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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1285
Presentato in data: 26/02/2001
Modifiche al capo VI viabilità del titolo VI della L. R. 21 aprile 99 n. 3 (delibera di Giunta n. 199 del 20 02 01).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

      La modifica al capo VI del titolo VI della Legge regionale n.
3 del 21 aprile 1999, si rende necessaria per adeguare la
legislazione regionale al nuovo quadro che si è venuto a
delineare in materia di viabilità, a seguito degli accordi
raggiunti in sede di Conferenza Stato-Regioni-Autonomie
locali e dei conseguenti decreti di attuazione del DLgs n.
112 del 1998.
Tale decreto legislativo, infatti, agli artt. 99 e 101, ha
conferito alle Regioni e agli enti locali le funzioni di
programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e
gestione delle strade di interesse regionale, prima ancora
che fosse definita la rete mantenuta alla competenza dello
Stato e quella trasferita.
La legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, di recepimento
del DLgs n. 112/98, è intervenuta nelle more di questa
definizione e fa riferimento ad un assetto delle competenze
che è stato modificato da successivi accordi in sede
nazionale e regionale.
Infatti, successivamente all'entrata in vigore del DLgs
112/1998 e della legge regionale n. 3 del 1999, sono stati
emanati, nell'ottobre del 1999, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, i decreti di classificazione delle
strade statali e, nel febbraio del 2000, delle strade
regionali.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
approvato il 12 ottobre 2000, sono stati individuati i beni,
le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire alle Regioni e agli enti locali per l'esercizio
delle funzioni conferite, con successivo decreto approvato
il 13 novembre 2000, sono stati definiti i criteri di riparto
e quantificati beni e risorse da assegnare alle Regioni ed
agli Enti locali, mentre con successivi decreti sono state
definite per ciascuna Regione e Provincia le risorse
trasferite, e ciò al fine di consentire l'esercizio delle
funzioni conferite dal legislatore statale.
Mentre si delineava tale quadro complessivo di funzioni e di
risorse fra Stato e Regioni, la Regione Emilia-Romagna ha
discusso e definito con le Province le funzioni e le
competenze da mantenere in sede regionale e quelle da
trasferire alle Province.
L'accordo che ne è scaturito è stato recepito dalla
Conferenza Regioni-Autonomie locali nella seduta del 19
ottobre 2000.
In questo panorama si inserisce la necessità di provvedere
all'adeguamento della normativa regionale così come è stata
delineata nel capo VI, titolo VI, della legge regionale n. 3
del 21 aprile 1999 , agli atti e agli accordi successivamente
intervenuti. Si rende, in particolare, improcrastinabile
procedere alla definizione dei compiti spettanti alle
Province in ordine alle strade trasferite dallo Stato e
confluite nel loro demanio, alla qualificazione delle
funzioni della Regione in materia di viabilità, nonché alla
modalità di gestione delle risorse finanziarie trasferite.
Con la modifica al capo VI della Legge regionale n. 3 del
1999, vengono trasferite al demanio delle Province le strade
già appartenenti al demanio statale e vengono definite le
nuove funzioni esercitate dalla Regione , individuate nella
pianificazione, programmazione e coordinamento della rete
delle strade ed autostrade di interesse regionale, nonchè i
compiti spettanti alle Province in materia di strade
trasferite, individuati nelle funzioni di gestione,
vigilanza, manutenzione , progettazione ed esecuzione degli
interventi sulla viabilità .
Si rende necessario, quindi, l'inserimento, nel capo oggetto
di modifica, di un nuovo strumento idoneo all'assolvimento
delle funzioni trasferite, prevedendo un programma triennale
di intervento sulla rete viaria di interesse regionale , con
il quale la Regione possa definire gli interventi da
promuovere per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo
sviluppo e la grande infrastrutturazione delle strade, nonché
gli interventi di manutenzione straordinaria.
