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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1285
Presentato in data: 26/02/2001
Modifiche al capo VI viabilità del titolo VI della L. R. 21 aprile 99 n. 3 (delibera di Giunta n. 199 del 20 02 01).

Presentatori:

Giunta

Testo:

       Modifiche al Capo VI  Viabilità  del Titolo VI della Legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3
Art. 1
Modifiche alla LR 21 aprile 1999 n.3
1. Il Capo VI del Titolo VI della LR 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del Sistema regionale e locale è sostituito dal
seguente:
CAPO VI
VIABILITA'
Art. 161
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti la viabilità di interesse
regionale come individuata ai sensi dell'art. 163.
2. Sono fatte salve le funzioni riservate allo Stato
dall'art. 98 del DLgs. 31 marzo 1998, n.112.
Art. 162
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni relative alla
pianificazione, programmazione e al coordinamento della rete
delle strade e autostrade di interesse regionale di cui
all'art. 163.
2. La Regione in particolare provvede:
a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del
Piano Regionale Integrato dei Trasporti, in coerenza con la
pianificazione nazionale;
b) alla programmazione, attraverso il programma triennale
di cui all'art. 164 bis, dei nuovi interventi di
riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande
infrastrutturazione;
c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle
Province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le
stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione,
costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle
strade, nonché in materia di catasto delle strade, di
sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;
d) alla redazione dei piani regionali di riparto dei
finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la
realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai
sensi della Legge 19 ottobre 1998, n. 366.
3. La Regione esercita inoltre, in materia di autostrade
di interesse regionale, le funzioni relative:
a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e
gestione;
b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e
gestione, cui provvede mediante concessione;
c) al controllo delle concessionarie autostradali
relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al
riassetto dei piani finanziari e all'applicazione delle
tariffe, nonché alla stipula delle relative convenzioni.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere
applicate anche per specifiche tratte di rete di interesse
regionale non autostradale, da definire d'intesa con le
Province nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie
Locali.
Art. 163
Rete di interesse regionale
1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla
Giunta, sentita la Conferenza Regione Autonomie Locali,
provvede alla individuazione e alla modifica della rete di
interesse regionale.
2. Fino alla adozione della deliberazione del Consiglio
regionale di cui al comma 1, per rete di interesse regionale
si intende la grande rete e la rete di base principale ,
così come definite dal Piano Regionale Integrato dei
Trasporti approvato con delibera n. 1322 del 22.12.99, ivi
comprese le strade trasferite dallo Stato.
Art. 164
Funzioni delle Province
1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti
al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e
autostradale nazionale di cui all'art. 98 del DLgs n. 112
del 1998 e al decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n.
461, sono trasferite al demanio delle Province
territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di
strade che attraversano i centri abitati con popolazione
superiore a 10.000 abitanti, come previsto dall'art. 2 del
DLgs del 30 aprile 1992 n. 285.
2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'art.
162, le Province, sulla rete trasferita, esercitano, in
conformità agli indirizzi regionali di cui al comma 2
dell'art. 162 ed in coerenza con quanto disposto dal Piano
Regionale Integrato dei Trasporti, le funzioni relative a:
a) gestione e vigilanza;
b) programmazione degli interventi di manutenzione
straordinaria in modo da conferire all'intera rete di
propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;
c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria;
d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle
licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità
lungo le strade;
e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi
previsti nel programma triennale di cui all'art. 164 bis.
3. Sulla rete trasferita le Province esercitano inoltre
tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce
agli enti proprietari di strade, introitandone i relativi
proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere
a), b), c) ed e ) del comma 2.
4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le Province
trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento
della rete, sullo stato della viabilità di interesse
regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o
completati nell'anno precedente.
Art. 164 bis
Programma triennale di intervento sulla rete viaria
1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria
è lo strumento di programmazione con il quale la Regione
definisce:
a) le modalità ed i criteri di riparto dei finanziamenti,
nonché le percentuali degli stessi da destinare agli
interventi di cui all'art. 167 comma 2, ivi compresa una
quota adeguata per le opere di manutenzione straordinaria;
b) gli interventi per la riqualificazione,
l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande
infrastrutturazione della rete viaria di interesse
regionale, nonché le priorità di realizzazione;
c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei
