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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 4741
Presentato in data: 16/02/2022
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente". (Delibera di Giunta n. 189 del 14/02/2022)

Presentatori:

Giunta

Relazione:

RELAZIONE

 

Le problematiche sulla sicurezza e affidabilità degli approvvigionamenti energetici, sul prezzo dei combustibili fossili, sulle emissioni in atmosfera di gas serra e sui cambiamenti climatici fanno dell’energia un tema di rilievo nelle politiche europee, nazionali e regionali e impongono, a tutti i livelli, la ricerca di soluzioni ambientalmente sostenibili e l’individuazione di strategie che favoriscano, nel minor tempo possibile, la transizione verso una economia più verde ed una società a basse emissioni di carbonio.

In tale quadro, l’Unione europea ha compiuto i primi passi verso una politica energetica comune sin dagli anni ’90 e successivamente ha avviato un percorso che ha portato alla pubblicazione di una serie di direttive, regolamenti, piani e comunicazioni che hanno progressivamente stabilito obiettivi sempre più ambiziosi in materia di clima ed energia e definito il quadro di riferimento per la transizione dell’Europa all'energia verde.

Tra le misure adottate, particolare rilievo assume la Direttiva UE n. 2001 dell’11 dicembre 2018, la cui finalità è quella di incoraggiare un maggiore uso di energia da fonti rinnovabili quale strumento fondamentale per combattere i cambiamenti climatici, proteggere l’ambiente e ridurre la dipendenza energetica, nonché contribuire alla leadership tecnologica e industriale dell’Unione europea e alla creazione di posti di lavoro e crescita.

Obiettivi che, secondo il Legislatore europeo, possono essere traguardati, tra l’altro, attraverso la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e di gruppi di autoconsumo collettivo allo scopo di produrre e condividere energia in forma collettiva, traendone benefici.

In Italia, i contenuti della Direttiva 2018/2001/UE sono stati prima parzialmente recepiti dall’art. 42-bis del Decreto Legge n.162 del 30 Dicembre 2019 convertito dalla Legge n. 8 del 28 Febbraio 2020, grazie al quale il Legislatore nazionale ha inteso consentire, in via sperimentale, l’attivazione di forme di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e l’istituzione di comunità energetiche rinnovabili secondo specifiche modalità e condizioni, e successivamente compiutamente attuati con l’emanazione del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Quanto alla Regione Emilia-Romagna, il suo impegno in tale ambito è testimoniato dalle numerose iniziative volte a favorire ed accelerare la transizione energetica ed ecologica della regione, tra cui, nel dicembre del 2020, la sottoscrizione, insieme a enti locali, sindacati, imprese, scuola, atenei, associazioni ambientaliste, Terzo settore e volontariato, professioni, Camere di commercio e banche, del Patto per il Lavoro e per il Clima.

Documento che prevede il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050 e il passaggio alle energie pulite e rinnovabili entro il 2035 e che impegna la Regione, tra l’altro, ad emanare una Legge regionale sulle comunità energetiche al fine di incrementare la produzione e l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’accumulo.

Per proseguire dunque nella direzione tracciata dal Legislatore europeo e nazionale, con la presente proposta si intende dotare la Regione Emilia-Romagna di una legge finalizzata alla promozione e al sostegno dell’autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche rinnovabili che ponga persone fisiche, imprese, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale al centro della transizione energetica.

 

L’articolo 1 individua l’agevolazione della produzione distribuita, dello scambio, dell'accumulo e della cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, la riduzione della povertà energetica e sociale e la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete quali finalità della presente legge, il cui perseguimento è realizzato attraverso la promozione dell’istituzione di comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2018/2001/Ue e dal D.Lgs. 199/2021.

L’articolo 2 contiene la definizione di comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, specifica la loro attività e quella dei loro membri e chiarisce gli obiettivi sottesi alla loro costituzione quali soggetti giuridici.

Nel dettaglio, il comma 1, in coerenza con la normativa europea di riferimento, definisce le comunità energetiche rinnovabili quali soggetti giuridici che operano senza finalità di lucro, composti da clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, sia pubblici che privati, i cui poteri di controllo fanno capo a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale nonché amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Il comma 3 chiarisce che l’obiettivo primario delle comunità energetiche è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, anche attraverso l’eventuale l’immagazzinamento dell’energia prodotta, al fine di aumentare l’efficienza energetica.

