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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 338
Presentato in data: 01/08/2000
Disposizioni in materia di inquinamento acustico (delibera di Giunta n. 1380 del 31 07 00).

Presentatori:

Giunta

Testo:

       PROGETTO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE  DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 4
della legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante Legge quadro
sull'inquinamento acustico con la presente legge detta
norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dalle
sorgenti sonore.
Art. 2
Classificazione acustica
1. Per l'applicazione dei valori previsti all'art. 2,
comma 1, lett. e), f), g) e h) della legge n. 447 del 1995 i
Comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio
territorio per zone omogenee.
2. I Comuni possono individuare territori di rilevante
interesse paesaggistico-ambientale e turistico per i quali
si applicano valori inferiori a quelli previsti al comma 1;
tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essen-
ziali di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
fissa i criteri e le condizioni per la classificazione del
territorio comunale, secondo quanto previsto dall'art. 4,
comma 1, lett. a) e f), della legge n. 447 del 1995.
4. All'interno del territorio urbanizzato o suscettibile
di urbanizzazione le aree contigue, anche appartenenti a
comuni contermini, non possono avere valori che si disco-
stano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equiva-
lente misurato secondo i criteri generali stabiliti dai
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo
1991 e 14 novembre 1997.
5. Al fine di risolvere eventuali conflitti tra le clas-
sificazioni acustiche di Comuni contermini in relazione al
divieto di cui al comma 4 dell'art. 2, la Provincia terri-
torialmente interessata promuove un accordo ai sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ove il
conflitto riguardi Comuni appartenenti a Province diverse,
si provvede d'intesa fra le Province.
Art. 3
Procedura per l'approvazione della classificazione acustica
1. I Comuni approvano la classificazione acustica del
territorio entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della
direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2.
2. La classificazione acustica, corredata del preventivo
parere espresso dall'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente (ARPA) è adottata dal Consiglio Comunale e
depositata per la durata di trenta giorni. Entro gli ulte-
riori trenta giorni chiunque può presentare osservazioni. Il
Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni perve-
nute, approva la classificazione acustica e nei successivi
trenta giorni la trasmette per conoscenza alla Provincia.
3. I Comuni già dotati di classificazione acustica ai
sensi del DPCM 1 marzo 1991 la trasmettono alla Provincia e
entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della direttiva
di cui al comma 3 dell'art. 2 provvedono al suo adeguamento
con le procedure di cui al presente articolo.
4. Le varianti alla classificazione acustica sono appro-
vate con la procedura di cui al presente articolo.
Art. 4
Rapporto con gli strumenti urbanistici
1. Nell'ambito delle procedure di approvazione degli
strumenti della pianificazione urbanistica comunale è
assicurata la coerenza dei medesimi con la classificazione
acustica del territorio.
2. Non possono essere approvati strumenti della pianifi-
cazione urbanistica comunale in assenza di classificazione
acustica del territorio, approvata ai sensi e nei termini di
cui artt. 2 e 3. A tal fine i medesimi possono assumere il
valore e gli effetti della classificazione acustica del
territorio qualora ne presentino i contenuti essenziali.
3. I Piani urbanistici attuativi, in assenza della clas-
sificazione acustica del territorio, sono approvati nel
rispetto dei criteri e delle condizioni fissate dalla
Regione ai sensi del comma 3 dell'art. 2.
4. Le previsioni degli strumenti della pianificazione
urbanistica comunale vigenti alla data di approvazione della
classificazione acustica ai sensi della presente legge che
concorrano a determinare le situazioni di conflitto di cui
al comma 4 dell'art. 2 sono attuate solo in presenza di
efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico.
Art. 5
Piani comunali di risanamento acustico
1. I Comuni adottano il Piano di Risanamento Acustico
qualora:
a) non sia possibile rispettare nella classificazione
acustica il divieto di cui al comma 4 dell'art.
2, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del
territorio;
b) si verifichi il superamento dei valori di atten-
zione previsti alla lett. g) del comma 1 dell'art.
2 della legge n. 447 del 1995.
2. Entro centottanta giorni dall'approvazione della
classificazione acustica il Comune approva, con le procedure
previste all'art. 3, il Piano di Risanamento Acustico sulla
base di quanto previsto all'art. 7 della legge n. 447 del
1995 e dei criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il
Piano è corredato del parere espresso dall'ARPA.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, nei casi di
accertato superamento dei valori di attenzione di cui alla
lett. b) del comma 1 da parte degli organi competenti il
Comune entro i successivi centottanta giorni approva o
aggiorna il Piano di Risanamento Acustico.
4. Il Piano Comunale di Risanamento Acustico deve essere
coordinato con il Piano Urbano del Traffico di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e con gli stru-
menti urbanistici vigenti.
5. Il Piano di Risanamento acustico è trasmesso a cura del
Comune alla Provincia territorialmente interessata.
Art. 6
Relazione sullo stato acustico del territorio
1. Per determinare gli obiettivi di qualità da realizzare
i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti predi-
spongono una relazione sullo stato acustico, con le modalità
e nei termini indicati dal comma 5 dell'art. 7 della legge
n. 447 del 1995. La prima relazione, per i Comuni che
adottano il Piano di Risanamento Acustico di cui all'art. 5
è allegata al Piano stesso.
2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa a cura del
Comune alla Provincia territorialmente interessata.
Art. 7
Interventi di risanamento acustico
1. La Provincia, per sostenere e realizzare le azioni
previste dai Piani di risanamento comunali, individua gli
interventi prioritari da realizzarsi con il Programma
triennale regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA)
