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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 671
Presentato in data: 02/11/2000
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) .

Presentatori:

La Forgia Antonio Margherita - L'Ulivo Democratici e Popolari
Dragotto Giorgio Forza Italia
Alni Daniele Democratici di Sinistra
Bignami Marcello Alleanza Nazionale
Amato Rosalia Partito della Rifondazione Comunista

Relazione:

La Legge 31 luglio 1997, n. 249, ha innovato e riorganizzato la
regolazione del sistema delle comunicazioni; ha dato cosi' inizio,
in conformita' alle indicazioni dell'Unione Europea, ad un processo
di trasformazione delle regole che sovrintendono al sistema delle
comunicazioni, individuando, accanto al Ministero delle
Comunicazioni, una nuova Autorita' indipendente per il governo di
una parte significativa della materia. Il processo di trasformazione
in atto intende offrire al Paese, mediante il coordinamento dei due
organismi (Ministero ed Autorita') il completo soddisfacimento delle
urgenti richieste avanzate dalle sue componenti (pubbliche
autorita', utenti dei servizi, gestori delle reti, operatori a vario
titolo coinvolti nel mondo della comunicazione, ecc.)
La stessa legge, riconoscendo le esigenze di decentramento sul
territorio al fine di assicurare le necessarie finzioni di governo,
di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni£ ha previsto la
creazione di organi regionali (i Comitati regionali per le
comunicazioni - Co.Re.Com.) cui attribuire la specifica qualita' di
organi funzionali dell'autorita'. Detti organi sono, in qualche
modo, i corrispondenti degli Ispettorati regionali del Ministero
delle Comunicazioni, con i quali le Leggi 249/97 e 78/99 prevedono
si stabiliscano rapporti organici di avvalimento e di
collaborazione.
Si ripete cosi' uno schema gia' conosciuto, ed attuato gia' una
prima volta dalla Legge Mammi' : quella della creazione, con legge
statale, di un organo incardinato nella struttura regionale e
destinato a costituire la cerniera tra l'esercizio locale e
decentrato di competenze statali e l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di comunicazione. La necessaria unitarieta', o
meglio omogeneita', della disciplina nel campo delle comunicazioni
viene cosi' raggiunta senza sacrificare l'autonomia regionale e
senza creare diaframmi tra Autorita' e Regioni. E' una modalita'
organizzativa parzialmente nuova; e che si palesa pienamente
funzionale all'esercizio, territorialmente articolato, del complesso
di funzioni affidate all'Autorita'. Tali funzioni ricadono in
un'area intermedia tra quella amministrativa, quella normativa e
quella giudiziaria, cioe' in quell'area regolativa che ha fatto
parlare di una quarta dimensione delle funzioni pubbliche, e che
e' l'area propria delle autorita' indipendenti.
La citata Legge 249/97, oltre a disciplinare direttamente alcuni
aspetti del funzionamento dei Co.Re.Com., affida all'Autorita' il
compito di individuare indirizzi generali relativi ai requisiti
richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilita' degli
stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati.
Demanda inoltre all'Autorita' l'adozione di un regolamento per
definire la materie di sua competenza che possono essere delegate ai
Comitati regionali per le comunicazioni.
L'Autorita' ha tempestivamente adottato queste determinazioni,
fornendo cosi' alle Regioni le indicazioni di base per procedere,
con legge regionale, alla istituzione ed all'avvio dei Co.RE.Com.
La presente proposta quindi recepisce, per tutti gli aspetti
affidati alla previa valutazione dell'Autorita', tali indicazioni.
Per gli aspetti lasciati invece alla libera determinazione normativa
regionale, propone alcune soluzioni che rispettano al meglio la
peculiare natura e le speocifiche funzioni dei Co.Re.Com.
Viene infatti chiaramente definita la natura del Co.Re.Com. come
organo regionale e insieme come organo funzionale dell'Autorita',
evidenziandone la funzione di interfaccia tra le competenze
regionali e le competenze statali.
La natura di organo di garanzia del Co.Re.Com. viene in risalto
nelle modalita' di elezione dei componenti (elezione da parte del
Consiglio con voto limitato, a garanzia delle minoranze) e del
Presidente. Per il Presidente, l'Autorita' ha suggerito modalita' di
nomina che vedano la compartecipazione dell'esecutivo regionale e
del Consiglio, lasciando peraltro libera la scelta tra le varie
ipotesi possibili. Seguendo anche le indicazioni emerse in sede di
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali, si' e' optato
per una nomina fatta d'intesa tra il Presidente della Giunta
regionale ed il Presidente del Consiglio.
