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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 877
Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752

Relazione:

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE MARIO MAZZOTTI
RELATORE DELLA COMMISSIONE
Il progetto di legge che oggi sottoponiamo all'Aula ha subito
importanti modifiche e miglioramenti durante l'iter in commissione.
Nel ringraziare i colleghi commissari per il clima positivo che ha
caratterizzato i lavori, sottolineo una volta di più l'importanza di
uno strumento quale quello dell'Udienza Conoscitiva, momento vero di
partecipazione della società regionale all'attività delle
Istituzioni ed utile stimolo ed approfondimento all'attività
legislativa che ci siamo proposti di compiere.
Al centro della modifica normativa che proponiamo c'è l'obiettivo di
creare tutte le condizioni necessarie alla valorizzazione
della risorsa tartufo .
Le implicazioni sono vaste, spaziando dalla tutela ambientale alla
valorizzazione agricola, dal ruolo dell'associazionismo alla
promozione turistico - commerciale.
Da questo punto di vista l'attuale l.r. 24 del 1991 mostra infatti i
segni del tempo e, soprattutto, manca di fornire un quadro organico
di iniziative atte alla valorizzazione di questo patrimonio
ambientale che, in una Regione come la nostra, mostra di avere
concrete possibilità di sviluppo.
L'Emilia-Romagna vanta infatti una produzione di grande qualità,
caratterizzata da generi e specie eccellenti e da una
diversificazione territoriale che, se inserita all'interno di un
sistema regionale a rete, potrà valorizzare ulteriormente
l'eccellenza che rappresenta.
Le realtà locali, le loro tipicità, le manifestazioni e gli eventi
che sanno e sapranno produrre, possono essere volano di crescita del
settore anche al di fuori dell'ambito regionale.
Il confronto con altre normative regionali più aggiornate ed
organiche e l'ascolto diretto dei soggetti coinvolti in questo
settore - soprattutto dei tartufai e degli agricoltori - ci hanno
permesso di meglio ponderare ed equilibrare i legittimi interessi in
campo.
La discussione con gli Enti Locali, in particolare con le Province a
cui spetta la gestione amministrativa della materia, ha evidenziato
lacune e suggerito soluzioni che abbiamo cercato di recepire.
L'occasione inoltre, grazie ad un confronto non estemporaneo con i
Servizi interessati, è risultata utile per inserire una serie di
modifiche ed integrazioni tecniche di cui la legge abbisogna alla
luce dell'esperienza maturata negli anni.
E' inoltre importante sottolineare il ruolo consultivo del tutto
inedito che la norma assegna ai Comuni, recependo così
un'indicazione molto forte in tal senso venuta dall'Udienza
Conoscitiva.
Sebbene non tutte le problematiche emerse trovino soluzione,
dovendoci muovere entro i limiti di una potestà legislativa
concorrente, il testo che presentiamo raggiunge un buon punto di
equilibrio ed offra ampi spazi di crescita al settore.
Viene inoltre affrontato il tema della finalizzazione delle entrate
provenienti dal settore ad interventi e iniziative da attuarsi a
favore dei programmi e dei progetti rivolti allo sviluppo e alla
valorizzazione del patrimonio tartufigeno.
Non è stato invece possibile intervenire con un incremento della
tassa di concessione a carico dei tesserati, proposta avanzata dalle
stesse Associazioni dei tartufai, in quanto la stessa rientra in
quella fattispecie di entrata, al pari di molte addizionali locali,
sottoposte al blocco da parte di disposizioni nazionali.
E' questo un tema che resta aperto e se si riterrà opportuno sarà
possibile affrontarlo, quando il blocco sarà rimosso, con un
provvedimento da inserirsi nella finanziaria regionale.
Quanto alle risorse da destinare al settore la Commissione
assembleare unanimemente concorda con la richiesta alla Giunta di
vedere finanziati le previsioni normative della legge stessa.
