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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 5660
Licenziato in data: 14/07/2014
"Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione" (delibera di Giunta n. 869 del 17 06 14).

Relazione:

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE MARCO BARBIERI

RELATORE DELLA COMMISSIONE

 

 

 

Premessa

 

L’ordinamento contabile, disciplinato con la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, assegna all’assestamento di bilancio le funzioni di aggiornare i residui attivi e passivi, la giacenza di cassa e il saldo finanziario sulla base delle risultanze contabili dell’esercizio precedente. Perciò si procede, su tale base, a rideterminare i valori della giacenza di cassa, del risultato di amministrazione e dei residui attivi e passivi.

 

Inoltre, con l’assestamento si può procedere ad ulteriori variazioni che si rendano opportune in relazione all’andamento della gestione, nel rispetto dei vincoli di equilibrio che presiedono alla formazione del bilancio di previsione. L’assestamento non può essere quindi considerato mero fatto tecnico di aggiornamento dei dati che derivano dal conto consuntivo, ma rappresenta anche un momento di valutazione complessiva delle dinamiche delle risorse e delle spese intervenute nella prima parte dell’anno e di rinnovata attenzione alla gestione del bilancio mediante la quale vengono perseguiti gli obiettivi di governo prefissati. Attraverso l’assestamento, quindi, debbono essere operate quelle rettifiche e quelle integrazioni alle previsioni delle entrate e delle spese, con riferimento sia alla competenza, annuale e pluriennale, sia alla cassa, necessarie al fine di aderire alle esigenze emerse nel corso dei primi mesi di gestione, aggiornando i profili finanziari delle politiche da perseguire, in coerenza dei mutamenti del quadro delle risorse disponibili.

 

In tale contesto l’assestamento esplica, di conseguenza, anche una funzione di adeguamento nel corso della gestione e si pone come componente della manovra di bilancio, essendo chiamato a svolgere una funzione ricognitiva delle tendenze in atto.

 

 

La situazione dell’economia nazionale e regionale

 

L’andamento dell’economia nazionale e regionale si inserisce in uno scenario mondiale in leggera ripresa e con una riduzione dei rischi negativi. Nel 2014 si assisterà ad una moderata crescita del commercio mondiale, contrariamente al 2013 in cui l’incremento era stato piuttosto lento. Il prodotto interno mondiale dovrebbe passare dal 2,9 per cento del 2013 al 3,6 per cento nel 2014.

 

Nell’area euro si dovrebbe assistere ad una crescita dell’1,0 per cento dopo una recessione dello 0,4 per cento e si stima che tutti i paesi membri beneficeranno di questa tendenza positiva. L’Italia nel 2014 dovrebbe avere una lieve ripresa stimata in circa lo 0,8 per cento, segnando così l’uscita dalla recessione dell’anno precedente.

 

Nonostante alcuni segnali incoraggianti verificatisi nei primi mesi del 2014, che hanno portato l’agenzia Moody’s a rivedere l’outlook per l’Italia da negativo a stabile, il quadro economico nazionale rimane comunque piuttosto fragile. Da un lato si sono registrati il miglioramento dei mercati finanziari, la crescita moderata della produzione industriale (anche se con consistenti differenze tra categorie di imprese e tra aree territoriali), l’aumento degli ordini dall’estero, il miglioramento - seppur molto lento - delle condizioni del credito, la graduale crescita della spesa  per investimenti e il sostegno alle attività imprenditoriali derivante dall’accelerazione dei pagamenti dei debiti commerciali delle Amministrazioni Pubbliche; d’altro canto però permangono ancora aspetti estremamente critici come la debolezza dei consumi interni, le difficili condizioni sul mercato del lavoro, la disinflazione che ha colpito l’Italia in linea con quanto accaduto nell’area dell’euro e che si stima potrebbe protrarsi fino al 2016, rendendo più difficoltoso il riassorbimento degli squilibri e dell’indebitamento nei paesi dell’area. I principali osservatori economici sono concordi nel ritenere che si possa parlare di ripresa ma che si tratti di miglioramenti molto moderati, graduali e che sia necessario un loro consolidamento attraverso politiche economiche in grado di sostenere la fiducia di imprese e famiglie, di perseguire la realizzazione delle riforme e la riduzione del peso del debito sul PIL.

 

Per quanto riguarda nello specifico la nostra Regione, secondo i dati di Unioncamere Emilia-Romagna l’economia regionale dovrebbe evolversi in modo leggermente migliore rispetto a quanto prospettato a livello nazionale; tuttavia anche per l’Emilia-Romagna sono state riviste al ribasso alcune stime, come quella della crescita attesa per il 2014 che è stata lievemente ridotta da +1,1 per cento a +1,0 per cento. Nel 2014 ci si aspetta una ripresa della domanda interna (+0,6 per cento) dopo la flessione dell’1,9 per cento nel 2013. In particolare i consumi delle famiglie nel 2014 dovrebbero far registrare un’inversione di tendenza con un aumento dello 0,4 per cento dopo una flessione del 2,2 per cento nel 2013. Gli investimenti fissi lordi delle imprese dovrebbero far segnare un +1,8 per cento, quindi una pronta ripresa dopo l’ulteriore diminuzione del 2,9 per cento nel 2013. Nonostante ciò, siamo comunque ancora lontanissimi dai livelli di accumulazione raggiunti prima della crisi. Nel 2014 gli investimenti saranno inferiori del 26,0 per cento rispetto a quelli del 2006.

 

Nel 2014 si prevede un aumento delle esportazioni regionali del 2,6 per cento, superiore al dato nazionale, a riprova dell’importanza che i mercati esteri rivestono per l’economia regionale e della grande capacità delle imprese emiliano-romagnole di operare in modo competitivo su di essi. Tuttavia, l’aumento del dato relativo alle esportazioni viene considerato piuttosto contenuto a causa della debolezza della domanda mondiale.

 

Il 2014 dovrebbe essere un anno di ripresa del settore costruzioni (+0,1 per cento), dell’industria in senso stretto (+1,5 per cento), dei servizi (+1,2 per cento) segnando quindi un cambio di rotta rispetto al 2013 in cui tutti i sopraccitati settori avevano registrato un segno negativo. Nonostante ciò, per quanto riguarda soprattutto il settore costruzioni e l’industria, l’indice reale del valore aggiunto a fine anno sarà ampiamente inferiore al livello del precedente massimo del 2007 (-29,6 per cento per le costruzioni, -10,2 per l’industria). Per i servizi il valore aggiunto sarà solo leggermente al di sotto (-2,3 per cento) dei livelli del precedente massimo del 2008.

 

Per quanto concerne il mercato del lavoro, la flessione dell’impiego del lavoro nel 2013 in ambito regionale è stata dello 0,9 per cento rispetto all’anno precedente, mentre in ambito nazionale è stata dell’1,7 per cento. Secondo le proiezioni, nel 2014 questa tendenza negativa si invertirà o per lo meno si arresterà determinando un aumento dell’impiego di lavoro anche se molto limitato (+0,3 per cento in Regione, +0,1 per cento a livello nazionale). Questo aumento di attività si tradurrà inizialmente non tanto in una crescita del livello di occupati, quanto in un aumento delle ore lavorate da parte di soggetti già occupati, con un recupero di livelli di produttività. Quindi la riduzione del numero di occupati registrata nel 2013 (-1,6 per cento) proseguirà - nonostante la ripresa - nel 2014 anche se in misura inferiore (-0,4 per cento). Il tasso di occupazione diminuirà dal 44,4 per cento nel 2012 al 43,0 per cento nel 2014 e si assesterà a 3,5 punti percentuali in meno rispetto al livello del 2008. Il tasso di disoccupazione – pari al 2,9 per cento nel 2007 – nel 2013 ha raggiunto l’8,5 per cento e arriverà all’8,8 per cento nel 2014.

 

Il 2014 segue un anno di forte recessione, si stima che la riduzione della quota del valore aggiunto industriale avvenuta tra il 2008 e il 2009 sia ormai permanente e strutturale. E’ necessario che la ripresa di cui si sono visti i primi timidi segnali all’inizio di questo anno si consolidi e divenga più ampia. Per arginare i danni della crisi degli anni scorsi, secondo gli osservatori occorre sostenere le imprese con una riduzione dei costi di finanziamento e l’adozione di profonde riforme che mirino a ridurre il peso del debito pubblico e a supportare la competitività del sistema. La ripresa al momento risulta essere ancora molto debole e in balia di vari fattori quali la crescita a livello mondiale e tra i paesi dell’area euro che rendono le stime ad essa relative tuttora soggette a forti rischi di revisione al ribasso.

 

 

Le norme finanziarie dello Stato per il 2014: le disposizioni di maggior rilievo per la finanza regionale

 

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2014, approvato con la legge regionale n. 29 del 20 dicembre 2013, è stato predisposto sulla base della situazione a legislazione vigente a tale data; ciò rende necessaria una ricognizione degli accadimenti legislativi e finanziari intervenuti in questo arco temporale, al fine di adeguare le poste di entrata e di spesa a seguito anche delle disposizioni normative statali intervenute nel frattempo. Ci si riferisce, in particolare, a quelle recate dalla Legge di stabilità dello Stato per il 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Le Regioni, nella seduta della Conferenza Unificata del 14 novembre 2013, pur avendo espresso parere favorevole sul disegno di legge di stabilità, hanno evidenziato una serie di problematiche e subordinato il parere all’accoglimento di alcune richieste.