I commi 2 e 4 precisano che l’attività delle comunità energetiche consiste nel realizzare progetti finalizzati prioritariamente alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale e sperimentare nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi aumentando l'efficienza energetica attraverso la costruzione di sistemi sostenibili, e che i membri delle comunità partecipano alla generazione distribuita di tale energia e si occupano della gestione e diffusione del sistema di distribuzione, di accumulo, di fornitura e di aggregazione, nonché alla sperimentazione e promozione di nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici. Inoltre, il comma 4 stabilisce che in aggiunta alle predette attività, le comunità energetiche rinnovabili possono altresì offrire servizi ulteriori alla produzione e condivisione di energia rinnovabile, tra i quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - la norma richiama i servizi di promozione della mobilità elettrica e digitalizzazione dei sistemi, nonché quelli funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare.

Il comma 5 fornisce la definizione di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

L’articolo 3 individua le azioni di sistema e le misure di sostegno e promozione per la costituzione e lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale. Tali risorse sono erogate, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, attraverso contributi e strumenti finanziari.

Nel dettaglio, la disposizione in commento attribuisce in primo luogo alla Regione sia il compito di sostenere la predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità e di gruppi di autoconsumo collettivo, nonché l’acquisto e l’installazione degli impianti di produzione e accumulo dell’energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione degli ulteriori servizi offerti.

In secondo luogo, l’articolo 3 attribuisce alla Regione il compito di sostenere i soggetti pubblici e privati nella realizzazione di iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione dei cittadini sui temi dell’energia rinnovabile, dell’autoconsumo e della condivisione dell’energia e sulle forme di efficientamento energetico, anche in conformità a quanto previsto dalla Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche).

Parimenti, il comma 2 dell’articolo 3 prevede che la Regione promuova iniziative per la formazione e il potenziamento, anche all’interno degli enti locali, delle professionalità coinvolte nelle procedure di costituzione gestione ed animazione delle comunità energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con le Università e i Laboratori della rete alta tecnologia.

Da ultimo, la norma in commento prevede che la Regione stipuli accordi con i comuni e con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – Emilia-Romagna (ANCI-ER) finalizzati alla diffusione e condivisione delle “migliori pratiche”, anche attraverso la realizzazione di sportelli informativi e il potenziamento degli sportelli territoriali Energia.

Infine, allo scopo di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile, l’articolo 3 prevede che la Regione e gli Enti locali individuino entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche nella loro disponibilità da mettere a disposizione anche di terzi per l’installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili, ove essi non siano già utilizzati dagli Enti stessi per questi o altri fini.

L’articolo 4 prevede che la Regione, al fine di contrastare la povertà energetica e l’abbandono delle aree montane e favorire l’inclusione sociale, promuova e sostenga, attraverso la concessione di maggiori contributi, la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili composte per almeno un terzo da soggetti con fragilità economica determinata dall’indicatore ISEE definito dagli atti di Giunta ovvero da enti del terzo settore, oppure situate in aree montane ed interne del territorio regionale o, in alternativa, che realizzano progetti di inclusione e solidarietà, anche attraverso la collaborazione con gli Enti locali e con gli enti del terzo settore. Inoltre, la norma prevede che possano beneficiare di contributi maggiorati anche le comunità energetiche tra i cui membri sono presenti Enti locali che hanno approvato piani e/o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici. Tale previsione mira a premiare gli enti locali che abbiano, ad esempio, aderito al Patto dei Sindaci per il clima dell’Unione Europe, adottato strategie di decarbonizzazione e per il raggiungimento della neutralità climatica, promosso piani di gestione integrata secondo gli indirizzi della strategia tematica per l’ambiente, adottato strumenti per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e sviluppare della mobilità e dei trasporti sostenibili e così via.

L’articolo 5 stabilisce che è istituito, presso la direzione generale competente, il Registro delle Comunità energetiche rinnovabili della Regione Emilia-Romagna, disciplinato con successivo atto della Giunta e funzionale alla raccolta dei dati necessari allo svolgimento delle attività di competenza del Tavolo tecnico permanente.

A tal fine, la norma prevede i contenuti minimi del Registro e le modalità della sua implementazione ai fini delle attività del Tavolo tecnico.

L’articolo 6 prevede che venga istituito, con atto della Giunta regionale, un Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive e di confronto composto da rappresentanti della Regione, delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, ANCI E-R, UPI E-R, ENEA nonchè dai Cluster regionali competenti in materia, con funzioni di analisi dei risultati in termini energetici delle CER, nonché di promozione della risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti elettriche e individuazione  delle “migliori pratiche” per la diffusione sul territorio regionale delle CER.