Prima di passare ad un esame più puntuale dell'articolato sottoposto
al giudizio dell'Aula, è certamente opportuno sottolineare i punti
cardine della modifica che si propongono:
- la previsione di un panorama organico di azioni ed iniziative
legate alla valorizzazione, tutela e promozione della risorsa
tartufo ;
- il nesso inscindibile fra valorizzazione del patrimonio
tartufigeno e conservazione e tutela dell'ambiente in senso lato;
- la valorizzazione del ruolo dell'associazionismo e l'importanza
dei momenti consultivi a partire dalle occasioni di confronto con le
Province nella programmazione di settore.
Resta salvo l'impianto dell'attuale normativa, che investe le
province di tutte le funzioni amministrative salvo quelle
espressamente riservate alla regione per motivi di coordinamento
sovra territoriale.
Già dalla modifica dell'articolo 1 - articolo 2 PdL - emergono
chiaramente i due aspetti di cui si è detto, ovvero quello della
tutela e della promozione del patrimonio tartufigeno ed il ruolo
centrale che l'associazionismo può e deve svolgere nella promozione
del settore.
L'aggiunta, all'articolo 3 di sostituzione dell'art. 2 dell'attuale
legge, dei Consorzi di Bonifica fra gli enti di cui le Province si
possono avvalere per l'espletamento delle funzioni previste risponde
all'esigenza di considerare con maggiore attenzione le
caratteristiche ambientali e le esigenze manutentive di ambienti
quali depositi alluvionali o conoidi dei fiumi, luoghi privilegiati
per la crescita dei tartufi.
Parecchie le innovazioni introdotte con l'articolo 4 in tema di
tartuficoltura. In primo luogo vengono definite nello specifico cosa
siano le tartufaie controllate e coltivate al fine di introdurre
l'equiparazione delle seconde all'arboricoltura da legno. Ciò
permette di risolvere un problema molto sentito dagli imprenditori
agricoli che, nella gestione delle tartufaie coltivate, si trovavano
nell'incongruenza di non potere attuare determinate pratiche
colturali agricole perché la tartufaia impiantata veniva equiparata
a bosco anche nelle modalità di manutenzione.
Altra importante novità è lo snellimento delle prescrizioni sulle
tartufaie previste dalla tabella allegata all'attuale legge.
Interveniamo dunque abrogando la tabella e riportando in legge, in
maniera più snella, i dettami necessari al riconoscimento delle
tartufaie controllate, mentre delegifichiamo completamente le
coltivate che, piantate ex-novo, sono da considerarsi alla stregua
di una coltivazione agricola.
Col nuovo comma 2bis ci proponiamo di sanare un'incongruenza fra
l'introito per mancato reddito di fronte all'impianto di superfici
imboschite con contributi UE e la richiesta di riconoscere sullo
stesso terreno una tartufaia che invece produce reddito. Con la
formulazione qui proposta sostanzialmente prevediamo che si
espliciti la non concomitanza dei due fattori.
L'ultima importante novità introdotta da questo articolo riguarda le
modalità attraverso cui la provincia giunge alla programmazione
triennale della superficie concedibile per l'impianto di tartufaie
riservate. Riteniamo che questo appuntamento possa divenire uno di
quei momenti nuovi di concertazione e confronto di cui si diceva in
apertura, per cui si prevede un momento di confronto non solo con le
associazioni agricole ma con tutti i soggetti territoriali legati al
tartufo, ivi compresi i Comuni, il cui ruolo consultivo questa legge
vuole valorizzare facendosi così interprete di una richiesta da più
parti venuta in sede di Udienza Conoscitiva.
La modifica all'articolo 5 apportata con l'articolo 6 del PdL
esplicita la tipologia delle tabelle di delimitazione delle
tartufaie e la modalità della loro collocazione. Nel tentare di dare
una risposta puramente operativa alle modalità di discernimento dei
confini demaniali dei terreni a ridosso dei corsi d'acqua pubblici,
si rende esplicito il riferimento alla cartografia catastale.
Le modifiche apportate dall'articolo 7 del pdl rispondono
all'esigenza di aggiornare i riferimenti normativi ed eliminare il
riferimenti alla Commissione vivaistica non più operante.
Interveniamo inoltre per sanare un vuoto che riguarda l'attuale
mancanza di un disciplinare di produzione per le piante micorizzate.
