore modifica e precisamente al comma 2 dell’art. 3 della legge n. 24 inserendo la dizione “e di videosorveglianza” dopo “sistemi informativi integrati” in modo da dare maggior rilievo l’utilizzo di questi strumenti nell’ambito della stipulazione di accordi tra le autorità di Pubblica Sicurezza ed i Comuni.

Sempre in riferimento agli accordi di cui al capoverso precedente, alla lettera e) viene incluso il riferimento al gioco d’azzardo.

 

Articolo 3

Introduce due modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003.

La prima riguarda l’elenco dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi della legge. Come accennato nella prima parte della Relazione, la legge regionale n. 21 sta profondamente mutando l’ordinamento territoriale regionale portando a compimento un percorso - avviato con la legge regionale n. 10 del 2008 nella quale le Associazioni intercomunali rappresentavano un modello associativo di carattere residuale e proseguito con la legge regionale n. 21 del 2012 che prevede la soppressione delle Comunità montane e la loro trasformazione in Unioni di Comuni - che privilegia forme aggregative più strutturate e stabili. La prima modifica elimina pertanto il riferimento, ormai superato, alle Associazioni intercomunali.

La seconda modifica introdotta da questo articolo elimina il riferimento al rispetto di una previsione normativa contenuta nella legge regionale n. 11 del 2001, abrogata dalla legge regionale n. 21 del 2012. Mentre infatti nel 2003 la legge regionale n. 11 del 2001 era il parametro di riferimento per la gestione di funzioni ed attività locali, ragione per cui il rispetto delle dimensioni territoriali proposte in tale normativa rappresentava anche un indice di priorità per la concessione di contributi oltre che obiettivo a cui tendere per la costituzione dei corpi intercomunali, tale riferimento ora non è più attuale.

 

Articolo 4

L’articolo 4 contiene una modifica terminologica legata al cambiamento di denominazione dell’organo legislativo introdotto dallo Statuto regionale nel 2005.

 

Articolo 5

La modifica introdotta all’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003 mira ad estendere anche alle Unioni di Comuni la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato, la cui utilizzazione è disciplinata dal medesimo articolo.

 

Articolo 6

Il comma 1 sopprime il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 in quanto le modificazioni apportate all’articolo 14 che si propongono con questo intervento, di fatto declinano esse stesse la formazione di strutture intercomunali che, in armonia con la legge regionale 21 del  2012, devono coincidere con uno o più ambiti territoriali.

Il comma 2 inserisce un comma nuovo all’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 con lo scopo di precisare, a scanso di equivoci, che le strutture che non hanno le caratteristiche per essere riconosciute come corpi possono rimanere od essere costituite come servizi.

 

Articolo 7

L’articolo sostituisce il comma 4 dell’art. 12 della legge 24 del 2003 con una dizione che permette la realizzazione di sistemi per telefonia di nuova generazione che consentano l’accesso alle strutture di polizia locale competenti per territorio. Si tratta prevedere sistemi che superano il mero ricorso ad un unico numero a livello regionale contemplato dalla precedente previsione, lasciando spazio all’utilizzo di nuove tecnologie.

 

Articolo 8

Il comma 1 apporta due modifiche terminologiche già illustrate negli articoli precedenti.

Il comma 2 aggiunge il comma 5 bis all’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 prevede che i comandanti delle città capoluogo di provincia possano convocare incontri con i responsabili delle strutture di polizia locale dei rispettivi territorio per consentire una migliore armonizzazione delle attività e per omogeneizzare, attraverso il coordinamento, gli interventi per quelle problematiche che investono più territori. La previsione di un raccordo con la struttura regionale che si occupa di polizia locale ha la funzione di facilitare una omogeneizzazione rispetto a quei temi che, per ampiezza e complessità, necessitino una prospettiva di più ampio respiro.

 

Articolo 9

Le modifiche che questo articolo apporta all’articolo 14 rappresentano il fulcro della riforma della legge n. 24, in quanto specificano le caratteristiche che i nuovi corpi devono avere per essere riconosciuti come tali ed adeguano conseguentemente i relativi strumenti regolatori.