 

In primo luogo hanno sottolineato come alcuni stanziamenti risultino incongrui rispetto al fabbisogno, come ad esempio per la “Cassa in deroga”, ed altri ampiamente sottostimati quali il Fondo per la non autosufficienza, il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, acquisto autobus e materiale rotabile, ecc. 

 

L’attenzione delle regioni si è soffermata inoltre sullo sforzo loro richiesto per il raggiungimento degli obbiettivi di finanza pubblica: concorso delle autonomie regionali al miglioramento del saldo netto da finanziare per 800 milioni (560 milioni per le RSO e 240 milioni per le RSS) e riduzione dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità (accompagnate da tagli ai trasferimenti dello Stato alle Regioni) pari a 1 miliardo (700 mln RSO; 300 mln RSS) per il 2014 e a decorrere dal 2015 pari a 1,344 miliardi (941 mln RSO e 403 mln RSS). Un simile taglio sull’obiettivo programmatico del patto e l’insostenibile contributo al saldo netto da finanziare si aggiungono ai tagli di trasferimenti (o riversamenti allo Stato) previsti dal DL 95/2012 per 1,050 miliardi nel 2015 e ai tagli delle precedenti manovre dal DL 78/2010 (8,955 miliardi per il 2013). Per quanto riguarda il contributo al saldo netto da finanziare, a legislazione vigente, poiché le Regioni non hanno più trasferimenti statali, continuativi e ricorrenti, da poter ridurre, ne consegue che parte delle proprie risorse tributarie dovranno essere versate allo Stato. Tale contributo compromette inevitabilmente gli equilibri dei bilanci regionali (e impedisce di svolgere le politiche regionali). Si richiede di riversare un totale di entrate correnti pari al 6,5% medio con punte prossime al 10% in alcune Regioni. Ne consegue l’impossibilità di reperire nei bilanci regionali le risorse per i cofinanziamenti regionali agli interventi finanziati dall’UE (per il periodo di programmazione 2014/2020 dovrebbero concorrere con il 30%). Le Regioni hanno chiesto la soppressione del contributo sul saldo netto da finanziare, altrimenti si vedranno costrette a rinunciare a quegli stanziamenti previsti dal disegno di legge e finanziati (peraltro solo in termini di saldo netto) con lo stesso contributo che viene richiesto alle medesime.

 

L’utilizzo delle risorse dei programmi europei è pregiudicato, altresì, dall’ulteriore riduzione dell’obiettivo del patto di stabilità in quanto il cofinanziamento dei programmi UE non può essere escluso dal patto di stabilità (attualmente per il 2014 è possibile solo per 1 miliardo - comma 7, art. 2, del DL 35/2013 – somma inferiore anche al 2013). La stessa problematica si riscontra sul Fondo per lo Sviluppo e coesione. Le Regioni hanno chiesto la totale esclusione dei cofinanziamenti dal patto di stabilità.

 

Hanno richiesto altresì l’emanazione del decreto attuativo per l’attribuzione del gettito IVA in base all’attività di recupero fiscale.

Molte delle problematiche sollevate dalle regioni non hanno trovato riscontro nelle scelte del legislatore nazionale, in particolare permangono grosse criticità relative al patto di stabilità.  Le Regioni e le Province autonome sono state chiamate più volte nel corso degli anni al concorso agli obiettivi di finanza pubblica e si sono sempre fatte carico della propria quota di risanamento dei conti pubblici individuata dal Governo (attraverso tagli lineari). Il rispetto da parte del comparto degli obiettivi del Patto di stabilità e il faticoso processo di mantenimento degli equilibri finanziari o il processo di rientro dei disavanzi in materia sanitaria certificati dai tavoli di monitoraggio, ne sono indubbiamente la testimonianza.

 

I dati esaminati dalla Conferenza permanente per la finanza pubblica il 13 febbraio 2014 condivisi in sede Copaff, evidenziano che la spesa primaria  regionale pesa all’interno della spesa primaria della PA il 4,5% nel 2012 (dal 5,3% del 2009 in pesante riduzione pari allo 0,8%) e che quindi le manovre di finanza pubblica hanno inciso sul 4,5% della spesa pubblica primaria per il 38,5% fra il 2009 e il 2012;

 

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Questi dati devono essere integrati con gli effetti delle manovre finanziarie degli anni 2013 e 2014 che hanno determinato un ulteriore contributo regionale al risanamento dei conti pubblici di 1 miliardo di euro a decorrere dal 2013 e di 1,2 miliardi di euro a decorrere dal 2014, comprensivi della manovra del DL66/2014, aggiuntivi rispetto ai risparmi del settore sanitario. Tali risparmi si inseriscono in un contesto in cui il tetto di spesa del patto di stabilità è stato ridotto dal 2010 di circa 10 miliardi.

 

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Le regioni ritengono urgente aprire la discussione con il Governo sulla riforma del patto di stabilità delle Regioni. L’attuale meccanismo del patto di stabilità ha portato a una situazione di difficile gestione per i bilanci regionali, applicando la situazione della spesa rilevata nel 2011 all’obiettivo programmatico del Patto di stabilità delle Regioni a statuto ordinario del 2014 si evince che l’attuale tetto del Patto presenta importanti criticità anche per la spendibilità delle risorse della programmazione UE. Si ricorda che negli anni 2014 – 2015  si concentra la chiusura della programmazione comunitaria 2007 – 2013 e inizia la programmazione 2014 – 2020; l’impossibilità di procedere ai pagamenti della programmazione determinerà la perdita delle risorse comunitarie assegnate.

 

La possibilità di detrarre il cofinanziamento nazionale (Stato + Regioni) è riconosciuta solo per 1 miliardo di euro per il 2014; risulta, quindi, indispensabile sfruttare al massimo la capienza dell’esclusione prevedendo meccanismi automatici di spostamento degli spazi finanziari disponibili se non sfruttati entro una certa data verso le Regioni che hanno già utilizzato i propri spazi e ne necessitano di ulteriori. La carenza di spazi finanziari a disposizione implica infatti una maggiore collaborazione fra le Regioni per sistematizzare gli spazi disponibili e sfruttare al massimo tutte le possibilità oltre che uno sforzo del Governo anche presso le sedi comunitarie per individuare soluzioni adeguate.

 

Si evidenzia che uno dei motivi che ha portato a un’importate richiesta di anticipazione di risorse sul DL 35/2013 per il pagamento dei debiti commerciali scaduti, oltre agli squilibri di bilancio circoscritti a poche realtà, è anche il rallentamento nei pagamenti a causa dei limiti del Patto di stabilità. A questo proposito è utile far emergere che, se non si rimuovono le cause, il fenomeno avrà una notevole probabilità di riproporsi, si veda la tabella di seguito riportata:

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L’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” è l’occasione per ripensare interamente i meccanismi del patto di stabilità e rivisitare il livello dei tetti di spesa delle singole Regioni oggi costruiti sostanzialmente sulla base della spesa storica ridotta delle percentuali di legge uguali fra tutti indipendentemente da un livello omogeneo di partenza.

 

 

L’assestamento al bilancio regionale per l’esercizio 2014

 

La legge di assestamento del bilancio per l’esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016 è stata elaborato nel rispetto del contesto sopra enunciato e, pertanto, non può che confermare la rigorosa impostazione tenuta nella predisposizione del bilancio di previsione. Inoltre, essendo strumento della programmazione finanziaria, è chiamato a svolgere anche una funzione propositiva attenta e allineata con tutte le disposizioni in materia finanziaria.

Alla luce delle risultanze contabili dell’esercizio 2013 così come definite dalle determinazioni di approvazione del conto del tesoriere e di ricognizione dei residui attivi e passivi, si evidenziano i seguenti risultati:

 

  • i residui attivi, previsti in Euro 4.119.073.584,87 sono rideterminati in Euro 4.789.920.879,36 con un aumento di Euro 670.847.294,49;
  • i residui passivi, previsti in Euro 4.361.545.273,62 sono rideterminati in Euro 4.333.171.046,13 con una diminuzione di Euro 28.374.227,49;
  • il fondo iniziale di cassa stimato in Euro 654.597.503,08 risulta di Euro 419.975.881,21;
  • l’avanzo di amministrazione, inizialmente previsto in Euro 2.138.625.814,33 risulta rideterminato in Euro 2.534.725.714,44 con un aumento di Euro 396.099.900.

 

L’assestamento, da non considerare solamente come mero fatto tecnico di aggiornamento dei dati derivanti dalle chiusure dell’esercizio precedente, rappresenta anche un momento di valutazione complessiva delle dinamiche delle risorse e delle spese intervenute nella prima parte dell’anno e di rinnovata attenzione alla gestione del bilancio mediante la quale vengono perseguiti gli obiettivi di governo prefissati. Attraverso l’assestamento, quindi, debbono essere operate quelle rettifiche e quelle integrazioni alle previsioni delle entrate e delle spese, con riferimento sia alla competenza sia alla cassa, necessarie al fine di aderire alle esigenze emerse nel corso dei primi mesi di gestione, aggiornando i profili finanziari delle politiche da perseguire, in coerenza con i mutamenti del quadro delle risorse disponibili.