L'articolo 8 accoglie l'ipotesi di prevedere corsi di preparazione
agli esami per il conseguimento del tesserino necessario alla
raccolta, organizzati dalle Province e senza che ciò comporti oneri
aggiuntivi.
Con l'articolo 9 interveniamo sulle fasce orarie previste per la
raccolta sostituendo alla previsione di orari definiti il divieto
generico di raccolta notturna da un'ora dopo il tramonto ad un'ora
prima dell'alba , come definito dalla legge statale.
All'articolo 13, modificato dall'articolo 10 del PdL, viene
introdotta una variazione al periodo di raccolta del tuber albidum,
ferma restando l'attuale possibilità per le Province di derogare in
base alle esigenze produttive ed ecologiche locali.
L'articolo 11 di modifica all'art. 14 dell'attuale legge introduce
il parere consultivo anche della Commissione di cui all'articolo 30,
sempre nell'intenzione di garantire un maggiore coinvolgimento della
dimensione locale.
Il nuovo comma 1bis ha invece l'obiettivo di garantire una
manutenzione che, fatta salva la necessaria garanzia di compiere
ogni intervento necessario a garantire la sicurezza idraulica, tenga
conto delle potenzialità tartufigene di alcune specie arboree ed
erbacee presenti in collina lungo i corsi d'acqua.
Con l'articolo 12 integriamo le previsioni dell'articolo 18 sulle
infrazioni, prevedendo due nuove fattispecie di infrazioni
sanzionate: la collocazione di tabelle di delimitazione delle
tartufaie controllate e coltivate nei terreni appartenenti al
demanio idrico e il mancato rispetto del disciplinare di produzione
delle piante micorizzate che abbiamo introdotto all'art. 7.
Quanto all'articolo 20 concernente la tutela e valorizzazione delle
aree pubbliche (articolo 13 PdL), aumentiamo lo spazio
dell'intervento e del supporto associativo alle Province con la
nuova previsione di giornate ecologiche affidate ai tartufai ed
interventi colturali di manutenzione delle piante tartufigene. E'
prevista la possibilità per le associazioni dei tartufai di gestire
tartufaie pubbliche in convenzione.
L'articolo 15 introduce un articolato completamente nuovo, formato
da 5 articoli, dal 24bis al 24sexies, relativi alle azioni di
promozione e sviluppo della risorsa tartufo che la Regione
programma e finanzia in collaborazione con le realtà locali.
Con l'articolo 24 bis si introduce un'ampia serie di interventi per
lo sviluppo del tartufo: attività di studio e formazione, di tutela,
promozione e valorizzazione commerciale e ambientale, sostegno a
fiere e manifestazioni attraverso bandi aperti sia alle Province che
agli enti di ricerca e sperimentazione.
Gli articoli dal 24 ter al 24 sexties prevedono:
- la redazione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo
e la promozione di percorsi ad esso dedicate;
- la collaborazione fra Regione ed enti di ricerca/Università per
attività di studio, ricerca e sperimentazione;
- la convocazione di una Conferenza annuale di ambito regionale;
- la redazione di uno strumento tecnico-scientifico quale la carta
regionale delle aree tartufigene, ad aggiornamento quinquennale, i
cui contenuti e modalità sono rimandati a successiva deliberazione
di Giunta.
L'articolo 16 del PdL interviene in modifica dell'articolo 26
dell'attuale legge, ed insiste sul nesso esistente fra
valorizzazione dell'associazionismo e valorizzazione del patrimonio
tartufigeno, sottolinea fra gli obiettivi dell'associazionismo la
salvaguardia, il miglioramento e la valorizzazione del patrimonio
tartufigeno.
Con l'articolo 17 di riscrittura dell'articolo 27 prevediamo
l'istituzione nel bilancio regionale di capitoli dedicati. Viene
inoltre introdotta la specifica per cui la ripartizione delle somme
fra le Province tiene conto anche del numero dei tesserati su base
provinciale, della presenza di manifestazioni di rilievo legate al
tartufo e dell'effettiva realizzazione della carta di cui all'art.
24 sexties.
