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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 541
Presentato in data: 06/10/2000
Differimento di alcuni termini e modifiche al regime transitorio della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante 'Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio' (delibera di Giunta n. 1662 del 03 10 00).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

La Legge 20/00 al fine di assicurare una sua graduale applicazione
ha previsto un regime transitorio con una serie di adempimenti da
parte dei Comuni e delle Province secondo uno scadenzario che si sta
dimostrando troppo rigido e in alcuni casi inapplicabile.
In proposito diversi Comuni hanno segnalato l'opportunita' di
modificare tale disposizione.
In particolare e' stato fatto osservare come all'articolo 42, comma
2, sia stato opportunamente introdotto il principio che i Comuni e
le Province potevano adottare entro sei mesi varianti generali ai
propri strumenti secondo la legge previgente.
Tale possibilita' si esaurisce quindi entro l'11 ottobre 2000 e
molti Comuni, impegnati nella elaborazione di varianti generali
hanno fatto osservare la necessita' che tale termine sia spostato
per garantire la conclusione di operazioni assai laboriose e costose
che non possono essere azzerate per attivare le nuove procedure e i
nuovi strumenti previsti dalla Legge 20/00.
Poiché l'operazione interessa diversi Comuni e alcune Province si
ritiene opportuno differire tale scadenza prevista dal citato
articolo 42, comma 2, della Legge 20/00 di 6 mesi apportando le
opportune modifiche di legge.
Parimenti alcuni Comuni hanno fatto osservare che la disposizione
prevista all'articolo 41, comma 4, che riservava ai soli Piani
adottati dopo la Legge 6/95 la possibilita' di predisporre varianti
specifiche al PRG, esclude tutti i Comuni dotati di Piano approvato
ai sensi della medesima Legge 6/95 ma che abbiano adottato lo
strumento prima di tale legge. Poiche? tale motivazione non ha
concrete ragioni di merito si propone nel comma in questione di
sostituire la parola adottati£ con la parola approvati£. Nel
contempo accogliendo richieste comunali avanzate in proposito e'
stata prevista una possibilita' che si esaurisce comunque nell'arco
temporale di tre anni di adottare varianti anche ai Comuni provvisti
di Piano regolatore approvato prima dell'entrata in vigore della
L.R. 6/95.
E' stato infine segnalato che la possibilita' prevista in numerosi
Piani regolatori vigenti di predisporre Piani aziendali di fatto
risulta vanificata risultando abrogata la norma che affidava alle
Province l'approvazione di detti Piani aziendali.
Poiche' le Amministrazioni ritengono utile la permanenza a fini
urbanistici di tale strumento chiedono venga individuato l'Organo al
quale e' riservata l'approvazione.
Trattandosi questi strumenti di Piani particolareggiati di
iniziativa privata in coerenza con l'impianto della Legge 20/00 si
ritiene di attribuire l'approvazione ai Comuni apportando pertanto
una integrazione al quarto comma dell'articolo 41 della Legge 20/00
ove va precisato che ai Piani aziendali, se previsti nei Piani
regolatori, sono applicabili le procedure riservate ai Piani
particolareggiati di iniziativa privata.
Il progetto di legge si compone di tre articoli l'ultimo dei quali
ne dispone l'urgenza e l'entrata in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Testo:

                               Art. 1
Modifiche dell'art. 41
della L.R. n. 20 del 2000
1. Nel comma 4 dell'art. 41 della L.R. 20 marzo 2000, n. 20 recante
Disciplina generale sulla tutela e sull'uso del territorio , la
parola adottati e' sostituita con la parola approvati.
2. Alla fine del comma 4 dell'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000 sono
aggiunti i seguenti periodi:
Nel rispetto dei termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque
non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge,
possono essere sia adottate che approvate entro tale termine, con le
procedure previste dalla legislazione previgente, varianti
specifiche che prevedono limitati incrementi della capacita'
insediativa e delle zone omogenee D previsti dal Piano vigente, ai
PRG approvati prima della L.R. n. 6 del 1995. Dette varianti devono
essere conformi ai Piani sovraordinati e alla disciplina sui
contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge.
3. Alla fine del comma 4 dell'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000 e'
aggiunto il seguente periodo:
I Piani aziendali previsti per le zone agricole nei PRG formati ai
sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati ai sensi dell'art.
25 della medesima legge regionale.
Art. 2
Modifica dell'art. 42
della L.R. n. 20 del 2000
1. Nel comma 2 dell'art. 42 della L.R. n. 20 del 2000, le parole
entro sei mesi sono sostituite con le parole entro dodici mesi.
Art. 3
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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