 

In sede di assestamento si è provveduto ad iscrivere in entrata, e parallelamente a stanziare in spesa, assegnazioni a destinazione vincolata di provenienza statale, comunitaria o di altri soggetti per le quali non si disponeva all’atto della predisposizione del bilancio di previsione della quantificazione, dei riparti o di altri elementi necessari per l’iscrizione stessa. Sono stati inoltre dotati della linea pluriennale alcuni capitoli istituiti nei primi mesi dell’anno relativi a progetti comunitari e ai relativi cofinanziamenti nazionali.

 

In particolare sono state iscritte le assegnazioni comunitarie e i cofinanziamenti statali, sugli esercizi 2014 e 2015 per complessivi 68,24 milioni di euro, del programma Garanzia giovani, che è il programma dell’Unione europea che intende assicurare ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano (Neet – Not in Employment, Education or Training) opportunità per acquisire nuove competenze e per entrare nel mercato del lavoro. L’Italia ha scelto di attuare il programma mettendo a punto una strategia unitaria, condivisa tra Stato e Regioni. Il Ministero del Lavoro, attraverso un Piano nazionale, ha delineato le azioni che la Garanzia Giovani può prevedere nel nostro Paese e quali sono le regole generali. Ogni Regione ha quindi definito una propria strategia, scegliendo quali interventi e opportunità mettere in campo sul proprio territorio e con quali modalità. La Regione Emilia-Romagna ha fatto le proprie scelte sulla base di un’idea chiara: aumentare le competenze dei giovani per contrastare la disoccupazione e innalzare la competitività del territorio premiando le imprese che investono sui giovani e sulla loro formazione.

 

Inoltre sono state iscritte le assegnazioni statali a destinazione vincolata afferenti al fondo nazionale per le politiche sociali per 18,6 milioni di euro e il contributo straordinario da parte dello Stato per il finanziamento degli interventi volti al completamento del passaggio dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo assegnato all’Unione di Comuni Valmarecchia.

 

Per quanto riguarda le risorse autonome regionali, si è proceduto ad una rivisitazione delle entrate e delle spese. Le risorse messe a disposizione derivano da maggiori entrate, prevalentemente costituite dall’incremento dei proventi del recupero dell’evasione fiscale (il cui gettito ha già superato le previsioni di bilancio) e da minori spese, principalmente per riduzione delle previsioni per interessi passivi sull’anticipazione di cassa (mai attivata negli ultimi anni e presumibilmente da non attivare stante la disponibilità dell’ente) e per oneri sull’indebitamento regionale relativo alle spese di investimento autorizzate negli esercizi precedenti e finanziate con risparmio pubblico.

 

Nell’ambito delle scelte politiche già delineate nel bilancio di previsione per il 2014, i principali interventi finanziari riguardano:

 

  • sanità: 60 milioni di euro per prestazioni aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza e per copertura ammortamenti non sterilizzati. 4,5 milioni di euro per investimenti volti alla realizzazione, ristrutturazione, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché di tecnologie a destinazione sanitaria;
  • consorzi fidi: 10 milioni di euro per il sostegno dei consorzi fidi, al fine di ricostituire i fondi di garanzia e le condizioni patrimoniali per favorire il proseguimento della loro operatività;
  • interventi per le calamità naturali: 7,5 milioni di euro per interventi straordinari di protezione civile, di cui 0,5 milioni per il ripristino delle opere di bonifica.

 

Più precisamente per la sanità si prevede un’integrazione pari a 60 milioni di euro, in continuità con gli esercizi precedenti, per la copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011 (40 milioni), per l’erogazione di prestazioni anche aggiuntive rispetto ai Livelli essenziali di Assistenza (14 milioni) e per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità Sanitarie Locali cessate al 31/12/1994 (6 milioni). Anche nel 2014 la Regione finanzia prestazioni non ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza al fine di assicurare una qualità elevata dei servizi ed una posizione di eccellenza della sanità emiliano-romagnola rispetto alle altre realtà a livello nazionale. L’integrazione regionale è necessaria anche perché dal 2012 lo Stato non finanzia più la spesa per indennizzi agli emotrasfusi (Legge 210/1992) per la quale la regione deve assicurare annualmente la copertura di competenza. Inoltre, a partire dal 2013, la regione deve assicurare copertura finanziaria della quota annuale degli ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011 come da Accordo in data 24 marzo 2011 fra il Tavolo di verifica degli adempimenti (ex art. 12 Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005) ed il Comitato permanente per la verifica del Livelli Essenziali di Assistenza (ex art. 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005). I restanti 6 milioni di euro vengono destinati a copertura dei debiti sopravvenuti delle ex Usl a carico delle cosiddette “gestioni stralcio” relative agli anni 1994 e precedenti ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L. 724/1994, trasformate successivamente in “gestioni liquidatorie” ai sensi dell’art. 2, comma 14, della L. 549/1995, anche in ottemperanza alle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze come da verbale del Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti della riunione del 13 marzo 2014 sullo Stato patrimoniale al 31.12.2012.

 

Nell’ambito del Programma regionale di investimenti in sanità ex art. 36 L.R. 38/2002, sono inoltre integrati 4,5 milioni di euro per finanziare interventi per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e, precisamente, per il polo cardio toraco vascolare, così suddivisi:

 

-          acquisizione e sostituzione tecnologie biomediche ed informatiche (3,5 milioni di euro)

-          lavori complementari e opere di finitura (1 milione di euro).

 

La Regione Emilia-Romagna destina inoltre alle Aziende sanitarie e agli Enti del SSR finanziamenti per investimenti pari a  25,5 milioni di euro derivanti da quote di pay-back, introitate dalle aziende farmaceutiche. Tali risorse vengono impiegate per la realizzazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché all'acquisto di tecnologie biomediche, informatiche e di altri beni ad utilità pluriennale aventi finalità sanitaria e socio-sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-sanitario.

 

Le previsioni di cassa, in entrata e in spesa, tengono conto, in particolare, degli scostamenti della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali.

 

 

Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF

 

L’attuale normativa regionale relativa all’addizionale regionale all’IRPEF prevede una applicazione per fasce di reddito, sistema che non è più compatibile, dal 2015, con le disposizioni in materia che impongono la differenziazione in ragione degli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

 

L’intervento normativo regionale che viene proposto a decorrere dall’anno di imposta 2015, ridetermina pertanto la misura dell’addizionale regionale all’Irpef in base ai punti percentuali di maggiorazione ed agli scaglioni di reddito previsti dalla normativa statale, e, in attuazione del principio costituzionale di progressività del prelievo, è improntato ad un criterio di gradualità delle aliquote in relazione alle fasce di reddito imponibile, pur  mantenendo inalterato il gettito complessivo, al fine di assicurare i finanziamenti del Fondo regionale per la Non Autosufficienza, dei programmi regionali di investimento per dello sviluppo economico e la coesione sociale e la salvaguardia degli equilibri economico - finanziari del Sistema Sanitario regionale. Si è posta particolare attenzione all'attuale scenario macroeconomico per individuare i soggetti e le categorie economiche ai quali richiedere un maggiore sforzo tributario, infatti, l’intervento normativo è informato ad un alleggerimento del carico tributario gravante sulle fasce di reddito più basse, che comunque si riverbererà positivamente anche sui redditi intermedi.

 

Su una popolazione residente in Emilia-Romagna di oltre 4,3 milioni di abitanti (Censimento 2011), i soggetti passivi dell'Addizionale Regionale sono stati, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, poco più di 2,739 milioni, quindi circa il 63% dei residenti. Il restante 37% non risulta quindi interessato dalla variazione proposta. I contribuenti che, esenti da IRPEF, sono anche esenti dall'applicazione dell'Addizionale Regionale non sono interessati dalla manovra.

 

La scelta politica è di prevedere un dimezzamento della maggiorazione sul primo scaglione di reddito, da 0,2% a 0,1%. Di questa riduzione beneficiano tutti i contribuenti e determina, combinata con le altre aliquote, un beneficio per tutti i contribuenti fino ad un reddito di 39.350 euro. Considerando la numerosità di contribuenti per classi di imponibile, l’83% si colloca nella fascia fino a 31.000 euro. Un maggiore apporto è richiesto ai contribuenti con redditi ricadenti negli scaglioni IRPEF superiori: in queste fasce di reddito si colloca circa il 22% dei contribuenti soggetti ad IRPEF, ma ricordiamo che un aggravio del prelievo avviene, gradualmente, per i redditi superiori ad Euro 39.350, mentre tutti i redditi inferiori a 39.350 euro beneficiano di un risparmio fiscale.

 

Come già precisato, l’intervento normativo proposto è ad invarianza di gettito complessivo.


RELAZIONE DEL CONSIGLIERE MARCO LOMBARDI

RELATORE DI MINORANZA DELLA COMMISSIONE

 

 

Tra le classiche funzioni tipiche dell'assestamento di bilancio, aggiornamento dei residui attivi e passivi, rideterminazione della giacenza di cassa e dell'avanzo di amministrazione, ciò che più conta al di là di disquisizioni accademiche, resta il fatto che con questo provvedimento, chi governa la Regione decide importanti variazioni di bilancio indicando ancora una volta in quale direzione vuole andare.

 

La situazione economica internazionale appare più positiva anche se con un andamento altalenante la crisi economica della zona euro invece non sembra superata ed il contesto italiano mostra ancora segni di frenata che potrebbero protrarre troppo a lungo una situazione di disagio economico con il rischi di trasformarlo in disagio sociale.