L'articolo 18 infine vuole ritagliare un ruolo di maggiore rilievo
per la Commissione consultiva provinciale quale luogo dell'incontro
e del confronto fra la provincia e l'associazionismo, introducendo
meccanismi che ne garantiscano la puntuale convocazione e modalità
di funzionamento attente all'inclusione. Alla Commissione sono
sempre invitati anche i Comuni e gli Enti gestori di parchi e
riserve provinciali, al fine di rendere questo spazio un momento di
reale confronto e proposta per il territorio.
Con l'articolo 19 del progetto infine abroghiamo la tabella allegata
alla legge il cui dettato, nelle parti ritenute necessarie, è stato
riassorbito, come detto, in corpo di legge.
Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 Disciplina
della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio
regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 877 N. 1/2011
Assemblea Legislativa
III Commissione Permanente
Territorio, Ambiente, Mobilità
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Mazzotti, Monari,
Piva, Alessandrini, Montanari, Moriconi, Zoffoli, Carini, Pagani,
Ferrari, Montani, Marani, Costi, Casadei, Pariani e Luciano Vecchi:
Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 Disciplina
della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio
regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n.48
del 23/12/2010
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta antimeridiana del
03/03/2011
Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 Disciplina
della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio
regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752
I N D I C E
Art. 1 Modifica del titolo della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 2 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 3 Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 4 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 5 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 6 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 7 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 8 Integrazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 9 Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 10 Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 11 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 12 Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 24
del 1991
Art. 13 Modifica all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 14 Sostituzione della rubrica del Titolo V della legge
regionale n. 24 del 1991
Art. 15 Integrazione della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 16 Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 24
del 1991
Art. 17 Modifica dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 18 Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 19 Abrogazione della tabella allegata alla legge regionale n.
24 del 1991
Art. 1
Modifica del titolo della legge regionale n. 24 del 1991
1. Nel titolo della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24
(Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel
territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n.
752), le parole: in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n.
752 sono così sostituite: e della valorizzazione del patrimonio
tartufigeno regionale. .
Art. 2
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge
regionale n. 24 del 1991 sono così sostituite:
a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore
tartuficolo attraverso la conservazione, il ripristino ed il
potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa
a dimora delle piante tartufigene;
b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio
tartuficolo pubblico avvalendosi anche del contributo
dell'associazionismo di settore;
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell' articolo 1 della legge
regionale n. 24 del 1991 è aggiunta la seguente lettera:
b bis) sostenere le potenzialità turistiche, culturali, commerciali
ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del
tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche
anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di percorsi gastronomici
dedicati. .
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991
1. L' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991 è così
sostituito:
Art. 2
Compiti e funzioni
1. La Regione definisce i criteri generali e adotta gli atti di
indirizzo relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio
tartuficolo regionale ed allo sviluppo della tartuficoltura.
2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative
all'applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente
assegnate alla Giunta regionale o necessitanti di un coordinamento
sovraprovinciale.
3. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge
le Province possono avvalersi:
a) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato,
nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione
Emilia-Romagna;
b) dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto del
1984 n. 42 (Nuove norme in materia di bonifica. Delega di funzioni
amministrative);
c) dei servizi tecnici di bacino di cui alla legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale); .
Art. 4
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Prima del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del
1991 sono aggiunti i seguenti commi:
01. Per la tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale
sottoposta a miglioramenti e/o incrementi , così come previsti dal
presente articolo. Per tartufaia coltivata si intende un impianto
specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, la cui
micorizzazione sia certificata, sottoposte ad appropriate cure
colturali ricorrenti, indicate dal presente articolo.
02. Le tartufaie coltivate sono assimilate agli impianti per
arboricoltura da legno come definiti all'articolo 2, comma 5 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della
L. 5 marzo 2001, n. 57) e soggette alle norme per la gestione degli
impianti per l'arboricoltura da legno di cui alle prescrizioni di
massima e di polizia forestale della Regione Emilia-Romagna. .
2. Al comma 2 dell'articolo 3 ed in ogni altra successiva ricorrenza
della legge regionale n. 24 del 1991, le parole l'ente delegato
sono sostituite dalla parola la Provincia .