Questa e' sembrata la strada piu' efficace per mantenere un
equilibrio accettabile tra la necessita' di provvedere alla nomina
senza procedure defatiganti, e la necessita' che la nomina soddisfi
ad esigenze di garanzia e di qualita'. Il meccanismo dell'intesa
offre adeguate garanzie a tutte le parti politiche, data la
peculiare funzione ed il ruolo imparziale riconosciuto al Presidente
del Consiglio. Certamente, anche il raggiungimento dell'intesa puo'
presentare ostacoli: ma qui dovrebbe soccorrere - al di la' di ogni
meccanismo procedimentale - il senso di responsabilita'
istituzionale, che e' comunque piu' facile far scattare nel dialogo
tra i rappresentanti di due organi istituzionali che nella
contrapposizione tra parti politiche, quale si avrebbe nel caso di
dialettica tra Giunta e Commissione consiliare, o tra Giunta e
Consiglio.
Si e' ritenuto opportuno anche istituire la figura del
vicepresidente del Co.Re.Com. con funzioni di supplenza in caso di
assenza o impedimento del Presidente: la elezione del vicepresidente
e' stata affidata al Co.Re.Com. stesso, in esplicitazione di quel
potere di autorganizzazione che va riconosciuto al Comitato.
Le incompatibilita' sono state individuate tenendo rigorosamente
conto degli indirizzi generali dell'Autorita'. Allo stesso modo si
e' proceduto nell'elencare le competenze che il Co.Re.Com. potra'
esercitare su delega dell'Autorita'.
Le funzioni proprie del Co.Re.Com. sono varie ed incisive, e
costituiscono una sfera aperta . Vale a dire che, oltre ad
ereditare le competenze svolte dal Co.Re.Rat. (delle quali si e'
riportato in legge un elenco peraltro non tassativo), il Co.Re.Com.
si pone come referente naturale della Regione per tutto quanto
riguarda la comunicazione, e come destinatario primario
dell'esercizio di quelle competenze che, per il loro contenuto
altamente tecnico o per la loro rilevanza in termini di garanzia, la
Regione riterra' di affidargli. Il Co.Re.Com. e' poi costituito come
organo consultivo generale della Regione per il settore delle
comunicazioni.
Si e' ritenuto di attribuire al Co.Re.Com. anche le funzioni gia'
assegnate all'Osservatorio regionale sul sistema comunicativo,
istituito con quella L.R. 24 dicembre 1996, n. 52 che viene abrogata
dalla presente legge. In tale modo si concentrano in un solo organo
le funzioni di garanzia, conoscenza, consulenza, supporto tecnico,
gestione e verifica nel campo della comunicazione, senza
usurpazioni, senza sovrapposizioni, ed anzi con utilizzo razionale
di risorse, energie e competenze.
Si e' gia' rilevato che un nucleo di funzioni di grande rilievo
verra' esercitato dal Co.Re.Com. su delega dell'Autorita'. La delega
si realizza attraverso una convenzione, che investe anche le risorse
che l'Autorita' trasferisce per sostenere l'esercizio di tali
funzioni. La convenzione viene sottoscritta - oltre che dal
Presidente del Co.Re.Com. e dal Presidente dell'Autorita' - dal
Presidente della Giunta d'intesa col Presidente del Consiglio: si e'
cioe' ripreso lo schema gia' adottato per la nomina, del Presidente
del Comitato.
Il Co.Re.Com., proprio per la sua natura di organo di garanzia, e'
incardinato presso il Consiglio regionale. Questo incardinamento -
che e' istituzionale e non comporta, ovviamente, la necessaria
presenza fisica del Co.Re.Com. entro le mura del Consiglio - non
puo' risolversi in un dato meramente formale ed organizzativo,
riducendo il ruolo del Consiglio a quello di fornire le risorse:
deve riflettersi in una effettiva e determinante partecipazione del
Consiglio alla formazione ed alla disciplina del Co.Re.Com. e delle
sue funzioni. Le intese cui partecipa, nella sua veste e nella sua
responsabilita' rigorosamente istituzionali, il Presidente del
Consiglio, hanno appunto la funzione di dare sostanza puntuale a
questo assetto.
Sull'aspetto organizzativo, la collocazione del Co.Re.Com. presso il
Consiglio si manifesta nelle norme che regolano la dotazione di
mezzi e di personale, salvaguardando e garantendo l'autonomia
funzionale del Comitato.
I programmi di attivita' del Comitato sono approvati dall'Ufficio di
Presidenza del Consiglio: la parte afferente le funzioni delegate,
e' sottoposta all'Autorita'. Le relazioni annuali del Comitato sono
invece sottoposte al Consiglio regionale ed alla Autorita'.