E' inoltre prevista l'istituzione di un fondo regionale
denominato Fondo Unico Regione-Province , che consenta la
gestione delle risorse finanziarie finalizzate alla viabilità
in un quadro di coerenza con la pianificazione regionale di
settore.
In tale fondo dovranno confluire le risorse trasferite dalla
Stato alla Regione e le risorse proprie della Regione
destinate alla viabilità.
In merito all'articolato:
L'art. 1 del progetto di legge sostituisce l'intero Capo VI
Viabilità del Titolo VI, della legge regionale n. 3 del
1999, come di seguito illustrato negli articoli 161-167
quater.
L'art. 161, introduce il concetto di rete di interesse
regionale che, ai sensi del successivo art. 163, in sede di
prima applicazione comprende la grande rete e la rete di
base principale così come individuate nel Piano Integrato
dei Trasporti approvato con delibera n. 1322 del 1999, ivi
comprese le strade trasferite dallo Stato. Il Consiglio
regionale nel rispetto della procedura indicata nel primo
comma dell'art. 163, provvede alla individuazione ed alla
modifica della rete di interesse regionale.
L'art. 162 definisce, in attuazione del nuovo quadro
normativo statale delineatosi, le funzioni spettanti alla
Regione sulla rete di interesse regionale, relative alla
pianificazione, programmazione e coordinamento delle funzioni
attribuite alle Province dall'art. 164.
L'art. 164 individua le funzioni conferite alle Province in
materia di viabilità ed in particolare relative alla gestione
e vigilanza, progettazione e realizzazione di nuovi
interventi e manutenzione.
E' inoltre previsto dall'art.164 bis un programma triennale
di intervento sulla rete viaria quale strumento di
programmazione degli interventi da promuovere per la
riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande
infrastrutturazione delle strade, nonché gli interventi di
manutenzione straordinaria.
Tale programma sarà predisposto dalla Giunta regionale,
sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali. ed approvato
dal Consiglio.
L'art. 165, in materia di accordi interregionali e
interprovinciali, prevede la necessaria presenza delle
Province interessate negli accordi fra Regioni per il
coordinamento e la programmazione delle reti di interesse
interregionale e interprovinciale.
L'art. 167 prevede l'istituzione di un fondo regionale
denominato Fondo Unico Regione-Province, nel quale
confluiscono le risorse trasferite dallo Stato alla Regione,
nonché le risorse aggiuntive proprie della Regione destinate
alla viabilità per la realizzazione degli interventi
contenuti nel programma triennale di cui all'art. 164 bis,
per le nuove opere e per la manutenzione straordinaria, per
le opere resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o
calamitosi, per studi di fattibilità, progetti, analisi
indagini funzionali alla progettazione, per il catasto delle
strade, per le rilevazioni di traffico e le attività di
monitoraggio.
L'art. 167 bis, prevede le modalità di erogazione di
contributi, a favore delle Province, per Comuni e Comunità
Montane relativamente alle opere sulle strade di loro
proprietà.
L'art. 167 ter, prevede l'assegnazione alle Province, per lo
svolgimento delle funzioni in materia di viabilità, di una
quota parte delle risorse finanziarie attribuite dallo Stato
alla Regione per il personale non trasferito.
Ciò al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al
personale assegnato direttamente dallo Stato alle Province e
dotare le stesse delle risorse umane necessarie allo
svolgimento delle funzioni trasferite.
L'art. 2 del progetto di legge individua le norme regolatrici
dei procedimenti in corso per la concessione dei contributi
ai Comuni per le strade di loro proprietà.
L'art. 3, infine, modifica la legge istitutiva dell'Azienda
Regionale per la Navigazione Interna (ARNI), al fine di
assicurare una maggiore funzionalità nell'esercizio delle
funzioni di amministrazione dell'Azienda.