3. Il numero 4 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della
legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:
4) piano colturale per il miglioramento della tartufaia naturale
che riporti le pratiche colturali nonché l'incremento della
tartufaia stessa con la messa a dimora di idonee piante arboree ed
arbustive tartufi gene. Il piano potrà prevedere i seguenti
interventi:
a) messa a dimora di piante autoctone arboree ed arbustive
tartufigene comprese le eventuali cure colturali;
b) realizzazione e/o manutenzione di opere di regimazione delle
acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco,
palificate e graticciate;
c) interventi di diradamento e di controllo della vegetazione
infestante.
È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di
piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il
riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro.
Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere
effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli
equilibri della tartufaia, la Provincia competente può derogare a
quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei
centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2
della legge n. 752 del 1985. .
4. Al numero 3 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della
legge regionale n. 24 del 1991 le parole dimostri la presenza nel
terreno proposto delle caratteristiche indicate dal punto 1
dell'allegata tabella e contenga altresì: sono sostituite dalle
parole illustri le caratteristiche fisico-chimiche del terreno e
contenga altresì: .
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del
1991 è aggiunto il seguente comma:
2 bis. È ammesso il riconoscimento di tartufaie coltivate per
soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti
pubblici, a condizione che la tipologia dell'impianto sia
riconducibile all' arboricoltura da legno e che tale riconoscimento
non contrasti con specifici impegni in corso. Ai casi in questione
si applica il divieto di raccolta di cui all'articolo 18 della legge
n. 752 del 1985 per un periodo di quindici anni dal momento
dell'impianto e comunque per il periodo in riferimento al quale per
le medesime superfici sono corrisposti o dovuti pagamenti per
perdita di reddito . Alle stesse condizioni è ammesso il
riconoscimento di tartufaie controllate per soprassuoli originati da
imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici qualora le
tipologie di intervento siano riconducibili a bosco e/o bosco
permanente. .
6. Al comma 3bis dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del
1991 le parole di norma sono soppresse e dopo le parole
organizzazioni professionali agricole, sono aggiunte le parole le
associazioni dei tartufai, i Comuni e la Commissione di cui
all'articolo 30 della presente legge, .
Art. 5
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24 del 1991 le
parole , anche in riferimento all'allegata tabella. sono
soppresse.
Art. 6
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 della 1991
le parole , abbia le caratteristiche richieste dal punto 2
dell'allegata tabella sono soppresse.
2. Al comma 4 dell' articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991
dopo le parole legge 16 dicembre 1985, n. 752. sono aggiunte le
seguenti: Le tabelle, poste
ad almeno 2,50 metri dal suolo, devono essere visibili da ogni punto
di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il
precedente ed il successivo. La scritta, autorizzata, in stampatello
e ben leggibile, riporta: Raccolta di tartufi riservata.
3. Al comma 4bis dell' articolo 5 della legge regionale n. 24 del
1991 dopo le parole nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti,
scolatoi pubblici di proprietà demaniale sono aggiunte le seguenti
e nella porzione di territorio adiacente risultante demaniale dalla
cartografia catastale, .
Art. 7
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991
1.
Il comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991 è
così sostituito:
1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata
alla disciplina di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3
(Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa
fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19
gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31) e alla legge regionale 6
luglio 2007, n. 10 (Norme sulla produzione e commercializzazione
delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione)
per le specie di cui in allegato alla stessa.
2. Il comma 2 dell' articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991
è così sostituito:
2. La Regione con proprio atto istituisce la certificazione delle
piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di
produzione. .
Art. 8
Integrazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991
è aggiunto il seguente comma:
3 bis. Le Province, direttamente o attraverso le Associazioni
locali dei raccoglitori, possono promuovere lo svolgimento di corsi
di formazione e preparazione volti a sostenere l'esame di cui al
comma precedente senza oneri per l'amministrazione. .
Art. 9
Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1991
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale
n. 24 del 1991 è così sostituita:
c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e
comunque da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba; .
Art. 10
Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991
1.