Complessivamente, il presente progetto realizza un equilibrio forte
ed efficace tra le esigenze di funzionalita', di autonomia e di
garanzia. L'assetto cosi' delineato resta aperto a tutti i possibili
sviluppi, Va infatti sottolineato che i Co.Re.Com. hanno forti
potenzialita' evolutive. Il loro ruolo di interfaccia tra livello
regionale e livello nazionale, in un campo di complessita' crescente
e di prospettive importantissime, sul quale si giocano molte
chanches di progresso e di sviluppo economico e sociale, risulta
pienamente colto e valorizzato, e tradotto in norme capaci di
costituire un contenitore idoneo ad accogliere e valorizzare le
future evoluzioni.

Testo:

                               Art. 1
Oggetto
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della Legge 31 luglio
1997, n. 249, e' istituito presso il Consiglio regionale, il
Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) della Regione
Emilia-Romagna, al fine di assicurare a livello territoriale
regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di
controllo in tema di comunicazioni.
Art. 2
Natura
1. Il Comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo
inserimento nell'organizzazione regionale, e' organo funzionale
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Quale Organo regionale, svolge funzioni di garanzia; funzioni di
consulenza, di supporto nei confronti della Regione, e di gestione
per conto della Regione delle funzioni ad essa spettanti, secondo le
leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.
3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni
delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attivita'
affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.
Art. 3
Composizione e durata in carica
1. Il Comitato regionale per le Comunicazioni e' composto dal
Presidente e da altri otto componenti. Tutti i componenti sono
scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia
dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi
di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed
esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi
aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
2. Il Presidente del Comitato e' nominato dal Presidente della
Giunta regionale, d'intesa col Presidente del Consiglio regionale.
3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi. In
caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di eta'.
4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e non
sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione
non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro
funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
5. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto segreto,
a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Vicepresidente, cui
compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di
impedimento, nonché svolgere le funzioni di Presidente in caso di
anticipata cessazione dalla carica del Presidente e fino alla nomina
del nuovo Presidente.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del
Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti,
che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni
per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del voto limitato si
applica se le persone da eleggere siano piu' di una: in tal caso il
voto e' limitato alla meta', arrotondata per eccesso, del numero
delle persone da eleggere.
7. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si
procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.
8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del
Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria
o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo
parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla
carica di uno o piu' membri, si procede entro sessanta giorni dalle
cessazioni della carica.
9. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del
Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 2, entro
sessanta giorni dalla data in cui si e' verificata la cessazione
anticipata.
Art. 4
Incompatibilita'
1. La carica di Presidente e quella di semplice componente del
Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
b) componente del governo nazionale;
c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale,
consigliere regionale;
d) sindaco, presidente di Amministrazione provinciale, assessore
comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale;
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di
enti pubblici anche non economici, o di societa' a prevalente
capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali,
provinciali o comunali;
f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e
movimenti politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese
pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle
telecomunicazioni, della pubblicita', dell'editoria anche
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio
della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio
risparmiatore delle societa' commerciali e delle societa'
cooperative non versa in situazione di incompatibilita';
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i
soggetti di cui alla lettera g);
i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.
2. Ciascun componente del Comitato e' tenuto a comunicare
tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del
Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano
configurare cause di incompatibilita'.
Art. 5
Decadenza
1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono
dall'incarico:
a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute
consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla meta' di quelle
effettuate nell'anno solare;
b) qualora sussista una causa di incompatibilita' e l'interessato
non provveda a rimuoverla.
2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma
3, alla contestazione delle cause di decadenza rilevate d'ufficio o
su segnalazione del Presidente del Comitato, che e' tenuto a
comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonché, se ne
e' a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da
quello in cui e' venuto a conoscenza della causa di decadenza, la
contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la
causa di incompatibilita' entro trenta giorni. L'interessato, entro
trenta giorni dalla contestazione, puo' presentare osservazioni e
controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del
Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento
qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata
rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del
provvedimento di decadenza negli altri casi.
Art. 6
Dimissioni
1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite
il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio
regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate
direttamente al Presidente del Consiglio. Il Presidente del
Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli
adempimenti necessari per la sostituzione dei dimissionari.
2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni
fino all'elezione dei successori.
Art. 7
Rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge,
si applicano le disposizioni procedurali previste dalla L.R. 27
maggio 1994, n. 24, in materia di nomine.
Art. 8
Comunicazioni
1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e
del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella
composizione del Comitato stesso.