 

L'economia Regionale, secondo le previsioni di Unioncamere, nel 2014 dovrebbe evolversi in modo leggermente migliore rispetto a quanto previsto a livello nazionale ma va detto che l'enorme riduzione dei trasferimenti statali consentirà alla Regione di operare nel nostro tessuto economico quasi esclusivamente con i finanziamenti della UE ed il cofinanziamento regionale.

 

Ed a tal proposito Consentitemi subito due considerazioni.

 

La prima. Dalle restrizioni del Governo Berlusconi che con Tremonti  ci obbligò a dare fondo al nostro cospicuo avanzo di amministrazione di allora, siamo passati al Governo tecnico e poi a due Governi " amici" compreso l'attuale Governo Renzi, che non solo hanno aumentato i tagli alle Regioni, non solo hanno preteso che con il Fondo Sociale Europeo si finanziasse la cassa integrazione, ma da ultimo siamo giunti al punto che non potendo più tagliare nulla  né usare all'infinito i fondi regionali per scopi statali, si pretende che la Regione restituisca allo Stato parte delle risorse proprie. E tutto ciò senza che lo stato centrale sia riuscito ad abbassare minimamente la pressione fiscale nonostante gli oltre 16 miliardi di euro risparmiati in questi anni nei trasferimenti alle Regioni.

 

Nel mentre, questo Governo pseudo-illuminato, sta portando un attacco frontale a tutte quelle Istituzioni che intralciano la strada di un pericolosissimo neo centralismo, che non dimentichiamo viene indicato come un atteggiamento virtuoso proprio da quei poteri forti internazionali di natura finanziaria che non risiedono certo né a Roma né a Berlino, ma nella City o a Wall Street.

 

La seconda considerazione, tende ad insinuare un leggero ottimismo per il fatto che la nostra regione attraverso un lavoro di tutti i suoi organi, il Consiglio per il tramite delle Commissioni, e la Giunta, riesce ad usufruire pienamente dei fondi europei per cui l'economia regionale potrà contare su un sostegno in più per provare a ripartire. Il problema del tetto di spesa imposto dal patto di stabilità in relazione all'aumento della quota di cofinanziamento potrebbe però comportare conseguenze nefaste di cui il Presidente del Consiglio Renzi, nel semestre di presidenza europea, si dovrà far carico anche a costo di ricevere qualche sorrisetto di scherno dalla signora Merkel.

 

Al termine di questa mia breve analisi di carattere generale, ed in considerazione del particolare momento che stiamo vivendo a seguito della vicenda che ha coinvolto il presidente Errani, se devo fare un bilancio dal mio punto di vista istituzionale, dell’opera del Presidente nella legislatura in corso, devo dire che questo bilancio è senza dubbio deficitario per quanto riguarda proprio il rapporto Stato - Regione di cui Errani è stato protagonista.

 

E non mi riferisco a questi ultimi tempi di difficoltà per un attacco politico e mediatico verso le regioni, ma a quando, in momenti più tranquilli lei Presidente si è attardato in un ruolo di oppositore gentile ma subdolo al Governo Berlusconi senza spingere verso un vero federalismo regionale e quando in seguito, con governi amici, non ha difeso con forza il nostro ruolo forse distratto da strategie politiche che probabilmente lo dovevano portare a Roma in un ruolo di Governo.

 

Oggi siamo in balia delle onde quasi senza alcuna difesa. Ecco quindi che il merito dell’Assestamento 2014 assume una rilevanza concreta assai limitata, sia per la sua entità che per l'ambito di autonomia sempre più precario in cui ci possiamo muovere.

 

La legge di assestamento del bilancio di esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016, ridetermina i residui attivi in aumento per oltre  670 milioni di euro e i residui passivi in diminuzione per oltre 28 milioni di euro, e ciò dimostra ancora una volta che il bilancio regionale  è per tradizione sotto stimato in fase di previsione e se questa era una tradizione virtuosa a anni fa quando da un lato si tenevano al sicuro i conti ma dall'altro non si tagliava nulla a nessuno perché le risorse erano abbondanti, nel corso di questi ultimi anni questa abitudine non si è modificata sottraendo, a mio avviso risorse preziose all'economia reale.

 

Il fondo di cassa si assesta in circa 420 milioni di euro, con una diminuzione rispetto alle previsioni iniziali di 234 milioni euro, dimostrando però anche in questo caso che i flussi di cassa sono ancora in grado di coprire le esigenze correnti ed anche gli investimenti programmati per cui ancora più incomprensibile appaiono le indicazioni rispetto a bilanci futuri che dovranno coprire con mutui effettivamente contratti e non a pareggio come in passato, le spese di investimento ingessando ulteriormente il bilancio regionale ed aumentando inevitabilmente le spese per interessi.

 

La manovra di assestamento quest’anno si concretizza in oltre 80 milioni di euro in gran parte derivanti dalla lotta all’evasione fiscale e da risparmi di spesa.

Tali risorse aggiuntive, trovano collocazione anche in questo caso secondo uno schema ripetitivo e privo di fantasia e mi riferisco in particolare ai circa 60 milioni di euro per la sanità continuando anche quest’anno nel riproporre il “mantra” di questa regione sulle risorse per prestazioni extra LEA.

 

Come ho avuto modo di documentare in passate relazioni, dietro questa accattivante dicitura ci stanno certamente encomiabili interventi “aggiuntivi”, ma anche surrettizi ripianamenti di deficit delle Asl e qualche intervento più propagandistico che concreto. In questa sede senza riproporre le critiche a voci di spesa già indicate in passato, mi preme sottolineare il fatto che in sede di emendamenti la Giunta stessa ha ridotto il fondo previsto per le prestazioni extra LEA di 6 milioni di euro portandolo da 20 a 16 milioni, con ciò dimostrando che trattasi di prestazioni assolutamente discutibili più orientate a costituire una riserva per la Giunta che non una necessità per i cittadini.

 

Del resto l’altra modifica apportata in Commissione che ha previsto proprio 6 milioni di euro per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994, lascia qualche dubbio sulla possibilità della Giunta di operare a piacimento sugli stanziamenti per prestazioni extra LEA che ricordo in passato ammontavano anche a 200 milioni euro e non sono mai scese sotto i 100.

 

Va inoltre ricordato che in questo assestamento non trovano spazio risorse aggiuntive per il comparto industriale, salvo il lodevole contributo ai consorzi fidi per 10 milioni di euro.

Comunque un po’ poco per una regione come la nostra che conta su un tessuto industriale di tutto rispetto che pare resistere ma che necessiterebbe di maggiori contributi per ricerca, innovazione ed internazionalizzazione.

 

Alcune note positive provengono, dalla previsione di fondi per far fronte ad eventuali ed opportune fusioni di Comuni e mi permetto sottolineare con piacere lo stanziamento di 2 milioni di euro per l’Unione Comuni Valmarecchia per completare il passaggio dei setti Comuni venuti dalle Marche. A tal proposito non posso non ricordare anche in questa sede che ci sono altri due comuni che legittimamente attendono di venire in Emilia-Romagna e stanno scontando un vergognoso ostruzionismo istituzionale della regione Marche intollerabile in un momento quale quello attuale.

 

Segnalo inoltre che a seguito dell’assestamento la Legge Finanziaria prevede cambiamenti di stanziamenti a favore delle minoranze nomadi togliendo 500.000 euro dal Capitolo contributi per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati, destinandoli alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi.

Senza entrare in una stucchevole polemica ideologica, mi domanda se tali investimenti siano cosi necessari ora e visto che ci sono investimenti come questi preclusi ai cittadini emiliano romagnoli mi domando perché come nel caso degli alloggi pubblici chiediamo maggiori tutele per i cittadini della nostra Regione ci vien detto che non è possibile o peggio discriminatorio.

 

Per ciò che attiene infine alle variazioni normative vorrei dare atto che la realtà è più forte di ogni ideologia e che avete dovuto prendere atto che la Legge regionale 20 sull’urbanistica introduceva vincoli inaccettabili in caso di demolizione e ricostruzione di edifici e giustamente avete dovuto modificala. Tutto e ben ciò che finisce bene ma la vostra diffidenza di fondo verso l’impresa resta.

 

In conclusione, stiamo trattando di un assestamento minimale nella sua entità economica che attesta una sempre più preoccupante limitazione dell’azione regionale sia sotto l’aspetto economico che “politico”. Parliamo di un assestamento scolastico che riproduce un modello vecchio di concepire il bilancio regionale, e che nonostante tutto non rinuncia a mantenere una nicchia a disposizione della Giunta rappresentato dalla opaca previsione di stanziamenti in sanità.

 

Un assestamento che continua a privilegiare i soliti canali di finanziamento senza rivolgersi direttamente alle imprese che sono le sole a poter garantire l’occupazione ed il rilancio dell’economia regionale. Anche con quest’ultimo assestamento dell’era Errani, questa Giunta e questa maggioranza non hanno fatto danni, ma non hanno certamente dato il segno di una capacità innovativa e moderna di accompagnare le imprese ed i cittadini di questa regione fuori dalla crisi.