Testo:

       Modifiche al Capo VI  Viabilità  del Titolo VI della Legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3
Art. 1
Modifiche alla LR 21 aprile 1999 n.3
1. Il Capo VI del Titolo VI della LR 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del Sistema regionale e locale è sostituito dal
seguente:
CAPO VI
VIABILITA'
Art. 161
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti la viabilità di interesse
regionale come individuata ai sensi dell'art. 163.
2. Sono fatte salve le funzioni riservate allo Stato
dall'art. 98 del DLgs. 31 marzo 1998, n.112.
Art. 162
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni relative alla
pianificazione, programmazione e al coordinamento della rete
delle strade e autostrade di interesse regionale di cui
all'art. 163.
2. La Regione in particolare provvede:
a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del
Piano Regionale Integrato dei Trasporti, in coerenza con la
pianificazione nazionale;
b) alla programmazione, attraverso il programma triennale
di cui all'art. 164 bis, dei nuovi interventi di
riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande
infrastrutturazione;
c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle
Province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le
stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione,
costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle
strade, nonché in materia di catasto delle strade, di
sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;
d) alla redazione dei piani regionali di riparto dei
finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la
realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai
sensi della Legge 19 ottobre 1998, n. 366.
3. La Regione esercita inoltre, in materia di autostrade
di interesse regionale, le funzioni relative:
a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e
gestione;
b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e
gestione, cui provvede mediante concessione;
c) al controllo delle concessionarie autostradali
relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al
riassetto dei piani finanziari e all'applicazione delle
tariffe, nonché alla stipula delle relative convenzioni.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere
applicate anche per specifiche tratte di rete di interesse
regionale non autostradale, da definire d'intesa con le
Province nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie
Locali.
Art. 163
Rete di interesse regionale
1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla
Giunta, sentita la Conferenza Regione Autonomie Locali,
provvede alla individuazione e alla modifica della rete di
interesse regionale.
2. Fino alla adozione della deliberazione del Consiglio
regionale di cui al comma 1, per rete di interesse regionale
si intende la grande rete e la rete di base principale ,
così come definite dal Piano Regionale Integrato dei
Trasporti approvato con delibera n. 1322 del 22.12.99, ivi
comprese le strade trasferite dallo Stato.
Art. 164
Funzioni delle Province
1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti
al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e
autostradale nazionale di cui all'art. 98 del DLgs n. 112
del 1998 e al decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n.
461, sono trasferite al demanio delle Province
territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di
strade che attraversano i centri abitati con popolazione
superiore a 10.000 abitanti, come previsto dall'art. 2 del
DLgs del 30 aprile 1992 n. 285.
2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'art.
162, le Province, sulla rete trasferita, esercitano, in
conformità agli indirizzi regionali di cui al comma 2
dell'art. 162 ed in coerenza con quanto disposto dal Piano
Regionale Integrato dei Trasporti, le funzioni relative a:
a) gestione e vigilanza;
b) programmazione degli interventi di manutenzione
straordinaria in modo da conferire all'intera rete di
propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;
c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria;
d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle
licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità
lungo le strade;
e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi
previsti nel programma triennale di cui all'art. 164 bis.
3. Sulla rete trasferita le Province esercitano inoltre
tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce
agli enti proprietari di strade, introitandone i relativi
proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere
a), b), c) ed e ) del comma 2.
4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le Province
trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento
della rete, sullo stato della viabilità di interesse
regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o
completati nell'anno precedente.
Art. 164 bis
Programma triennale di intervento sulla rete viaria
1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria
è lo strumento di programmazione con il quale la Regione
definisce:
a) le modalità ed i criteri di riparto dei finanziamenti,
nonché le percentuali degli stessi da destinare agli
interventi di cui all'art. 167 comma 2, ivi compresa una
quota adeguata per le opere di manutenzione straordinaria;
b) gli interventi per la riqualificazione,
l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande
infrastrutturazione della rete viaria di interesse
regionale, nonché le priorità di realizzazione;
c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei
finanziamenti.