Il medesimo articolo prevede inoltre che il Tavolo tecnico, per lo svolgimento delle attività di sua competenza, possa promuovere audizioni e l’organizzazione di momenti di confronto con i rappresentanti delle comunità energetiche iscritte al Registro di cui all’art. 5, con i rappresentanti delle società di distribuzione e gestione delle reti, con le agenzie energetiche locali, nonchè con altri soggetti che ritiene opportuno ascoltare e consultare o che ne fanno espressa richiesta, al fine di dare loro voce.

L’articolo 7 prevede che ai fini dell’attuazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge, la Regione possa avvalersi dell’assistenza tecnica di proprie società in house e di altri soggetti competenti.

L’articolo 8 definisce la clausola valutativa della presente legge e attribuisce all’Assemblea legislativa l’esercizio del controllo sull’attuazione delle disposizioni ivi contenute.

Affinchè l’Assemblea possa svolgere una valutazione oggettiva e puntuale dei risultati ottenuti a seguito dell’entrata in vigore della presente legge, l’articolo 8 incarica la Giunta regionale di trasmettere alla commissione consiliare competente, con periodicità triennale, una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge completa dei dati relativi alla tipologia degli interventi attuati e delle risorse stanziate e utilizzate, del numero delle comunità energetiche rinnovabili istituite e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché del loro impatto in termini di riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e di aumento dell’uso di energie rinnovabili e delle criticità eventualmente riscontrate. La norma prevede infine che la Regione possa promuovere forme di valutazione partecipata anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti facenti parte delle comunità e degli autoconsumatori stessi.

L’articolo 9 indica le risorse necessarie per finanziare gli interventi previsti dalla presente legge.

 


 

Testo:

 

Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

 


Art. 1

Finalità

 

1. La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001), nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, al fine di agevolare la produzione distribuita, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete, promuove e sostiene:

 

a) le comunità energetiche rinnovabili (CER);

 

b) gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

 

Art. 2

Definizione e obiettivi delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

 

1. Ai fini della presente legge, in conformità con quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, la comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico composto da clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, sia pubblici che privati, i cui poteri di controllo fanno capo a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale, nonché amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

 

2. Le comunità energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente operano senza fini di lucro e i loro membri partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e diffusione del sistema di distribuzione, di accumulazione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale, nonché alla sperimentazione e promozione di nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

 

3. L’obiettivo primario delle comunità energetiche è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, anche attraverso l’immagazzinamento dell’energia prodotta, al fine di aumentare l’efficienza energetica.

 

4. Ai fini di cui al comma 3 le comunità energetiche realizzano progetti finalizzati prioritariamente alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento. Le comunità energetiche possono altresì offrire servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare, promuovere la realizzazione di interventi integrati di domotica e offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e altri servizi ancillari e di flessibilità.

 

5. Ai fini della presente legge e in conformità con quanto previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021 sono altresì da intendersi come “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente" un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente alle seguenti condizioni:

 

a) devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;

 

b) ciascun autoconsumatore può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile con impianti direttamente interconnessi all’utenza del cliente finale, ovvero possono essere realizzati impianti comuni, ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso;

 

c) si utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini;

 

d) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

 

e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private.

 

Art. 3

Promozione e sostegno alle comunità energetiche rinnovabili e all’autoconsumo collettivo di energie rinnovabili

 

1. La Regione nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato:

 

a) sostiene, attraverso contributi e strumenti finanziari, le comunità energetiche rinnovabili e l’autoconsumo collettivo di energie rinnovabili sul territorio regionale, nella fase di costituzione, nella predisposizione dei progetti, nell’acquisto e nell’installazione degli impianti di produzione e accumulo dell’energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di cui all’articolo 2;

 

b) sostiene, attraverso contributi, i soggetti pubblici e privati per realizzare iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione, anche in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche), sul tema delle energie rinnovabili, dell’autoconsumo e della condivisione dell’energia e sulle forme di efficientamento energetico, anche attraverso l'ideazione, la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo, conformandone i contenuti e le finalità anche alle peculiarità del territorio.

 

2. La Regione promuove iniziative per la formazione e il potenziamento, anche all’interno degli enti locali, delle professionalità coinvolte nelle procedure di avvio, costituzione, gestione ed animazione delle comunità energetiche rinnovabili anche in collaborazione con l’Università e i Laboratori della rete alta tecnologia.