INDICE

 

Art.  1

Sostituzione dell’articolo 1 (Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale) della legge regionale n. 28 del 2013

Art.  2

Modifiche all’articolo 3 (Cartografia regionale) della legge regionale n. 28 del 2013

Art.  3

Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione

Art. 4

Contributo straordinario statale all’Unione di Comuni Valmarecchia

Art.  5

Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale

Art.  6

Modifiche all’articolo 7 (Interventi nel settore delle bonifiche) della legge reginale n. 28 del 2013

Art.  7

Modifiche all’articolo 9 (Strumenti di garanzia) della legge regionale n. 28 del 2013

Art.  8

Fondo per la mobilità fiere

Art.  9

Modifiche all’articolo 11 (Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica) della legge regionale n. 28 del 2013

Art. 10

Sostituzione dell’articolo 12 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico) della legge regionale n. 28 del 2013

Art. 11

Abrogazione dell’articolo 14 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l’emergenza abitativa) della legge regionale n. 28 del 2013

Art. 12

Opere acquedottistiche e fognarie

Art. 13

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate

Art. 14

Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali

Art. 15

Modifiche all’articolo 21 (Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR)) della legge regionale n. 28 del 2013

Art. 16

Modifiche all’articolo 22 (Integrazione regionale per il finanziamento del SSR) della legge regionale n. 28 del 2013

Art. 17

Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994

Art. 18

Finanziamenti in conto capitale a favore di Aziende sanitarie ed enti del SSR

Art. 19

Aree di sosta e transito per minoranze nomadi

Art. 20

Edilizia universitaria

Art. 21

Incremento del fondo di dotazione della Fondazione “Emilia-Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile pubblico regionale”

Art. 22

Modifiche ed autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti

Art. 23

Modifiche all’articolo 31 (Trasferimento all’esercizio 2014 delle autorizzazioni di spesa relative al 2013 finanziate con mezzi regionali) della legge regionale n. 28 del 2013

Art. 24

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1981 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano)

Art. 25

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni)

Art. 26

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale)

Art. 27

Norme in materia di distribuzione carburanti per autotrazione

Art. 28

Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1999 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica)

Art. 29

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio)

Art. 30

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2001 (Istituzione dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA))

Art. 31

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna)

Art. 32

Proroga del Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale

Art. 33

Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 (Disposizioni in materia tributaria)

Art. 34

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e norma transitoria

Art. 35

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche)

Art. 36

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2011 (Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale)

Art. 37

Norma transitoria in materia di anagrafe regionale degli studenti

Art. 38

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2012 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

Art. 39

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012 (Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015)

Art. 40

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza)

Art. 41

Ulteriori misure applicative della legge regionale n. 21 del 2012

Art. 42

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)

Art. 43

Norma di interpretazione autentica dell’articolo 7 comma 1, lettera f), e comma 2 della legge regionale n. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia)

Art. 44

Formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno

Art. 45

Copertura finanziaria

Art. 46

Entrata in vigore


 

Testo:

Regione Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

"Bilancio Affari generali ed istituzionali"

 

 

 

 

5660 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione" (delibera di Giunta n. 869 del 17 06 14)

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 257 del 17/06/2014

 

(Relatore consigliere Marco Barbieri

Relatore di minoranza consigliere Marco Lombardi)

 

 

 

 

 

Testo n. 5/2014 licenziato nella seduta del 14 luglio 2014 con il titolo:

 

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione

 

 


Art. 1

Sostituzione dell’articolo 1 (Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale) della legge regionale n. 28 del 2013

 

1. L’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 1

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

 

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

 

a)

Cap. U03905

“Spese per l’automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2014:

Euro

371.000,00

Esercizio 2015:

Euro

2.000.000,00

 

 

 

b)

Cap. U03910

“Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2014:

Euro

488.215,54

Esercizio 2015:

Euro

5.000.000,00

 

 

 

c)

Cap. U03937

“Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2014:

Euro

1.850.000,00

Esercizio 2015:

Euro

1.686.500,00

Esercizio 2016:

Euro

266.000,00

 

2. Contestualmente, l’autorizzazione per l’esercizio 2014 disposta da leggi regionali precedenti, a valere sul capitolo U03905 afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500, è ridotta di Euro 140.000,00.”.

 

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 3 (Cartografia regionale) della legge regionale n. 28 del 2013

 

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 2013, l’importo di “Euro 130.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 230.000,00”.

 

 

Art. 3

Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione

 

1. Per le finalità e gli obiettivi connessi ai processi di razionalizzazione e di dismissione delle partecipazioni societarie e per realizzare operazioni, atti propedeutici e strumentali al corretto svolgimento delle relative procedure, a norma dell’articolo 18 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2016. Primo provvedimento generale di variazione), è disposta per l’esercizio 2014 un’autorizzazione di spesa di Euro 60.000,00, a valere sul capitolo U02857, afferente alla U.P.B 1.2.3.2.3809 – Riordino organismi partecipati.

 

 

Art. 4

Contributo straordinario statale all’Unione di Comuni Valmarecchia

 

1. Per il finanziamento degli interventi volti al completamento del passaggio dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo, la Regione è autorizzata a trasferire la somma di euro 2.000.000,00, di cui all'articolo 12, comma 1 bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all’Unione di Comuni Valmarecchia alla quale appartengono i predetti Comuni, a valere sul capitolo U03240 nell’ambito della U.P.B. 1.2.2.2.2605 – Riordino territoriale – Risorse statali.

 

2. L’Unione, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, impiega le risorse finalizzandole agli interventi di cui al comma 1. La Giunta regionale con propria deliberazione specifica le modalità e i tempi per la concessione delle risorse, nei limiti delle disponibilità trasferite dallo Stato.

 

 

Art. 5

Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale

 

1. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio forestale regionale e delle strutture adibite a vivai forestali in gestione alla Regione, a norma della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell’Azienda regionale delle foreste - ARF) è disposta, per l’esercizio 2014, un’autorizzazione di spesa di Euro 70.000,00 a valere sul capitolo U14427, nell’ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6212 – Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale.

 

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 7 (Interventi nel settore delle bonifiche) della legge regionale n. 28 del 2013

 

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 28 del 2013 è aggiunta la seguente:

 

“a bis)

Cap. U16400

Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l’immediato intervento (art. 4 comma 3 L. 25/5/70, n. 364; artt. 66 e 70 del D.P.R. 24/7/77, N. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione

Esercizio 2014:

Euro

500.000,00.”.

 

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 9 (Strumenti di garanzia) della legge regionale n. 28 del 2013

 

1. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 2013, l’importo di “Euro 10.000.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 20.000.000,00”.

 

 

Art. 8

Fondo per la mobilità fiere

 

1. Per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità, nell’ambito del complessivo sistema di accessibilità alla fiera di Parma, di cui all’articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105 (Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale), la Regione è autorizzata a trasferire la somma di Euro 1.000.000,00, di cui al decreto direttoriale in data 9 gennaio 2014, alla Società Fiere di Parma s.p.a., a valere sul capitolo U23115, nell’ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8050 – Interventi per investimenti a favore dei distretti produttivi – Risorse statali.

 

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 11 (Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica) della legge regionale n. 28 del 2013

 

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 28 del 2013, in corrispondenza dell’esercizio 2014, l’importo di “Euro 65.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 465.000,00”.

 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 28 del 2013 è aggiunto il seguente:

 

“1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte, per l’esercizio 2014, a valere sul capitolo U25664, nell’ambito della U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, sono ridotte di Euro 21.723,17.”.

 

 

Art. 10

Sostituzione dell’articolo 12 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico) della legge regionale n. 28 del 2013

 

1. L’articolo 12 della legge regionale n. 28 del 2013 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 12

Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

 

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna), sono disposte per l’esercizio 2014 le seguenti autorizzazioni di spesa: di Euro 900.000,00, a valere sul capitolo U25662 e di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo U25647 afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, di Euro 500.000,00, a valere sul capitolo U25780 e di Euro 300.000,00, a valere sul capitolo U25572, afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.”.

 

 

Art. 11

Abrogazione dell’articolo 14 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l’emergenza abitativa) della legge regionale n. 28 del 2013

 

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 28 del 2013 è abrogato.

 

 

 

Art. 12

Opere acquedottistiche e fognarie

 

1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per l’esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), per l’esercizio 2014, è disposta un’autorizzazione di spesa di Euro 43.456,88 a valere sul capitolo U35305 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 – Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione.

 

 

Art. 13

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate

 

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione, approvata dal Consiglio regionale con deliberazione 18 marzo 1999, n. 1094 (Approvazione del testo della nuova convenzione regolante i rapporti tra le Regioni dell’intesa interregionale per la navigazione interna) che regola i rapporti tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rimborsare alle Regioni sottoscrittrici della convenzione le eventuali somme a debito, in ottemperanza a quanto risultante dall’approvazione del consuntivo annuale delle spese approvato dal Comitato interregionale per la navigazione interna.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l’esercizio finanziario 2014 un’autorizzazione di spesa di Euro 100.180,90 a valere sul capitolo U41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 – Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.

 

 

Art. 14

Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali

 

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell’Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) sono disposte, per l’esercizio 2014, autorizzazioni di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo U41250 e di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo U41570, afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.

 

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 21 (Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR)) della legge regionale n. 28 del 2013

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 28 del 2013 sono aggiunti i seguenti:

 

“1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l’importo complessivo di Euro 738.798,25, quanto ad Euro 254.797,24, a valere sui capitoli U51721, U51773 e U51776 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120, quanto ad Euro 484.001,01, a valere sui capitoli U51614 e U51616 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000. Il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all’esercizio 2014, per l’attuazione delle rispettive finalità, come segue:

 

a)

Cap. U51704

“Fondo Sanitario Regionale di parte corrente. Assegnazioni alle Aziende sanitarie della Regione (art. 39 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)” - U.P.B. 1.5.1.2.18100

 

Euro

254.797,24

 

 

 

b)

Cap. U51616

“Fondo Sanitario Regionale di parte corrente – Quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l’innovazione, per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale e del sistema integrato Regione-Enti del SSR (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” – U.P.B. 1.5.1.2.18000

 

Euro

484.001,01

 

1 ter. Per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali è altresì autorizzata l’iscrizione delle quote provenienti dai rimborsi relativi a progetti di ricerca sanitaria, pari a complessivi Euro 955.275,61, sul capitolo U51799 “Spese per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120.”.