Alla lettera f) del comma 1 dell' articolo 13 della legge regionale
n. 24 del 1991 le parole: dal 1° novembre al 31 marzo per le zone
di pianura sono sostituite dalle seguenti dal 1° dicembre al 15
aprile per le zone di pianura; .
2.
Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2011
sono aggiunte le parole ed alle disposizioni di cui agli articoli
8, 9, 10 e 11 della presente legge. .
Art. 11
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 1 dell' articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991
le parole di cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n.11 sono
sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 8 della legge
regionale 17 febbraio 2005 n. 6 (Disciplina della formazione e della
gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei
siti della rete natura 2000) e delle Province, che si esprimono
sentite le Commissioni di cui all'articolo 30 della presente legge.
2. Dopo il comma 1 dell' articolo 14 della legge regionale n. 24 del
1991 è aggiunto il seguente comma:
1bis. Nei territori collinari rientranti nelle aree di cui
all'articolo 24 sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo
le sponde dei corsi d'acqua tiene conto della presenza di specie
tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica e/o la fine della
produttività di tali piante. .
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del
1991 è aggiunto il seguente comma:
3bis. La Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme
di gestione e interventi per le aree forestali finalizzati alla
conservazione ed alla valorizzazione della produzione del tartufo
anche incentivando la collaborazione fra associazioni dei tartufai e
proprietari dei terreni. .
Art. 12
Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 18 della legge
regionale n. 24 del 1991 è aggiunta la seguente lettera:
o bis) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi
dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1985 nei terreni di cui
all'articolo 5, comma 4bis della presente legge: da 516 Euro a 1.549
Euro; .
2. Dopo la lettera s) del comma1 dell'articolo 18 della legge
regionale n. 24 del 1991 sono aggiunte le seguenti lettere:
s bis) mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante
tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2: da 250 euro
a 1.500 Euro;
s ter) cessione a qualunque titolo di piante dichiarate tartufigene,
non conformi al disciplinare di produzione delle piante tartufigene
adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2: da 1.000 euro a 6.000
euro. .
Art. 13
Modifica all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Dopo il comma 3 dell' articolo 20 della legge regionale n. 24 del
1991 sono aggiunti i seguenti commi:
3bis. Le Province possono avvalersi della collaborazione volontaria
e gratuita delle associazioni dei tartufai per il monitoraggio e la
manutenzione delle aree tartufigene e delle tartufaie pubbliche
attraverso la programmazione di giornate ecologiche.
3ter. Gli enti locali territoriali di cui al comma 1 ed i Consorzi
di bonifica, al fine del mantenimento delle capacità produttive
delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono
interventi colturali di manutenzione e forme di tutela degli alberi
singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita
convenzione non onerosa, delle associazioni dei tartufai. .
Art. 14
Sostituzione della rubrica del Titolo V della legge regionale n. 24
del 1991
1. La rubrica del Titolo V della legge regionale n. 24 del 1991
Promozione della tartuficoltura è così sostituita Promozione del
patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura. .
Art. 15
Integrazione della legge regionale n. 24 del 1991
1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale n. 24 del 1991 sono
inseriti i seguenti articoli:
Art. 24 bis
Interventi e finanziamenti
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la
Regione promuove e sostiene:
a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione,
certificazione di qualità e tracciabilità;
b) attività formative e di aggiornamento di conduttori,
raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;
c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui
mercati locali ed esteri.
d) attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio
tartufigeno.
2. La Regione concede contributi ad Enti pubblici e privati per
l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e
convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura. La Giunta
regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di
concessione dei contributi.
3. La Regione concede alle Province contributi finalizzati alle
attività di valorizzazione del tartufo e prodotti a base di tartufo,
del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura. La Giunta
regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di
concessione dei contributi.
4. I Comuni provvedono, tramite i propri regolamenti del verde
pubblico e privato, a valorizzare le piante tartufigene.
5. Le Province favoriscono intese ed accordi fra tutti i soggetti
del territorio interessati alla promozione e valorizzazione del
tartufo.
6. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che
prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato,
ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a
quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto
di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea. .