I primi due commi eliminano dai commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge n. 24 le parole “, anche a carattere intercomunale,”. Tali soppressioni sono legate alla volontà di non ingenerare equivoci sulla struttura dei Corpi. Poiché il nuovo comma 4 bis della Legge 24 del 2003, introdotto dal comma 5 dell’articolo in commento, elenca quali sono i Corpi riconosciuti come tali e tra questi, oltre alle strutture dei Comuni capoluogo di provincia e alle strutture delle Province, vi sono “le strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide con uno o più ambiti territoriali ottimali, purché contermini, di cui all’art. 6 della legge regionale n. 21 del 2012 salvo quanto previsto alla lettera b)”, lasciare l’inciso sopra indicato avrebbe ingenerato equivoci in una fase come questa in cui il corpo intercomunale non rappresenta più un’ipotesi di cui avvalersi per raggiungere standard non altrimenti raggiungibili, bensì l’ipotesi ordinaria. In base al nuovo 4 bis, le strutture di polizia locale sono Corpi se coincidono con le strutture dei Comuni capoluogo di Provincia, con le strutture delle Province e con le strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide con uno o più ambiti territoriali ottimali, purché contermini, di cui all’art. 6 della legge regionale n. 21 del 2012. Quindi le nuovi condizioni affinché una struttura intercomunale sia riconosciuta come Corpo sono appunto definite chiaramente dal comma 4 bis: innanzitutto il loro territorio deve coincidere con uno o più ambiti territoriali ottimali, purché contermini, di cui all’art. 6 della legge regionale n. 21 del 2012; in secondo luogo devono rispettare gli standard di cui al comma 7. Quest’ultima è peraltro una condizione che vale per tutti Corpi.

Il comma 3 del progetto di legge aggiunge alle competenze individuate in capo alla polizia municipale, anche quella relativa alla tutela della libertà di impresa in aggiunta a quella già prevista di tutela del consumatore.

Il comma 4 introduce un meccanismo di razionalizzazione dell’invio di personale di polizia locale in caso di calamità, da parte di quegli enti locali che possono inviare supporto, nell’immediatezza dell’evento e nei giorni successivi, attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale. Sistema sperimentato efficacemente durante il sisma che ha colpito i nostri territori nel maggio dell’anno 2012.

Il comma 6 introduce due modifiche al comma 5 dell’art. 14 della legge n. 24: la prima mira ad estendere ai corpi di polizia provinciale gli standard di funzionamento dei corpi di polizia municipale; la seconda elimina la lettera d) in quanto la promozione e l’integrazione delle attività per aree omogenee è già insita nella promozione di strutture coincidenti con gli ambiti ottimali definiti in relazione alla legge regionale 21 del 2012.

Il comma 7 sostituisce interamente il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003. La sostituzione, dettata da esigenze di tecnica legislativa, in realtà riproduce nella sostanza il sostituito comma 6 – disciplinante il contenuto dell’atto di conferimento delle funzioni all’ente sovracomunale o alla forma associativa – ed apporta adattamenti legati alle Unioni di Comuni e alle convenzioni e modifiche di adeguamento terminologico.

Il comma 8 del presente articolo modifica il comma 7 dell’articolo 14 al solo fine di apportare modifiche di adeguamento terminologico.

 

Articolo 10

Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003: la modifica della lettera b) del comma 1 ha lo scopo di riservare i contributi regionali esclusivamente ai Corpi e non più anche alle strutture non riconosciute come tali.

Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003: la modifica sostanzialmente elimina, per le ragioni illustrate in precedenza, la condizione del rispetto della legge regionale n. 11 del 2001 per accedere ai contributi.

 

Articolo 11

Modifica l'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003.

Al comma 1 dell’art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “la struttura” sono sostituite dalle parole “il corpo” in modo da rendere quanto già contemplato più chiaro ed evitare possibili incomprensioni.

La sostituzione, al comma 2, delle parole “intercomunale per le Comunità montane e le Unioni, ovvero da un conforme regolamento approvato da tutti i Comuni dell'Associazione intercomunale.” con “adottato dalle Unioni” è diretta conseguenza delle novità introdotte dalla legge regionale 21 del 2012 rispetto alla soppressione delle comunità montane ed al superamento delle Associazioni intercomunali avviato a partire dalla legge regionale 10 del 2008.

La modificazione del comma 3 dell’articolo 6 attraverso l’inserimento delle parole “attivarsi per ” e “salvo il caso in cui la formazione non possa concludersi entro il periodo suddetto” è da mettersi in relazione alla disponibilità, non sempre immediata, di sessioni di formazione per neo assunti organizzate dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale di cui all’art. 18. Si tratta di una eventualità che, in un’ottica di garanzia della realizzazione della formazione degli operatori di nuova nomina, deve prevedere l’attivazione in tempo utile da parte dei responsabili delle strutture di polizia locale, a prescindere disponibilità dei moduli formativi utili a quelle strutture.