 

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 22 (Integrazione regionale per il finanziamento del SSR) della legge regionale n. 28 del 2013

 

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 28 del 2013 l’importo di “Euro 148.800.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 162.800.000,00” e la parola “2013” è sostituita dalle seguenti “2013 e 2014”.

 

2. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 28 del 2013 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Per le misure a sostegno dell’equilibrio finanziario di Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001 – 2011, è autorizzato l’importo di Euro 40.000.000,00 a valere sul capitolo U51642 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020”.

 

 

Art. 17

Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994

 

1. La Regione Emilia-Romagna, per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994, è autorizzata a trasferire agli enti del Servizio sanitario regionale, per l’esercizio 2014, l'importo di Euro 6.000.000,00 a valere sul capitolo U51912, afferente all’U.P.B. 1.5.1.2.18137 – Gestioni liquidatorie ex UU.SS.LL.

 

 

Art. 18

Finanziamenti in conto capitale a favore di Aziende sanitarie ed enti del SSR

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie e agli enti del SSR finanziamenti per investimenti, derivanti da quote di pay-back delle aziende farmaceutiche, da destinare alla realizzazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché all'acquisto di tecnologie biomediche, informatiche e di altri beni ad utilità pluriennale aventi finalità sanitaria e socio-sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-sanitario. A tal fine è disposta per l’esercizio 2014 un’autorizzazione di spesa pari a Euro 25.500.000,00 a valere sul capitolo U65777 afferente all’U.P.B. 1.5.1.3.19070 – Programma regionale investimenti in sanità.

 

2. L’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, individua interventi e soggetti destinatari dei finanziamenti e definisce modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.

 

 

Art. 19

Aree di sosta e transito per minoranze nomadi

 

1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna), nell'ambito del capitolo U57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione di strutture di accoglienza, è disposta, per l’esercizio 2014, un’autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00.

 

2. Contestualmente, le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati a norma dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), a valere sul capitolo U68321, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060, sono revocate per l'importo di Euro 500.000,00.

 

 

Art. 20

Edilizia universitaria

 

1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2014, un’autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul capitolo U73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.

 

2. Contestualmente, l’autorizzazione per l’esercizio 2014 disposta da leggi regionali precedenti, a valere sul capitolo U73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510, è ridotta di euro 300.000,00.

 

 

Art. 21

Incremento del fondo di dotazione della Fondazione “Emilia-Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile pubblico regionale”

 

1. La Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 2014 è autorizzata a partecipare all'incremento del fondo di dotazione della Fondazione “Emilia-Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile pubblico regionale” con sede in Modena, della quale è già socio fondatore ai sensi della legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione “Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile pubblico regionale”), per un importo pari ad Euro 650.000,00. A tal fine è disposta un’autorizzazione di spesa di Euro 650.000,00 a valere sul capitolo U70623 nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27500 – Investimenti per lo sviluppo di attività culturali.”.

 

 

Art. 22

Modifiche ad autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sui sottoindicati capitoli nell’ambito delle rispettive U.P.B., sono ridotte come segue:

 

Progr.

Capitolo

UPB

Euro

1

)

U02698

1.2.3.3.4420

1.252,61

2

)

U04348

1.2.1.3.1600

75.000,00

3

)

U25525

1.3.3.3.10010

114.596,61

4

)

U30634

1.4.1.3.12630

3.231.299,35

5

)

U30640

1.4.1.3.12630

11.071,52

6

)

U32020

1.4.1.3.12670

10.344,33

7

)

U35305

1.4.2.3.14000

38.243,90

8

)

U37150

1.4.2.3.14150

43.456,88

9

)

U38030

1.4.2.3.14300

159.165,52

10

)

U41997

1.4.3.3.15820

200.000,00

11

)

U43270

1.4.3.3.16010

26.674,71

12

)

U43282

1.4.3.3.16010

49.675,24

13

)

U43654

1.4.3.3.16508

7.248,89

14

)

U46136

1.4.3.3.16654

11.628,11

15

)

U70718

1.6.5.3.27520

16.000,00

16

)

U73060

1.6.2.3.23500

243.583,33

17

)

U78707

1.6.6.3.28500

355.000,00.

 

 

Art. 23

Modifiche all’articolo 31 (Trasferimento all’esercizio 2014 delle autorizzazioni di spesa relative al 2013 finanziate con mezzi regionali) della legge regionale n. 28 del 2013

 

1. Il comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 28 del 2013 è sostituito dal seguente:

 

“1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all’esercizio 2014 a seguito della mancata assunzione dell’impegno nel corso dell’esercizio 2013:

 

Progr.

Capitolo

UPB

Euro

1

)

U02701

1.2.3.3.4420

30.500,00

2

)

U02708

1.2.3.3.4420

339,07

3

)

U02775

1.2.3.3.4420

75.509,38

4

)

U02800

1.2.3.3.4422

3.828,00

5

)

U03451

1.2.2.3.3100

63.454,05

6

)

U03453

1.2.2.3.3100

91.000,00

7

)

U03455

1.2.2.3.3100

2.525.312,87

8

)

U03850

1.2.3.3.4440

16,40

9

)

U03861

1.2.3.3.4440

28.132,88

10

)

U03905

1.2.1.3.1500

42.659,87

11

)

U03910

1.2.1.3.1510

784,46

12

)

U03925

1.2.1.3.1520

43.679,66

13

)

U03937

1.2.1.3.1510

780.448,73

14

)

U03939

1.2.1.3.1510

566.000,00

15

)

U04276

1.2.1.3.1600

24.426.337,40

16

)

U04348

1.2.1.3.1600

2.425.000,00

17

)

U14427

1.3.1.3.6212

18,30

18

)

U16332

1.3.1.3.6300

1.284.713,41

19

)

U16400

1.3.1.3.6300

761.666,70

20

)

U21088

1.3.2.3.8000

2.200.808,13

21

)

U22210

1.3.2.3.8260

2.422.293,58

22

)

U22258

1.3.2.3.8270

6.568.520,67

23

)

U23028

1.3.2.3.8300

40.299.621,91

24

)

U23752

1.3.2.3.8368

5.130.159,00

25

)

U25525

1.3.3.3.10010

438.801,50

26

)

U25528

1.3.3.3.10010

696.442,13

27

)

U25798

1.3.3.3.10010

915.852,08

28

)

U30634

1.4.1.3.12630

3.158.662,14

29

)

U30636

1.4.1.3.12630

600.000,00

30

)

U30638

1.4.1.3.12630

200.000,00

31

)

U30640

1.4.1.3.12630

1.855.053,48

32

)

U30885

1.4.1.3.12620

208.084,66

33

)

U31110

1.4.1.3.12650

16.968.992,56

34

)

U31116

1.4.1.3.12650

270.190,10

35

)

U32020

1.4.1.3.12670

289.655,67

36

)

U32045

1.4.1.3.12800

969.177,31

37

)

U32097

1.4.1.3.12735

4.902.007,20

38

)

U35305

1.4.2.3.14000

146.967,76

39

)

U35310

1.4.2.3.14000

105.788,81

40

)

U36186

1.4.2.3.14062

841,00

41

)

U36188

1.4.2.3.14062

236,05

42

)

U37250

1.4.2.3.14170

37.530,00

43

)

U37332

1.4.2.3.14220

1.695.844,16

44

)

U37344

1.4.2.3.14220

800.000,00

45

)

U37374

1.4.2.3.14220

5.605.596,17

46

)

U37378

1.4.2.3.14223

213.325,00

47

)

U37385

1.4.2.3.14223

821.681,89

48

)

U37404

1.4.2.3.14223

158.800,98

49

)

U37408

1.4.2.3.14223

5.886.386,31

50

)

U37431

1.4.2.3.14223

800.000,00

51

)

U37436

1.4.2.3.14223

4.125.077,10

52

)

U38027

1.4.2.3.14310

4.506.839,24

53

)

U38030

1.4.2.3.14300

71.990,80

54

)

U38090

1.4.2.3.14305

472.356,78

55

)

U39050

1.4.2.3.14500

895.577,51

56

)

U39220

1.4.2.3.14500

2.786.381,08

57

)

U39360

1.4.2.3.14555

847.433,20

58

)

U41250

1.4.3.3.15800

940.504,00

59

)

U41360

1.4.3.3.15800

915.199,25

60

)

U41570

1.4.3.3.15800

212.000,00

61

)

U41900

1.4.3.3.15820

51.402,56

62

)

U41997

1.4.3.3.15820

746.921,96

63

)

U43027

1.4.3.3.16000

632.715,97

64

)

U43221

1.4.3.3.16010

299.637,79

65

)

U43270

1.4.3.3.16010

12.254.171,66

66

)

U43282

1.4.3.3.16010

1.210.991,22

67

)

U45123

1.4.3.3.16420

242.620,42

68

)

U45125

1.4.3.3.16420

550.433,93

69

)

U45175

1.4.3.3.16200

499.888,47

70

)

