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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1805
Presentato in data: 04/07/2001
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione 'Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro stabile pubblico regionale' (delibera di Giunta n. 1321 del 03 07 01).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

 Creata nel 1977 quale organismo di produzione
teatrale dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna,
Emilia-Romagna Teatro ottiene fin dalla sua fondazione
il riconoscimento e il finanziamento dello Stato quale
struttura a gestione pubblica con una circuitazione
delle proprie produzioni che interessa l'insieme del
territorio nazionale.
Con la legge regionale 18 aprile 1992, n. 20
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER),
all'Associazione ERT - Emilia-Romagna Teatro e
all'Associazione Centro Regionale della Danza , la
Regione Emilia-Romagna normava il proprio intervento in
alcuni Enti fondamentali per il sistema regionale
dello spettacolo, ATER, CRD ed ERT, appunto, al fine di
riqualificarne scopi e funzioni riservando attenzione
alle esigenze di autonomia delle strutture produttive,
conservandone il radicamento nella realtà regionale e
garantendone tanto la dimensione regionale quanto il
carattere associativo.
L'evoluzione legislativa nazionale e regionale in
ambito culturale e la valutazione delle necessità di
disporre di nuove forme di intervento nel mutato
panorama dello spettacolo, condotta anche in base
all'esperienza degli Enti musicali a partire dal D.Lgs.
367/96 e di altri Teatri Stabili di prosa quali il
Piccolo Teatro di Milano e il Teatro Stabile
dell'Umbria, risultano strettamente connessi alla
presente proposta di legge, che intende adeguare la
forma giuridica della preesistente Associazione ad un
modello maggiormente coerente con tale evoluzione.
La Regione conferma quindi la propria volontà di
partecipare alle attività del Teatro Stabile Regionale,
che dalla promulgazione della L.R. 20/92 ha rafforzato,
esteso ed elevato qualitativamente la propria presenza
nel panorama regionale e nazionale, fino a costituire
un punto di riferimento unanimemente riconosciuto nel
mondo della prosa.
Nel riconfermare dunque gli obiettivi di
intervento nel settore culturale, sussiste l'esigenza
di trasformare l'Associazione ERT in Fondazione,
modello identificato come lo strumento operativo più
adatto a rispondere alle esigenze odierne di
coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati. Tale
trasformazione, peraltro, fermo restando il rispetto
delle procedure previste e disciplinate dal codice
civile, impone tuttavia che la partecipazione della
Regione al nuovo Ente venga formalizzata, ai sensi
dell'art. 47 dello Statuto, attraverso apposite
modifiche legislative della precedente legge 20/92 e la
contestuale autorizzazione alla costituzione della
Fondazione, specificandone finalità, condizioni e
modalità di partecipazione e finanziamento.
La legge si compone di 8 articoli.
L'art. 1 autorizza la Regione a partecipare alla
Fondazione e ne identifica le finalità, mentre l'art. 2
detta le norme riguardanti la partecipazione regionale.
L'art. 3 stabilisce che la Giunta nomini i
rappresentanti della Regione in seno agli organi della
Fondazione.
L'art. 4 precisa le modalità della partecipazione
finanziaria della Regione e l'art. 5 provvede alla
necessaria copertura finanziaria.
L'art. 6 contiene le norme transitorie necessarie
al regolare svolgimento dell'attività di ERT nella fase
di passaggio da Associazione a Fondazione, mentre
l'art. 7 abroga le parti della legge regionale n. 20
del 1992 riferite all'Associazione ERT.
L'art. 8, infine, contiene la dichiarazione
d'urgenza.

Testo:

    PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA
COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE EMILIA-ROMAGNA TEATRO
FONDAZIONE - TEATRO STABILE PUBBLICO REGIONALE
Art. 1
(Istituzione e finalità)
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi
dell'art. 47 dello Statuto, è autorizzata a partecipare
quale socio fondatore alla costituzione della
Fondazione denominata Emilia-Romagna Teatro Fondazione
- Teatro Stabile pubblico regionale .
2. La Fondazione persegue finalità di
produzione, esercizio e promozione delle attività
teatrali, anche attraverso lo svolgimento di compiti
connessi, ivi compresi lo sviluppo ed il sostegno di
attività di ricerca e la promozione e la gestione di
attività di formazione.
Art. 2
(Partecipazione della Regione)
1. La partecipazione della Regione è
subordinata alla condizione che la Fondazione consegua
il riconoscimento della personalità giuridica e che
persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al
comma 2 dell'articolo 1.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari al fine di
perfezionare la partecipazione alla Fondazione.
3. La Giunta presenta ogni due anni al
Consiglio una relazione sulle attività svolte dalla
Fondazione.
4. Il Presidente della Regione o un suo
delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di
socio fondatore della Regione Emilia-Romagna.
Art. 3
(Nomina dei rappresentanti della Regione)
1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti
della Regione negli organi della Fondazione secondo
quanto previsto dallo Statuto della Fondazione
medesima.
Art. 4
(Contributi)
1. La Regione è autorizzata a concedere alla
Fondazione un contributo annuale il cui importo viene
stabilito dalla legge di bilancio.
2. La Giunta regionale, nel quadro della
programmazione delle iniziative in materia di
spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti
speciali, può concedere inoltre alla Fondazione
contributi una tantum il cui importo viene stabilito
dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per
l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla
Giunta Regionale con proprio provvedimento.
3. La Fondazione è tenuta a presentare alla
Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a
quello di competenza un programma di attività corredato
del relativo piano finanziario.
4. La Giunta regionale, allo scopo di garantire
la continuità dei programmi della Fondazione, concede e
liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il
contributo di cui al comma 1.
5. La Fondazione è tenuta a presentare entro il
30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza
una relazione che attesti la realizzazione del
programma svolto, contenente tutti gli elementi utili
per la valutazione delle attività realizzate.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge la Regione fa fronte mediante
l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa
del bilancio regionale che saranno dotati della
necessaria disponibilità in sede dell'approvazione
annuale della legge di bilancio, a norma di quanto
previsto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 6
(Norme transitorie)
1. I beni mobili ed immobili già appartenenti
al patrimonio dell'Associazione ERT - Emilia-Romagna
Teatro sono trasferiti al fondo di dotazione della
Fondazione.
2. Ai fini dell'erogazione dei contributi,
limitatamente all'anno 2001, continua ad applicarsi
l'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20.
Art.7
(Abrogazioni)
1. Nella legge regionale 18 aprile 1992, n. 20,
sono abrogati:
a) nel titolo, le parole all'Associazione ERT-
Emilia-Romagna Teatro ;
b) il secondo alinea del comma 1 dell'art. 1.
Art. 8
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai
sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della
Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto
regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
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