Il comma 4 del progetto di legge riguarda la fine del primo periodo del comma 4 dell’art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 e prevede la sostituzione delle parole “e dei servizi comunali” con le parole “e della sua articolazione territoriale”. Al fine di meglio specificare le funzioni del regolamento di polizia locale che gli Enti andranno ad adottare con riferimento ai corpi intercomunali.

 

Articolo 12

Il comma 1 riguarda il comma 1 dell’art. 17 della legge 24 del 2003 sostituendo le parole “o suo delegato” con le parole “qualora in qualità di Sindaco vi abbia conferito la funzione di polizia locale, o a suo delegato” in modo che nei corpi associati il comandante sia responsabile della gestione del corpo di polizia municipale verso il presidente della forma associativa o suo delegato, specificando che tale soggetto debba essere il Sindaco di un Comune che abbia conferito alla medesima gestione associata la funzione di polizia locale.

Il comma 2 modifica il secondo periodo del comma 3 dell’art. 17 della legge 24 del 2003, al fine di sostituire laddove era previsto il riferimento al Comune il riferimento all’Ente, per ricomprendervi, con tale dicitura, anche le Unioni di Comuni.

Il comma 3 sostituisce il comma 4 dell’art. 17 della legge 24 del 2003 al fine di sostituire, nel primo periodo, il riferimento alle Unioni di Comuni laddove era previsto il riferimento al Comune; nel secondo periodo è stata prevista la gestione associata in luogo dell’associazione, trattandosi di forma associativa, come è noto, non più incentivata.

Il comma 4 infine aggiunge un comma 4 bis per fornire dei criteri per l’attribuzione delle funzioni di comandante nei corpi intercomunali.

 

Articolo 13

L’articolo modifica l'articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003.

Al comma 1 vengono sostituite le parole “,d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali,” con le parole “,su parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,” per adeguare l’odierna formulazione del Consiglio delle Autonomie locali e per formalizzare il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, in merito ai processi di definizione delle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale.

 

Articolo 14

Il comma 1 modifica il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 per apportare modifiche terminologiche già illustrate.

Il comma 2 sopprime i commi 1, 3, 5, 7 e 8 dell’articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 in quanto contenenti disposizioni che hanno già esaurito i loro effetti.

 

Articolo 15

Al comma 1 vengono modificati gli articoli – non modificati da articoli precedenti del progetto - in cui all’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali viene sostituito il parere del Consiglio delle Autonomie locali.

Al comma 2 viene sostituito il termine “operatori delle forze di polizia” con il termine “ addetti delle forze di polizia” allo scopo di meglio individuare la totalità di coloro che operano in detta categoria.

Al comma 3 vengono sostituite le parole “operatore” ed  “operatori” con le parole “addetto” ed “addetti” per le motivazioni di cui al comma precedente, in una serie di articoli della legge 24 del 2003 richiamati.

 

Articolo 16

L’articolo introduce tre norme transitorie.

La prima contempla la previsione di una ricognizione, da parte della Giunta regionale, sull'articolazione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2017, riconducibile all’esigenza di monitorare lo sviluppo sul territorio dei nuovi principi adottati e nel contempo prevedere un periodo transitorio che accompagni, progressivamente, il recepimento del sistema degli ambiti ottimali come riferimento fondante dei Corpi di polizia locale. Dopo tale data, gli attuali Corpi di polizia locale che non si fossero adeguati alle norme della legge regionale 24 del 2003 come modificate dalla presente legge, saranno costituiti in servizi. Fino al 31/12/2017, nei soli casi di ambiti ottimali costituiti da almeno sette Comuni, il corpo intercomunale deve includere almeno i due terzi dei Comuni inseriti nell’ambito territoriale ottimale. Dopo tale scadenza la legge regionale 24 del 2003 opererà pienamente rispetto al dettato in essa contenuto.

La seconda affronta i riflessi che la legge regionale 21 del 2012 apporta alla legge regionale 24 del 2003. Con questi si delinea uno scenario sull’assetto delle strutture di polizia locale che vede in gran parte modificato il panorama delle strutture intercomunali presenti sul territorio regionale. Gli accordi di programma sottoscritti in base alle previsioni comma 1 lett a) dell’art. 15, finalizzate alla promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14, vedono - nella modificazione del medesimo articolo 14 - l’esigenza d’individuare un punto di conclusione, con la prospettiva di riconsiderare l’intero sistema di incentivazione dei corpi di polizia locale rispetto al rinnovato assetto disegnato dalla nuova normativa. Fanno eccezione quegli accordi che coinvolgono i comuni situati nel cosiddetto “cratere” del sisma del maggio 2012 in quanto in quelle realtà il processo d’istituzione di solide strutture di polizia municipale, non solo ha subito un forte rallentamento ma ha fatto registrare un arretramento strutturale dovuto ai disagi subiti.