Art. 24 ter
Eventi
1. La Regione, attraverso il competente Assessorato, coordina le
Province nell'elaborazione di un calendario annuale di eventi
legati al tartufo.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7
aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici
enogastronomici dell'Emilia-Romagna), incentiva la nascita di
percorsi di valorizzazione del territorio legati al tartufo.
Art. 24 quater
Università ed Enti di Ricerca
1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed
Enti di ricerca regionali, per i fini di cui all'articolo 24 bis,
comma 1, lettera a).
2. La Regione promuove altresì collaborazioni e progetti fra le
Università e gli Enti di ricerca presenti sul proprio territorio e
analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.
Art. 24 quinquies
Conferenza regionale annuale
1. E' convocata annualmente una Conferenza regionale sul tartufo con
funzioni consultive e propositive.
2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente in
materia o suo delegato, e vi partecipano le Province ed i soggetti
di cui all' articolo 30 comma 2.
3. La Conferenza esamina e discute la relazione sullo stato del
patrimonio tartufigeno e lo sviluppo della tartuficoltura regionale,
elaborata dell'Assessorato regionale competente con la
collaborazione delle Province.
Art. 24 sexies
Carta regionale delle aree tartufigene
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale approva, acquisite le proposte delle Province e
sentiti il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale,
gli Enti gestori dei parchi e delle aree protette e le associazioni
dei tartufai maggiormente rappresentative a livello regionale, la
Carta regionale delle aree tartufigene.
2. I contenuti tecnico-scientifici della Carta e le modalità di
elaborazione e di redazione sono definiti dalla Giunta con proprio
atto, sentita la competente Commissione assembleare.
3. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si
applica la procedura di cui al comma 1.
4. La Carta viene aggiornata con cadenza quinquennale seguendo le
procedure di cui al comma 1. .
Art. 16
Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991
1. L'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991 è così
sostituito:
Art. 26
Associazioni locali
1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni locali che,
particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e
raccoglitori, Enti locali, Enti gestori dei parchi e Consorzi di
bonifica perseguano statutariamente i seguenti scopi:
a) il miglioramento, la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio
tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di
raccolta;
b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per
l'esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di
manutenzione e di rinnovamento;
c) la salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale dei boschi a
produzione dei tartufi dei re demaniali delle piante singole o a
filari;
d) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità
turistiche e commerciali legate al tartufo ed ai prodotti locali.
2. Con tali Associazioni le Province possono stipulare convenzioni
per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di
cui al comma 1.
3. Le Associazioni di cui al comma 1 possono compartecipare o
produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto. Qualora il
loro statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla
conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni
ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge. .
Art. 17
Modifica dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991
1. La rubrica dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991
Spese relative al funzionamento delle funzioni delegate è così
sostituita Norma finanziaria .
2. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991
è così sostituito:
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la
Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità
previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con
riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante
l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 37 dalla legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della
L.R. 27 marzo 1972, n. 4). .
3. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991
è abrogato.
4. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991
dopo le parole rendiconti annuali sono aggiunte le seguenti ,
dell'effettiva realizzazione della Carta di cui all'articolo 24
sexies relativamente a quel territorio provinciale, e tenuto conto
anche del numero dei tesserati per Provincia e della presenza di
eventi di livello regionale o nazionale legati alla promozione e
valorizzazione del tartufo. .
Art. 18
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991
dopo le parole di cui alla presente legge. sono aggiunte le
seguenti Sono invitati permanenti i Comuni e gli Enti gestori dei
parchi e delle riserve naturali presenti sul territorio
provinciale. .
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del
1991 è aggiunto il seguente:
3bis. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno ed
ogniqualvolta lo richieda il suo Presidente o almeno un quinto dei
suoi membri. .
3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991
le parole determinate dall'ente delegato sono sostituite dalle
seguenti disciplinate da apposito regolamento provinciale adottato
previo parere della Commissione stessa. .
Art. 19
Abrogazione della tabella allegata alla legge regionale n. 24 del
1991
1. La tabella allegata alla legge regionale n. 24 del 1991 è
abrogata.
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