 

3. La Regione stipula accordi con i comuni e con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – Emilia-Romagna (ANCI-ER) finalizzati alla diffusione e condivisione delle “migliori pratiche”, anche attraverso la realizzazione di sportelli informativi e il potenziamento degli sportelli territoriali Energia.

 

4. Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile, la Regione e gli Enti locali individuano, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche in disponibilità dei suddetti enti da mettere a disposizione anche di terzi per l’installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili.

 

5. La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e criteri per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

 

Art. 4

Comunità Energetiche Rinnovabili a forte valenza sociale e territoriale

 

1. La Regione promuove e sostiene, attraverso una maggiorazione dei contributi concedibili ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera a), la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili a forte valenza sociale e territoriale, aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

 

a) siano composte per almeno un terzo da soggetti con fragilità economica determinata dall’indicatore ISEE definito dalla Giunta regionale al fine di contrastare la povertà energetica;

 

b) tra i cui membri siano presenti enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;

 

c) tra i cui membri sono presenti Enti locali che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;

 

d) situate in aree montane ed interne del territorio regionale, al fine di contrastarne l’abbandono e favorirne il ripopolamento;

 

e) che realizzano progetti di inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli Enti locali e con gli enti del terzo settore.

 

Art. 5

Registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili

 

1. È istituito, presso la direzione regionale competente, il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Emilia-Romagna, la cui disciplina è demandata ad un atto della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e la cui finalità è quella di fornire al Tavolo tecnico permanente di cui all’articolo 6 i dati necessari allo svolgimento delle attività di competenza.

 

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene:

 

a) i dati identificativi della comunità energetica;

 

b) la geolocalizzazione degli impianti energetici realizzati dalla comunità energetica;

 

c) il bilancio energetico della comunità energetica aggiornato annualmente da cui devono emergere la quota di autoconsumo di energia rinnovabile e i dati relativi alla riduzione dei consumi di energia.

 

Art. 6

Tavolo tecnico permanente

 

1. La Giunta regionale, con proprio atto entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce un Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive e di confronto composto da rappresentanti della Regione, delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, ANCI E-R, UPI E-R, ENEA e dai Cluster regionali competenti in materia.

 

2. Il Tavolo tecnico permanente, anche sulla base dei dati contenuti nel Registro di cui all’articolo 5, svolge le seguenti attività:

 

a) analisi dei risultati in termini energetici delle comunità energetiche rinnovabili e del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano energetico regionale e di quelli che verranno individuati a livello regionale nel percorso per la neutralità carbonica entro il 2050, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla programmazione nazionale ed europea;

 

b) promozione della risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti elettriche;

 

c) individuazione delle “migliori pratiche” al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale dell’incremento dell’autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, della riduzione dei consumi energetici e della solidarietà energetica.

 

3. Ai fini di cui al comma 1 il Tavolo tecnico può promuovere audizioni con rappresentanti delle comunità energetiche iscritte al Registro di cui all’articolo 5, con rappresentanti delle società di distribuzione e gestione delle reti, con le agenzie energetiche locali, nonché con altri soggetti che ne fanno espressa richiesta.

 

4. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte alla Giunta regionale da sottoporre all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) in merito alla regolazione delle comunità energetiche.

 

5. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

Art. 7

Assistenza tecnica

 

1. Ai fini dell’attuazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge, la Regione può avvalersi dell’assistenza tecnica specializzata delle proprie società in house o di altri soggetti competenti.

 

2. L’importo da destinare per l’attività di assistenza tecnica è definito annualmente con la legge di bilancio.

 

Art. 8

Clausola valutativa

 

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale con cadenza triennale, anche avvalendosi del Tavolo tecnico permanente di cui all’articolo 6, presenta alla commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della presente legge e ne valuta l’impatto rispetto al processo di transizione ecologica. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

 

a) tipologia degli interventi regionali in attuazione dell’articolo 3 della presente legge, con resoconto delle risorse stanziate e utilizzate;

 

b) tipologia degli interventi regionali in attuazione dell’articolo 4 della presente legge, con resoconto delle risorse stanziate e utilizzate;

 

c) il numero delle comunità energetiche rinnovabili istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle comunità energetiche rinnovabili;

 

d) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.

 

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti facenti parte delle comunità e degli autoconsumatori stessi.

 

Art. 9

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi 2022 e 2023, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo I spese correnti - del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

 

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2023, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

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