La terza contempla l’adeguamento da parte degli Enti locali dei regolamenti vigenti alle nuove disposizioni della legge 24 del 2003, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Testo:

Regione Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

"Bilancio Affari generali ed istituzionali"

 

 

 

4151 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Modifica della legge regionale 4 dicembre 2003 n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)" (delibera di Giunta n. 785 del 17 06 13).

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 198 del 18/06/2013

 

 

 

(Relatore consigliere Gabriele Ferrari)

 

 

 

Testo n. 10/2013 licenziato nella seduta del 9 luglio 2013 con il titolo:

 

 

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)

 



INDICE

 

 

 

Art. 1              Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 2              Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 3              Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 4              Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 5              Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 6              Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 7              Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 8              Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 9              Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 10              Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 11              Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 12              Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 13              Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 14              Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003. Abrogazione di norme

 

Art. 15              Sostituzioni

 

Art. 16              Norme transitorie

 

 


Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) è sostituita dalla seguente:

 

“c) di disciplina delle modalità di esercizio associato delle funzioni dei Comuni e di riordino territoriale, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza);”.

 

2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente:

 

“c bis) di prevenzione del crimine organizzato e mafioso e di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, ai sensi della legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile);”.

 

3. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 45 (Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile)” sono sostituite dalle parole “alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile)”.

 

4. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “all’articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro)” sono sostituite dalle parole “all’articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)”.

 

5. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “Il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “L’Assemblea legislativa”.

 

 

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali” sono sostituite dalle parole “previo parere del Consiglio delle Autonomie locali”.

 

2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 tra le parole “sistemi informativi integrati” e le parole “sui fenomeni” sono inserite le parole “e di videosorveglianza”.

 

3. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 tra le parole “tossicodipendenze,” e le parole “nonché le funzioni” sono inserite le parole “il gioco d’azzardo,”.

 

 

Art. 3

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane, alle Unioni e alle Associazioni intercomunali” sono sostituite dalle parole “alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni costituite ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012”.

 

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “nel rispetto dell’articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001” sono soppresse.

 

 

Art. 4

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “al Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “all’Assemblea legislativa”.

 

 

Art. 5

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003 tra le parole “I Comuni” e le parole “e le Province” sono inserite le seguenti parole “, o le Unioni di Comuni,”.

 

 

Art. 6

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 è soppresso.

 

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunto il seguente:

 

“5 bis. Le strutture che non hanno le caratteristiche per essere riconosciute come corpi sono costituite in servizi.”.

 

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“4. La Regione promuove la realizzazione di sistemi per telefonia che consentano l’accesso alle strutture di polizia locale competenti per territorio.”.

 

 

Art. 8

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) le parole “il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “l’Assemblea legislativa”;

 

b) alle lettere c) e d) le parole “dalla Conferenza Regione-Autonomie locali” sono sostituite dalle parole “dal Consiglio delle Autonomie locali”.

 

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

 

“5 bis. I comandanti delle città capoluogo di provincia, in raccordo con la struttura regionale competente, convocano incontri con i responsabili delle strutture di polizia locale dei rispettivi territori provinciali per le esigenze di coordinamento inerenti i compiti attribuiti al comitato tecnico di polizia locale.”.

 

 

Art. 9

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “, anche a carattere intercomunale” sono soppresse.

 

2. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “, anche a carattere intercomunale” sono soppresse.

 

3. All’inizio della lettera b) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 sono inserite le parole “tutela della libertà di impresa e”.

 

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunto il seguente:

 

“3 bis. In caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali interessati, nell’immediatezza dell’evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale.”.

 

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

 

“4 bis. Ai fini della presente legge sono riconosciuti come corpi di polizia locale, qualora rispettino gli standard di cui al comma 7:

 

a) le strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide con uno o più ambiti territoriali ottimali, purché contermini, di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);

 

b) le strutture dei Comuni capoluogo di provincia;

 

c) le strutture delle Province.”.

 

6. Al comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 i corpi di polizia municipale ed i corpi di polizia provinciale:”;

 

b) la lettera d) è soppressa.

 

7. Il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“6. L’atto di conferimento delle funzioni che regola, attraverso l’Unione d’ambito ove costituita, la gestione in forma associata delle funzioni di polizia deve necessariamente prevedere:

 

a) l’attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, o loro delegati alla funzione conferita all’Unione, dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo nell’espletamento del servizio di polizia locale;

 

b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all’esercizio delle funzioni in forma associata;

 

c) le modalità per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni che hanno costituito il corpo intercomunale.”.