Art. 9
Funzioni del Presidente
1. Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue
deliberazioni;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute,
le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorita'.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue
funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
Art. 10
Regolamento interno
1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
il regolamento interno che disciplina:
a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la
possibilita' di delega di compiti preparatori ed istruttori ai
singoli componenti;
b) le modalita' di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e
privati, operanti nei settori delle comunicazioni e
dell'informazione.
2. Il Comitato approva altresi', con la maggioranza di cui al comma
1, un codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti,
dei dipendenti e dei consulenti.
Art. 11
Indennita' di funzione e rimborsi
1. Al Presidente ed agli altri componenti del Comitato e' attribuita
un'indennita' mensile di funzione, per dodici mensilita',
determinata dal Consiglio regionale, in misura differenziata tra il
Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti, tra un minimo
del . . . . % ed un massimo del . . . . % dell'indennita' di carica
mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di
riunione del Comitato e' dovuto, per ogni giornata di seduta, il
rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i
consiglieri regionali.
3. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano
in localita' diverse da quella di residenza, e' dovuto il
trattamento economico di missione previsto per i consiglieri
regionali.
Art. 12
Modalita' di esercizio delle funzioni
1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato
dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 17; si
avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni
competente per territorio, a sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, del
DL 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella Legge
29 marzo 1999, n. 78.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorita', il
Comitato puo' avvalersi di tutti gli organi periferici
dell'Amministrazione statale di cui puo' avvalersi l'Autorita'.
Art. 13
Funzioni proprie
1. Il Comitato esercita come funzioni proprie quelle ad esso
conferite dalla legislazione nazionale e regionale, ed in
particolare quelle gia' spettanti, per disposizioni statali o
regionali, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi
(Co.Re.Rat.).
2. In tale ambito, il Comitato svolge tra l'altro le seguenti
funzioni:
a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di
assegnazione e di ripartizione delle frequenze, trasmesso alla
Regione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a), nn. 1 e 2 della
Legge 31 luglio 1997, n. 249, nonchè sui bacini di utenza e sulla
localizzazione dei relativi impianti;
b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza
risorse pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 9, della Legge
259/97;
c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta
per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di
imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella
regione, e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede
alla gestione delle relative procedure;
d) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla destinazione di
fondi per la pubblicita' degli enti pubblici di cui all'art. 9,
comma 1, della Legge 233/90 e, in caso di incarico da parte della
Regione, provvede alla gestione delle relative procedure;
e) esprime parere sui piani di programmi predisposti dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
f) esprime parere alle Commissioni consiliari competenti sui
progetti di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la
materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
g) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o
previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
h) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle
programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito
nazionale e locale;
i) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione
fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le
realta' culturali e informative della Regione, nonché sui contenuti
delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con
i concessionari privati;
l) vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la
Protezione dell'ambiente (ARPA) e con altre strutture eventualmente
idonee, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa
ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e
verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu'
emissioni elettromagnetiche, non vengano superati; propone altresi'
alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti previsti dalla
normativa;
m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari
del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti
sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle
postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di
trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
n) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla
Legge 103/75.
3. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli
organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od
esprimano autonomamente, pareri all'Autorita' o ad altri soggetti in
materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino
provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:
a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del
presente comma, dal Comitato;
b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria,
eventualmente con prefissione di indicazioni e di criteri,
l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in
materie interessanti le comunicazioni.
4. Il Comitato inoltre svolge funzioni di analisi e di studio sul
sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale,
a supporto delle attivita' della Giunta, del Consiglio e
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio nel campo della
informazione e della comunicazione, accogliendo, elaborando ed
organizzando elementi di conoscenza:
a) sull'informazione locale in tutti i suoi aspetti;
b) sui soggetti impegnati nella produzione multimediale e
nell'erogazione di servizi comunicativi e informativi, e sulle loro
strategie editoriali, di distribuzione e di servizi;
c) sugli aspetti qualitativi e quantitativi del mercato
dell'informazione e della comunicazione;
d) sulla evoluzione e sulla innovazione delle tecnologie legate alla
comunicazione ed all'informazione.
5. Il Comitato e' organo consultivo della Regione per le attivita'
di cui alla L.R. 20 ottobre 1992, n. 39, ed in genere per tutte le
iniziative, comprese quelle legislative, attinenti le politiche
regionali dell'informazione e la comunicazione regionale di pubblica
utilita'.
Art. 14
Funzioni delegate
1. Il Comitato esercita tutte le funzioni di garanzia, di gestione e
di controllo comunque delegate dall'Autorita' a sensi dell'articolo
1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, del Regolamento
adottato dall'Autorita' stessa in applicazione della medesima norma
e di ogni altro ulteriore atto dell'Autorita'. Sono delegabili al
Comitato, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di
garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle
comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilita' generale
assegnata in materia all'Autorita' della Legge 249/77.