2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse
disponibili e degli obiettivi di sviluppo e miglioramento
della rete viaria individuati dal Piano Regionale Integrato
dei Trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle
Province, predispone il programma, sentita la Conferenza
Regione-Autonomie Locali.
3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove
necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta
regionale.
Art. 165
Accordi interregionali e interprovinciali
1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle
reti stradali ed autostradali di interesse interregionale,
la Regione promuove accordi con le altre Regioni,
conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e
dal comma 4 dell'art. 99 del DLgs. n. 112 del 1998. A tali
accordi partecipano anche le Province territorialmente
interessate.
2. Analoghi accordi sono altresì promossi dalla Regione
al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee
alle strade di interesse interregionale, nonché per la
progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere
di interesse interregionale.
3. Per il coordinamento degli interventi su strade di
interesse regionale che riguardino più province, la Regione
promuove specifici accordi con le Province territorialmente
interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere
da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi
obblighi.
Art. 166
Classificazione delle strade
1. Le funzioni di classificazione e declassificazione
delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso
pubblico, anche se comprese nella rete di interesse
regionale, sono esercitate dalle Province e dai Comuni, nel
rispetto della LR 19 agosto 1994, n. 35.
Art. 167
Fondo unico Regione-Province
1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilità
di interesse regionale, nell'ambito del quale vengono
stanziate, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli
equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato
alla Regione, nonché le risorse aggiuntive proprie della
Regione.
2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete
stradale relativi a:
a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande
infrastrutturazione, anche in apposito cofinanziamento con
lo Stato, della rete viaria di interesse regionale
ricompresi nel programma triennale di intervento di cui
all'art. 164 bis;
b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella
finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo
Stato alle Province;
c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale
resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o
calamitosi;
d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni,
analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;
e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico,
attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle
condizioni di utilizzazione delle strade;
f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali
di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al
traffico.
3. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2,
lettere a) e b) sono assegnate ed erogate alle Province
secondo le modalità e le procedure definite dalla Giunta
regionale.
4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio
regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c)
destinate ad eventi eccezionali e/o calamitosi, sono
trasferite con delibera della Giunta Regionale alla
Provincia interessata.
5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2,
lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla
Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con le
Province.
Art. 167 bis
Contributi per le opere stradali
1. La Regione è autorizzata ad assegnare alle Province
fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e
costruzione di strade di proprietà comunale.
2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a
favore delle Province che provvedono ad assegnarli ed
erogarli ai Comuni proprietari delle strade.
3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresì
assegnati ed erogati dalle Province alle Comunità Montane e
alle forme associative dei Comuni alle quali siano state
conferite le funzioni in materia di manutenzione delle
strade.
4. Le Province sono tenute ad inviare annualmente alla
Regione l'elenco degli interventi ammessi a contributo e
delle opere realizzate.
Art. 167 ter
Spese di funzionamento
1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al
personale assegnato direttamente dallo Stato alle Province,
la Giunta regionale assegna alle stesse, per lo svolgimento
delle funzioni in materia di viabilità, una quota parte
delle risorse finanziarie attribuite alla Regione dallo
Stato per il personale non trasferito.
Art. 167 quater
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della LR 8 marzo
1976, n. 10. I procedimenti di concessione ed erogazione
previsti da detti articoli, in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono conclusi secondo le
modalità ivi previste. .
Art. 2
Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui all'art. 167 della LR 21 aprile
1999 n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate
dalla presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi per
opere stradali ivi previsti e non ancora conclusi alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Modifiche alla LR 14 gennaio 1989, n. 1
1. Il comma 3 dell'art. 5 della LR 14 gennaio 1989, n. 1
Istituzione dell'Azienda Regionale per la Navigazione
Interna (ARNI) è così modificato:
3. La Commissione amministratrice elegge fra i suoi membri
un Vice Presidente. .
Art. 4
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e
del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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