U45177

1.4.3.3.16200

1.259.227,00

71

)

U45186

1.4.3.3.16200

3.993.224,38

72

)

U45194

1.4.3.3.16200

6.428,04

73

)

U46115

1.4.3.3.16600

86.196,82

74

)

U46125

1.4.3.3.16600

250.150,38

75

)

U46136

1.4.3.3.16654

3.081.385,72

76

)

U47114

1.4.4.3.17400

3.025.174,61

77

)

U47315

1.4.4.3.17400

2.000.000,00

78

)

U48050

1.4.4.3.17450

697.534,17

79

)

U57198

1.5.2.3.21000

175.000,00

80

)

U57200

1.5.2.3.21000

8.521.845,49

81

)

U57680

1.5.2.3.21060

996.602,21

82

)

U65721

1.5.1.3.19050

375.000,00

83

)

U65725

1.5.1.3.19050

367.844,03

84

)

U65729

1.5.1.3.19050

2.471.195,23

85

)

U65770

1.5.1.3.19070

51.803.223,35

86

)

U68321

1.5.2.3.21060

1.866.414,31

87

)

U70541

1.6.5.3.27500

283.033,52

88

)

U70545

1.6.5.3.27500

513,64

89

)

U70678

1.6.5.3.27500

1.596.342,20

90

)

U70715

1.6.5.3.27520

2.992.173,32

91

)

U70718

1.6.5.3.27520

5.890.748,98

92

)

U71566

1.6.5.3.27537

722.035,12

93

)

U71572

1.6.5.3.27540

1.449.317,23

94

)

U73060

1.6.2.3.23500

935.699,22

95

)

U73135

1.6.3.3.24510

376,41

96

)

U73140

1.6.3.3.24510

1.000.000,00

97

)

U78410

1.4.2.3.14384

9.106,90

98

)

U78458

1.4.2.3.14384

108.111,45

99

)

U78464

1.4.2.3.14384

92.800,00

100

)

U78705

1.6.6.3.28500

2.576.212,81

101

)

U78707

1.6.6.3.28500

1.275.000,00.

 

 

Art. 24

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1981 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano)

 

1. L’articolo 3 bis della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3 bis

Albo regionale delle imprese forestali

 

1. Al fine di assicurare adeguate garanzie di qualificazione, affidabilità e sicurezza delle imprese che operano nel settore agro-forestale e per le finalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), è istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi agricolo-forestali.

 

2. All'albo possono essere iscritte le imprese singole o associate che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti definiti con apposita direttiva regionale.

 

3. La Regione Emilia-Romagna gestisce la tenuta dell’albo, e con la direttiva di cui al comma 2, approvata con deliberazione della Giunta regionale, disciplina le modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione delle imprese dall'albo, e alla tenuta e aggiornamento del medesimo.

 

4. Per la gestione dell’albo e delle autorizzazioni previste dall’articolo 13 della presente legge è istituito un sistema informativo regionale. La Giunta regionale con successivi provvedimenti definisce i contenuti, gli aspetti organizzativi e le modalità di gestione del sistema informativo.

 

5. Al fine di promuovere la qualificazione e la sicurezza sul lavoro delle imprese che operano nel settore agro-forestale, la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione vigenti in materia, promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore.”.

 

 

Art. 25

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni)

 

1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) è inserito il seguente:

 

“Art. 12 bis

Propaganda elettorale indiretta

 

1. Nelle consultazioni referendarie per le variazioni territoriali e di denominazione di Comuni è garantita adeguata partecipazione a tutti coloro i quali, al di fuori dei partiti o gruppi politici titolati all’uso della propaganda elettorale diretta, intendano esprimersi a sostegno di una delle opzioni di voto oggetto di referendum.

 

2. In tali casi è consentita l’affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla consultazione referendaria, soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici, aventi le seguenti misure: metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei comuni sino a 10.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.

 

3. Gli interessati devono far pervenire apposita domanda al sindaco entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data fissata per la consultazione referendaria.

 

4. Il Comune provvede ad allestire tali spazi e, entro tre giorni dal termine di ricevimento delle domande, provvede a ripartire gli spazi suddetti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l’ordine di presentazione delle domande.

 

5. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per 1 metro di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.”.

 

2. Dopo l’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1996, è inserito il seguente:

 

“Art.13 bis

Norme di salvaguardia per i progetti di legge di fusione decaduti a fine legislatura

 

1. Quando il procedimento legislativo per la fusione di comuni avviato ai sensi all’articolo 8, commi 2 e 3, non possa concludersi entro la legislatura per lo scioglimento anticipato dell’Assemblea legislativa, pur intervenendo ai sensi dell’articolo 50, comma 6, dello Statuto regionale la decadenza dei relativi progetti di legge, sono fatti salvi gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento ed il procedimento legislativo si svolge secondo la procedura speciale di cui al presente articolo.

 

2. Entro trenta giorni dal suo insediamento, la Giunta nominata a seguito delle nuove elezioni regionali, apportate le necessarie modifiche al testo del progetto di legge di fusione nella sua versione originaria deliberata dalla precedente Giunta o in quella più avanzata deliberata dai competenti organi dell’Assemblea legislativa, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, può provvedere all’approvazione e alla tempestiva trasmissione dello stesso all’Assemblea legislativa.

 

3. La Commissione assembleare competente, esaminato il progetto di legge e preso atto dei pareri resi, provvede a licenziarlo e a trasmetterlo all’Assemblea legislativa entro trenta giorni dall’iscrizione all’ordine del giorno generale dell’Assemblea.

 

4. Esaminato il testo licenziato dalla Commissione, l’Assemblea legislativa delibera nei successivi 15 giorni se procedere o meno all’indizione del referendum e il procedimento legislativo prosegue secondo la procedura ordinaria.

 

5. Qualora, nelle ipotesi di cui al comma 1, al progetto di legge di fusione decaduto si fossero applicate le speciali norme di cui all’articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), la loro applicazione prosegue sino alla conclusione del nuovo procedimento di fusione disciplinato a norma del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.”.

 

 

 

 

Art. 26

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale)

 

1. Al comma 1 bis dell’articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.

 

 

Art. 27

Norme in materia di distribuzione carburanti per autotrazione

 

1. I titolari delle autorizzazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) possono sospendere l’esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a dodici mesi.

 

2. Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell’autorizzazione, da presentarsi entro la scadenza di cui al comma 1, può autorizzare un’ulteriore sospensione dell’attività dell’impianto per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell’utenza.

 

3. Al termine dei periodi di cui ai commi 1 e 2, in assenza della riapertura dell’impianto, l’autorizzazione all’esercizio si intende decaduta e il titolare deve mettere il sito in pristino entro il termine stabilito dal Comune, nel rispetto delle norme vigenti.

 

 

Art. 28

Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1999 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica)

 

1. Il comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) è sostituito dal seguente:

 

“5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sette del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventitré del giorno stesso.”.

 

 

Art. 29

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio)

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 ter della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) sono aggiunti i seguenti:

 

“3 bis. In attuazione dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all’interno dell’area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all’articolo A-9 dell’allegato della presente legge. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati con la soprelevazione dell’edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell’edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all’articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori.

 

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull’altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.”.

 

 

Art. 30

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2001 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA))

 

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) è sostituito dal seguente:

 

“1. Sono organi dell’Agenzia il Direttore ed il Revisore unico.”

 

2. L’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2001 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 7

Revisore unico

 

1. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra soggetti in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e resta in carica quattro anni.

 

2. Il Revisore esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.

 

3. Il Revisore presenta ogni sei mesi al Direttore, alla Commissione assembleare competente e alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e sulla conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

 

4. L’indennità annua lorda spettante al Revisore è fissata dalla Giunta regionale.”.

 

 

Art. 31

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna)

 

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente:

 

“Art. 10 bis

Attrattività turistica

 

1. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), la Regione Emilia-Romagna, sulla base delle modalità e dei criteri definiti dalla Giunta regionale, finanzia le iniziative di promozione e sostegno alla commercializzazione turistica realizzate da APT servizi s.r.l. al fine di accrescere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio regionale appenninico.”.

 

 

Art. 32

Proroga del Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale

 

1. Il Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale 2011-2013, in attuazione dell’articolo 9, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), è prorogato fino all’approvazione del nuovo Piano triennale da parte dell'Assemblea legislativa.

 

 

 

Art. 33

Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 (Disposizioni in materia tributaria)

 

1. L’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 2

Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF

 

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all’aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:

 

a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;

 

b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;

 

c) di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;

 

d) di 1,00 punti percentuali per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;

 

e) di 1,10 punti percentuali per i redditi oltre 75.000,00 euro.”.

 

2. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e ai periodi precedenti continua ad applicarsi la normativa previgente all’entrata in vigore della presente legge.

 

3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano minori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio pluriennale 2014-2016. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

 

 

 

Art. 34

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e norma transitoria

 

1. Alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 5 dell’articolo 7, la locuzione “, d’intesa con le province, sono specificati e articolati i compiti e gli obiettivi della sezione giovani” è soppressa;

 

b) dopo l’articolo 33 è inserito il seguente:

 

"Art. 33 bis

Realizzazione dei programmi regionali

 

1. La Regione, sulla base degli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), realizza i propri programmi di intervento a favore dei giovani attraverso le Unioni di Comuni ed i Comuni capoluogo di provincia, ove non siano inclusi in Unioni.