 

8. Al comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) nel primo periodo le parole “sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali” sono sostituite dalle parole “sentiti il Consiglio delle Autonomie locali”;

 

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese tra enti che interessano più corpi di polizia locale.”.

 

 

Art. 10

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“1. La Regione concede contributi per:

 

a) la promozione e l’istituzione dei corpi di polizia locale di cui all’articolo 14;

 

b) la qualificazione dei corpi di polizia locale ai sensi dell’articolo 14.”.

 

2. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, anche sulla base di specifici accordi di programma, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, in misura non superiore al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla lettera a) e non superiore al 50 per cento per quelli di cui alla lettera b).”.

 

 

 

Art. 11

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “la struttura” sono sostituite dalle parole “il corpo”.

 

2. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “intercomunale per le Comunità montane e le Unioni, ovvero da un conforme regolamento approvato da tutti i Comuni dell'Associazione intercomunale.” sono sostituite dalle parole “adottato dalle Unioni.”.

 

3. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) tra le parole “gli Enti locali devono” e la parola “garantire” sono inserite le parole “attivarsi per”;

 

b) alla fine del secondo periodo, dopo le parole “periodo di prova”, sono aggiunte le seguenti parole “, salvo il caso in cui la formazione non possa concludersi entro il suddetto periodo.”.

 

4. Alla fine del primo periodo del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “e dei servizi comunali” sono sostituite dalle parole “e della sua articolazione territoriale”.

 

 

Art. 12

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “o suo delegato” sono sostituite dalle parole “qualora in qualità di Sindaco vi abbia conferito la funzione di polizia locale, o a suo delegato”.

 

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente: “Salva diversa disposizione del regolamento dell’Ente locale, il comandante del corpo di polizia locale riveste la qualifica apicale nell’ambito dell’Ente, ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale prevista dal regolamento della forma associata.”.

 

3. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“4. Nei corpi intercomunali delle Unioni, il comandante e gli altri addetti alla polizia locale sono inquadrati di norma nell’organico dell’Unione. I rapporti fra il comandante e i sindaci sono stabiliti dalla apposita convenzione che regola la gestione associata e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.”.

 

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunto il seguente:

 

“4 bis. Qualora entro sei mesi dalla costituzione del corpo intercomunale di polizia municipale non venga individuato il comandante, la funzione viene attribuita alla figura apicale avente qualifica dirigenziale o, in mancanza, al responsabile della struttura di polizia locale aderente con il maggior numero di addetti di polizia locale a tempo indeterminato effettivamente in servizio.”.

 

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “, d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali,” sono sostituite dalle parole “, su parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,”.

 

 

Art. 14

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003.

Abrogazione di norme.

 

1. Al comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “dei Comuni” sono sostituite dalle parole “degli Enti locali”.

 

2. I commi 1, 3, 5, 7 e 8 dell’articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 sono abrogati.

 

 

Art. 15

Sostituzioni

 

1. Al comma 3 dell’articolo 1, al comma 4 dell’articolo 8, al comma 5 dell’articolo 9, al comma 2 dell’articolo 10 e al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali” sono sostituite dalle parole “su parere del Consiglio delle Autonomie locali”.

 

2. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “operatori delle forze di polizia” sono sostituite dalle parole “addetti delle forze di polizia”.

 

3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8, alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10, alla lettera b) del comma 5 e al comma 7 dell’articolo 14, al comma 8 dell’articolo 16, e al comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “operatore” e “operatori” sono rispettivamente sostituite dalle parole “addetto” e “addetti”.

 

 

 

Art. 16

Norme transitorie

 

1. La Giunta regionale con proprio atto effettua una ricognizione sull'articolazione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2017. Dopo tale scadenza i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della legge regionale n. 24 del 2003, come modificate dalla presente legge, sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi. Fino al 31 dicembre 2017 e nei soli casi di ambiti ottimali costituiti da almeno sette Comuni, il corpo intercomunale deve includere almeno i due terzi dei Comuni inseriti nell’ambito territoriale ottimale.

 

2. Gli accordi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 24 del 2003 in essere al momento di entrata in vigore della presente legge cessano entro il 31 dicembre 2013, ad esclusione di quelli in cui sono coinvolti uno o più Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

 

3. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni della legge regionale n. 24 del 2003 come modificata dalla presente legge.

 

 

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