Espandi Indice

Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

Share
Oggetto n. 872
Presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche (delibera di Giunta n. 2009 del 20 12 10). Testo base

Testo:

Presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da
parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche
Articolo 1
Oggetto
1. La presente legge, nell'ambito delle competenze regionali in
materia di commercio ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della
Costituzione, e in attuazione dell'articolo 28, comma 2-bis, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59), disciplina l'obbligo di
presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree
pubbliche.
Articolo 2
Obbligo di presentazione del DURC
1. Il rilascio e la reintestazione delle autorizzazioni
all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono
soggette alla presentazione del DURC, di cui all'articolo 1, comma
1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria 2007).
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del
rilascio o della reintestazione dell'autorizzazione il Comune,
avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni degli
operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello
regionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, verifica la sussistenza del documento. L'obbligo della
presentazione del DURC si applica anche agli operatori del commercio
su aree pubbliche che hanno ottenuto il rilascio o la reintestazione
dell'autorizzazione precedentemente all'entrata in vigore della
presente legge.
3. Le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla
data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le
quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo
versamento contributivo, presentano il DURC entro centottanta giorni
dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.
4. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della
gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla
presentazione del DURC da parte del cessionario, con le modalità
previste nella presente legge.
5. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di
soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata alla presentazione
del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3
della presente legge, se tali documenti, nella Regione in cui si è
ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per
l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.
Articolo 3
Documenti sostitutivi del DURC
1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione
all'INAIL, gli adempimenti di cui all'articolo 2 sono assolti con la
presentazione del certificato di regolarità contributiva emesso
dall'INPS.
2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione
equivalente al DURC o al Certificato di regolarità contributiva
rilasciata nello Stato membro d'origine.
Articolo 4
Rateizzazione del debito contributivo
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle
aree pubbliche è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno
ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito
contributivo.
Articolo 5
Validità del documento
1. Ai fini della presente legge e fino all'entrata in vigore di
diversa disposizione statale, il DURC e il certificato di regolarità
contributiva hanno la validità prevista dall'articolo 41, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa).
Articolo 6
Sanzioni
1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, l'autorizzazione è
revocata in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti,
del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
2. Nell'ipotesi di cui articolo 2, comma 2, l'autorizzazione è
sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione, nei termini
ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui
all'articolo 3.
3. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione
dell'autorizzazione non si computano ai fini della revoca di cui
all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme
per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
4. L'autorizzazione è revocata qualora, decorsi i sei mesi di
sospensione di cui al comma 2, l'interessato non abbia regolarizzato
la propria posizione con la presentazione del DURC o della
documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
Espandi Indice