 

2. Per la realizzazione dei programmi regionali, gli Enti locali di cui al comma 1 presentano alla Regione progetti con riferimento al proprio ambito territoriale ottimale di riferimento.”.

 

c) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 5 e l’articolo 36 sono abrogati.

 

2. Ai procedimenti in corso, in attuazione dell’articolo 47, commi 5 e 7, della legge regionale n. 14 del 2008, fino alla loro conclusione, si applicano le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 35

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche)

 

1. Il comma 2 bis dell’articolo 6 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche) è sostituito dal seguente:

 

“2 bis. Se durante il periodo di sospensione l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, la sospensione si intende revocata, comunque non prima di un mese dalla data di inizio della sanzione. In questo caso il Comune prende atto della dichiarazione sostitutiva e la sottopone al controllo di veridicità ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.”.

 

 

Art. 36

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2011 (Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale)

 

1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) è sostituito dal seguente:

 

“1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003, nonché la realizzazione delle finalità espresse nella presente legge, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), settori interconnessi e specifici dedicati a: istruzione, compresa l’istruzione dell’infanzia, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria, formazione professionale, compresa la formazione superiore e l’educazione degli adulti e lavoro.”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge n. 5 del 2011 è sostituito dal seguente:

 

“2. Tali settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:

 

a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione della rete scolastica e formativa, nonché alle altre attività di programmazione di competenza della Giunta regionale sulle materie oggetto dei diversi settori indicati al comma 1;

 

b) studio, analisi e statistiche del fenomeno scolastico e formativo anche attraverso l’interpolazione di serie storiche;

 

c) supporto alla comunicazione e promozione dell'offerta di istruzione e formazione sul proprio territorio;

 

d) raggiungimento del successo scolastico e formativo;

 

e) interventi integrati per la prevenzione della dispersione scolastica, del disagio sociale, della devianza e dell’insuccesso formativo;

 

f) programmazione dei finanziamenti agli enti locali e la razionalizzazione dei servizi di diritto allo studio e trasporto scolastico;

 

g) assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;

 

h) gestione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività relative all'offerta educativa e formativa;

 

i) raccolta e conservazione delle certificazioni delle competenze;

 

j) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

 

k) promozione di politiche per le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;

 

l) supporto per sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;

 

m) promozione di interventi perequativi;

 

n) educazione degli adulti;

 

o) educazione alla salute;

 

p) individuazione della popolazione studentesca soggetta a rischio sismico e idrogeologico;

 

q) analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.”.

 

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 è inserito il seguente:

 

“5 bis. Il Sistema informativo regionale di cui al comma 1, si raccorda con il sistema informativo della formazione professionale e del lavoro, nonché con i sistemi informativi contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e gestiti da soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, Ministero dell’Istruzione università e ricerca, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Istituto nazionale della previdenza sociale, Camere di commercio, Università, Enti locali, organismi formativi, nonché da altre Regioni e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso l’interconnessione fra le banche dati e la comunicazione di dati personali definiti tramite accordi e intese, nel rispetto e nell’osservanza delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali sopra richiamate e del regolamento regionale in materia.”.

 

4. Al comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I dati dei percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato, contenuti nell’anagrafe regionale degli studenti, costituiscono un supporto informativo del sistema informativo lavoro, contribuendo alla predisposizione del libretto formativo di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003.”.

 

5. Il comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 è sostituito dal seguente:

 

“8. Per le finalità di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7, la Giunta regionale acquisisce dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi le informazioni sui percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato, individuate attraverso la comunicazione dei seguenti dati personali:

 

a) dati anagrafici, residenza, domicilio, recapiti, cittadinanza, codice fiscale;

 

b) istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;

 

c) organismi formativi;

 

d) indirizzo di studi prescelto;

 

e) frequenza scolastica;

 

f) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.”.

 

6. All’articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

 

”8 bis. I dati degli studenti vengono conservati fino all’inserimento lavorativo e comunque fino al compimento del ventiquattresimo anno di età, conformemente a quanto previsto dagli indicatori International Standard Classification of Education (ISCED).”.

 

 

Art. 37

Norma transitoria in materia di anagrafe regionale degli studenti

 

1. Nelle more dell’approvazione dell’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo.2, comma1, lett. c), della legge 28 marzo 2003 n.53), l’anagrafe regionale degli studenti, disciplinata dall’articolo 12 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'Istruzione e formazione professionale), è implementata dai dati personali degli studenti raccolti dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi, relativi ai:

 

a) percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di apprendistato svolti nel territorio regionale;

 

b) percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di apprendistato svolti in altre regioni da studenti residenti in Emilia-Romagna.”.

 

 

Art. 38

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2012 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) le parole “30 settembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.

 

 

Art. 39

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012 (Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015)

 

1. Al comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015), la parola “triennale” è sostituita dalla parola “quadriennale” e le parole “negli anni 2012 e 2013” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2012, 2013 e 2014”.

 

2. Al comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012, le parole “sei milioni” sono sostituite dalle parole “otto milioni”.

 

 

Art. 40

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza)

 

1. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), in fine, dopo la parola “subentranti” sono aggiunte le seguenti: “decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione del piano a tali enti”.

 

2. Al comma 3 bis dell’articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Salva diversa espressa disciplina statutaria, i Comuni aderenti all’Unione che devono rinnovare i propri rappresentanti nel Consiglio dell’Unione, in assenza di minoranza consiliare derivante dall’originaria composizione del Consiglio comunale, essendovi stata votata un’unica lista, eleggono i propri rappresentanti nel numero complessivamente spettante, anche se tutti appartenenti alla stessa lista.”.

 

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2012 sono aggiunti i seguenti:

 

“6 bis. La Regione, al fine di garantire la migliore attuazione della legislazione sull'ordinamento degli enti locali, in presenza di modifiche legislative statali o regionali riguardanti gli assetti del governo locale, con particolare riferimento all’esercizio associato delle funzioni, dispone interventi formativi e di alto approfondimento rivolti al personale e agli amministratori degli enti locali, indirizzati ad assicurare lo sviluppo delle politiche territoriali e a consolidare sistemi di relazione tra le istituzioni interessate.

 

6 ter. La Regione può altresì concedere contributi all’ANCI per l'attuazione degli interventi formativi rivolti al personale e agli amministratori degli enti locali, indirizzati ad assicurare lo sviluppo delle politiche territoriali e a consolidare sistemi di relazione tra le istituzioni interessate di cui al comma 6 bis.”.

 

 

Art. 41

Ulteriori misure applicative della legge regionale n. 21 del 2012

 

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 32, commi 3 e 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), qualora almeno la metà dei Comuni appartenenti alla Comunità montana abbia approvato lo statuto delle Unioni comprese nei diversi ambiti territoriali ottimali in cui sono stati inclusi a seguito dell’attuazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, la Comunità montana è estinta. In tale ipotesi, la Comunità montana si estingue l’ultimo giorno del mese successivo all’insediamento dell’ultimo dei Consigli delle Unioni subentranti.

 

2. Le Unioni di cui al comma 1 continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi della preesistente Comunità montana per i Comuni ad essa aderenti nonché per i Comuni montani, già appartenenti alla Comunità montana, che risultano inclusi nel medesimo ambito territoriale.

 

3. Nei casi di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012 e nell’ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo, il piano successorio può prevedere che le funzioni e i compiti delegati con legge regionale alla Comunità montana vengano esercitati da una delle Unioni subentranti anche per i Comuni della medesima Comunità montana che appartengano ad altra Unione. Le modalità di esercizio delle suddette funzioni e compiti possono essere regolate mediante apposita convenzione.

 

 

Art. 42

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)

 

1. Al comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) le parole “, sono applicate dall'Ausl territorialmente competente” sono sostituite dalle parole “sono applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l’infrazione”.

 

 

Art. 43

Norma di interpretazione autentica dell’articolo 7 comma 1, lettera f), e comma 2 della legge regionale n. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia)

 

1. L’articolo 7, comma 1, lettera f), e comma 2 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), si interpreta nel senso che costituiscono attività edilizia libera e possono essere attuate senza titolo abilitativo edilizio, sia le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze che abbiano carattere contingente e temporaneo, sia le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze stagionali, a condizione che, in entrambi i casi, le opere siano realizzate nel rispetto della disciplina dell’attività edilizia di cui all’articolo 9, comma 3, della stessa legge regionale n. 15 del 2013, le opere siano destinate ad essere rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, e l’esecuzione delle opere sia preceduta dalla comunicazione allo sportello unico della data di effettivo inizio dei lavori di allestimento e della data di completa rimozione del manufatto.

 

 

Art. 44

Formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno

 

1. Per il finanziamento delle attività di formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2009, n. 11 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6), nell’ambito di accordi interistituzionali in collaborazione con i Presidenti dei tribunali e le organizzazioni di volontariato, è autorizzata una spesa annua di Euro 30.000 a favore dei Comuni e/o delle Unioni di Comuni.

 

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si fa fronte, per l’esercizio finanziario 2014, nei limiti dei fondi previsti nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.2.25245 – Accesso al sapere, istruzione e formazione professionale, del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 anche mediante la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione di appositi capitoli. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle eventuali variazioni al bilancio 2014 che si rendessero necessarie.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

 

 

Art. 45

Copertura finanziaria

 

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 – stato di previsione dell’entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

 

Art. 46

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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