finanziamenti.
2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse
disponibili e degli obiettivi di sviluppo e miglioramento
della rete viaria individuati dal Piano Regionale Integrato
dei Trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle
Province, predispone il programma, sentita la Conferenza
Regione-Autonomie Locali.
3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove
necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta
regionale.
Art. 165
Accordi interregionali e interprovinciali
1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle
reti stradali ed autostradali di interesse interregionale,
la Regione promuove accordi con le altre Regioni,
conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e
dal comma 4 dell'art. 99 del DLgs. n. 112 del 1998. A tali
accordi partecipano anche le Province territorialmente
interessate.
2. Analoghi accordi sono altresì promossi dalla Regione
al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee
alle strade di interesse interregionale, nonché per la
progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere
di interesse interregionale.
3. Per il coordinamento degli interventi su strade di
interesse regionale che riguardino più province, la Regione
promuove specifici accordi con le Province territorialmente
interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere
da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi
obblighi.
Art. 166
Classificazione delle strade
1. Le funzioni di classificazione e declassificazione
delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso
pubblico, anche se comprese nella rete di interesse
regionale, sono esercitate dalle Province e dai Comuni, nel
rispetto della LR 19 agosto 1994, n. 35.
Art. 167
Fondo unico Regione-Province
1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilità
di interesse regionale, nell'ambito del quale vengono
stanziate, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli
equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato
alla Regione, nonché le risorse aggiuntive proprie della
Regione.
2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete
stradale relativi a:
a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande
infrastrutturazione, anche in apposito cofinanziamento con
lo Stato, della rete viaria di interesse regionale
ricompresi nel programma triennale di intervento di cui
all'art. 164 bis;
b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella
finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo
Stato alle Province;
c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale
resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o
calamitosi;
d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni,
analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;
e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico,
attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle
condizioni di utilizzazione delle strade;
f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali
di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al
traffico.
3. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2,
lettere a) e b) sono assegnate ed erogate alle Province
secondo le modalità e le procedure definite dalla Giunta
regionale.
4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio
regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c)
destinate ad eventi eccezionali e/o calamitosi, sono
trasferite con delibera della Giunta Regionale alla
Provincia interessata.
5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2,
lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla
Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con le
Province.
Art. 167 bis
Contributi per le opere stradali
1. La Regione è autorizzata ad assegnare alle Province
fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e
costruzione di strade di proprietà comunale.
2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a
favore delle Province che provvedono ad assegnarli ed
erogarli ai Comuni proprietari delle strade.
3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresì
assegnati ed erogati dalle Province alle Comunità Montane e
alle forme associative dei Comuni alle quali siano state
conferite le funzioni in materia di manutenzione delle
strade.
4. Le Province sono tenute ad inviare annualmente alla
Regione l'elenco degli interventi ammessi a contributo e
delle opere realizzate.
Art. 167 ter
Spese di funzionamento
1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al
personale assegnato direttamente dallo Stato alle Province,
la Giunta regionale assegna alle stesse, per lo svolgimento
delle funzioni in materia di viabilità, una quota parte
delle risorse finanziarie attribuite alla Regione dallo
Stato per il personale non trasferito.
Art. 167 quater
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della LR 8 marzo
1976, n. 10. I procedimenti di concessione ed erogazione
previsti da detti articoli, in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono conclusi secondo le
modalità ivi previste. .
Art. 2
Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui all'art. 167 della LR 21 aprile
1999 n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate
dalla presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi per
opere stradali ivi previsti e non ancora conclusi alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Modifiche alla LR 14 gennaio 1989, n. 1
1. Il comma 3 dell'art. 5 della LR 14 gennaio 1989, n. 1
Istituzione dell'Azienda Regionale per la Navigazione
Interna (ARNI) è così modificato:
3. La Commissione amministratrice elegge fra i suoi membri
un Vice Presidente. .
Art. 4
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e
del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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