2. In particolare, con riferimento alla Legge 249/97, possono essere
delegate al Comitato, tra le altre, le seguenti funzioni:
a) funzioni consultive, in materia di:
1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del
registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma
6, lett. a) n. 5;
2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 7;
3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di
qualita' dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di
una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto
d'attivita', di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 2;
4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei
sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 12;
5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla
concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1,
comma 6, lett. b) n. 10;
b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:
1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui
all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 5;
2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art.
1, comma 6, lett. b) n. 13;
c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui
all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 3;
2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6,
lett. a) n. 8;
3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute
umana, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 15;
4) conformita' alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti
che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o
autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1,
comma 6, lett. b) n. 1;
5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne
elettorali;
6) modalita' di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la
pubblicita' in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6,
lett. b) n. 3;
7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi
servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 4;
8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di
tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 6;
9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui
all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 7;
10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui
all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 8 (la relativa procedura riveste
carattere urgente ed e' immediatamente operativa, previo nulla-osta
da parte dell'Autorita' che ne e' informata tempestivamente);
11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione
di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 12;
12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni
dominanti, di cui all'art. 2;
d)
funzioni istruttorie, in materia di:
1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6,
lett. a) n. 9;
2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e
utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 10.
3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e
nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti
dall'Autorita' al fine di assicurare il necessario coordinamento
sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.
4. L'esercizio delle funzioni delegate e' subordinato alla
stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente
dell'Autorita', dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa col
Presidente del Consiglio regionale (e dal Presidente del Comitato),
nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le
risorse assegnate per il loro esercizio.
5. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite dall'Autorita' per
l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di
previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra
corrispondente e' poi iscritta in un capitolo di spesa intestato
Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com. inserito nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica
riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio
autonomo del Consiglio regionale, a norma della Legge 853/73, sono
inserite apposite voci di spesa per l'attivita' e le funzioni,
proprie e delegate, del Comitato.
6. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del
Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di
ripetuta violazione delle direttive generali stabilite
dall'Autorita', da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo
perseguimento delle finalita' indicate dalla Legge 249/97,
l'Autorita' opera direttamente, in via sostitutiva, previa
contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza,
di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare
gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di
cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti
l'Autorita' da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio
regionale.
Art. 15
Programmazione delle attivita' del Comitato
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di
attivita' per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo
fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle
funzioni delegate, e' presentata anche all'Autorita'.
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche
il Presidente del Comitato, esamina ed approva il progamma. In
conformita' del programma approvato sono determinati i mezzi e le
risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del
Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio
regionale e all'Autorita' :
a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale
nonche? sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria,
che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni,
rende pubblici il programma di attivita' e la relazione annuale di
cui al comma 3, lettera a).
Art. 16
Collaborazione con i Comuni
1. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Presidente del
Consiglio regionale, stipula specifici accordi con i Comuni ai fini
della comunicazione al Comitato dei provvedimenti comunali
concernente le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli
impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di
telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni
radioelettriche se ed in quanto previsto dalla legge.
Art. 17
Dotazione organica
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con
l'Autorita', individua all'interno dell'organizzazione consiliare,
anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione
stessa, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura e'
posta alle dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena
autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura
puo' essere integrata, previa intesa sulle modalita' e le procedure
di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e il
Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri
uffici del Consiglio.
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 e'
determinata d'intesa con l'Autorita', ed e' approvata secondo le
vigenti norme regionali sull'organizzazione. Al reclutamento del
personale occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14,
della Legge 249/97.
3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 12, nelle more dei
provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale
gia' assegnato al Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo
(Co.Re.Rat.) di cui alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 52.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato puo' avvalersi,
nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma
approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di soggetti od
organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.
Art. 18
Gestione economica e finanziaria
1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di
attivita' e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato
ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della
struttura funzionalmente dipendente dal Comitato assume la funzione
di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilita'
regionale.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa
riguardanti l'attivita' del Comitato, sono di competenza del
dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli
indirizzi impartiti dal Comitato.
Art. 19
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge, alla elezione
dei membri del Comitato da parte del Consiglio, ed alla nomina del
Presidente del Comitato da parte del Presidente della Giunta
regionale d'intesa col Presidente del Consiglio si provvede entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui
all'articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.
Art. 20
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli
appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio
regionale.
Art. 21
Abrogazione
1. E' abrogata la L.R. 52/96, recante norme in materia di Co.Re.Rat.
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