previsto all'art. 99 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
L'individuazione degli interventi è corredata da una rela-
zione sullo stato delle classificazioni acustiche dei Comuni
e dei relativi piani di risanamento.
Art. 8
Piano di risanamento delle imprese
1. Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della
classificazione acustica, verificano la rispondenza delle
proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett.
e), f) e g) della legge n. 447 del 1995 ed in caso di
superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano
al Comune, nello stesso termine, il piano di risanamento
contenente le modalità e tempi di adeguamento.
2. Il piano di risanamento dell'impresa è approvato dal
Comune entro novanta giorni dalla ricezione, previa valuta-
zione dell'idoneità e della congruità dei tempi di ade-
guamento.
3. Le imprese che hanno già effettuato interventi di
risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo
1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classifi-
cazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai
nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4
dell'art. 6 della legge n. 447 del 1995.
Art. 9
Disposizioni in materia di impatto acustico
1. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, fissa i criteri per la predi-
sposizione della relazione di impatto acustico a corredo dei
progetti per la realizzazione, la modifica od il potenzia-
mento delle opere indicate al comma 2 dell'art. 8 della
legge n. 447 del 1995.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1 la Regione fissa
i criteri per la redazione della valutazione previsionale di
clima acustico delle aree interessate dagli insediamenti
indicati al comma 3 dell'art. 8 della legge n. 447 del 1995.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico ai
sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 447 del 1995 è
allegata alle domande per il rilascio:
a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti
ed infrastrutture adibite ad attività produttive,
sportive e ricreative ed a postazioni di servizi
commerciali polifunzionali;
b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione
all'utilizzazione degli immobili e delle infra-
strutture di cui alla lett. a);
c) di qualunque altra licenza od autorizzazione fina-
lizzata all'esercizio di attività produttive.
4. Qualora in luogo della domanda di rilascio dei prov-
vedimenti di cui al comma 3 sia prevista la denuncia di
inizio di attività, od altro atto equivalente, la documen-
tazione prescritta deve essere prodotta unitamente alla
denuncia stessa, od al diverso atto di iniziativa.
5. La documentazione di impatto acustico prescritta ai
sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore
previsti superino i valori limite di immissione ed emissione
definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995, deve conte-
nere l'indicazione delle misure previste per ridurre o
eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli
impianti.
Art. 10
Autorizzazioni per particolari attività
1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività
temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero
mobile sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti
fissati all'art. 2 della legge n. 447 del 1995, sulla base
dei criteri fissati dalla Regione entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
Tecnico competente
1. Ai sensi dell'art. 124 della L.R. 3 del 1999 la Pro-
vincia riconosce la figura professionale di tecnico
competente in acustica ambientale prevista all'art. 2, commi
6, 7 e 8 della legge n. 447 del 1995. L'elenco nominativo
dei tecnici competenti riconosciuti da ciascuna Provincia è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 12
Ordinanze contingibili e urgenti
1. In casi di eccezionali ed urgenti necessità di tutela
della salute pubblica o dell'ambiente i soggetti di cui
all'art. 9 della legge n. 447, secondo le rispettive compe-
tenze, possono ordinare con provvedimento motivato il
ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di
abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione
parziale o totale delle sorgenti dell'inquinamento acustico.
Art. 13
Potere sostitutivo
1. In caso di persistente inattività degli enti locali
nell'esercizio delle funzioni disciplinate con la presente
legge la Regione esercita il potere sostitutivo con le
modalità e nel rispetto dei termini previsti all'art. 16
della L.R. n. 3 del 1999.
Art. 14
Controlli
1. Le Province, avvalendosi dell'ARPA, esercitano le
funzioni di controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore che
interessano il territorio di più Comuni per l'attuazione
della presente legge.
2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di con-
trollo previste all'art 14, comma 2, della legge n. 447 del
1995 avvalendosi dell'ARPA.
3. Gli Enti locali nel rispetto delle competenze fissate
ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni di
cui all'art. 15.
Art. 15
Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui
all'art. 10 commi 1, 2 e 3 della legge n. 447 del 1995, la
mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela
dall'inquinamento acustico prevista dalla presente legge
comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministra-
tive pecuniarie:
a) pagamento di una somma da lire 2.000.000 (pari a
1.032,91 EUR) a lire 20.000.000 (pari a 10.329,14
EUR) per la mancata presentazione entro il termine
del piano di risanamento acustico di cui all'art.
8, comma 1, e per il mancato adeguamento ai limiti
fissati dalla classificazione acustica comunale
nei termini previsti dall'art. 8, comma 3;
b) pagamento di una sanzione amministrativa da lire
1.000.000 (pari a 516,46 EUR) a lire 10.000.000
(pari a 5.164,57 EUR) per lo svolgimento di
particolari attività senza l'autorizzazione
comunale prevista all'art. 10.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni
previste dalla presente legge sono introitate dagli Enti
competenti all'irrogazione delle sanzioni. Fermo restando
quanto previsto al comma 4 dell'art. 10 della legge n. 447
del 1995, le somme introitate dal Comune ai sensi delle
lett. a) e b) del comma 1 sono destinate al finanziamento
dei piani di risanamento di cui all'art. 6.
Art. 16
Norma transitoria
1. In attesa che i Comuni provvedano alla classificazione
acustica del territorio ai sensi della presente legge si
applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1
marzo 1991.
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